VADEMECUM MICOTOSSINE



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VADEMECUM MICOTOSSINE PREMESSA Questo vademecum ha il solo scopo di aiutare nelle scelte imposte dall ennesima annata in cui una o l altra micotossina, diventano una variabile impazzita o importante del mercato. Le informazioni contenute sono perciò strumenti da conoscere per poterli applicare riducendo i rischi che ogni scelta porta con sé. L Associazione Granaria di Milano lo ha redatto con la collaborazione dell Associazione Regionale Allevatori della Lombardia - ARAL - con cui opera per lo svolgimento delle analisi. La struttura del vademecum è volutamente asciutta e costruita in modo da poterlo stampare, tutto o in parte, secondo le proprie necessità. Ogni capitolo è introdotto dal minimo numero di parole necessario alla comprensione. Per informazioni: segretario@granariamilano.it rdpgranaria@granariamilano.it 02 82 43 184 INDICE 1. LIMITI VIGENTI... 2 1.1 MANGIMI... 2 1.2 ALIMENTI... 3 1.2.1 Aflatossine... 3 1.2.2 Deossinivalenolo DON... 4 1.2.3 Fumonisine... 4 1.2.4 Ocratossina A... 5 1.2.5 Patulina... 5 1.2.6 Zearalenone... 6 2. UNITA DI MISURA E CONVERSIONE... 7 3. ANALISI... 8 data di redazione: 26 novembre 2014 1:8

1. LIMITI VIGENTI le norme si diversificano per i mangimi o per gli alimenti le tabelle riportano i limiti vigenti secondo tossina e destinazione d uso della merce vigenti significa di legge secondo l ordinamento italiano cogente significa obbligatorio (un regolamento o un decreto tali sono) 1.1.MANGIMI tossina fonte di riferimento mangimi prodotti destinati all alimentazione degli animali Aflatossina B1 Reg. (UE) 574/2011 Commissione Ocratossina A Deossinivalenolo DON Zearalenone Fumonisine B1 + B2 2:8 Decreto Ministero Salute 15.05.2006 Raccomandazione Commissione 17.08.2006 Raccomandazione Commissione 17.08.2006 Raccomandazione Commissione 17.08.2006 data di redazione: gennaio 2015 limite massimo in mangime col 12% di umidità unità di misura materie prime per mangimi 0,02 mg/kg (ppm) mangimi complementari e completi 0,01 mg/kg (ppm) fanno eccezione ed hanno altri limiti: mangimi composti per bovini da latte e vitelli, ovini da latte ed agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane 0,005 mg/kg (ppm) mangimi composti per bovini, ovini, caprini, suini, pollame ad eccezione dei mangimi per il bestiame giovane sopra indicato 0,02 mg/kg (ppm) materie prime per mangimi cereali e prodotti derivati dai cereali 0,25 mg/kg (ppm) mangimi completi e complementari e razione giornaliera: per suini 0,05 mg/kg (ppm) per pollame 0,1 mg/kg (ppm) materie prime per mangimi: cereali e prodotti a base di cereali ad eccezione dei 8 mg/kg (ppm) sottoprodotti del mais sottoprodotti del mais 12 mg/kg (ppm) mangimi complementari e completi 5 mg/kg (ppm) fanno eccezione ed hanno altri limiti: mangimi complementari e completi per suini 0,9 mg/kg (ppm) mangimi complementari e completi per vitelli (età < 4 mesi), agnelli e capretti materie prime per mangimi: 2 mg/kg (ppm) cereali e prodotti a base di cereali ad eccezione dei 2 mg/kg (ppm) sottoprodotti del mais sottoprodotti del mais 3 mg/kg (ppm) mangimi complementari e completi: mg/kg (ppm) per suinetti e scrofette 0,1 mg/kg (ppm) per scrofe e suini da ingrasso 0,25 mg/kg (ppm) per vitelli, bovini da latte, ovini (agnelli compresi) e caprini (capretti compresi) materie prime per mangimi: 0,5 mg/kg (ppm) mais e prodotti derivati 60 mg/kg (ppm) mangimi complementari e completi: per suini, equidi, conigli e animali da compagnia 5 mg/kg (ppm) pesci 10 mg/kg (ppm) pollame, vitelli di meno di 4 mesi, agnelli e capretti 20 mg/kg (ppm) ruminanti di oltre 4 mesi, visoni 50 mg/kg (ppm)

1.2.1 ALIMENTI - AFLATOSSINE Fonte Reg. (UE) 165/2010 Commissione Prodotti la numerazione del prodotto/dei prodotti è del documento originale limite massimo unità di misura B1 Somma di M1 B1 + B2+G1+G2 2.1.11 Tutti i cereali e loro prodotti derivati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17 2 4 /////// mg/kg (ppb) 2.1.12 Granoturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano diretto o dell impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 5 10 /////// mg/kg (ppb) 2.1.15 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini 0,1 /////// /////// mg/kg (ppb) 2.1.13 Latte crudo, latte trattato termicamente e latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte /////// /////// 0,05 mg/kg (ppb) 2.1.16 Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compreso il latte per lattanti ed il latte di proseguimento /////// /////// 0,025 mg/kg (ppb) 2.1.17 Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti 0,1 /////// 0,025 mg/kg (ppb) 2.1.1 Arachidi e altri semi oleosi da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell impiego quali ingredienti di prodotti alimentari. 8 15 /////// mg/kg (ppb) Fanno eccezione: le arachidi e gli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati 2.1.2 Mandorle, pistacchi e semi di albicocca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell impiego quali ingredienti di 12 10 /////// mg/kg (ppb) prodotti alimentari 2.1.3 Nocciole e noci del Brasile da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 8 15 /////// mg/kg (ppb) 2.1.4 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.2 e 2.1.3, da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o 5 10 /////// mg/kg (ppb) dell impiego quale ingrediente di prodotti alimentari 2.1.5 Arachidi e altri semi oleosi e relativi prodotti di trasformazione, destinati al consumo umano diretto o all impiego quali ingredienti di prodotti alimentari. Fanno eccezione: gli oli vegetali crudi destinati alla raffinazione e gli oli vegetali 2 4 /////// mg/kg (ppb) raffinati 2.1.6 Mandorle, pistacchi e semi di albicocca destinati al consumo umano diretto o dell impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 8 10 /////// mg/kg (ppb) 2.1.7 Nocciole e noci del Brasile destinati al consumo umano diretto o all impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 5 10 /////// mg/kg (ppb) 2.1.8 Frutta a guscio, diversa dalla frutta a guscio di cui ai punti 2.1.6 e 2.1.7, e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o 2 4 /////// mg/kg (ppb) all impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 2.1.9 Frutta secca da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima del consumo umano o dell impiego quale ingrediente di prodotti alimentari 5 10 /////// mg/kg (ppb) 2.1.10 Frutta secca e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o all impiego quali ingredienti di prodotti alimentari 2 4 /////// mg/kg (ppb) 2.1.14 Le seguenti specie di spezie, singole o in miscele fra loro: Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica) Myristica fragrans (noce moscata) 5 10 /////// mg/kg (ppb) Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero) Zingiber officinale (zenzero) Curcuma longa (curcuma) data di redazione: 26 novembre 2014 3:8

1.2.2 ALIMENTI DEOSSINIVALENOLO (DON) Fonte Prodotti Reg. (UE) 1126/2007 Commissione la numerazione del prodotto/dei prodotti è del documento originale limite massimo unità di misura 2.4.1 Cereali non trasformati diversi da grano duro, avena e granturco 1.250 mg/kg (ppb) 2.4.2 Grano duro e avena non trasformati 1.750 mg/kg (ppb) 2.4.3 Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non trasformato destinato alla molitura ad umido 1.750 mg/kg (ppb) 2.4.4 Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai 750 mg/kg (ppb) punti 2.4.7, 2.4.8 e 2.4.9 2.4.5 Pasta secca 750 mg/kg (ppb) 2.4.6 Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione 500 mg/kg (ppb) 2.4.7 Alimenti a base di cereali trasformati e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 200 mg/kg (ppb) 2.4.8 Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 750 mg/kg (ppb) 10 1 2.4.9 Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di 1.250 mg/kg (ppb) dimensioni 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1 1.2.3 ALIMENTI FUMONISINE Fonte Reg. (UE) 1126/2007 Commissione Prodotti la numerazione del prodotto/dei prodotti è del documento originale limite massimo unità di misura 2.6.1 Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non trasformato destinato alla molitura ad umido 4.000 mg/kg (ppb) 2.6.2 Granoturco destinato al consumo umano diretto, prodotti a base di granoturco destinati al consumo umano diretto, ad eccezione degli alimenti indicati ai punti 2.6.3 e 2.6.4 1.000 mg/kg (ppb) 2.6.3 Cereali da colazione e merende a base di granoturco 800 mg/kg (ppb) 2.6.4 Alimenti a base di granoturco trasformato e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 200 mg/kg (ppb) 2.6.5 Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo 1.400 mg/kg (ppb) umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1 2.6.6 Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di 2.000 mg/kg (ppb) dimensioni 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1 4:8 data di redazione: gennaio 2015

1.2.4 ALIMENTI OCRATOSSINA A Fonte Reg. (UE) 1881/2006 Commissione Prodotti la numerazione del prodotto/dei prodotti è del documento originale limite massimo unità di misura 2.2.1 Cereali non trasformati 5 mg/kg (ppb) 2.2.2 Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai 3 mg/kg (ppb) punti 2.2.9 e 2.2.10 2.2.9 Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 0,5 mg/kg (ppb) 2.2.10 Alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti 0,5 mg/kg (ppb) 2.2.4 Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto macinato, escluso il caffè solubile 5 mg/kg (ppb) 2.2.5 Caffè solubile istantaneo 10 mg/kg (ppb) 2.2.6 Vini (compreso il vino spumante ed esclusi i vini liquorosi e i vini con un titolo alcolometrico non inferiore al 15 % vol.) e vini di frutta 2 mg/kg (ppb) 2.2.7 Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli 2 mg/kg (ppb) 2.2.8 Succo d'uva, succo d'uva concentrato ricostituito, nettare d'uva, mosto d'uva e mosto d'uva concentrato ricostituito, destinati al consumo umano diretto 2 mg/kg (ppb) 2.2.3 Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva sultanina) 10 mg/kg (ppb) Fonte Reg. (UE) 105/2010 Commissione limite massimo unità di misura Prodotti Le seguenti specie di spezie, singole o in miscele: Capsicum spp. (frutti secchi dello stesso, interi o macinati, compresi peperoncini rossi, peperoncino rosso in polvere, pepe di Caienna e paprica) Myristica fragrans (noce moscata) 15 mg/kg (ppb) Piper spp. (frutti dello stesso, compreso il pepe bianco e nero) Zingiber officinale (zenzero) Curcuma longa (curcuma) Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, gonfia e altre specie): radice, ingrediente per infusioni 20 mg/kg (ppb) Liquirizia (Glycyrrhiza glabra, gonfia e altre specie): estratto 80 mg/kg (ppb) 1.2.5 ALIMENTI PATULINA Fonte Reg. (UE) 1881/2006 Commissione Prodotti la numerazione del prodotto/dei prodotti è del documento originale limite massimo unità di misura 2.3.1 Succhi di frutta, succhi di frutta concentrati ricostituiti e nettari di frutta 50 mg/kg (ppb) 2.3.2 Bevande spiritose, sidro e altre bevande fermentate derivate dalle mele o contenenti succo di mela 50 mg/kg (ppb) 2.3.3 Prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta di mele e il passato di mele, destinati al consumo diretto eccetto i prodotti alimentari di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 25 mg/kg (ppb) 2.3.4 Succo di mela e prodotti contenenti mele allo stato solido, compresi la composta e il passato di mele, per lattanti e bambini, etichettati e venduti come tali 10 mg/kg (ppb) 2.3.5 Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dagli alimenti a base di cereali 10 mg/kg (ppb) data di redazione: 26 novembre 2014 5:8

1.2.6 ALIMENTI - ZEARALENONE Fonte Reg. (UE) 1126/2007 Commissione Prodotti la numerazione del prodotto/dei prodotti è del documento originale limite massimo unità di misura 2.5.1 Cereali non trasformati diversi dal granoturco 100 mg/kg (ppb) 2.5.2 Granoturco non trasformato ad eccezione del granoturco non trasformato destinato alla molitura ad umido 350 mg/kg (ppb) 2.5.5 Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione, esclusi le merende a base di granoturco e i cereali da 50 mg/kg (ppb) colazione a base di granoturco 2.5.6 Granoturco destinato al consumo umano diretto, merende a base di granoturco e cereali da colazione a base di granoturco 100 mg/kg (ppb) 2.5.7 Alimenti a base di cereali trasformati (esclusi quelli a base di granoturco) e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 20 mg/kg (ppb) 2.5.8 Alimenti a base di granoturco trasformato destinati ai lattanti e ai bambini 20 mg/kg (ppb) 2.5.9 Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo 200 mg/kg (ppb) umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1 2.5.10 Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni 500 micron di cui al codice NC 1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano diretto di 300 mg/kg (ppb) dimensioni 500 micron di cui al codice NC 1904 10 1 2.5.3 Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto, eccetto i prodotti alimentari di cui ai 75 mg/kg (ppb) punti 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 e 2.5.10 2.5.4 Olio di granoturco raffinato 400 mg/kg (ppb) 6:8 data di redazione: gennaio 2015

2. UNITA DI MISURA E CONVERSIONE i limiti di presenza massima delle micotossine sono stati riportati secondo l unità di misura adottata nella fonte indicata nella tabella ove l analisi è condotta con metodi riferiti alle norme, il risultato è espresso adottando l unità di misura prevista dalla norma di riferimento ove l analisi è condotta con riferimenti diversi, l unità di misura è quella prevista dal metodo di analisi i risultati sono confrontabili soltanto se espressi nella stessa unità di misura o se il valore è comunicato con l unità di misura in cui è stato espresso per passare da risultati espressi in massa (quello che una volta si chiamava peso) a parti, può essere necessario fare delle equivalenze e per questo si propone una sorta di regolo le due sezioni del regolo vanno lette separatamente: la prima, in giallo, riporta le equivalenze in peso; la seconda, in azzurro, riporta le equivalenza in parti seguendo il percorso dell 1 sulla riga, a destra o sinistra, si ottengono le equivalenze. In ogni caso, il vecchio metodo delle proporzioni funziona sempre. Esempio: l analisi dice che nel campione sono state trovate 50 ppb, lasciamo da parte di cosa. Come trasformare il risultato in ppm o mg /kg? Dalla seconda parte del regolo, sappiamo che 1 ppb equivale a 0,001 ppm. Applichiamo la proporzione come segue: 50 ppb : X ppm =1 ppb : 0,001 ppm = sviluppata, diventa: X ppm = 50 per 0,001 = 0,05 ppm = 0,05mg/kg 1 gli zeri successivi all ultimo numero significativo dopo la virgola, non contano: 0,090000000000 = 0,09 unità di misura di massa chilo - kg grammo - g milligrammo - mg microgrammo - mg nanogrammo - ng 1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000.000 0,001 1 1.000 1.000.000 1.000.000.000 0,000001 0,001 1 1.000 1.000.000 1,0 10-9 0,000001 0,001 1 1.000 1,0 10-12 0,000000001 0,000001 0,001 1 unità di misura in parti ppm = mg/kg = milligrammo/chilo ppb = mg/kg = microgrammo/chilo ppt = ng/kg = nanogrammo/chilo 1 1.000 1.000.000 0,001 1 1.000 0,000001 0,001 1 data di redazione: 26 novembre 2014 7:8

3. ANALISI sono presentate solo le metodologie di analisi di laboratorio, cioè diverse dalle analisi rapide ove previsto, il metodo ufficiale di analisi è per HPLC, che diventa il metodo valido per le contestazioni sia contrattuali che legali altro metodo applicato in laboratorio è quello ELISA il laboratorio ARAL è il laboratorio di riferimento della Granaria ed è accreditato per ambedue i metodi sui mangimi e per HPLC sul mais la scelta fra i metodi di analisi da richiedere al laboratorio dipende da alcuni fattori: obiettivo HPLC ELISA contestazione prodotto rispetto al contratto/legale vince perde rapidità perde vince controllo/monitoraggio analisi delle eseguite in proprio perde vince costo perde vince accreditamento: aflatossina si si altre no no 8:8 data di redazione: gennaio 2015