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INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE IX IL NEGOZIO GIURIDICO (PARTE II) PROF. DOMENICO RUGGIERO

Indice 1 La rappresentanza ---------------------------------------------------------------------------------------3 1.1 Procura e mandato -----------------------------------------------------------------------------------4 1.2 Abuso ed eccesso di potere; conflitto di interessi------------------------------------------------4 2 Vizi della volontà -----------------------------------------------------------------------------------------6 2 di 8

1 La rappresentanza Il nostro ordinamento ammette la possibilità che un soggetto intervenga per il compimento di negozi giuridici relativi alla sfera giuridico patrimoniale di altri. Si assiste così ad una scissione tra la parte in senso formale e la parte in senso sostanziale, laddove la prima è la parte che materialmente partecipa al negozio nell interesse altrui ovvero manifesta concretamente la volontà per il compimento dello stesso negozio; la seconda invece è quella che è diretta interessata dell attività negoziale. Rappresentante è chi può agire per il rappresentato, o dominus della situazione giuridico soggettiva in questione. Non tutti i negozi ammettono la rappresentanza: è possibile nell ambito del diritto patrimoniale senza limiti, mentre nel diritto delle persone e della famiglia è esclusa per gli atti cd. personalissimi (ad esempio, il testamento). Diversa dalla vera e propria rappresentanza è la fattispecie del cd. nuncius : essa ricorre quando l ambasciatore (o nuncius ) si limita a trasmettere la volontà altrui. Non trattandosi, dunque, di sostituzione negoziale, la figura può operare laddove la rappresentanza non è ammessa: si pensi al matrimonio per procura. In tale ultimo caso, il terzo assume la figura di nuncius, perchè la manifestazione di volontà è riconducibile al dominus e il nuncius è colui che si limita alla trasmissione dell altrui volere.. Bisogna distinguere tra rappresentanza diretta ed indiretta a seconda che ci sia o meno la spendita del nome del rappresentato. Ove vi sia la cosiddetta contemplatio domini (rappresentanza diretta) gli effetti dell attività negoziale compiuta dal rappresentante si producono immediatamente e direttamente nella sfera giuridico patrimoniale del rappresentato per il semplice fatto che il rappresentante ha agito nell interesse e in nome del rappresentato. Ad esempio, quando il rappresentante si reca dal notaio per concludere un contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di proprietà su un bene immobile, il fatto che il procuratore manifesti l intenzione di agire in nome e per conto del rappresentato comporta come conseguenza immediata che il trasferimento che dal contratto discende non si verifica in capo al rappresentante. In altri termini, non sarà il rappresentante (parte sostanziale) ad acquistare il bene immobile, ma la proprietà cadrà direttamente nella sfera giuridico patrimoniale del rappresentato (parte formale). L ipotesi di rappresentanza indiretta vede invece il rappresentante coinvolto per quel che riguarda la produzione degli effetti del negozio, perché il rappresentante agisce per conto ma non in nome del rappresentato e di conseguenza gli effetti dell attività negoziale si producono nella sua 3 di 8

sfera giuridico patrimoniale, con l obbligo da parte dello stesso rappresentante di trasferirli nella sfera giuridico patrimoniale del rappresentato. 1.1 Procura e mandato Fonte della rappresentanza diretta è la procura, fonte della rappresentanza indiretta è il mandato. La procura è un atto unilaterale, rivolto a terzi, costitutivo di poteri verso terzi. Il rappresentato conferisce il potere al rappresentante di spendere il nome in una determinata attività negoziale. Il mandato è invece un contratto, cioè un atto bilaterale, da cui deriva l obbligo per il mandatario di compiere uno o più atti giuridici di concludere un determinato affare. Nella procura quindi abbiamo un potere nel mandato abbiamo un obbligo; così, il mandatario non può sottrarsi all incarico che gli è stato conferito. La rappresentanza volontaria va distinta da quella legale: la rappresentanza volontaria, trova il suo fondamento in un atto di autonomia privata (procura, mandato). Diverso è il caso della rappresentanza legale che ha argine dalla legge; è quest ultima che conferisce poteri rappresentativi a determinati soggetti che agiscono in nome e nell interesse di coloro che non sono capaci. 1.2 Abuso ed eccesso di potere; conflitto di interessi Nella rappresentanza, il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato nei limiti della procura, ed è necessario che persegua l interesse di quest ultimo. Di qui due ipotesi patologiche: quella del falsus procurator e quella del conflitto d interessi. L ipotesi del falsus procurator si verifica nei casi in cui il rappresentante ha agito senza poteri o eccedendo i limiti della procura; in questo caso il negozio concluso sarà inefficace perché manca il suo presupposto e cioè il potere di impegnare l altrui sfera giuridico - patrimoniale. Nell ipotesi in cui il rappresentante agisca non perseguendo l interesse del rappresentato ma quello proprio, il negozio versa in uno stato di pendenza e potrà essere annullato, proprio perché l attività negoziale è stata condotta a termine approfittando della propria posizione a danno altrui. 4 di 8

L annullabilità del negozio giuridico ricorre anche quando la volontà del soggetto agente si è formata in modo non corretto, parliamo in tal caso dei vizi della volontà. 5 di 8

2 Vizi della volontà I vizi della volontà sono l errore, il dolo e la violenza. L errore è la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un soggetto a volere per errore. Occorre distinguere tra l errore vizio ed errore ostativo. L errore ostativo ricorre nell ipotesi in cui l errore deriva dalla cattiva trasmissione della volontà e della percezione della realtà. Vi è dunque divergenza tra l interno giudizio e la manifestazione della volontà. Ricorre perciò, per distrazione, ignoranza del significato delle parole di una lingua straniera, il soggetto dice una cosa ma in realtà ne voleva dire un altra. La differenza con l errore vizio è enorme, perché in quest ultimo caso il vizio sorge nel corso della formazione della volontà che c è. Nel caso dell errore ostativo invece non vi è la volontà perché il non aver compreso l altrui dichiarazione o l aver espresso male la propria dichiarazione, ha come presupposto la mancanza concreta di voler concludere quel negozio. In entrambe le ipotesi la sanzione contemplata dall ordinamento è l annullabilità del negozio e non nullità, perché l affidamento del terzo impone che le cause di nullità siano previste solo quando i vizi sono evidenti e manifesti ai terzi. Perché l errore sia causa di annullamento del negozio è necessario che sia essenziale e riconoscibile. Ai sensi dell art. 1429 c.c.: l errore è essenziale quando 1) cade sulla natura e sull oggetto del contratto; 2) quando cade sull identità dell oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull identità o sulle qualità della persona dell altro contraente, semprechè l una o le altre siano state determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto. L errore è riconoscibile quando soddisfa il requisito dell affidabilità previsto. Ai sensi dell art. 1431 c.c. : l errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto, ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. È prevista la facoltà, concessa all altro contraente, di evitare l annullamento del contratto, offrendo a chi è caduto nell errore di eseguire il contratto in modo conforme al negozio che intendeva concludere. Si parla, nel caso di specie, di mantenimento del contratto rettificato. L art. 1432 c.c. prevede: la parte in errore non può domandare l annullamento del contratto se, prima 6 di 8

che ad essa possa derivarne pregiudizio, l altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere. Il dolo consiste in artifizi e raggiri che inducono un soggetto a volere per errore la conclusione del contratto che altrimenti non avrebbe concluso. La disciplina si giustifica proprio per il fatto che il dolo non è un errore in cui la parte cade spontaneamente ma è indotto e per questo l ordinamento riconosce tutela intensa a colui che cade in errore. Non sono richiesti i requisiti della riconoscibilità e della essenzialità, ma è sufficiente aver indotto un soggetto in errore perché il negozio possa essere annullato. Due sono i tipi di dolo: dolo incidens (dolo incidente) e dolo causam dans. Il dolo è incidente nell ipotesi in cui il contraente indotto in errore avrebbe concluso il contratto anche se a condizioni diverse; è invece determinante quando il dolo cade su un elemento tale che se il contraente caduto in errore, avesse conosciuto la realtà, non avrebbe concluso quel contratto. È evidente che nella prima ipotesi, proprio perché il contraente avrebbe comunque concluso il contratto anche se a condizioni diverse l errore non può essere causa di annullamento, ma potrà essere utilizzato solo ai fini del risarcimento del danno. Nel caso invece del dolo determinante, il dolo è causa di annullamento del contratto. La violenza consiste nella minaccia di una male ingiusto e notevole che induce un soggetto a concludere un contratto che diversamente non avrebbe concluso. L ingiustizia si trova nel mezzo scelto per la minaccia. La minaccia deve essere di tale gravità da far temere ad una persona sensata che essa, non seguendo l imposizione, esporrebbe se e i suoi beni ad un male ingiusto e notevole. È evidente che se un soggetto minaccia il suo inquilino di sfrattarlo nell ipotesi in cui non paga il canone, non siamo di fronte ad uno strumento che può qualificarsi ingiusto perchè è diritto del proprietario chiedere il canone all inquilino. Diverso è il caso in cui il proprietario minaccia di schiaffeggiare l inquilino se non paga il canone. L ingiustizia si trova nel mezzo scelto per la minaccia. Il male deve essere notevole. La gravità del male, si valuta con un duplice criterio: il primo è dato dal danno minacciato alle cose o alle persone (elemento soggettivo); il secondo è dato dalla valutazione che ne fa la persona che subisce la violenza. La considerazione soggettiva può variare secondo il potere di reazione della vittima; bisogna tenere presente l età, il sesso, che possono indebolire la forza di resistenza dell individuo che subisce la violenza. 7 di 8

La violenza va distinta dal timore reverenziale che una persona incute ad un altra per la sua età, fama o relazione personale. Ai sensi dell art. 1437 c.c. il solo timore reverenziale non è causa do annullamento del contratto. L annullamento del negozio discendente dalla presenza di vizi del volere è soggetto al termine prescrizionale quinquennale che decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, da quando è stato scoperto l errore o il dolo o è cessato lo stato di interdizione o inabilitazione. I vizi del volere vanno tenuti distinti dalle ipotesi di discrasia tra l interno volere e la manifestazione interna del volere; è il caso delle dichiarazioni ioci o docenti causa, della riserva mentale, della violenza fisica. In queste ipotesi c è una violenza manifestata che è diversa dalla volontà materiale del soggetto. Si pensi alla violenza fisica: se si viene compulsati per concludere un determinato negozio sotto la minaccia di una pistola è chiaro che vi è contrasto tra la violenza manifestata e quella interna: il soggetto non avrebbe concluso quel contratto se non fosse stato minacciato. Non vi è volontà e quindi non si può parlare di annullabilità; si parlerà di nullità del negozio perché manca uno dei suoi requisiti essenziali (cioè la volontà) stabilito dall art. 1325 c.c. 8 di 8