Asse I Competitività Titolo IV (Cap I, Sez. I)



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Asse I Competitività Titolo IV (Cap I, Sez. I) QUESTIONARIO PROPOSTO DAL MIPAF Le risposte di COLDIRETTI 1. MISURE PER L ASSE COMPETITIVITA a. Ritenete che il set di misure proposto in questo asse offra adeguati strumenti per il conseguimento dell obiettivo competitività? Quali altre misure potrebbero essere previste (es. ingegneria finanziaria, gestione dei rischi)? Al momento la Commissione sta preparando una specifica Comunicazione sulla gestione dei rischi, che sarà trasmessa al Consiglio nel primo trimestre 2005, volta anche a valutare la possibilità di inserire un apposita misura nei PSR. Anche sul tema dell ingegneria finanziaria, la Commissione sta preparando uno studio ad hoc e, comunque, non ha escluso che nella prossima fase di programmazione possano essere realizzati interventi di ingegneria finanziaria. L asse I ha come obiettivo quello di aumentare la COMPETITIVITA del settore agricolo attraverso un sostegno indirizzato direttamente alle aziende agricole che operano in aree rurali. E dunque evidente che l asse e il suo obiettivo di riferimento sono perfettamente in linea con la priorità strategica generale dell Unione stabilita nel corso del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 e attualmente ripresa e valorizzata dalla Commissione Barroso. Tale impostazione risulta, altresì, coerente con l intenzione del legislatore comunitario di individuare appositi pacchetti di misure riferiti specificatamente al capitale fisico, al potenziale umano, alla qualità (e ai Nuovi Stati membri), in grado di raggiungere l obiettivo dell asse. E palese che ognuno di questi pacchetti mira a raggiungere uno specifico obiettivo inserito in quello generale dell asse I, e cioè l incremento della competitività del settore agricolo europeo. Quindi, è importante ribadire ancora una volta la necessità di non slegare il concetto di asse da quello di obiettivo, facendo in modo al contrario, che ogni asse (a prescindere dall asse LEADER) miri al raggiungimento di un solo obiettivo strategico attraverso un gruppo coerente di misure. Se ogni asse può raggiungere più obiettivi l individuazione di gruppi coerenti di misure perde di incisività oltre che rendere impossibile la verificabilità e l equilibrio finanziario tra i diversi assi. Al contempo, risulta fondamentale nell impostazione generale verificare la possibilità di integrazione fra assi e misure, non a livello di spesa, ma piuttosto a livello di progetti (operazioni) integrati sotto il profilo degli obiettivi e dei fondi. Per quello che riguarda l introduzione di ulteriori misure nell asse I, si valuta positivamente la richiesta di introdurre nuovamente la misura relativa all ingegneria finanziaria quale strumento potenzialmente innovativo per 1

favorire l accesso al credito delle aziende agricole, purché essa sia poi realmente utilizzata e promossa all interno dei PSR, contrariamente a quanto è accaduto e accade ancora oggi nella programmazione 2000-2006. Infine, per quello che riguarda la gestione dei rischi in agricoltura, si accoglie con favore la possibilità di inserire un apposita misura nel regolamento, ma si richiama l attenzione sulla necessità di armonizzare tale misura con le nuove disposizioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura attesi per il periodo 2007-2013. 2. INSEDIAMENTO GIOVANI a. La proposta di regolamento non prevede esplicitamente la possibilità di concedere il premio sotto forma di finanziamento in conto interesse, così come avviene nell attuale fase di programmazione. Si ritiene che questa possibilità debba essere mantenuta? Molti Stati membri hanno chiesto il reinserimento della suddetta modalità di erogazione del premio. Nella seconda versione della proposta di Regolamento la Commissione sembra non escludere in modo esplicito tale possibilità, tuttavia, non risulta ancora chiaro se sarà possibile o meno, anche in considerazione del fatto che non è stata distribuita la nuova parte di regolamento contenente gli allegati. I giovani agricoltori rappresentano una priorità strategica della politica di sviluppo rurale dell Unione Europea, come è già stato ribadito dal secondo considerando del regolamento (CE) n. 1783/2003 1. Anche il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 deve dunque dare uno spazio centrale e prioritario ai giovani agricoltori promuovendo il loro insediamento, ma anche e soprattutto la vitalità e il futuro delle loro aziende. Appare pertanto opportuno che sia gli Orientamenti strategici comunitari che il Piano Strategico nazionale collochino gli obiettivi di sviluppo delle aziende giovani tra le priorità strategiche della politica di sviluppo rurale in modo da permettere ai PSR di attuare in maniera concreta e coerente una reale politica per i giovani agricoltori. Per questo è importante mantenere la possibilità di accedere, fin dal momento dell insediamento ad un finanziamento in conto interessi. Tale modalità di erogazione del premio di primo insediamento fornirebbe l ulteriore garanzia circa la volontà dell impresa giovane di restare in agricoltura in maniera competitiva e innovativa, oltre che mobilitare risorse che possono essere riutilizzate in maniera rotazionale per ulteriori incentivi. L esperienza del premio unico ed una tantum parla di una misura che non lega la volontà di insediarsi in agricoltura ad un vero e proprio progetto di sviluppo aziendale inserito ed integrato nel territorio rurale. A tal fine si propone di riformulare il paragrafo 2 dell articolo 21 della proposta come segue: 1 Poiché i giovani agricoltori rappresentano un elemento essenziale nello sviluppo delle zone rurali, un sostegno a tale categoria di agricoltori dovrebbe essere considerato una priorità. È necessario rafforzare il sostegno specifico già accordato, in modo da facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adattamento strutturale delle loro aziende. 2

The support shall be granted up to the maximum amount laid down in Annex I in the following forms, inserendo di seguito le varie modalità di assegnazione del sostegno. Per quello che riguarda le condizioni di ammissibilità alla misura di insediamento giovani, si apprezza l introduzione circa la richiesta di un Business Plan, ma non si può non evidenziare il rischio che questo si risolva soltanto in un ulteriore aggravio burocratico, privo di qualsiasi riferimento pratico. Per questo si propone di emendare l articolo 21 prevedendo nel regolamento una successiva verifica dell attuazione del Business Plan presentato, in maniera analoga a quanto previsto per i nuovi Stati membri nell ambito della misura rivolta alle aziende di semi sussistenza (articolo 32, paragrafo 2): Progress in respect of the business plan [ ] shall be assessed after three years. A ciò bisogna aggiungere la predisposizione di un vero e proprio Pacchetto giovani, vale a dire la creazione di un insieme di misure di sostegno e indirizzo, in grado di rispondere alle esigenze di sviluppo dell impresa giovane sotto il profilo dell insediamento, degli investimenti, del valore aggiunto aziendale, dell ambiente, del territorio, dei servizi, dell accesso al credito e alla terra, creando a tal fine le opportune sinergie e integrazioni operative tra assi, misure e fondi. A tale scopo, un immediato collegamento ed efficace sinergia dovrebbero trovare attuazione tra la misura di insediamento e quella degli investimenti in azienda sfruttando l opportunità dell aumento del finanziamento pubblico nella misura del 10% come previsto dalla riforma Fischler oltre che con le altre misure dell asse I, quali quelle per la formazione, la qualità e l aumento del valore aggiunto della produzione aziendale. La necessità di creare un vero e proprio pacchetto giovani per lo sviluppo rurale dovrebbe rappresentare la modalità operativa per dare contenuto e sostanza alla priorità strategica azienda giovane che gli OSC e il PSN dovrebbero chiaramente indicare. 3. SERVIZI DI CONSULENZA a. Si ritiene appropriata la misura per l utilizzo dei servizi di consulenza nella sua formulazione attuale? In particolare quali considerazioni possono essere fatte in merito agli aspetti innovativi della stessa ovvero la possibilità di utilizzare la consulenza anche per il miglioramento della performance economica dell azienda e per la sicurezza sul lavoro? Inoltre, si ritengono adeguati massimali previsti? a. Il meccanismo di accesso (presentazione di una domanda, elementi giustificativi dell accesso al servizio, domanda di pagamento, erogazione dei pagamenti) non rischia di appesantire eccessivamente il sistema? b. Non potrebbe essere più opportuno finanziare chi eroga il servizio in funzione dei servizi erogati? La proposta di regolamento, nella sua versione emendata, dispone all art. 34 che, come minimo, i servizi di consulenza dovranno coprire gli elementi compresi al Cap. I del Reg. CE n. 1782/03 e gli standard di sicurezza sul lavoro basati sulla legislazione comunitaria. Al riguardo, alcuni Stati membri hanno osservato che la compresenza dei due elementi suddetti potrebbe comportare delle difficoltà a chi offre servizi di 3

consulenza che difficilmente avranno la capacità di offrire consulenza su entrambi i settori. La Commissione ha spiegato che, sul tema della consulenza, il Comitato STAR sta ancora discutendo nel dettaglio tale misura per l attuale periodo di programmazione e che le risultanze di tale discussione saranno utilizzate anche per la prossima fase. Inoltre, la proposta di regolamento prevede che i contributi siano erogati direttamente alle aziende che hanno utilizzato tali servizi. La formulazione attuale dell articolo 23 non appare condivisibile in quanto completamente incentrata sui contenuti del servizio da offrire agli agricoltori e non, al contrario, come già previsto dal regolamento (CE) n. 1782/03 sugli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere in favore degli agricoltori. In tal modo si crea confusione tra questo articolo, denominato Uso dei servizi di consulenza e quello successivo, inerente all Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione. Pertanto, si propone di ritornare alla formulazione originaria dell articolo, così come predisposta dalla Commissione nella versione del 14 luglio 2004. Inoltre, appare quanto mai necessario definire al più presto che cosa debba intendersi per Consulenza quale parametro di erogazione del contributo ai costi, al fine di poter esprimere un giudizio sull adeguatezza dei massimali previsti: a che cosa fanno riferimento i 1.500 Euro previsti dalla proposta? A una singola fattura? A una domanda? Si sottolinea l esigenza urgente di un chiarimento da parte della Commissione. L ambito di azione del servizio di consulenza risulta estremamente ampio, dato che i contenuti spaziano dal minimo dell ecocondizionalità fino al miglioramento della performance generale dell azienda. Ciò richiama l esigenza di individuare professionalità specifiche, in grado di rispondere in maniera puntuale e competente alle richieste delle aziende agricole. Infine, si precisa che il sostegno è rivolto agli agricoltori. Pertanto, non è condivisibile l idea di finanziare direttamente chi offre il servizio. Questi, infatti potranno avere accesso ai finanziamenti previsti dall articolo 24. Quindi, alla luce di quanto esposto si invita la Commissione a rivedere questo articolo prestando un attenzione particolare all individuazione dei: - BENEFICIARI che devono essere gli agricoltori, così come sottolineato dall articolo 13 del regolamento (CE) n. 1782/2003; - CONTENUTI del servizio e professionalità di chi lo offre; - OBIETTIVI a favore degli agricoltori. Tutto ciò appare della massima importanza ed urgenza tenuto conto del fatto che si tratta di una misura obbligatoria già a partire dal 1 gennaio 2007. 4. ACCRESCIMENTO DEL VALORE CONOMICO DELLE FORESTE a. Non si riterrebbe opportuno reinserire uno specifico intervento volto al sostegno di associazioni di conduzione o di produttori forestali? Alcuni Stati membri hanno chiesto che venisse introdotta anche nella nuova fase di programmazione la possibilità di fornire un supporto alla creazione di associazioni di produttori forestali. Tuttavia, al momento la Commissione sembra intenzionata a non concedere tale possibilità 4

poiché ritiene che tale intervento, già previsto nell attuale fase di programmazione, avesse un carattere transitorio da non riproporre. Uno specifico intervento a favore delle associazioni di conduzione o di produttori forestali risponde senza dubbio ad un esigenza reale del mondo forestale ed è in linea con le politiche nazionali ed internazionali in materia. Tuttavia, la misura va costruita in maniera tale prevedere un sostegno decrescente nel tempo per un massimo di 5 anni e comunque a carattere transitorio. Ciò per evitare discriminazioni con l abolizione del sostegno, già definito con Agenda 2000, a favore delle associazioni dei produttori agricoli oltre che essere coerenti con la normativa in materia prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura. 5. ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E FORESTALI a. In riferimento alle dimensioni delle aziende che possono ricevere l aiuto, la seconda versione del regolamento consente l accesso ai finanziamenti anche alle medie imprese ma soltanto per gli investimenti innovativi, in termini di trasformazione e/o di marketing, che siano realizzati in partnership con organismi di ricerca pubblici o privati. Cosa si pensa al riguardo? Nel corso degli incontri di negoziato gli Stati membri hanno accolto con favore l inserimento delle medie imprese tra i possibili beneficiari della misura, ma hanno manifestato la loro contrarietà alla limitazione ad investimenti innovativi. Da quanto emerso durante le riunioni di negoziato, sembrerebbe che un possibile accordo tra Stati membri e Commissione possa essere trovato con la piena inclusione delle medie imprese (senza limitazioni) con l esclusione delle grandi. Il tutto dipende comunque da quali saranno gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la prossima fase di programmazione. L idea di prevedere un trattamento differenziato per gli investimenti innovativi, finanziati secondo le modalità descritte nella proposta di regolamento emendata dalla Commissione, è interessante. Tuttavia, nell attuale formulazione essa è utilizzata come condizione di accesso delle medie imprese all aiuto, mentre sarebbe opportuno trasformare questa proposta in un premio (cofinanziamento pubblico più alto) per tutte quelle imprese che realizzano investimenti innovativi. Al fine di una corretta ed efficace applicazione della misura in questione occorre chiarire quali siano i reali beneficiari della stessa, in quanto la nuova formulazione lascerebbe intendere che il sostegno possa essere diretto non solo alle aziende agricole data la collocazione della misura nell asse I ma anche alle aziende che si occupano di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli. L espressione e/o lascia altresì il dubbio che la misura possa andare anche ad esclusivo vantaggio del mondo della commercializzazione. 5

Inoltre, anche il cambiamento del termine production in products non sembra casuale e rafforza l esigenza di un chiarimento. Al fine di sgombrare il campo da ogni rischio, è necessario e fondamentale inserire nuovamente la norma attualmente in vigore nell ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999, che prevede, per tale misura, l obbligo di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio ai produttori agricoli di base 2, in linea anche con la normativa nazionale (Legge di orientamento). L applicazione di tale norma è facilmente controllabile e perfettamente coerente con la redigenda normativa nazionale di regolazione dei mercati agricoli (Contratti di filiera, OP e Interprofessione) L esclusione delle grandi aziende dall accesso ai finanziamenti appare apprezzabile e in linea con le esigenze di favorire la coesione e lo sviluppo nelle aree rurali. Infine, si condivide l idea di prevedere un trattamento differenziato per gli investimenti innovativi. Tuttavia, nell attuale formulazione essa è utilizzata come condizione di accesso delle medie imprese all aiuto, mentre sarebbe opportuno trasformare questa proposta in un premio (cofinanziamento pubblico più alto) per tutte quelle imprese che realizzano investimenti innovativi. Il legame tra finanziamenti alle medie imprese e la collaborazione con istituti di ricerca non sembra appropriato, in quanto può risolversi in un ulteriore fuga di risorse dallo sviluppo rurale, in direzione della ricerca. Piuttosto, si suggerisce di integrare gli interventi realizzati nell ambito della politica di sviluppo rurale con quelli che rientrano nel Programma Quadro per la Ricerca, impegnandosi nell evidenziare le possibili sinergie. 6. INFRASTRUTTURE a. Si ritiene che quanto disposto per la misura relativa alle infrastrutture possa coprire le esigenze dell agricoltura italiana in tale settore? La nuova versione del Regolamento dispone che possano essere realizzati anche interventi di miglioramento e consolidamento fondiario. Su specifica richiesta di alcun Stati membri, la Commissione ha chiarito che gli interventi di consolidamento comprendono la ricomposizione fondiaria. Tuttavia alcuni SM hanno chiesto che il testo contenesse esplicitamente il termine ricomposizione, per evitare possibili confusioni. La formulazione appare soddisfacente e in linea con le esigenze infrastrutturali dell agricoltura e delle zone rurali europee. Si condivide l esigenza di prevedere esplicitamente nel consolidamento fondiario anche la ricomposizione fondiaria, quale misura in grado di favorire l accesso alla terra e coerente con la normativa nazionale italiana in materia di compendio unico. 2 Articolo 26, paragrafo 2: Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano. 6

Inoltre si sottolinea che appare sufficiente prevedere le infrastrutture relative alle forniture elettriche e alla gestione delle acque, in quanto qualsiasi ulteriore infrastruttura volta al miglioramento della competitività del settore agricolo va studiata in sinergia con le possibilità offerte dalla politica di coesione e in particolare dal Fondo di sviluppo regionale. A tale proposito, si evidenzia ancora una volta l esigenza di una forte integrazione tra i vari fondi e tra le varie amministrazioni predisposte alla loro implementazione. 7. QUALITA a. Il testo regolamentare sembrerebbe escludere interventi volti a promuovere la creazione di sistemi di qualità ed in particolar modo dei sistemi di qualità, già previsti con il Reg. CE n. 1783/03. Si ritiene opportuno che tali interventi debbano essere reinseriti? Tale evenienza è stata già discussa dal tavolo di lavoro Mi.P.A.F. - Regioni, che ha ritenuto opportuna la presenza di tale tipo di interventi nella normativa comunitaria sullo sviluppo rurale. Le misure previste dal regolamento (CE) n. 1783/2003, capo VI bis, sono state tutte inserite nella proposta della Commissione. Si ricorda che il sostegno è rivolto alla partecipazione volontaria ai sistemi di qualità comunitari o nazionali da parte degli agricoltori e non, invece, alla creazione di tali sistemi 3. Pertanto, il problema non si pone. ULTERIORI QUESTIONI NON TRATTATE DAL QUESTIONARIO - Formazione: Nella misura formazione appare necessario e opportuno proporre una formulazione in positivo, anziché un indicazione generica di ciò che la formazione non deve realizzare. - Ripristino del potenziale agricolo danneggiato: La misura non viene esplicitata nella proposta di regolamento. Ci si chiede come mai e se, per caso, il legislatore Comunitario intenda inserire un apposito articolo nell ambito dell asse I. 3 Articolo 24 ter, regolamento (CE) n. 1257/1999 così come modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003: Il sostegno è erogato agli agricoltori che partecipano volontariamente ai sistemi qualità comunitari o nazionali che impongono requisiti produttivi specifici per quanto riguarda i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, e sono conformi al disposto del paragrafo 2 o 3. 7