Circolare n. 5/2014 MONITORAGGIO FISCALE IN TEMA DI INVESTIMENTI ESTERI DISPOSIZIONI NORMATIVE La Legge 6 agosto 2013, n. 97, recante le Disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea Legge Europea 2013, all art. 9, apporta rilevanti modifiche al Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167 in materia di monitoraggio fiscale. Le modifiche introdotte sono finalizzate a ridurre ed a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono attività patrimoniali e finanziarie all estero, per le quali va compilato l apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché a riformulare le relative sanzioni. In particolare, per semplificare gli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea, sono state eliminate le Sezioni I e III, che caratterizzavano il precedente quadro RW, rispettivamente, con riferimento: (i) ai flussi finanziari in entrata da/uscita verso l estero effettuati attraverso non residenti e senza il tramite di banche ed altri intermediari finanziari residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e (ii) ai movimenti finanziari da/verso e sull estero collegati allo stock degli investimenti esteri indicati nella Sezione II del quadro RW. Inoltre, la Legge Europea 2013 ha apportato un sensibile abbattimento delle sanzioni, rispetto alla misura prevista in passato, per le violazioni degli obblighi di comunicazione da parte del contribuente. AMBITO SOGGETTIVO I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono: le persone fisiche (anche titolari di reddito d impresa o di lavoro autonomo); le associazioni e gli enti non commerciali; le società semplici fiscalmente residenti in Italia. 20129 MILANO - VIA BARTOLOMEO EUSTACHI, 12 - TEL. 02-2942691 - FAX 02-29426942 - E-MAIL: SEDE.MILANO@STUDIOPPP.IT 00186 ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 287 - TEL. 06-6819091 - FAX 06-68190940 - E-MAIL: SEDE.ROMA@STUDIOPPP.IT www.studioppp.it ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI DOTTORI COMMERCIALISTI COD. FISC. 04924710157 - P. IVA 04382171009 MEMBER OF AND 2013 WINNER AS REGIONAL FIRM FOR EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA
I suelencati soggetti sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell ipotesi di detenzione di attività estere, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Il riformulato Decreto Legge n. 167/1990 obbliga alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori formali delle stesse ed i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati titolari effettivi. Riprendendo il concetto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 1, comma 2, lettera u) e art. 2 dell Allegato Tecnico), per Titolare Effettivo si intende: a) in caso di società: 1) la persona fisica che in ultima istanza possieda o controlli un entità giuridica, possedendo o controllando, direttamente o indirettamente, una percentuale del 25% più uno al capitale sociale o dei diritti di voto in seno alla medesima entità; 2) la persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati (ad esempio, nel caso del cosiddetto trust trasparente), la persona fisica beneficiaria del 25% o più del patrimonio dell entità giuridica; 2) se i beneficiari non sono ancora stati determinati (cosiddetto trust opaco), la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; 3) la persona fisica che esercita un controllo sul 25% o più del patrimonio di un entità giuridica. AMBITO OGGETTIVO I contribuenti devono indicare, nel quadro RW, le attività di natura finanziaria e gli investimenti all estero attraverso cui possano essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l obbligo dichiarativo. Pertanto, le attività estere devono essere sempre dichiarate anche se al termine del periodo d imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Limitatamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro non sussistono
obblighi di indicazione nel quadro RW, siccome da ultimo disposto dall art. 2, comma 4-bis del D.L. 28 Gennaio 2014, n. 4, in vigore dal 30 marzo 2014. Attività di natura finanziaria Si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, quali, ad esempio: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, valute estere, contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori dello Stato. Devono essere indicate nel quadro RW anche le attività finanziarie italiane detenute all estero, in quanto suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria. E stata prevista, inoltre, la possibilità di indicare che determinate attività non siano fruttifere: a tal fine, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri la documentazione e le attestazioni necessarie a provare tale circostanza. Attività di natura patrimoniale Si tratta di beni collocati all estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, quali, ad esempio: immobili o diritti reali immobiliari (usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (comproprietà o multiproprietà), oggetti preziosi e opere d arte, compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza, imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili iscritti o iscrivibili nei pubblici registri esteri. Sono considerati detenuti all estero gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all estero. VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA A partire dai modelli di dichiarazione relativi al periodo d imposta 2013, sarà sufficiente compilare un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale, sia a quelli di liquidazione dell Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (I.V.A.F.E.) che dell Imposta sul Valore degli Immobili all Estero (I.V.I.E.).
Nella nuova versione del quadro RW devono essere riportati: - il valore iniziale dell attività, determinato all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione, - il valore finale dell attività, determinato al termine del periodo d imposta o alla fine della detenzione, - il periodo di possesso. Valore delle attività finanziarie E pari al: - valore di mercato, rilevato al termine del periodo d imposta o di detenzione; - valore nominale, se le attività non sono negoziate in mercati regolamentati; - valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; - costo d acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso. Nel caso di cessione di attività della stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, il metodo da utilizzare, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento, è il cosiddetto L.I.F.O. (last in first out), in base al quale si considerano cedute per prime le attività acquisite in epoca più recente. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, oltre al valore iniziale e finale, deve essere indicato l ammontare massimo che l attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta. Valore delle attività patrimoniali E costituito da: - costo risultante dall atto di acquisto, - valore di mercato, rilevabile al termine di ciascun anno solare, in mancanza del costo d acquisto. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all Unione Europea o in paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (S.E.E.), il valore da utilizzare al fine della determinazione dell imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l immobile è situato, ai fini dell assolvimento di
imposte di natura reddituale o patrimoniale ivi dovute. In mancanza dello stesso, si deve fare riferimento al costo risultante dall atto di acquisto. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell atto di donazione registrato; in mancanza, si assume il costo d acquisto o di costruzione sostenuto illo tempore dal de cuius o dal donante e, solo in mancanza, si assume il valore di mercato. SANZIONI La Legge Europea 2013 ha attenuato notevolmente il sistema sanzionatorio legato al monitoraggio fiscale. La sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell obbligo di dichiarazione di detenzione di attività estere, prevista, in base alla previgente normativa, nella misura dal 10% al 50% dell ammontare degli importi non dichiarati, è ora compresa tra il 3% e il 15% dei predetti importi. Nel caso di investimenti e attività detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la suddetta sanzione è compresa tra il 6% e il 30% degli importi non dichiarati. La dichiarazione relativa agli investimenti all estero inviata con un ritardo non superiore ai 90 giorni, sconta una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Europea 2013, in relazione all abolizione delle Sezioni I e III del modulo RW e in forza del principio di legalità per cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, le violazioni di omessa e infedele compilazione delle predette Sezioni I e III del quadro RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 (entrata in vigore delle nuove disposizioni) non costituiscono più violazioni punibili. In caso di violazioni relative alla sola Sezione II del quadro RW reiterate per più periodi di imposta, sembrerebbe applicabile l attenuazione delle sanzioni prevista dall articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, cosiddetto cumulo giuridico : aumento da ½ al triplo della sanzione base. Ad ogni buon conto, l applicazione delle sanzioni è da considerare sempre in riferimento al singolo caso di specie. DECORRENZA Le nuove disposizioni si rendono applicabili a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2013.
A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali saluti. Studio Piccinelli Del Pico Pardi & Partners