COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 15/05/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La società ricorrente, in relazione a una garanzia stipulata nel luglio 2012 con l intermediario convenuto, contesta la richiesta di controgaranzia al fondo di garanzia del Mediocredito Centrale effettuata dall intermediario resistente. Tale controgaranzia, oltre a non essere stata richiesta dalla ricorrente, risultava ancora in essere nel dicembre 2013, nonostante rinuncia al finanziamento comunicata all intermediario nell ottobre 2012. Più precisamente, la società ricorrente, intendendo presentare domanda di partecipazione a un iniziativa promossa dalla BEI e dalla Regione Lombardia, finalizzata all ottenimento di un finanziamento, in data 16 aprile 2012 affidava alla [società per la consulenza aziendale] il mandato per lo studio di fattibilità e successiva presentazione della domanda di partecipazione al bando. Tale iniziativa, denominata Credito Adesso prevedeva la concessione di finanziamenti alle PMI, erogati da intermediario partecipato dalla Regione Lombardia in cofinanziamento con le banche aderenti all iniziativa. In data 30.07.2012 la ricorrente sottoscriveva con l intermediario convenuto richiesta di concessione di garanzia, così come indicato nella delibera dell istituto di credito finanziatore e, in data 07.09.2012, la ricorrente riceveva delibera positiva anche da parte della società partecipata dalla Regione. Pag. 2/6
In data 26.10.2012 la ricorrente comunicava all intermediario convenuto e all istituto di credito finanziatore rinuncia al finanziamento, in quanto a seguito delle modifiche delle incentivazioni degli impianti fotovoltaici i [suoi] ordini acquisiti [erano] diventati nulli. Tale comunicazione di rinuncia veniva poi inviata il successivo 30 ottobre anche alla società partecipata dalla Regione Lombardia e, nuovamente, all istituto di credito finanziatore. Il 12.12.2013, a distanza di circa un anno, la ricorrente veniva a conoscenza di essere espost[a] con il fondo di garanzia del Mediocredito Centrale con una garanzia di 240.000,00 richiesta [dall intermediario convenuto] per il finanziamento sopracitato e mai concretizzatosi. In data 17.12.2013 la ricorrente presentava, quindi, reclamo all intermediario convenuto, chiedendo di comunicare immediatamente al Fondo di Garanzia di eliminare tale garanzia in quanto il finanziamento sopracitato non si e[ra] mai neppure concretizzato ( ) ma soprattutto perché da parte [della ricorrente] non e[ra] neppure mai stato richiesto l intervento del fondo stesso. In data 10.01.2014 l intermediario resistente riscontrava il reclamo della ricorrente, specificando che secondo prassi prevista anche da Mediocredito Centrale fino allo scorso 2012, l intermediario finanziario in virtù della sottoscrizione della Richiesta di Concessione Garanzia da parte della pmi ( ) era autorizzato a procedere alla verifica presso Mediocredito Centrale dei parametri di Controgarantibilità, procedendo poi cautelativamente alla richiesta di Intervento dell Ente Controgarante ( ) il Comitato di gestione del Fondo, in data 26.09.2012 ha infatti ammesso l operazione ( ) all intervento del suddetto Fondo di Garanzia. L intermediario confermava comunque che in data 17.12.2013 [aveva] segnalato all Ente il ritiro della posizione ( ) in capo alla [ricorrente] e allegava il fax inviato. La ricorrente, non soddisfatta della risposta dell intermediario, presentava ricorso avanti all ABF, richiedendo di accertare l inadempienza dell intermediario per aver agito senza aver[e] il mandato e lamentando, inoltre, un danno economico non quantificato subito a seguito della presenza sia in Centrale Rischi che nel sistema del Fondo di Garanzia di una pesante garanzia pari ad 240.000,00 a [suo] carico che avrebbe, quindi, penalizzato la società sotto il profilo del credito bancario. La ricorrente ha chiesto di accertare l inadempienza da parte [dell intermediario convenuto] e [della società di consulenza aziendale], o meglio di avere compiuto un azione (richiesta di controgaranzia al fondo di garanzia) senza averne il mandato ( ) e senza che il finanziamento fosse andato a buon fine. Ha chiesto, inoltre, di quantificare il danno economico ( ) subito a seguito della presenza sia in Centrale Rischi che nel sistema del fondo di garanzia, di una pesante garanzia pari ad 240.000,00 a [suo] carico che ha penalizzato la ( ) società ( ) sotto il profilo del credito bancario Nelle proprie controdeduzioni, presentate tramite Conciliatore Bancario in data 25.02.2014, l intermediario resistente ha, innanzitutto, chiarito che, nell espletamento della propria attività, consistente nell affiancare Pmi nel loro rapporto con il sistema bancario, garantendone le linee di credito, ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia L.662/96, verifica l eventuale controgarantibilità della stessa ( ) la gestione del Fondo di Garanzia è affidata a Mediocredito Centrale. In fatto, l intermediario ha affermato che: - la ricorrente in data 30.07.2012 sottoscriveva la Richiesta di Concessione garanzia ( ) per l intervento [dell intermediario] su un finanziamento a 36 mesi di 500.000,00 appoggiato su [banca finanziatrice terza] e a valere sulla misura agevolativa CREDITO ADESSO Pag. 3/6
- In data 7.08.2012 la banca finanziatrice deliberava positivamente il finanziamento, fatto salvo l intervento in garanzia [dell intermediario convenuto]. L intermediario deliberava positivamente l istruttoria il successivo 17 settembre. - In data 18.09.2012 l intermediario richiedeva al Fondo di Garanzia l ammissione alla controgaranzia dell operazione di cui sopra. Il Fondo riscontrava positivamente la richiesta in data 26.09.2012, fatto salvo il perfezionamento dell erogazione e il pagamento delle commissioni al fondo stesso - In data 5.11.2012, a seguito della comunicazione di rinuncia al finanziamento da parte della ricorrente, l intermediario provvedeva a chiudere negativamente l istruttoria per rinuncia da parte del cliente. L intermediario convenuto, in merito alla richiesta di controgaranzia effettuata al Mediocredito Centrale, ha esposto che: - in base alle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia vigenti al tempo della richiesta di controgaranzia, l intermediario non necessitava di alcun mandato per procedere alla richiesta di ammissibilità da parte delle PMI al fondo stesso. Inoltre l intermediario risulta essere soggetto abilitato a presentare domande di controgaranzia in quanto ente autorizzato a certificare il merito creditizio dei soggetti beneficiari - L intermediario non ha mai provveduto ad attivare la controgaranzia in quanto, per fare ciò, ai sensi del regolamento del Fondo di Garanzia e a pena di inefficacia della controgaranzia, avrebbe dovuto procedere a comunicare l avvenuta erogazione della garanzia e a pagare le commissioni una tantum dovute al Fondo Centrale. In merito l intermediario ha specificato che non ha mai erogato la garanzia, avendone chiusa negativamente l istruttoria su richiesta del cliente, né mai pagato le commissioni, che sarebbero state dovute entro il 26/12/2012. - In merito alla data di pagamento delle commissioni una tantum al fondo, l intermediario ha rilevato che la comunicazione inviata via email al ricorrente in data 10/12/2013 ( ) da un funzionario del Fondo Centrale risult[a] errata, dal momento che riporta la data limite per la comunicazione dell erogazione al 26/12/2013, un anno dopo l effettiva scadenza a suo tempo deliberata. L intermediario ha, quindi, affermato che la responsabilità dello scarico ( ) è da addure ad un mancato aggiornamento della posizione presso il Fondo Centrale e ha precisato, inoltre, che in data 17.12.2013 ( ) ha provveduto a comunicare al Fondo Centrale di garanzia il ritiro della pratica solo per ulteriore scrupolo nei confronti del ricorrente In merito alle segnalazioni in Centrale Rischi, cui la ricorrente ha fatto riferimento nel ricorso, l intermediario ha specificato che le stesse sono state effettuate ( ) al 30/09/2012 e al 31/10/2012" in quanto, ai sensi della Circolare n. 139 di Banca d Italia, la segnalazione in Centrale Rischi deve essere effettuata anche per l accordato. Pertanto, stante la delibera positiva assunta dall intermediario convenuto in data 17.09.2013, la segnalazione in Centrale Rischi era dovuta fino alla chiusura negativa della stessa, avvenuta in data 5/11/2012. A valere da tale data, infatti, non risultano ulteriori segnalazioni. La resistente ha così concluso: Pag. 4/6
DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Deve, anzitutto, rilevarsi che il ricorso risulta proposto sia contro intermediario iscritto all elenco ex art. 107 T.U.B, sia contro soggetto che non riveste la qualifica di intermediario, trattandosi di società avente ad oggetto l attività di consulenza aziendale. A quest ultimo, in quanto soggetto non rientrante nella definizione di intermediario aderente all ABF, il ricorso non è stato inviato, essendo il suddetto ricorso inammissibile nei suoi confronti. Oggetto del contendere del presente procedimento è la richiesta di controgaranzia effettuata dall intermediario convenuto al Fondo di Garanzia presso il Mediocredito Centrale. Tale richiesta, secondo la ricorrente, sarebbe stata effettuata illegittimamente, in quanto in assenza di un mandato e senza che il finanziamento garantito fosse stato erogato. L intermediario sostiene, invece, che in base alle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia L.266/96 vigenti al tempo della richiesta di intervento in garanzia sottoscritta dalla ricorrente, ( ) non necessitava di alcun mandato per procedere alla richiesta di ammissibilità da parte delle PMI al fondo stesso. La controgaranzia risultava ancora in essere al 12.12.2013, nonostante il ricorrente avesse comunicato all intermediario la rinuncia al finanziamento in data 26.10.2012. Secondo l intermediario convenuto, tale circostanza non sarebbe ad esso imputabile, essendo dovuta a un mancato aggiornamento della posizione presso il Fondo Centrale : l intermediario sostiene infatti di non aver provveduto ad attivare la controgaranzia, non avendo pagato la commissione una tantum dovuta al Fondo di Garanzia entro il 26.12.2012, termine indicato a pena di decadenza nella delibera del Fondo di Garanzia. L intermediario risulta aver trasmesso il ritiro della pratica al Fondo di Garanzia solo in data 17.12.2013. La richiesta di controgaranzia avrebbe comportato per la ricorrente la presenza sia in Centrale Rischi che nel sistema del Fondo di Garanzia di una pesante garanzia pari ad 240.000,00 a [suo] carico. In merito alle segnalazioni in Centrale Rischi, l intermediario convenuto precisa che le stesse sono state effettuate sulla [società ricorrente] al 30/09/2012 e al 31/10/2012". La segnalazione sarebbe stata cancellata al momento della chiusura negativa dell istruttoria della pratica di garanzia, cioè in data 5.11.2012. In merito non risultano versate in atti evidenze documentali. La ricorrente nel ricorso afferma che la segnalazione della controgaranzia in Centrale dei Rischi e nel sistema del Fondo di Garanzia avrebbe penalizzato [la società ricorrente] sotto il profilo del credito bancario. La ricorrente non ha però fornito elementi documentali in merito al danno subito e alla sua eventuale quantificazione. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della controversia, deve ricordarsi come già in altra occasione si è avuto modo di rilevare (cfr. decisione n. 6454/2013) che l inserimento di dati relativi alla posizione debitoria di un soggetto nella centrale rischi è diretto a soddisfare due distinti interessi: quello del soggetto segnalato e quello degli intermediari diversi dal segnalante, che fanno parte del sistema di informazioni creditizie. Le segnalazioni in questione sono governate dal principio ricavabile dall art. 125, comma quarto, del TUB, secondo il quale i finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. Ora, è chiaro che se la segnalazione viene effettuata, deve essere esatta e veritiera. Ora, nel caso di specie non appare che l intermediario convenuto abbia tenuto una condotta censurabile nella vicenda all origine del presente procedimento. Pag. 5/6
Quanto alla richiesta di controgaranzia, non vi era, infatti, sulla base di quanto disposto dal Manuale Operativo del Fondo di Garanzia (in vigore al momento della presentazione della citata richiesta di controgaranzia), di alcuna autorizzazione da parte della società ricorrente. Quanto al diverso aspetto delle segnalazioni effettuate dall intermediario resistente, l intermediario convenuto non può in alcun modo definirsi negligente, avendo provveduto a segnalare l accordato in due occasioni ed avendo provveduto alla cancellazione della segnalazione effettuata una volta che, dopo la rinuncia comunicata dalla ricorrente, ha formalizzato la negativa e definitiva chiusura dell istruttoria. L unico aspetto che può dare adito a qualche perplessità risulta il ritardo con il quale l intermediario resistente ha trasmesso al Fondo di Garanzia il ritiro della pratica comunicato dalla resistente oltre un anno prima. Ciò, in effetti seppure vi fosse un termine di decadenza già ampiamente scaduto relativo al pagamento della commissione una tantum dovuta al Fondo di Garanzia potrebbe avere ingenerato una scarsa chiarezza, determinando l inutile perdurare di una segnalazione relativa alla ricorrente nel sistema del fondo di garanzia. Quanto appena rilevato, tuttavia, non appare sufficiente all accoglimento della richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente. Infatti, come ha avuto modo di sottolineare il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 3089/2012 le domande risarcitorie possono non essere accolte qualora il ricorrente non [abbia] minimamente indicato gli elementi costitutivi della lesione subita, limitandosi a segnalare i motivi di pretesa illegittimità della segnalazione subita in quanto nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso e la scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio il quale può costituire giusta causa di uno spostamento patrimoniale solo quando l attribuzione al danneggiato di una somma di denaro sia diretta ad eliminare le conseguenze del danno subìto. Per le ragioni esposte il ricorso non appare fondato. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del primo convenuto e dichiara la non procedibilità dello stesso nei confronti del secondo soggetto convenuto. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6