CIRCOLARE n. 11 del 14/04/2014 LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

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1 CIRCOLARE n. 11 del 14/04/2014 LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

2 INDICE 1. PREMESSA 2. SOGGETTI INTERESSATI 3. BENI RIVALUTABILI 3.1 Categorie omogenee 3.2 Fabbricato ed area sottostante 4. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE 4.1 Limite del valore economico 5. ANNOTAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE 6. EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE 6.1 Realizzo dei beni nel periodo di sospensione 6.2 Rivalutazione con effetti solo civilistici 7. DISCIPLINA DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE 8. IMPOSTA SOSTITUTIVA 8.1 Modalità e termini di versamento 9. VALUTAZIONE DI CONVENIENZA 2

3 1. PREMESSA La Finanziaria 2014 ha previsto, all art. 1, commi da 140 a 146, una nuova possibilità di rivalutare i beni d impresa, a distanza di qualche anno dall ultima opportunità in tal senso disposta dal DL n. 185/2008. Rispetto alla precedente disciplina, possono ora essere rivalutati anche i beni diversi dagli immobili, analogamente a quanto previsto dalla Legge n. 342/2000 le cui disposizioni sono richiamate ed applicabili in quanto compatibili. 2. SOGGETTI INTERESSATI In base a quanto stabilito dal comma 140 del citato art. 1 sono interessati alla rivalutazione i soggetti IRES che non redigono il bilancio applicando i principi contabili internazionali (IAS / IFRS). In particolare la rivalutazione può essere effettuata dai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, ossia dalle società di capitali, comprese le cooperative e le mutue assicuratrici, nonché dagli enti commerciali. La norma non richiama espressamente tra i soggetti destinatari della disposizione le imprese individuali e le società di persone. Tuttavia, come accennato, ai sensi del citato comma 146 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le previsioni ex DDMM n. 162/2001 e n. 86/2002 nonché i commi 475, 477 e 478, Legge n. 311/2004. In particolare, considerato che, in base all art. 15, Legge n. 342/2000, le disposizioni si applicano anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e ai soggetti non residenti (società ed enti / persone fisiche) aventi una stabile organizzazione in Italia, la nuova rivalutazione in esame è consentita anche ai soggetti IRPEF. La rivalutazione può essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria che da quelle in contabilità semplificata. Va comunque evidenziato che, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 11/E, per le imprese in contabilità semplificata, stante l assenza del bilancio, è possibile provare la qualifica dei beni sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni. Si rammenta che, in base a quanto chiarito dall Agenzia nella Circolare , n. 57/E: non possono avvalersi dell opportunità in esame le società semplici; in caso di affitto d azienda la possibilità di rivalutare è collegata al soggetto che effettua gli ammortamenti. Pertanto assume rilevanza quanto previsto tra le parti nel contratto ed in particolare: - se è stata prevista la deroga ex art. 2561, C.c., ossia nel caso in cui gli ammortamenti vengano calcolati dal concedente, è quest ultimo che potrà effettuare la rivalutazione; - se non è stata prevista la deroga ex art. 2561, ossia nel caso in cui gli ammortamenti vengano dedotti dall affittuario, è tale soggetto a poter effettuare la rivalutazione. Peraltro, come precisato dall Agenzia nella Circolare , n. 22/E, la rivalutazione è consentita anche alle imprese che adottano il regime dei contribuenti minimi, con le medesime modalità previste per le imprese in contabilità semplificata. 3

4 3. BENI RIVALUTABILI La rivalutazione interessa i beni d impresa, comprese le partecipazioni in società controllate e collegate ex art. 2359, C.c.: risultanti nel bilancio dell esercizio in corso al (ossia, 2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare); ancora presenti nel bilancio dell esercizio in corso al NB! Per le imprese in contabilità semplificata, considerata l assenza di un bilancio, va fatto riferimento ai beni risultanti dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro IVA degli acquisti. Come accennato, ora sono rivalutabili tutti i beni dell impresa, sia mobili che immobili, salvo alcune specifiche esclusioni. Possono essere dunque oggetto di rivalutazione: le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, inclusi i beni di costo non superiore a 516,46, i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso; le immobilizzazioni immateriali costituite da beni giuridicamente tutelati (diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell ingegno, marchi, ecc.); le partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni. NB! La rivalutazione può avere ad oggetto anche le aree edificabili. Sono esclusi dalla rivalutazione: per espressa previsione del citato comma 140, gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività d impresa, ossia i c.d. immobili merce. Va evidenziato che, in base alla formulazione letterale, stante il riferimento ai soli immobili, si potrebbe ritenere che possano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili merce, che tuttavia sono sempre stati esclusi dalle precedenti rivalutazioni. Sul punto è dunque auspicabile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate; le immobilizzazioni immateriali rappresentate dall avviamento, costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità, ecc.; le partecipazioni non di controllo e collegamento o non costituenti immobilizzazioni; i beni in leasing in quanto non risultano iscritti a bilancio, compresi quelli riscattati nel corso del 2013 in quanto non risultano iscritti nel bilancio chiuso al NB! La rivalutazione può comunque interessare i beni riscattati entro il Categorie omogenee La rivalutazione va effettuata per categorie omogenee; è pertanto necessario procedere alla rivalutazione di tutti i beni che ricadono nella medesima categoria omogenea non essendo possibile scegliere di rivalutare alcuni ed escluderne altri. Infatti, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 57/E, nel caso in cui alcuni beni della medesima categoria omogenea siano stati esclusi dalla rivalutazione, si determina il disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea con conseguente recupero a tassazione dei maggiori ammortamenti effettuati o delle minori plusvalenze / maggiori minusvalenze conseguite e applicazione delle sanzioni previste per l ipotesi di infedele dichiarazione. 4

5 Peraltro, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella citata Circolare n. 11/E, la decadenza degli effetti della rivalutazione può essere evitata qualora il contribuente provveda, anche in sede di accertamento, al versamento dell imposta sostitutiva non versata relativamente al bene escluso, maggiorata degli interessi e delle sanzioni. Va evidenziato che, analogamente a quanto previsto per la rivalutazione ex Legge n. 344/2000, è possibile individuare le seguenti 5 categorie omogenee (si rammenta che, ai fini della rivalutazione ex DL n. 185/2008 le categorie omogenee erano soltanto 2, rappresentate dagli immobili ammortizzabili e non). TIPOLOGIA DEL BENE Beni materiali ammortizzabili (esclusi i beni immobili e i beni mobili registrati) Beni immateriali Beni immobili Beni mobili registrati Partecipazioni in imprese controllate e collegate INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA OMOGENEA Per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento Distintamente per ciascun bene Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica Aree non fabbricabili Fabbricati non strumentali Fabbricati strumentali per destinazione Fabbricati strumentali per natura Veicoli Aeromobili Navi iscritte nel registro internazionale Navi non iscritte nel registro internazionale Azioni: per ciascun soggetto emittente, tenuto altresì conto delle loro caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.) Quote: per ciascuna società controllata / collegata Va considerato che: secondo quanto specificato dall Agenzia nella citata Circolare n. 57/E, il fabbricato strumentale per natura, utilizzato come sede dell impresa, e quindi strumentale anche per destinazione, va ricompreso nella categoria omogenea dei fabbricati strumentali per destinazione; in base all art. 4, DM , i beni a deducibilità limitata (ad esempio, autovetture) ed i beni ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea. Qualora siano comunque inclusi nella categoria omogenea di appartenenza, la rivalutazione va effettuata considerando l intero valore del bene. NB! I requisiti di appartenenza alla specifica categoria vanno verificati alla data di chiusura del bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita (generalmente, ). I beni devono essere ininterrottamente collocati tra le immobilizzazioni nel bilancio nel quale viene eseguita la rivalutazione e in quello dell esercizio precedente. 5

6 3.2 Fabbricato ed area sottostante Relativamente alla rivalutazione dei fabbricati, si pone la questione del trattamento da riservare all area sottostante, ossia se la stessa debba essere considerata inclusa nel fabbricato e quindi rivalutata insieme allo stesso, ovvero debba essere tenuta separata e rappresenti, dunque, una distinta categoria omogenea. In merito va tenuto presente che, in occasione della rivalutazione ex DL n. 185/2008, l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 11/E ha specificato che l immobile doveva essere considerato costituito da 2 unità: il terreno, appartenente alla categoria degli immobili non ammortizzabili, e il fabbricato, appartenente alla categoria dei beni ammortizzabili. Detta distinzione comporta(va) la possibilità di rivalutare solo l area, solo il fabbricato o entrambi. Ora, stante la suddivisione dei beni rivalutabili in 5 categorie omogenee, la predetta precisazione può ancora essere ritenuta valida? Qualora si ritenesse di tenere distinta l area dal fabbricato, la stessa dovrebbe rientrare nella categoria delle aree edificabili? A tale proposito si evidenzia che nella citata Circolare n. 22/E l area occupata da una costruzione era stata definita edificata. Considerare l area e il fabbricato quale unico bene consentirebbe di effettuare la rivalutazione sulla base della categoria omogenea dell immobile (strumentale / non strumentale), con attribuzione dell incremento di valore esclusivamente al fabbricato sovrastante come stabilito dal comma 8 dell art. 36, DL n. 223/ MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell esercizio successivo a quello in corso al , per il quale il termine di approvazione scade successivamente all Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, la rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso al Ai fini della rivalutazione, considerato il richiamo all art. 13, Legge n. 342/2000 da parte del citato comma 146, può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative: 1. Rivalutazione del costo storico Comporta un allungamento del periodo di ammortamento. 2. Rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento Consente di mantenere invariato il periodo di ammortamento. Tale modalità potrebbe incontrare il limite rappresentato dal valore di sostituzione del bene (costo di acquisto di un bene nuovo della stessa tipologia); secondo la dottrina infatti il costo rivalutato non deve essere superiore a tale valore. 3. Riduzione totale o parziale del fondo ammortamento Consente di ridurre il fondo di ammortamento. Utilizzando tale impostazione non si conseguono vantaggi fiscali collegati all ammortamento o alle spese di manutenzione e riparazione in quanto non viene modificato il costo storico del bene. 6

7 NB! All interno della categoria omogenea possono essere utilizzati metodi diversi; di conseguenza, per i beni appartenenti alla stessa categoria può essere utilizzato, ad esempio, il metodo della rivalutazione del costo storico per alcuni di essi ed il metodo della riduzione sia del costo storico che del fondo ammortamento per altri. Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione comporta l evidenziazione del saldo attivo di rivalutazione pari a: maggior valore del bene imposta sostitutiva dovuta Tale saldo può alternativamente essere: accantonato ad apposita riserva; imputato a capitale. 4.1 Limite del valore economico Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione non può comunque comportare l'attribuzione ai beni di un valore superiore ad un determinato limite. Infatti, secondo quanto stabilito dall art. 11, Legge n. 342/2000 e dal DM n. 162/2001 il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica dell'impresa. Di fatto, quindi, il valore attribuito ai beni a seguito della rivalutazione non può essere superiore: al valore corrente, determinato in base al valore di mercato; ovvero al valore interno, determinato dalla consistenza, capacità produttiva ed effettiva possibilità economica di utilizzazione. NB! Per i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, la rivalutazione va effettuata utilizzando un unico criterio (valore di mercato o valore interno), ferma restando, come accennato, la possibilità di rivalutare con una delle 3 diverse modalità sopra esaminate. Per i beni ammortizzabili, ai fini della verifica del rispetto del limite economico il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito. Pertanto è necessario che: VALORE RESIDUO AL POST RIVALUTAZIONE + MAGGIOR QUOTA AMMORTAMENTO DETERMINATA PER EFFETTO DELLA RIVALUTAZIONE INFERIORE O UGUALE AL VALORE DI MERCATO 7

8 5. ANNOTAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE Il costo dei beni rivalutati e la rivalutazione eseguita devono essere annotati: per i soggetti in contabilità ordinaria, nell inventario e nella Nota integrativa; per i soggetti in contabilità semplificata, in un apposito prospetto. NB! Secondo quanto disposto dall art. 15, Legge n. 342/2000, il prospetto va bollato e vidimato. Tuttavia, si rammenta che, come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 14/E, la bollatura e vidimazione del prospetto non sono più richieste, stante la non compatibilità di tali adempimenti con il vigente sistema normativo. Il prospetto va comunque conservato ed esibito su richiesta dell Amministrazione finanziaria. 6. EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE La rivalutazione in esame ha effetti sia civilistici che fiscali. Tuttavia, mentre ai fini civilistici l effetto è immediato, ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni a seguito della rivalutazione hanno effetto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione, ossia, in caso di esercizio coincidente con l anno solare, a partire dal 2016, a condizione che sia versata l imposta sostitutiva dovuta. In caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa ovvero al consumo personale o familiare dell imprenditore dei beni rivalutati prima dell inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (2017 in caso di esercizio coincidente con l anno solare), la plus / minusvalenza ai fini fiscali è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. In pratica, con riferimento ad un soggetto con esercizio coincidente con l anno solare che effettua la rivalutazione nel bilancio al , il differimento ai fini fiscali comporta che la stessa ha effetto rispettivamente: a decorrere dal 2016 ai fini del computo delle maggiori quote d ammortamento e per il calcolo del plafond per le spese di manutenzione e riparazione. NB! Considerato che, ai fini civilistici, il valore rivalutato va utilizzato per il calcolo degli ammortamenti già dal 2014, i maggiori ammortamenti (civilistici) determinati fino al 2015, fiscalmente non riconosciuti, saranno dedotti al termine del periodo di ammortamento civilistico; a decorrere dal 2017 ai fini della determinazione della plus / minusvalenza. Rispetto alla rivalutazione ex DL n. 185/2008, il cui effetto fiscale si realizza(va) nel quinto / sesto esercizio successivo a quello di effettuazione della stessa (ossia dal 2013 ai fini degli ammortamenti / spese di manutenzione e dal 2014 ai fini della plus / minusvalenza), ora gli effetti sono stati anticipati. 6.1 Realizzo dei beni nel periodo di sospensione Come accennato, il realizzo dei beni anteriormente all comporta la determinazione della plusvalenza fiscalmente rilevante sulla base del costo del bene al netto della rivalutazione. In tal caso all impresa è riconosciuto un credito d imposta pari all ammontare dell imposta sostitutiva proporzionalmente riferibile alla rivalutazione del bene ceduto, con contestuale liberazione della parte della riserva riferita ai beni oggetto di realizzo. 8

9 Come precisato nella citata Circolare n. 11/E, non costituisce ipotesi di realizzo il conferimento d azienda nella quale sono presenti beni rivalutati, posto in essere nel periodo di sospensione. In tale ipotesi il disallineamento temporaneo del valore dei beni si trasferisce in capo alla società conferitaria; in caso di cessione da parte di quest ultima anteriormente all la plusvalenza va calcolata sul valore ante rivalutazione mentre la riserva in sospensione d imposta resta in capo al soggetto conferente nei cui confronti sarà riconosciuto il credito d imposta per effetto della cessione da parte della società conferitaria. 6.2 Rivalutazione con effetti solo civilistici Relativamente alla nuova rivalutazione in esame si è posta la questione se la stessa possa essere effettuata soltanto ai fini civilistici, considerati i vantaggi che dalla stessa potrebbero derivare (utilizzo della riserva di rivalutazione per la copertura di perdite e miglioramento della patrimonializzazione), senza il sostenimento di oneri (imposta sostitutiva). Infatti, mentre il DL n. 185/2008 disponeva che il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, a seguito del versamento dell imposta sostitutiva, con conseguente possibilità di effettuare la rivalutazione con effetto esclusivamente civilistico senza necessità di versamento dell imposta sostitutiva, il comma 143, Legge n. 147/2013 prevede che il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini fiscali, utilizzando una formulazione pressoché analoga a quella ex Legge n. 266/2005 in base alla quale la rivalutazione doveva avere effetti sia civilistici che fiscali. Sul punto l Agenzia delle Entrate, nel consueto incontro con la stampa specializzata di inizio anno, proprio rifacendosi all analogia dell attuale disciplina con quanto previsto dalla citata Legge n. 266/2005, ha chiarito che la rivalutazione deve necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell imposta sostitutiva. Di conseguenza, non è riconosciuta la possibilità di effettuare la rivalutazione con effetti soltanto civilistici, senza versamento dell imposta sostitutiva e rinuncia all attribuzione alla stessa dell effetto fiscale. 7. DISCIPLINA DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE Relativamente al trattamento applicabile al saldo attivo di rivalutazione, per effetto del richiamo all art. 13, Legge n. 342/2000 ad opera del citato comma 146, è confermata la disciplina ivi prevista e pertanto: considerato che lo stesso costituisce una riserva in sospensione d imposta, in caso di distribuzione ai soci, l importo del saldo attivo, aumentato dell'imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile del soggetto che ha effettuato la rivalutazione nonché dei soci. In tal caso sarà riconosciuto un credito d imposta pari all importo dell imposta sostitutiva riferito al saldo attivo attribuito; se il saldo attivo accantonato a riserva è utilizzato a copertura di perdite, non si produce alcun recupero a tassazione. In tal caso, tuttavia, non si può procedere alla distribuzione di utili fino al reintegro o alla riduzione della riserva in misura corrispondente. Va evidenziato che, ancorché il riconoscimento fiscale della rivalutazione sia differito, gli effetti negativi della distribuzione del saldo attivo di rivalutazione si producono immediatamente. È comunque possibile procedere all affrancamento totale o parziale del saldo attivo di rivalutazione pagando un ulteriore imposta sostitutiva. In tal caso lo stesso risulterà liberamente distribuibile ai soci. In particolare il saldo di rivalutazione sarà parificato ad una riserva di utili, già assoggettata ad imposizione in capo alla società, con la conseguenza che la distribuzione ai soci sarà tassata con le 9

10 regole previste per i dividendi (tassazione del 49,72% in capo al socio titolare di una partecipazione qualificata, applicazione della ritenuta a titolo d imposta del 20% in capo al titolare di una partecipazione non qualificata). In caso di tassazione per trasparenza (società di persone / srl trasparenti) non si determinerà alcuna ulteriore imposizione in capo ai soci. NB! Per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni relative all'utilizzo del saldo attivo non si applicano in quanto gli stessi non effettuano alcun accantonamento a riserva. Se l'impresa, dopo la rivalutazione, modifica il proprio regime di contabilità, gli effetti fiscali del saldo attivo di rivalutazione, come precisato dalla citata Circolare n. 57/E, sono i seguenti: Passaggio dalla contabilità ordinaria alla semplificata Passaggio dalla contabilità semplificata all'ordinaria la riserva di rivalutazione aumentata dell'imposta sostitutiva concorre a formare il reddito imponibile nel primo esercizio di applicazione del nuovo regime di contabilità l'iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporta la (ri)costituzione di alcuna riserva di rivalutazione 8. IMPOSTA SOSTITUTIVA Come accennato, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati è richiesto il versamento di un imposta sostitutiva determinata applicando alla base imponibile (differenza tra valore attribuito al bene a seguito della rivalutazione e costo non ammortizzato dello stesso) le seguenti aliquote: 12% per i beni non ammortizzabili; 16% per i beni ammortizzabili. Inoltre, qualora il soggetto interessato intenda affrancare il saldo attivo di rivalutazione è dovuta l imposta sostitutiva pari al 10%. A tale proposito si evidenzia che, alla luce dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 18/E, la base imponibile di tale ultima imposta va assunta al lordo dell imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione senza tener conto della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell imposta sostitutiva computata a diretta riduzione del saldo. In pratica, la base imponibile dell imposta sostitutiva per l affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è la medesima di quella prevista per la rivalutazione. Come si può notare, rispetto alla precedente rivalutazione ex DL n. 185/2008, per la quale le imposte sostitutive erano dovute nella misura dell 1,5% e del 3%, il costo dell operazione risulta ora considerevolmente più elevato. 8.1 Modalità e termini di versamento Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e l affrancamento del saldo attivo vanno versate in 3 rate annuali di pari importo, di cui: la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ossia, in generale, entro il 16.6 ovvero con la maggiorazione dello 0,40%); 10

11 le successive entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei periodi d imposta successivi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti (tributari / contributivi) disponibili. NB! Rispetto a quanto previsto dal DL n. 185/2008, ora sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 70/E, la rata annuale dell imposta sostitutiva non può essere ulteriormente suddivisa in rate mensili ex art. 20, D.Lgs. n. 241/97. Di fatto, quindi la rata va versata alla relativa scadenza e non è possibile procedere all ulteriore rateizzazione prevista per le somme risultanti dal mod. UNICO, fino al mese di novembre (Informativa SEAC , n. 262). Ancorché il comma 145 stabilisca che le imposte sostitutive sono versate in tre rate annuali, tenendo conto di quanto specificato dall Agenzia nella Circolare , n. 6/E, l imposta sostitutiva può comunque essere versata anche in unica soluzione. Va evidenziato che, analogamente alle previgenti disposizioni in materia, il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto con il versamento di un imposta sostitutiva. Tuttavia, il perfezionamento della rivalutazione, come precisato dall Agenzia nella citata Circolare n. 11/E, non è collegato al versamento dell imposta sostitutiva bensì all indicazione del maggior valore rivalutato e della relativa imposta nel mod. UNICO. Di conseguenza l omesso / tardivo versamento dell imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione; l imposta non versata sarà iscritta a ruolo. È comunque possibile la regolarizzazione della violazione tramite il ravvedimento operoso. NB! Considerato che, ai fini del versamento dell imposta sostitutiva, in occasione delle precedenti rivalutazioni sono stati istituiti specifici codici tributo, l Agenzia dovrà comunicare i codici utilizzabili per la nuova rivalutazione. 9. VALUTAZIONE DI CONVENIENZA Nel valutare la convenienza ad effettuare la rivalutazione è necessario tener conto dei seguenti aspetti: considerato che la riserva di rivalutazione confluisce nel patrimonio netto, i soggetti IRPEF possono usufruire di una maggior agevolazione ACE. Per detti soggetti, infatti, ai fini ACE rileva il patrimonio netto contabile esistente al dell anno di riferimento a prescindere dalle voci che hanno concorso alla relativa formazione. Tale effetto si realizza già dal 2013, considerato che la riserva di rivalutazione viene iscritta nel bilancio di tale annualità. Si rammenta che per i soggetti IRES le riserve di rivalutazione, derivando da procedimenti valutativi e dunque non originate da utili effettivamente realizzati, non possono essere considerate ai fini dell incremento rilevante ai fini ACE e pertanto le stesse non producono effetti positivi sull agevolazione; la possibilità di realizzare una minore plusvalenza in caso di cessione del bene. Va tuttavia considerato che poiché l effetto della rivalutazione è differito al 2017, nel caso in cui si preveda di cedere il bene prima di tale annualità la rivalutazione non risulta conveniente; 11

12 le imprese che hanno già usufruito di precedenti rivalutazioni, qualora intendano nuovamente rivalutare, devono assumere quale costo fiscalmente riconosciuto quello risultante dalla rivalutazione già effettuata. Stante l attuale periodo di crisi economica, il valore del bene potrebbe, di fatto, aver subito un incremento minimale o addirittura un deprezzamento. In particolare, i soggetti che hanno rivalutato gli immobili ex DL n. 185/2008, considerato che l effetto della rivalutazione si è realizzato a partire dal 2013, potrebbero non ravvisare alcuna convenienza ad avvalersi della nuova rivalutazione; il maggior valore rivalutato rileva ai fini della disciplina delle società di comodo. Di conseguenza dal 2016 si riflette sulla verifica del test di operatività. Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com. 12

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