Lavoro: Indennità di trasferta

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Lavoro: Indennità di trasferta Indennità di trasferta e rimborsi al dipendente Viene sintetizzato di seguito quanto previsto per trasferte e rimborsi spese sia per i dipendenti che per i collaboratori coordinati (inclusi gli amministratori e i sindaci delle società). Per semplicità sarà utilizzato il termine collaboratore per tutte le fattispecie sopra indicate. Quanto segue viene esaminato da un punto di vista fiscale (imponibilità per il collaboratore e deducibilità per il datore di lavoro) e non da un punto di vista contrattuale (nazionale, locale o aziendale). RIMBORSI SPESE PER TRASFERTA FUORI DAL COMUNE SEDE DI LAVORO Indennità forfetaria di trasferta. Le indennità di trasferta fuori dal comune sede di lavoro, sono esenti da IRPEF in capo al collaboratore fino a 46,48 per giornata intera (all estero 77,47). In aggiunta all indennità forfetaria è possibile corrispondere rimborsi analitici per le sole spese di viaggio e trasporto, sempre escluse dall imponibile IRPEF. In questo caso tutti gli altri rimborsi per vitto e alloggio sono soggetti ad IRPEF in quanto si considerano già compresi nell indennità forfetaria di trasferta. Questa non è più applicabile dopo 240 giorni di trasferta continuata nella stessa località. Trasferte a rimborso misto. E il caso in cui al collaboratore viene riconosciuta un indennità forfetaria e un rimborso parziale delle spese. In questo caso i limiti di esclusione IRPEF sopra indicati sono ridotti come segue: riduzione di un terzo del limite d esenzione se il datore di lavoro rimborsa o fornisce gratuitamente al collaboratore alternativamente l alloggio o il vitto: quindi 30,99 in Italia e 51,65 all estero; riduzione di due terzi dei limiti d esenzione se il datore di lavoro rimborsa o fornisce gratuitamente al collaboratore sia l alloggio che il vitto: quindi 15,49 in Italia e 25,82 all estero. Trasferte con rimborso a piè di lista. Nel caso di trasferte con rimborso analitico delle spese (rimborso cioè delle spese effettivamente sostenute dal collaboratore senza corresponsione di indennità forfetaria), sono esclusi dal reddito del dipendente tutti i rimborsi documentati relativi a: spese di viaggio (aereo, treno, nave, ecc.) comprese le indennità chilometriche per uso dell auto propria nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture; spese di vitto e alloggio; spese varie non documentabili (es. mance, telefonate, lavanderia e stireria) fino ad un massimo di 15,49 giornaliere (all estero 25,82) purché analiticamente elencate ed attestate dal collaboratore (C.M. 23.12.97, n. 326/E). La stessa circolare ha ammesso che i biglietti di viaggio per utilizzo di mezzi pubblici valgono come documentazione anche se anonimi e sempre se esposti analiticamente in nota spese e inerenti alla trasferta. Per le trasferte all estero, già dal 1984 è considerata idonea documentazione delle spese, quella conforme alla normativa del paese estero in cui sono sostenute, anche se diversa dalla documentazione italiana.

RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA ENTRO IL COMUNE SEDE DI LAVORO. All interno del comune sede di lavoro sono esenti da IRPEF solo i rimborsi delle spese di trasporto documentate dal vettore (biglietto tram, autobus, ricevuta taxi), sempre analiticamente elencati ed attestati dal collaboratore. Sono esclusi i rimborsi per l uso dell auto propria. RIMBORSO SPESE AL COLLABORATORE PER USO AUTO PROPRIA I rimborsi spese per trasferte con utilizzo da parte del collaboratore della propria auto, sono esclusi da IRPEF se sono applicate le Tariffe predisposte dall ACI e fino al limite di 17 cv. fiscali per le auto a benzina o 20 cv. fiscali se diesel. Se il collaboratore utilizza un auto propria superiore ai limiti di cui sopra, si hanno due alternative: a) rimborso spese in base alla tariffa ACI per l auto effettivamente utilizzata la parte di costo rimborsata superiore a quella di un auto similare di 17 cv. o 20 cv. non è detraibile da parte dell azienda committente b) rimborso spese utilizzando la tariffa ACI per un auto inferiore rientrante nei limiti di esenzione. Il rimborso chilometrico deve essere riferito al chilometraggio complessivo annuo dell auto (cioè Km percorsi a titolo privato + Km percorsi per conto dell azienda) e non a quello percorso solo per le trasferte di lavoro. Se si è provveduto al rimborso su un valore stimato inferiore a quello effettivamente percorso nell anno in cui si sono verificati i rimborsi, occorre ricalcolare e conguagliare gli importi rimborsati. Deducibilità delle spese rimborsate e spese auto da parte delle aziende Esaminiamo infine gli aspetti fiscali dalla parte delle aziende che corrispondono i rimborsi fin qui esaminati. Le indennità di trasferta ed i rimborsi di spese viaggio sono interamente deducibili. I rimborsi a piè di lista analitici (quindi non forfetari) di spese vitto e alloggio per le trasferte del collaboratore, sono deducibili per un importo giornaliero fino a 180,76 per l Italia e 258,33 per l estero. Se l azienda mette gratuitamente a disposizione del collaboratore un alloggio nel luogo di trasferta bisogna tener conto, per i limiti di cui sopra, del costo specifico dell alloggio per i giorni effettivi della trasferta. I rimborsi per l utilizzo dell auto privata del collaboratore sono deducibili nei limiti indicati in precedenza secondo le tariffe ACI. Agli stessi limiti sono soggette le auto noleggiate dal dipendente per effettuare la trasferta. Ai fini IRAP i rimborsi chilometrici non sono deducibili. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE Tutta la documentazione deve essere il più possibile precisa e dettagliata. Per le spese a piè di lista indicare nel prospetto riepilogativo: data, descrizione, documento allegato e importo. Per i rimborsi chilometrici indicare: data, percorso, società, enti o persone visitati, chilometri percorsi. Tutti i riepilogativi delle spese devono riportare i dati del collaboratore e la sua firma (importante in quanto attesta natura e quantità della spesa, in particolare per quelle non documentate o i biglietti di viaggio non intestati come i biglietti ferroviari o autostradali). Se il totale della nota spese è superiore a 77,47, applicare una marca da bollo da 2.00. Qualora il collaboratore abbia acquistato beni o servizi documentati da fattura intestata all azienda, la stessa dovrà essere regolarmente registrata ai fini IVA. Il collaboratore consegnerà quindi la fattura separatamente dalla documentazione allegata alla nota spese. In questa sarà sufficiente indicare: giorno xx/xx, pagata fattura n. xxx ditta YY, allegando fotocopia tra la

documentazione. Si consideri infine che incomplete o inesatte note spese, considerate regolari, se contestate in seguito a verifiche sia dell amministrazione finanziaria che degli istituti ed enti previdenziali e assicurativi, potrebbero comportare oltre alla ripresa fiscale per reddito non dichiarato da parte del collaboratore, anche sanzioni per l inosservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi. Fonte: http://www.studioconsonni.it/ Iva: comunicazione dati 2013 Comunicazione dati Iva Entro il 28.02.2014, va presentata, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione dati IVA relativa al 2013. In questa vanno riepilogate le risultanze relative al 2013 delle liquidazioni al fine di determinare l IVA a debito o a credito. La Comunicazione dati IVA non ha natura dichiarativa. La natura e gli effetti dell adempimento non sono quelli propri della Dichiarazione IVA, bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA, il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. ATTENZIONE! La natura di comunicazione di dati e notizie di tale modello, anziché di dichiarazione, ha importanti conseguenze anche in termini di sanzioni irrogabili (alla violazione per omessa comunicazione va applicata una sanzione fissa da 258 a 2.065 euro, ex art. 11 D.Lgs. 471/97, e non quelle per omessa o infedele dichiarazione) e di utilizzo del ravvedimento operoso, strumento, di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, non applicabile per violazioni relative alla Comunicazione IVA. Poiché non è possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale IVA.

SOGGETTI OBBLIGATI: titolari di partita Iva e tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, anche se nell anno non hanno posto in essere operazioni imponibili, o non siano tenuti ad effettuare liquidazioni periodiche, con delle eccezioni. SOGGETTI ESCLUSI: a) i contribuenti, che per l anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè: i contribuenti che per l anno solare hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall imposta, di cui all art. 10 del D.P.R. n. 633/72 (l esonero compete anche ai contribuenti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell art. 36-bis, ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica, ex art. 19-bis 2, D.P.R. n. 633/72), salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie; l esonero, infatti, non si applica se il contribuente ha registrato operazioni INTRACOMUNITARIE (art.48 comma 2 del D.L. 331/93); iproduttori agricoli in regime di esonero, di cui all art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/72, sempreché nell anno d imposta di riferimento abbiano avuto un volume d affari inferiore ad 7.000; gliesercenti di giochi o intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva (art.74 comma 6 del D.P.R. 6337/2); leimprese individuali che hanno affittato l unica azienda, a condizione che nel 2013 non abbiano esercitato altra attività rilevante ai fini IVA (Circ. 26/E/85 e Circ. 72/E/86); i soggetti passivi UE che nel 2013, nell ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, D.L. n. 331/93, hanno effettuato in Italia solooperazioni non imponibili, esenti, non soggette, o comunque senza obbligo di pagamento dell IVA; i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla L. n. 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA relativamente a tutti i proventi conseguiti dall esercizio di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali; i soggetti extra-ue identificati ai fini IVA in Italia,con le modalità ex art. 74-quinquies, D.P.R. n. 633/72 (non identificati in un altro Stato UE), per assolvere gli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti italiani o UE non soggetti passivi; b) isoggetti, di cui all art.74 del Tuir, cioè gli organi e le amministrazioni statali, le regioni, le province e i Comuni, i consorzi tra enti locali, gli enti pubblici, ecc.; c) i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; d) le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d affari inferiore o uguale ad 25.000; Questi soggetti:

se hanno iniziato l attività nel corso dell anno precedente, devono assumere come riferimento il volume d affari realizzato nel periodo ragguagliato ad anno (C.M. n.98/00); se tengono, per opzione o per obbligo normativo, la contabilità separata, ai sensi dell art.36 del D.P.R. n.633/72, devono far riferimento al volume d affari complessivo, comprendendovi anche le attività, per le quali è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale Iva (C.M. n.113/00). I soggetti che esercitano più attività gestite con contabilità separata, sia per obbligo che per opzione, devono presentare un unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l esonero dalla presentazione della Comunicazione, nella stessa vanno esposti soltanto i dati delle attività per le quali vige l obbligo di presentazione del modello. Per determinare il superamento del limite di 25.000 (in base al quale sussiste o meno l obbligo di presentazione della Comunicazione), vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero; e) le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art.27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2011) (c.d. NUOVI MINIMI); f)i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, come previsto dall art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del D.P.R. n. 322/98, introdotto dall art. 10, D.L. n. 78/09. Se rientri tra i soggetti tenuti alla presentazione, consulta ed acquista il nostro servizio Comunicazione Iva Fonte: fiscal focus Iva: adempimenti 2014 Iva 2014 Adempimenti Modelli e istruzioni per la Dichiarazione e Comunicazione IVA 2014 in vista delle prime scadenze: è tutto disponibile online sul sito dell Agenzia delle Entrate a diposizione dei contribuenti che devono effettuare i relativi adempimenti mensili e annuali. Vediamo in questo articolo i link diretti ai modelli da scaricare, le istruzioni per l invio entro i termini di scadenza e tutti i casi particolari in cui scattano le esenzioni dagli obblighi.

Comunicazione IVA La Comunicazione annuale sui dati IVA esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato si effettua entro il 28 febbraio. Devono presentarla di norma tutte le Partite IVA, ma sono esclusi: enti pubblici; soggetti sottoposti a procedure concorsuali; persone fisiche con volume di affari 2013 entro i 25mila euro; contribuenti in regime dei minimi; chi presenta Dichiarazione in forma autonoma entro febbraio. Chi è chiamato alla trasmissione, deve compilare apposito modello predisposto dall Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni pubblicate con provvedimento emesso il 15 gennaio 2014. Scarica: Modello 2014 per la Comunicazione IVA Una volta effettuata la comunicazione, entro 5 giorni l Agenzia delle Entrate invia attestazione di avvenuto ricevimento (non è prevista la possibilità di rettifica o integrazione: i dati definitivi saranno poi inseriti nella Dichiarazione IVA annuale). In caso di mancata o incompleta comunicazione scatta una sanzione da 258 a 2.065 euro (articolo 11 Dlgs 471/97). Dichiarazione IVA Devono presentare la Dichiarazione annuale le Partite IVA che esercitano attività d impresa, professionali o artistiche. L obbligo riguarda sia i contribuenti tenuti alla presentazione in via autonoma sia coloro che la presentano in forma unificata (nel modello UNICO). La Dichiarazione IVA si presenta per via telematica, su Fisconline/Entratel o tramite intermediari abilitati, dal 1 febbraio fino al 30 settembre 2014. Per ritardi entro 90 giorni sono previste sanzioni (eventualmente ridotte se versare spontaneamente), dopodichè la Dichiarazione di considera omessa. In caso di errori, entro i termini si può presentare nuova dichiarazione barrando la casella correttiva dei termini, se sono scaduti (ravvedimento operoso) si presenta dichiarazione integrativa, a favore se c è un credito d imposta o in aumento. Scarica: Modello 2014 di Dichiarazione IVA IVA Base 2014 è invece il modello semplificato, utilizzabile in alternativa a quello ordinario, con gli stessi termini e modalità di tramissione: Modello IVA Base 2014 Sono esonerati dalla Dichiarazione IVA 2014, tra gli altri, i contribuenti in regime dei minimi, i produttori agricoli di cui all articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972, gli esercenti attività di organizzazione giochi, intrattenimenti e attività simili che non hanno optato per l applicazione IVA nei modi ordinari e le imprese individuali che hanno dato in affitto l unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti IVA.

Sono inoltre esentati: residenti in altri stati UE se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo d imposta; soggetti che hanno esercitato l opzione per l applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 398/1991); domiciliati o residenti fuori UE non identificati in ambito comunitario, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti, non soggetti passivi d imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro; contribuenti che nel 2013 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr n. 633/1972); che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972) e hanno effettuato solo operazioni esenti. esonero non si applica se il contribuente ha effettuato anche operazioni imponibili (pur riferite ad attività in contabilità separata), ha registrato operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972), effettuato acquisti con imposta dovuta dal cessionario (es.: oro, argento puro, rottami). Opzione Dichiarazione IVA autonoma Società di capitali e soggetti Ires con periodo d imposta non coincidente con l anno solare e soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2013. Società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo, anche per periodi inferiori all anno. Soggetti risultanti da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, trasformazioni ecc.), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, qualora abbiano partecipato durante l anno alla procedura della liquidazione IVA di gruppo. Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa. Soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto. Soggetti non residenti identificati direttamente (articolo 35-ter Dpr n. 633/1972). Particolari soggetti (per esempio, i venditori porta a porta ), che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l invio di UNICO. I soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

I soggetti che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale, o che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Lavoro: incentivi 2014 Sono riportate di seguito, ordinate per singolo provvedimento, le principali novità apportate in materia di incentivi che contribuiscono ad innovare il mercato del lavoro. Decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 ( decreto destinazione Italia ), convertito in Legge 21 febbraio 2014, n.9 Testo del decreto Le società cooperative, costituite da personale dipendente da un impresa sottoposta a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa), hanno un diritto di prelazione per l affitto o l acquisto dell azienda in ipotesi di trasferimento delle suddette imprese. L atto di aggiudicazione del trasferimento in favore della società cooperativa costituisce titolo per l anticipazione dell indennità di mobilità in favore dei lavoratori associatisi in cooperativa. I lavoratori che non si sono associati o che, esclusi dal perimetro della cessione, non sono passati alle dipendenze della medesima cooperativa, mantengono il diritto a percepire l indennità nelle forme ordinarie. Nel decreto legge sono poi contenute misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e servizi. L intenzione è sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, in tutto il territorio nazionale, e supportarne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l accesso al credito. È introdotto inoltre un credito d imposta a favore delle imprese che investono nelle attività di ricerca e sviluppo, per un limite massimo complessivo 600

milioni di euro per il triennio 2014-2016. Tale credito d imposta è riconosciuto a tutte le imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che tale spesa sia almeno pari a 50.000 euro e indipendentemente da: forma giuridica settore economico in cui operano regime contabile adottato Le modalità operative ulteriori rispetto a quelle già definite nella disposizione saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze. Vengono adottate ulteriori misure per favorire il credito alla piccola e media impresa e disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo. Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità ) Testo della Legge Nell ipotesi in cui un contratto a tempo determinato sia convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di recuperare, per l intero importo versato, la contribuzione aggiuntiva dell 1,4% introdotta dalla legge 92/2012 per il finanziamento dell Aspi. La disposizione va a modificare la precedente normativa, secondo la quale, in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro poteva recuperare solamente un importo pari agli ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva. Sono poi previsti sgravi fiscali sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. Per i lavoratori vengono modificate le disposizioni relative alle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi assimilati. In particolare, le detrazioni potranno essere pari a: 1.880 euro (rispetto ai precedenti 1.840 euro), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000

euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 27.000 euro I datori di lavoro hanno la possibilità di dedurre dall IRAP un importo massimo di 15.000 euro per ciascun lavoratore aggiuntivo, nel limite dell incremento complessivo del costo del personale laddove sussistano le seguenti condizioni: imprese espressamente individuate dalla disposizione che, rispetto al numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d imposta precedente, incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con medesimo contratto. La deduzione potrà operare per l anno di assunzione e per i due anni successivi. Nel calcolo del personale va computato anche quello, eventualmente ridotto, delle società collegate o controllate ex art. 2359 c.c. Ad esclusione per quelle con due anni di attività, per le imprese è stabilita la riduzione di ogni premio e contributo dovuto all INAIL per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modalità attuative di questa disposizione saranno definite con un successivo decreto interministeriale. La misura troverà applicazione nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l anno 2014, 1.100 milioni di euro per l anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall anno 2016. Per i datori di lavoro gestori di call center e che abbiano stabilizzato i propri dipendenti usufruendo della specifica procedura, è previsto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per ciascun lavoratore stabilizzato. L incentivo, che può essere riconosciuto per un massimo di 12 mesi, non può superare i 200 euro al mese con riferimento a ciascun lavoratore interessato e i 3 milioni di euro e/o il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo all 1 gennaio 2014, con riferimento all intero personale occupato in azienda. Inoltre la diposizione stabilisce l emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative. Sono introdotte misure per favorire l accesso al credito da parte dell imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditorie misure generali in favore della piccola e media impresa. In particolare è stabilito che gli interventi per l accesso al mercato dei capitali devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni. È inoltre previsto che la Cassa depositi e prestiti possa acquistare titoli emessi nell ambito di operazioni di cartolarizzazione relativi a crediti verso piccole e medie imprese. Allo scopo di riorganizzare il sistema delle garanzie per l accesso al credito delle famiglie e delle imprese, è poi istituito il Sistema nazionale di garanzia, nel quale saranno inglobati il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Sezione speciale di garanzia

Progetti di ricerca e innovazione, istituita nell ambito del predetto Fondo di garanzia e il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Tali Fondi sono stati inoltre rifinanziati con riferimento al periodo 2014, 2015 e 2016.