REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE E PER L UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO



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2011 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE E PER L UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Fondo economale e l utilizzo delle carte di credito e debito per l acquisto di beni e servizi. 1. Ai fini del presente Regolamento si intende: ART. 2 DEFINIZIONI fondo economale cassa: l assegnazione, reintegrabile e da rendicontare, all inizio dell anno al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo dell Ente di una somma di denaro per procedere al pagamento per l acquisto di beni e servizi ed ad anticipazioni di cassa oltre che al rimborso di minute spese fino ad un ammontare di 500 Euro; economo : il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo dell Ente cui è affidata la gestione del fondo economale / cassa; Cassiere e vice cassiere il dipendente che svolge i compiti assegnati al fondo economale e che provvede al pagamento delle spese secondo quanto previsto dal presente regolamento; carte di credito o carte di debito : le carte di credito fornite dall Eppi per l effettuazione di specifiche spese per funzioni predeterminate. PARTE II - FONDO ECONOMALE ART. 3 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE 1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale i cui responsabili sono il Direttore generale ed il Direttore Amministrativo dell Ente. 2. L'ammontare del fondo economale è stabilito in 60.000,00 Euro per ciascun esercizio finanziario, con disponibilità di Cassa fino a 3.000,00 Euro. 3. Le spese effettuate vanno rendicontate con l apposita documentazione; durante l anno il fondo può essere reintegrato, previa rendicontazione delle spese effettuate. 4. Durante l esercizio finanziario dovrà essere tenuto apposito giornale di cassa in cui vengono descritte, rendicontate e registrate mensilmente le entrate e le spese. 5. La rendicontazione deve essere documentata mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 6. Il reintegro del fondo economale potrà essere totale o parziale. Pagina 1 di 5

ART. 4 UTILIZZO DEL FONDO 1. Il fondo economale può essere utilizzato per le seguenti spese: a) minute spese d ufficio; b) acquisto materiali di modesta entità e di facile consumo; c) piccole riparazioni e manutenzioni urgenti; d) imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali e valori bollati; e) spese per l acquisto di software, testi, pubblicazioni periodiche o simili; f) spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente e/o urgente; g) anticipazione per personale o organi istituzionali in missione/trasferta; h) compensi per conferenze o seminari a soggetti esterni; i) compensi a collaboratori occasionali; l) compensi per conferenze o seminari a soggetti esterni; m) spese di rappresentanza; n) alberghi, servizi di catering e bevande. 2. Il fondo economale, inoltre, può essere utilizzato per far fronte a spese straordinarie improrogabili da pagarsi pronto cassa. ART. 5 REINTEGRO DEL FONDO 1. Durante l'esercizio finanziario il fondo economale è reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. 2. La reintegrazione avviene con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l'importo pagato, la denominazione della ditta fornitrice e la descrizione dell'oggetto. 4. Nell'eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi di spesa, dovrà essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta dai Responsabili cui è affidata la gestione del fondo in cui sia specificata la natura della spesa e l'importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque fissati dal Consiglio di Amministrazione. ART. 6 AUTONOMIA DI SPESA 1. Il cassiere, previa disposizione del Direttore Generale o del Direttore amministrativo, provvede direttamente, al pagamento per cassa delle spese ammesse entro il limite di euro 500,00 per singola tipologia. Pagina 2 di 5

ART. 7 CONTROLLI 1. La gestione del Fondo Economale è soggetto a verifiche dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. 2. Verifiche di cassa possono essere disposte dal Direttore Amministrativo in caso di segnalazioni di gravi irregolarità o ogni qualvolta lo ritenesse opportuno. ART. 8 ASSICURAZIONI 1. L Ente stipula in favore del cassiere polizza assicurativa per i rischi di furto, rapina, perdita di denaro senza colpa. PARTE III - UTILIZZO CARTE DI CREDITO E DI DEBITO ART. 9 TIPOLOGIA DI SPESE 1.L uso delle carte di credito e di debito è consentito, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere al contante per ciascuna tipologia di spesa di cui al precedente articolo 4. 1. ART. 10 SOGGETTI AUTORIZZATI 1. I titolari di carte di credito e di debito possono essere il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Responsabile di Affari Generali. 2. L uso delle carte di credito e di debito è consentito nei limiti di euro 1.500,00 per singola spesa e secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. ART. 11 USO DELLE CARTE DI CREDITO E DI DEBITO 1. La consegna della carta di credito o di debito e la restituzione della stessa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Direttore Amministrativo e dal possessore stesso. 2. Il possessore della carta di credito o di debito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, al Cassiere, apposito riepilogo corredato dalla prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni o servizi attestanti l utilizzo della carta stessa. 3. Il possessore è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e il buon uso della carta di credito e di debito ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile. 4. Il possessore, in caso di smarrimento o sottrazione della carta di credito o di debito, è tenuto a darne immediata comunicazione all Ente, anche a mezzo telefono, alla competente autorità di pubblica sicurezza secondo le prescrizioni contenute nella convenzione. Pagina 3 di 5

ART. 12 GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 1. Le spese per il rilascio, l utilizzo e il rinnovo delle carte di credito e di debito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse tipologie di spesa. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento è emanato con delibera del consiglio di amministrazione ed entra in vigore il giorno 1 del mese di gennaio dell anno 2012. 2. Il presente regolamento integra il regolamento di contabilità adottato dall Ente, per la parte dallo stesso specificamente disciplinata. Pagina 4 di 5