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CITTÀ DI CARBONIA C.A.P. 09013 P.zza ROMA, 1 Cod. Fisc. : 81001610922 P:IVA 01514170925 Servizio Tributi sugli Immobili ICI - IMU Prime istruzioni IMU 2012 Aggiornato al 23/05/2012 a seguito della Circolare n 3/DF del Ministero dell Finanze. Scopo della presente è dare le prime istruzioni operative in vista della prima scadenza IMU prevista per il 16 giugno prossimo. Che cos è IMU? L IMU è l Imposta Municipale propria. Chi deve pagarla Soggetti passivi dell imposta sono: - il proprietario di immobili - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi - il locatario nell ipotesi di locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto - Il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Attenzione differenze rispetto all'ici Immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli). Allo stato attuale in base alla normativa IMU non è più possibile beneficiare delle agevolazioni precedentemente riconosciute, pertanto si dovrà versare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria (attualmente pari allo 0,76 ). Immobili di proprietà di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE). Per detta fattispecie il Comune si riserva la facoltà (con proprio regolamento comunale sull'imu da approvare entro il 30/09/2012) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non sia locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE). Al momento, in base alla normativa IMU, non è possibile beneficiare delle agevolazioni precedentemente riconosciute, pertanto si dovrà versare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria (attualmente pari allo 7,6 ). Immobile posseduto da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. Per detta fattispecie il Comune si riserva la facoltà (con proprio regolamento comunale sull'imu da approvare entro il 30/09/2012) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non sia locata, l'unità immobiliare posseduta da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la

residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Al momento, in base alla normativa IMU, non è possibile beneficiare delle agevolazioni precedentemente riconosciute, pertanto si dovrà versare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria (attualmente pari allo 7,6 ). Detrazioni La detrazione per l abitazione principale e relative pertinenze è pari: - ad euro 200,00 - Detta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro. Tale detrazione è rapportata al periodo dell anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP. L'art. 13,comma 10 prevede, altresi, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Si precisa che i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. Per quanto riguarda le unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprieta indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP l'art. 13, comma 10, del D.L. N 201 del 2011, prevede che per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello stato, in pratica il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato interamente a favore del Comune di Carbonia utilizzando, nel modello F24, il solo codice 3918 (IMU per gli altri fabbricati quota comune, attualmente pari al 7,6 ). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare(¹), nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. (¹) pertanto per gli immobili utilizzati come abitazione principale costituiti da due o più unita immobiliari separatamente distinte in catasto, anche se effettivamente utilizzate come unica unità immobiliare, pagheranno una come abitazione principale(aliquota agevolata e detrazione) le altre come altri fabbricati quindi con l'aliquota piena, Modalità di pagamento Il Comune di Carbonia non ha ancora deliberato le aliquote IMU per l'anno di imposta 2012 (la normativa prevede che, per l'anno in corso, detto adempimento

possa essere assolto entro il 30/09/2012), pertanto i contribuenti debbono effettuare i versamenti in acconto calcolando l'imposta sulla base delle aliquote previste dalla normativa ovvero: 7,6 aliquota di base 7,6 IACP e Cooperative edilizie a proprietà indivisa 4 per l'abitazione principale e relative pertinenze fabbricati rurali ad uso strumentale - sono attualmente esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, lettera a) del D.L n 16/2012 convertito in Legge n 44/2012, in quanto il comune di Carbonia risulta nell'elenco dei Comuni montani o parzialmente montani predisposto dall'istat e pertanto che lo sarà. Entro il 16 dicembre deve essere versato il saldo calcolandone l'importo con l'aliquota stabilita dal Comune. Il pagamento deve essere fatto esclusivamente utilizzando il modello F24, pagando online sul sito dell'agenzia delle Entrate (occorre essere registrati ed avere il PIN di accesso) oppure in banca o presso gli uffici postali. Per le modalità di versamento dell'imu da parte dei soggetti residenti all'estero si rimanda all'apposita nota informativa pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Carbonia. Arrotondamenti I pagamenti dei tributi locali devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimo, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24. Il codice catastale del Comune di Carbonia da utilizzare per il pagamento è: B745. I codici tributo da inserire nell F24 sono i seguenti: Codice Tributo Descrizione 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze - comune (4 ) 3913 IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale - comune (2 ) 3914 IMU per i terreni quota comune (3,8 ) 3915 IMU per i terreni quota stato (3,8 ) 3916 IMU per le aree fabbricabili quota comune (3,8 ) 3917 IMU per le aree fabbricabili quota stato (3,8 ) 3918 IMU per gli altri fabbricati quota comune (3,8 ) 3919 IMU per gli altri fabbricati quota stato (3,8 ) Si ricorda (come evidenziato nel prospetto) che per tutti gli immobili, esclusa l'abitazione principale, le relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali, il 3,8 dell'imposta deve essere versata allo Stato, la differenza al Comune (allo stato attuale il 3,8 ).

Scadenze Solo per Abitazione principale se si sceglie di pagare in due rate (con esclusione IACP e Cooperative edilizie a proprietà indivisa) entro il 16 giugno 2012 (50% dell'imposta) entro il 16 dicembre 2012 (saldo con eventuale conguaglio) se si scegli di pagare in tre rate entro il 16 giugno 2012 (un terzo dell'imposta) entro il 16 settembre 2012 (un terzo dell'imposta) entro il 16 dicembre 2012 (saldo con eventuale conguaglio) Altri immobili, terreni e aree fabbricabili 16 giugno 2012 (50% dell'imposta) 16 dicembre 2012 (saldo con eventuale conguaglio) Base Imponibile: Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: Moltiplicato re Categorie di immobili 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 Tale moltiplicatore, a decorrere dal primo gennaio 2013, è elevato a 65. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 Ai fini della determinazione della base imponibile dell'abitazione principale al valore dell'immobile è possibile aggiungere il valore delle unità pertinenziali esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati, ai sensi di legge, inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità,

alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Terreni agricoli, allo stato attuale, nel nostro Comune, detti terreni risultano esenti (in attesa di chiarimenti, detta esenzione potrebbe essere oggetto di revoca qualora il Ministero dell'economia e delle Finanze modifichi l'elenco dei Comuni attualmente esenti ai sensi della lettera h) comma 1, art. 7, del D.Lgs 504/92). In ogni caso, qualora il contribuente non abbia versato l'imposta in acconto e tale termine dovesse poi risultare assoggettabile all'imposta, il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto senza alcun addebito di sanzioni. Esempio di calcolo n 1 Possesso al 100% di un immobile ad uso abitativo su cui si ha la residenza ed è quindi: Abitazione principale di categoria A/02 con rendita catastale non rivalutata di 768,64 Rendita catastale rivalutata del 5%(coefficiente di rivalutazione del 1997): 768,64 + 5% = 807,07 Calcolo del valore imponibile ai fini IMU: Rendita catastale rivalutata x coefficiente di rivalutazione (variabile rispetto alla categoria dell'immobile): 807,07 x 160 = 129.131,2 Imposta lorda IMU: 129.131,2 x 4 (aliquota variabile dal Comune) = 516,52 Detrazione prima casa: 200,00 (+ 50 euro per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni che ha residenza in tale immobile) Imposta IMU dovuta: 516,52-200,00 = 316,52 (arrottondata = 317,00) quota versata interamente al Comune con codice tributo 3912 Esempio di calcolo n 2 Possesso al 100% di un immobile ad uso abitativo non adibito ad abitazione principale (altri fabbricati) ed è quindi: Abitazione di categoria A/02 con rendita catastale non rivalutata di 768,64 Rendita catastale rivalutata del 5%(coefficiente di rivalutazione del 1997): 768,64 + 5% = 807,07 Calcolo del valore imponibile ai fini IMU: Rendita catastale rivalutata x coefficiente di rivalutazione (variabile rispetto alla categoria dell'immobile): 807,07 x 160 = 129.131,2 Imposta IMU dovuta: 129.131,2 x 7,6 (aliquota variabile dal comune) = 981,39 di cui: 0,38 = 490,69 (arrotondata = 491,00) quota versata al Comune con codice tributo 3918 0,38 = 490,69 (arrotondata = 491,00) quota versata allo stato con codice tributo 3919 Nel sito istituzionale del Comune www.comune.carbonia.ci.it il cittadino può trovare un programma per effettuare il calcolo dell'imu e la stampa del modello F24, inoltre è possibile visualizzare la rendita catastale dei propri immobili. Dichiarazioni IMU I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, utilizzando il modello(¹) approvato con il decreto di cui all articolo 9, comma 6, del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell imposta comunale sugli immobili sè compatibili. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. (¹) in attesa di approvazione ATTENZIONE L Ufficio Tributi informa che il presente vademecum è stato elaborato in base alla normativa sull imposta municipale propria in vigore sino al giorno 30/04/2012. Poiché la normativa vigente potrebbe subire delle modifiche lo stesso ufficio invita i contribuenti a prestare particolare attenzione alle eventuali novità in materia di IMU e a reperire nei prossimi mesi la versione più aggiornata delle istruzioni, consultando l apposita sezione ICI - IMU sul sito istituzionale del Comune www.comune.carbonia.ci.it oppure recarsi presso il Front Office del Comune di Carbonia, Palazzo Comunale in Piazza Roma nei giorni di: Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00