1 Paghe e contributi Corso Base 04/03/ Relatore: Gian Luca Budroni
2 Certificazione Unica: Dal 2015 la Certificazione Unica (CU) è il modello di certificazione per i redditi : Di lavoro dipendente, equiparato e assimilato; di lavoro autonomo, provvigioni e per alcuni redditi diversi (artt 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 D.P.R. 600/73 e art 33 c. 4 DPR 42/88). Con la CU il sostituto d imposta certifica le medesime tipologie di compenso che certificherà nel 770.
3 Certificazione Unica: Il sostituto d imposta ha duplice obbligo: Certificare i compensi corrisposti e le ritenute alla fonte operate ai percettori di tali redditiłpercettori del reddito Trasmettere telematicamente le certificazioni predisposte all Agenzia delle EntrateŁAgenzia delle Entrate
4 Certificazione Unica: Il legislatore si è posto l obiettivo di: strutturare un modello di certificazione funzionale alla predisposizione del mod. 730 precompilato da parte dell Agenzia delle entrate; definire un frontespizio indicante i dati riassuntivi della fornitura telematica (tipo di comunicazione; sostituto d imposta; numero di certificazioni; intermediario incaricato); includere la comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4.
5 Termini: Consegna della certificazione al sostituito entro il 28 febbraio successivo a quello di corresponsione dei compensi. In caso di cessazione del rapporto in corso d anno, il sostituto d imposta deve rilasciare la CU entro 12 giorni dalla richiesta del contribuente. Trasmissione telematica delle certificazioni entro il 7 marzo.
6 Natura: Dal non è più una comunicazione ma è diventata una dichiarazione. Per questa ragione sono variati i dati da trasmettere col modello 770/S ora riferiti ai soli versamenti e compensazioni. E dovuto sia l invio della CU che del modello 770/S.
7 Come si compone: La Cu si compone di: Frontespizio Quadro CT Certificazione Unica
8 Frontespizio: Il frontespizio contiene le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all impegno alla presentazione telematica. Da segnalare che nel riquadro Tipo di comunicazione sono previste due ipotesi: - annullamento: le istruzioni precisano che se il sostituto d imposta intende, prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo) annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella Annullamento posta nel frontespizio; - sostituzione: se il sostituto d imposta intende, prima della scadenza del termine di presentazione (7 marzo) sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella Sostituzione posta nel frontespizio.
9 Quadro CT: Il Quadro CT, di nuova istituzione, altro non è che la vecchia comunicazione per la ricezione In via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate. Si ricorda che tutti i sostituti d imposta hanno l obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. I sostituti d imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline) e non intendono abilitarsi devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4. Anche i sostituti d imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4. Ebbene, nel Quadro CT vanno riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate.
10 Quadro CT: Il quadro deve essere compilato dai sostituti d imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. La comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. Al contrario, i sostituti d imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 non devono compilare il Quadro CT. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate. L obbligo di compilazione del Quadro CT non sussiste nemmeno in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.
11 Certificazione Unica: E il cuore del nuovo modello CU. In essa vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
12 Certificazione Unica: Nel modello di certificazione unica e` possibile distinguere 3 sezioni: la sezione anagrafica contenente i dati del sostituto d imposta e del percettore delle somme; la sezione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparato e assimilato e all assistenza fiscale che comprende anche i dati previdenziali e assistenziali Inps (Gestione Lavoro subordinato, Gestione Separata e Gestione dipendenti pubblici); la sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Sebbene sia possibile identificare 3 sezioni, si ritiene che il modello debba essere consegnato al contribuente in forma integrale, includendo anche le sezioni, o parti di sezioni, non compilate.
13 Sezione anagrafica: E` costituito da un iniziale parte anagrafica comune alle sezioni contenenti i redditi. La sezione anagrafica contiene i dati del sostituto d imposta erogante e del percipiente cui si riferiscono i redditi successivamente certificati.
14 Reddito di lavoro dipendente: La sezione deputata ad accogliere i redditi di lavoro dipendente e assimilato e i relativi assoggettamenti non presenta significative modifiche rispetto a quella contenuta nel precedente schema di certificazione (CUD). Le sezioni per la certificazione dei redditi tassati in via separata (es.: arretrati di retribuzione, Tfr) gia` presenti nel Cud sono state riprese nella CU senza disporne modifiche. La parte dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali e` stata confermata nella configurazione tradizionale. Tale parte continua ad essere elemento della CU atteso che, per legge, la certificazione deve essere unica anche ai fini dei contributi dovuti all Istituto nazionale per la previdenza sociale; non e` stato necessario modificarla in considerazione del fatto che i dati ivi contenuti non interessano il progetto «730 precompilato».
15 Redditi di lavoro autonomo: La certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi non può più avvenire secondo uno schema libero e le informazioni vanno fornite con le specifiche tipiche della comunicazione dati certificazione contenuta nel mod. 770. L assimilazione alla comunicazione dati certificazione lavoro autonomo non si ferma alla struttura, ma coinvolge anche i contenuti: per la predisposizione di tale sezione della CU, l Agenzia delle entrate non importa dal 770 semplificato esclusivamente i campi, ma anche le logiche di compilazione degli stessi. Le tipologie reddituali da certificare tramite CU 2015 sono identificate da un codice e sono le medesime per cui storicamente va inviato il mod. 770/S. In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, come nel mod. 770, il sostituto può optare per totalizzare tutti i compensi riferibili alla medesima causale retributiva nella stessa certificazione oppure rilasciare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell anno.
16 Sanzioni: il Legislatore ha previsto nei confronti dei sostituti d imposta una sanzione amministrativa pari a E 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Il sostituto non puo`, per tale inadempimento, usufruire del cosiddetto concorso di violazioni (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997). Il concorso di violazioni e` un istituto che prevede che, se un contribuente commette diverse violazioni formali della medesima disposizione, l Amministrazione finanziaria debba applicare la sanzione prevista per la violazione piu` grave, aumentata da un quarto al doppio. Esiste pero` un ipotesi di non punibilita` : in caso di errata trasmissione di una o piu` CU, se l errore e` sanato entro i 5 giorni successivi alla scadenza, non saranno applicate sanzioni.