PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE

Documenti analoghi
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE PER INVESTIMENTI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERI

La nuova disciplina del monitorggio fiscale:

Il worlwide income principle

IMPOSTE PATRIMONIALI SU ATTIVITÀ DETENUTE ALL ESTERO

L imposta patrimoniale sugli immobili Pillole di aggiornamento

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi

Dentro la Notizia. 27 Settembre 2013

Oggetto: IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL ESTERO E DELLE ATTIVITA FINANZIARIE DETENUTE ALL ESTERO

TORINO 31 maggio Quadro W e IVIE. Stefano Spina

Speciale Ivie e Ivafe

Monitoraggio fiscale. D.L. 28/6/1990, n.167 pubblicato sulla G.U. n.151 del 30/6/1990

PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE

Circolare n. 4. del 18 gennaio Legge di stabilità Novità in materia di imposte patrimoniali INDICE

UNICO PF ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1 c. 156 lett. a) SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE "

QUADRO RW Investimenti e attività finanziarie all estero, monitoraggio IVIE/IVAFE

QUADRO RW Investimenti e attività finanziarie all estero, monitoraggio IVIE/IVAFE. G. Manzana

Le imposte sulle attività finanziarie e gli immobili all estero

del 25 gennaio 2012 La manovra Monti (DL n. 201 convertito nella L n. 214) - Nuove imposte patrimoniali INDICE

BENI IMMOBILI E ATTIVITA FINANZIARIE ESTERE. di Ennio Vial

Collaborazione Volontaria (Voluntary disclosure)

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Sommario 1. QUADRO RW Quadro RW: ambito soggettivo Quadro RW: compilazione e novità... 17

LO SCUDO FISCALE LO SCUDO FISCALE. Dott. Duilio LIBURDI

Regime agevolativo per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia Art. 24-bis D.P.R. 917/1986 «Flat Tax» per i neo residenti

4. Investimenti all estero e dichiarazione dei redditi

IL NUOVO QUADRO RW: VARIAZIONI IN SEGUITO ALLA LEGGE EUROPEA 2013 E INDICAZIONI OPERATIVE

Prefazione di Roberto Ruozi

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO

730, Unico 2016 e Studi di settore

Alle ditte Clienti Loro sedi. Oggetto: Informativa n. 3 novità legislative e tributarie di immediato interesse ed applicazione;

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.

730, Unico 2013 e Studi di settore

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO. a cura di Sandro Cerato

Normative di riferimento

La pianificazione del post voluntary, imposte dirette ed indirette, gli strumenti di tutela del patrimonio

CODICE FISCALE MODULO RW. Investimenti all estero e/o trasferimenti da, per e sull estero. 2 nome

Genova, 8 Giugno La tassazione degli strumenti finanziari detenuti all estero senza intermediario Italiano

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno SALERNO 13/06/2014 UNICO 2014 STUDI DI SETTORE PROFILI ACCERTATIVI

PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE LEGGE DI STABILITA 2014

Circolare n. 12/E. Roma,31 gennaio 2002

UNICO 2012: le imposte su immobili e attività finanziarie detenuti all estero. di Giulio Andreani e Fabio Giommoni

Luci ed ombre della Collaborazione Volontaria. avv. Eugenio Briguglio Milano, 12 dicembre 2014

Circolare N. 10 del 24 Gennaio 2017

MAURO NICOLA PRESIDENTE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI DI NOVARA

VOLUNTARY DISCLOSURE

RIMBORSO IVA ANNUALE

Circolare N. 63 Area: TAX & LAW LO SCUDO FISCALE

R15 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Il concetto di titolare effettivo tra diritto dei trust, diritto commerciale e IV direttiva antiriciclaggio

DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

730 e dichiarazioni Persone Fisiche. 20 aprile Alessandro Terzuolo (Commercialista in Torino) Il quadro RW

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

Voluntary Disclosure internazionale e connessioni con la Voluntary disclosure nazionale

STUDIO PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI

Obblighi dichiarativi per immobili esteri, favor rei e voluntary disclosure bis

MODIFICA DELL ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

I presupposti applicativi e le cause ostative di adesione alla Voluntary Disclosure. Modalità di determinazione dei redditi

GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE ANNUALE NEL QUADRO RW DEGLI INVESTIMENTI DETENUTI ALL ESTERO E DELLE ATTIVITA ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

Il monitoraggio fiscale degli investimenti all estero e delle attività estere di natura finanziaria

I REDDITI DI CAPITALE: AMBITO DELL IMPONIBILE E REGIME DELLA DICHIARAZIONE

Circolare n.38/e del 23 dicembre 2013

INVESTIMENTI ESTERI. OBBLIGHI di SEGNALAZIONE NOVITÀ del D.L. 4/2014, conv. dalla L. 50/2014 SOMMARIO 1. «VOLUNTARY DISCLOSURE»...

La disciplina fiscale della cessione di azienda

Affrancamento delle partecipazioni non qualificate - Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva

Roma, 5 febbraio Oggetto: Interpello /2001 ART. 11, legge , n. 212.

Casi Particolari di Voluntary Disclosure: - Immobili esteri - Trust e fondazioni - Polizze vita estere - Società estere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Trust e fisco. Roma, 27 marzo 2009

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO DUCOLI. La proroga al della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Voluntary disclosure Modalità applicative, cause ostative e benefici. Milano, 24 febbraio Relatore: Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Diritto tributario italiano Il nuovo quadro RW del Modello Unico 2014

799 IL NUOVO MODULO RW

Collaborazione volontaria (art.1)

OGGETTO: Ritenuta 20% sui bonifici esteri

CIRCOLARE N. 48/E. Roma, 17 novembre 2009

Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730

CIRCOLARE N. 45/E. Roma, 13 settembre OGGETTO: Monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti e degli intermediari

Modulo RW. Dott. Salvatore Sanna

730, Unico 2015 e Studi di settore

colonna 4 Istruzioni per la compilazione rigo RT1 rigo RT2 rigo RT3 colonna 2 colonna 1 rigo RT4 rigo RT5 colonna 2 rigo RT6 rigo RT7 rigo RT8

A) Depositi, conti correnti, certificati di deposito e buoni fruttiferi domestici (art. 26, comma 2, DPR n. 600/1973)

PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE DECRETO FISCALE 193/2016

Le linee guida per l introduzione dei piani individuali di risparmio e gli adempimenti degli intermediari

OGGETTO: Riapertura della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti all 1/7/2011 Chiarimenti ufficiali

UNICO 2015: nel quadro RW anche IVIE e IVAFE Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano

* * * Bologna, 3 marzo 2017

Voluntary Disclosure 2.0

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Affrancamento delle partecipazioni non qualificate Termine del per il versamento dell imposta sostitutiva

CREDITO D IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il nuovo quadro RW di UNICO di Marco Piazza

Presentazione del file Excel

N I redditi e gli investimenti esteri nella Dichiarazione 2017

PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E FISCALE. LEGGE DI STABILITA 2015 Principali Misure per le Imprese

Quadro SH REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

I trasferimenti da e verso l estero di mezzi di pagamento per il tramite degli intermediari finanziari.

Voluntary disclosure Emersione di capitali e redditi non dichiarati

Transcript:

Circolare n. 5/2014 MONITORAGGIO FISCALE IN TEMA DI INVESTIMENTI ESTERI DISPOSIZIONI NORMATIVE La Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea Legge Europea 2013, all art. 9, apporta rilevanti modifiche al Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 in materia di monitoraggio fiscale. Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre ed a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono attività patrimoniali e finanziarie all estero, per le quali va compilato l apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché a riformulare le relative sanzioni. In particolare, per semplificare gli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea, sono state eliminate le Sezioni I e III, che caratterizzavano il precedente quadro RW, rispettivamente, con riferimento: (i) ai flussi finanziari in entrata da/uscita verso l estero effettuati attraverso non residenti e senza il tramite di banche ed altri intermediari finanziari residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e (ii) ai movimenti finanziari da/verso e sull estero collegati allo stock degli investimenti esteri indicati nella Sezione II del quadro RW. Inoltre, la Legge Europea 2013 ha apportato un sensibile abbattimento delle sanzioni, rispetto alla misura prevista in passato, per le violazioni degli obblighi di comunicazione da parte del contribuente. AMBITO SOGGETTIVO I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono: le persone fisiche (anche titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo); le associazioni e gli enti non commerciali; le società semplici fiscalmente residenti in Italia. 20129 MILANO - VIA BARTOLOMEO EUSTACHI, 12 - TEL. 02-2942691 - FAX 02-29426942 - E-MAIL: SEDE.MILANO@STUDIOPPP.IT 00186 ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 287 - TEL. 06-6819091 - FAX 06-68190940 - E-MAIL: SEDE.ROMA@STUDIOPPP.IT www.studioppp.it ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI COD. FISC. 04924710157 - P. IVA 04382171009 MEMBER OF AND 2013 WINNER AS REGIONAL FIRM FOR EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

I suelencati soggetti sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell ipotesi di detenzione di attività estere, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Il riformulato Decreto Legge n. 167/1990 obbliga alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori formali delle stesse ed i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati titolari effettivi. Riprendendo il concetto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, comma 2, lettera u) e art. 2 dell Allegato Tecnico), per Titolare Effettivo si intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica che in ultima istanza possieda o controlli un entità giuridica, possedendo o controllando, direttamente o indirettamente, una percentuale del 25% più uno al capitale sociale o dei diritti di voto in seno alla medesima entità; 2) la persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati (ad esempio, nel caso del cosiddetto trust trasparente), la persona fisica beneficiaria del 25% o più del patrimonio dell entità giuridica; 2) se i beneficiari non sono ancora stati determinati (cosiddetto trust opaco), la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; 3) la persona fisica che esercita un controllo sul 25% o più del patrimonio di un entità giuridica. AMBITO OGGETTIVO I contribuenti devono indicare, nel quadro RW, le attività di natura finanziaria e gli investimenti all estero attraverso cui possano essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l obbligo dichiarativo. Pertanto, le attività estere devono essere sempre dichiarate anche se al termine del periodo d imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Limitatamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro non sussistono

obblighi di indicazione nel quadro RW, siccome da ultimo disposto dall art. 2, comma 4-bis del D.L. 28 Gennaio 2014, n. 4, in vigore dal 30 marzo 2014. Attività di natura finanziaria Si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, quali, ad esempio: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, valute estere, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori dello Stato. Devono essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute all estero, in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria. E stata prevista, inoltre, la possibilità di indicare che determinate attività non siano fruttifere: a tal fine, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri la documentazione e le attestazioni necessarie a provare tale circostanza. Attività di natura patrimoniale Si tratta di beni collocati all estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, quali, ad esempio: immobili o diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e opere d arte, compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza, imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili iscritti o iscrivibili nei pubblici registri esteri. Sono considerati detenuti all estero gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all estero. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA A partire dai modelli di dichiarazione relativi al periodo d imposta 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia a quelli di liquidazione dell Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (I.V.A.F.E.) che dell Imposta sul Valore degli Immobili all Estero (I.V.I.E.).

Nella nuova versione del quadro RW devono essere riportati: - il valore iniziale dell attività, determinato all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione, - il valore finale dell attività, determinato al termine del periodo d imposta o alla fine della detenzione, - il periodo di possesso. Valore delle attività finanziarie E pari al: - valore di mercato, rilevato al termine del periodo d imposta o di detenzione; - valore nominale, se le attività non sono negoziate in mercati regolamentati; - valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; - costo d acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso. Nel caso di cessione di attività della stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, il metodo da utilizzare, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento, è il cosiddetto L.I.F.O. (last in first out), in base al quale si considerano cedute per prime le attività acquisite in epoca più recente. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, oltre al valore iniziale e finale, deve essere indicato l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta. Valore delle attività patrimoniali E costituito da: - costo risultante dall atto di acquisto, - valore di mercato, rilevabile al termine di ciascun anno solare, in mancanza del costo d acquisto. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione Europea o in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), il valore da utilizzare al fine della determinazione dell imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l immobile è situato, ai fini dell assolvimento di

imposte di natura reddituale o patrimoniale ivi dovute. In mancanza dello stesso, si deve fare riferimento al costo risultante dall atto di acquisto. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell atto di donazione registrato; in mancanza, si assume il costo d acquisto o di costruzione sostenuto illo tempore dal de cuius o dal donante e, solo in mancanza, si assume il valore di mercato. SANZIONI La Legge Europea 2013 ha attenuato notevolmente il sistema sanzionatorio legato al monitoraggio fiscale. La sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell obbligo di dichiarazione di detenzione di attività estere, prevista, in base alla previgente normativa, nella misura dal 10% al 50% dell ammontare degli importi non dichiarati, è ora compresa tra il 3% e il 15% dei predetti importi. Nel caso di investimenti e attività detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la suddetta sanzione è compresa tra il 6% e il 30% degli importi non dichiarati. La dichiarazione relativa agli investimenti all estero inviata con un ritardo non superiore ai 90 giorni, sconta una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Europea 2013, in relazione all abolizione delle Sezioni I e III del modulo RW e in forza del principio di legalità per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, le violazioni di omessa e infedele compilazione delle predette Sezioni I e III del quadro RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 (entrata in vigore delle nuove disposizioni) non costituiscono più violazioni punibili. In caso di violazioni relative alla sola Sezione II del quadro RW reiterate per più periodi di imposta, sembrerebbe applicabile l attenuazione delle sanzioni prevista dall articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, cosiddetto cumulo giuridico : aumento da ½ al triplo della sanzione base. Ad ogni buon conto, l applicazione delle sanzioni è da considerare sempre in riferimento al singolo caso di specie. DECORRENZA Le nuove disposizioni si rendono applicabili a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2013.

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners