COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale

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COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA Codice Fiscale 80031160288 Prot. n. 386 circ. n. 136 Padova, 23 maggio 2001 Piazza De Gasperi, 45/A tel. 049-666273/299 fax 049-8754369 E mail: info@costruttoripadova.it FISCO ALLE IMPRESE ASSOCIATE L O R O S E D I Oggetto: Rivalutazione dei beni delle imprese - Pubblicazione Decreto attuativo. Si fa seguito alla nostra circolare n. 245/2000 per comunicare che sulla G.U. n.105 dell'8 maggio 2001 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle finanze 13 aprile 2001, n.162 concernente le modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese (art.10-16 legge n.342/2000; v. allegato). Nel sottolineare che la rivalutazione può essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della legge n.342/2000), cioè nel bilancio 2000 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, si richiama l'attenzione sul fatto che il regolamento prevede che le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro l'8 maggio 2001 (data di pubblicazione del presente decreto), possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo (cioè nel bilancio 2001 nell'esempio sopradetto). In particolare il regolamento, in vigore dallo scorso 8 maggio, prevede che: la rivalutazione è possibile relativamente ai beni, ancorché completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio relativamente al quale viene eseguita la rivalutazione e acquisiti entro il termine dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999; la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili devono essere considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e si distinguono nelle seguenti categorie omogenee: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, da parte del possessore; fabbricati strumentali per natura relativi ad imprese commerciali (anche se non utilizzati direttamente); il valore attribuito ai singoli beni a seguito della rivalutazione non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibile utilizzazione economica dell'impresa../.

- 2 - Si ricorda che sui maggiori valori iscritti viene applicata una imposta sostitutiva dell'irpef, IRPEG e IRAP pari al 19% per i beni ammortizzabili e al 15% per i beni non ammortizzabili. Il Ministero delle finanze ha in corso di emanazione una specifica circolare con la quale fornirà chiarimenti sugli aspetti problematici della rivalutazione. Con riserva di trasmettere tale circolare non appena la stessa sarà disponibile, si porgono distinti saluti. IL DIRETTORE - dott. Franco Brignole - All.: n. 1.

Allegato Il decreto del ministero delle Finanze del 13 aprile 2001, n. 162, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 105 dell'8 maggio 2001 e contenente il «Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342». Il regolamento è in vigore dall'8 maggio. ARTICOLO 1 Modi e termini della rivalutazione 1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo. 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, entro il termine indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione finanziaria. ARTICOLO 2 Beni rivalutabili 1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore a un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata. Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata dette acquisizioni devono risultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

4. Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse. ARTICOLO 3 Azioni e quote 1. Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. ARTICOLO 4 Rivalutazione per categorie omogenee 1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nel prospetto di cui all'articolo 15, comma 2, della legge. 2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. 4. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi. 5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonché fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato Testo unico. Gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente comma 3. 6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi e imbarcazioni non iscritte in tale registro. 7. I beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 67, comma 10-bis e 121-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli a uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea. 8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni a essa appartenenti.

ARTICOLO 5 Modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili 1. Per i beni ammortizzabili materiali e immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. La rivalutazione può essere eseguita anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio. ARTICOLO 6 Limite economico della rivalutazione 1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito. 2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore a esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata. ARTICOLO 7 Effetti fiscali 1. La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali, dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. ARTICOLO 8 Imposta sostitutiva 1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia ridotto per copertura di perdite d'esercizio. ARTICOLO 9 Saldo attivo di rivalutazione 1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge.

2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. 3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. 4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione. ARTICOLO 10 Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio 1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Il regime dell'articolo 14 è applicabile ai beni per i quali l'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo. 3. Per le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile il regime dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1. 4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale. ARTICOLO 11 Norme abrogate 1. Sono abrogati l'articolo 1, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, l'articolo 4, l'articolo 5, commi 2, 4 e 6, l'articolo 7, commi 2, 4 e 5, l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 1991. ARTICOLO 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.