Revocatoria fallimentare e operazioni in conto corrente

Похожие документы
conti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Il fondo trattamento di fine rapporto (TFR) Il TFR: aspetti generali e modalità di calcolo della quota di competenza

Dal bilancio contabile al Bilancio d esercizio destinato a pubblicazione. Il caso TECNIC S.p.a.

SCRITTURE DI CHIUSURA DELLA CONTABILITA GENERALE

PENSIONI MINIME E MAGGIORAZIONI 2013: ATTENZIONE AI REDDITI

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella Ubaldi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annalisa Grussu

Il patrimonio nell aspetto qualitativo e quantitativo

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Sistema Energia Famiglie New FONTI RINNOVABILI tasso variabile

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

L'AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO E' SOGGETTO A REVERSE CHARGE

FRANCO ROSCINI VITALI

Il Conto Corrente Realizzato da: Elena Bozzano, Irene Fazio, Chiara Brighi, Gabriela Rosales, Luca Servetto, Riccardo Vercellone.

Comunicato stampa/press release

ICI - Le novità e riflessi in Unico

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

1 Bilancio d esercizio- Debiti

LEGENDA. Ubicazione e caratteristiche della fornitura. Indirizzo di recapito

Pro memoria per la ripartizione delle spese

Corso teorico - pratico di contabilità generale e di bilancio

SCHEDA ISTRUTTORIA inerente alla proposta di legge n. 194: Bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE NUOVI LIMITI ALLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI PER RUOLI SCADUTI

SERVIZI DI POST FIDO EROGARTI AL MESE

Genova, 10 marzo Titolo OIC 14 Le disponibilità liquide. Sede di svolgimento Genova

INTRODUZIONE SISTEMA IMPRESA GESTIONE IMPRESA: RISORSE UMANE, BENI, OPERAZIONI OPERAZIONI DI GESTIONE. Prof.Franco Scarpino Università di Messina 1

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

Il TU 81/2008 con le modifiche del D.lgs 39/2016

Il nuovo regime di deducibilità delle perdite su crediti

OFFERTA INTESA SANPAOLO: PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA FINCALABRA S.P.A. REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 6 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

Integrazione al Manuale Utente 1

Pagina 1 / 13 NICOLA TRIPODI VIA LUIGI ARNALDO VASSALLO ROMA (RM) CC CONDIZIONI E TASSI

InBank Privati Bonifici Conto Deposito Giroconto e Girofondo Gestione conti ordinante Funzione Il tuo profilo

Fiscal News N Unico: acconto per i contribuenti forfettari. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE E IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

1 Esercizi di Riepilogo sui piani di ammortamento

ASPETTI FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA

Interessi di mora. Rimangono esclusi dall ambito di applicazione della normativa i rapporti tre imprese/professionisti e clienti privati.

Circolare N.23 del 16 febbraio INPS: partono i controlli sui versamenti fittizi del TFR

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTITI CONTRATTI DAI PENSIONATI ESTINGUIBILI CON CESSIONE FINO AD UN QUINTO DELLE PENSIONI

L anticipo su fatture

* in giallo le modifiche apportate rispetto alla versione precedente datata 17/04/2012

VENDITA IMMOBILE FINALIZZATA ALL ADEMPIMENTO DI UN DEBITO BANCARIO E COSTITUZIONE DI GARANZIA IPOTECARIA A FAVORE DELLA BANCA RISCHI E CAUTELE

NUOVE ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA IN VIGORE DAL 01/01/2015

1.Identità e contatti del finanziatore. 2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Dalla situazione contabile finale al bilancio d esercizio e riapertura dei conti

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE

FOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., SEPA SDD, M.AV., Titoli cambiari, Fatture

ESEMPI DI REGISTRAZIONE

RISOLUZIONE N.229/E. Roma,06 giugno 2008

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.

Fidia SpA: il CdA approva la Relazione Trimestrale al 31 marzo 2007

STATO PATRIMONIALE. STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI ATTIVO Valori dell'esercizio. Valori dell'esercizio precedente

differiticerti.notebook November 25, 2010 nov nov nov Problemi con effetti differiti

- I trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti -

Parte della gestione finanziaria che ha l'obiettivo di ottimizzare il flusso di disponibilità liquide di un'azienda. Ha lo scopo di non mantenere mai

si è definito quanto segue. A. INDENNITÀ CHILOMETRICHE

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI AI PRIVATI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Rilevazioni in Co.Ge. di operazioni di compravendita

FUSIONE ESERCIZIO 1 FUSIONE PER INCORPORAZIONE. LE SCRITTURE DELLA/E INCORPORATA/E

Elementi di matematica finanziaria

Studio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

La gestione dei propri risparmi Controllare il rischio di liquidità I mercati monetari. Imola, 29 marzo 2016 Luciano Messori

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE FALLIMENTI

OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -

PRESTITO PERSONALE ERBAVOGLIO

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

Il passaggio da Area Professionale a Quadro Direttivo e da QD2 a QD3

ESERCIZIO N. 1 (analisi di bilancio)

Il ruolo di una MAG. Rilanciare gli strumenti. che favoriscono. la coesione sociale. Centro Multiservizi Via Taranto n.

LINEE GUIDA PER LA STESURA DEI DECRETI DIRIGENZIALI RELATIVI A REVOCHE E RECUPERI IN ASSENZA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA. I CASI PIU RICORRENTI

NOTA OPERATIVA N. 9/2014. OGGETTO: Aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

Nota Integrativa e ristrutturazione del debito. Riccardo Patimo

QUESITO 1. n Cliente conferisce incarico ad un CED per la tenuta della contabilità.

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

GESTIONE DELEGA F24 RAVVEDIMENTO OPEROSO

ISTITUZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE

Aprile L art. 120 del TUB versione 2016: il valzer degli interessi nei rapporti bancari

Транскрипт:

Revocatoria fallimentare e operazioni in conto corrente Autore: Chiricosta Giovanni In: Diritto civile e commerciale L art. 67 della Legge Fallimentare elenca una serie di atti a titolo oneroso soggetti a revocatoria perché pregiudizievioli per i diritti dei creditori. Il 3 comma dell articolo prevede alcune ipotesi si esclusione, da cui si può derivare, per argomento a contrario, nuove ipotesi di revocatoria. La lett. B del 3 comma dell art. 67, in particolare, prevede che non sono soggette a revocazione le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca. Ne deriva che tra le attività dell imprenditore fallito soggette a revocatoria fallimentare ai sensi dell art. 67, 3 c, lett. b), L. Fall.- vi sono anche le rimesse sul conto corrente, a condizione che si tratti di rimesse su un conto scoperto, equivalenti a pagamento di un debito nei confronti della banca; l ultima riforma del diritto fallimentare subordina tale revocatoria alla durata dell esposizione al passivo dei conti, oltre che all entità del passivo stesso. Per conto scoperto si ritiene, naturalmente, un conto che non solo è in passivo, ma che abbia anche superato il fido concesso dalla banca in caso di mancanza di liquidi, ossia abbia superato il cd. massimo scoperto. Ciò non necessariamente implica un periodo negativo per l azienda o l imminenza del fallimento, perché se lo scoperto è di poco conto e per un periodo breve, un periodo di passività rientra nella normale alea di un attività di impresa, e per tale motivo le somme potrebbero essere esenti da revocatoria, anche se il discorso non è così semplice, perché la revocatoria dipende anche dalla funzione delle rimesse. 1 di 6

Se queste vengono effettuate allo scopo di far rientrare il conto nel margine di scoperto ossia nei limiti del fido, pur restando in passivo- servono a far riaprire una linea di credito, mentre se si limitano ad abbassare la cifra superiore allo scoperto- di debito nei confronti della banca sono da considerarsi pagamento di un debito, quindi revocabili. Ciò può avvenire anche contemporaneamente: facciamo l esempio di un conto corrente che abbia un fido di 1.000,00, e supponiamo che tale conto segni -1.500,00; tale conto, oltre che passivo, è anche scoperto; se l imprenditore titolare del conto versa 1.000,00, le prime 500,00 vanno a far rientrare lo scoperto (e sono da considerarsi pagamento di un debito a tutti gli effetti, anche revocatori), mentre gli altri 500,00 servono a rientrare nell ambito del fido, quindi a riottenere liquidità dalla banca. Perché il pagamento di somme su conto scoperto viene considerato pagamento di un debito, mentre il versamento di somme su un conto passivo viene considerato addirittura operazione di finanziamento? Per un motivo semplice, ossia che le passività sullo scoperto sono debiti scaduti ed immediatamente esigibili, mentre non è così per il passivo sul fido, e ciò spiega la differenza di trattamento quanto alla loro revocabilità. E evidente che tali movimenti possono verificarsi più volte nell anno preso in considerazione dalla normativa sulla revocatoria fallimentare; dato il principio di autonomia dei singoli crediti, pur se riferiti ad un unico conto, poteva dunque accadere che la somma di tali passività superasse, anche in misura rilevante, tutto l attivo (cd. criterio della sommatoria). Per evitare questo effetto, e prendendo come punto di riferimento il saldo del conto corrente, e non più i singoli movimenti di cassa, un criterio alternativo sarebbe quello cd. del massimo scoperto, intendendo revocabili solo le somme che stabilmente coprivano esposizioni sullo scoperto di una certa entità. L ultima riforma del diritto fallimentare ha scelto una via mediana tra il criterio della sommatoria e quello del massimo scoperto, per cui il punto di riferimento (ossia il pagamento soggetto a revocazione) non è più la sommatoria di tutto lo scoperto nell anno precedente al fallimento, né tantomeno il passivo risultante dal saldo al momento del fallimento, bensì una somma pari alla differenza tra l ammontare massimo raggiunto dallo scoperto ossia dal passivo che supera il fido bancario- nel periodo di conoscenza dello stato di insolvenza e l ammontare del passivo alla data di apertura del fallimento. Tali pagamenti, però, 2 di 6

sono soggetti a revocatoria soltanto quando di una certa entità, ossia, come suaccennato, quando coprono passivi rilevanti e per un dato periodo, altrimenti rientrano nella normale attività d impresa, e non si considerano un indice determinante di stato d insolvenza. Per inciso, lo stesso criterio può essere utilizzato anche per la revocatoria di pagamenti per coprire il fido, ossia pur nel caso in cui il conto non sia mai stato allo scoperto, ma sia comunque stato in passivo per un consistente periodo di tempo: tale circostanza implica infatti la conoscenza dello stato di insolvenza dell imprenditore, e quindi le rimesse sul passivo sono da considerarsi, agli effetti della revocatoria, una riduzione dell esposizione debitoria, soggetta a revocatoria fallimentare 1. La durata della rimessa sulle passività del conto serve non solo a sottolineare che lo scopo deve essere proprio quello di ridurre le passività, ma serve anche a ridurre il rischio di assoggettare a revocatoria versamenti effettuati per normali operazioni di cassa, con somme che transitano sul conto corrente magari per un solo giorno. Il conto corrente, infatti, viene normalmente utilizzato per compiere moltissime operazioni d impresa poniamo il pagamento di lavoratori o fornitori-, e le somme che passano attraverso la banca devono considerarsi neutre rispetto al rapporto tra la banca e il suo correntista 2. Ma sul conto corrente vengono spesso addebitate anche somme derivanti da altri rapporti tra la banca e il correntista, come ratei di mutuo, anticipazioni bancarie etc; in tal caso il criterio della differenza tra il massimo scoperto e il saldo all apertura del fallimento ha bisogno di correttivi, perchè la banca è nella possibilità di far spostare sul conto corrente passività preesistenti derivanti da altri rapporti con la stessa impresa, così da ridurre considerevolmente i pagamenti soggetti a revocatoria all apertura del fallimento: poiché il criterio è quello della differenza tra il massimo scoperto nell anno precedente e quello al saldo alla data del fallimento, alla banca sarebbe sufficiente implementare il passivo facendo confluire sul conto gli altri rapporti con l imprenditore (rate di mutuo etc.) per ridurre le somme soggette a revocatoria. Per evitare tale effetto bisogna verificare volta per volta quale sia o scopo oltre, ovviamente, la durata e 3 di 6

l entità- dei diversi addebiti effettuati dalla banca, ma anche il momento dell addebito è un indice da tenere in considerazione: un aumento improvviso dello scoperto causato dall addebito di diverse voci fatto dalla stessa banca nell imminenza del fallimento è da considerarsi quantomeno sospetto. Bisogna fare dei distinguo, a seconda delle operazioni compiute, tenendo sempre presente che la ratio di base è sempre l attività d impresa. La stessa riserva di cui abbiamo parlato finora, il cd. fido, è in realtà un apertura di credito in conto corrente, destinata a gestire le spese ordinarie di un attività d impresa (il pagamento di stipendi, fornitori, utenze etc.), per poi essere subito ripianata con i proventi dell attività stessa. L anticipazione di crediti ha lo stesso scopo del fido bancario, ossia la messa in disponibilità di liquidi per la vita dell impresa, solo che la garanzia è fornita dall anticipazione su crediti dell imprea verso terzi non ancora riscossi, ma che verranno riscossi dalla banca; normalmente non si tratta di datio in solutum, per cui se per una qualunque ragione il credito non viene riscosso deve provvedere l imprenditore a coprire il debito. Anche tale operazione, naturalmente, può essere effettuata per cassa o in conto corrente, e in quest ultimo caso il rimborso dell anticipazione su credito, corrispondendo al pagamento di una passività potrebbe il condizionale è d obbligo, vista la premessa che abbiamo fatto- essere soggetto a revocazione. Discorso analogo vale per il mutuo, che normalmente viene concesso per finanziare operazione di investimento, che di per sé dovrebbe essere sufficiente a coprire i ratei del mutuo; anche in questo caso normalmente il rimborso avviene per cassa, ma può avvenire anche su conto corrente, e in tal caso vanno tenute in considerazione tutte le valutazioni che abbiamo già fatto 3. I pagamenti delle operazioni suddette, se avvengono nell anno precedente il fallimento e in presenza di scientia decoctionis sono sempre revocabili se: 1) avvengono per cassa oppure 2) sono addebitati su un conto già scoperto oltre i limiti del fido; se invece avvengono su un conto passivo ma nei limiti dell apertura di credito allora tali pagamenti saranno revocabili soltanto se riducono l esposizione passiva in misura consistente e per un notevole lasso di tempo. 4 di 6

Tale effetto si può evitare convenzionalmente: se si addebitano le varie passività derivanti da rapporti bancari diversi su uno stesso conto corrente scoperto, le liquidità successivamente depositate vanno immediatamente a ripianare lo scoperto (che è, come abbiamo detto, un debito già scaduto ed immediatamente esigibile). Nulla però impedisce che le parti concordino espressamente che la somma depositata sul conto in passivo sia destinata a ripagare una specifica voce di debito, lasciando immutato lo scoperto. In tal caso la passività principale rimane immutata, ma il pagamento è revocabile ai sensi del secondo comma dell art. 167 L Fall. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE Bonfatto, Censoni, Manuale di Diritto Fallimentare, Cedam, 2009; Fabiani, Diritto Fallimentare. Un profilo organico, Zanichelli, 2011; AAVV, Commentario Scialoja-Branca alla legge fallimentare; Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, 2001; Giorgianni, Tardivo, Manuale di Diritto Bancario, Giuffrè, 2009; Valignani, Manuale di diritto della banca, CEDAM 2010; Cutillo, Novelli, Manuale del curatore fallimentare, IPSOA 2000 1 V. Trib. Milano 25/5/2009, in Il fallimento 2010, 602, con n. di FEDERICO, Consistenza e durevolezza della riduzione dell esposizione debitoria nella revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario; Trib. Udine 24/2/2011; contra Trib. Milano 27/3/2008, in Il fallimento, 2008, 1213, con n. di ARATO, I primi orientamenti sulla revocatoria delle rimesse bancarie dopo la riforma della legge fallimentare; Cass. 7 ottobre 2010, n.20834, ibidem, 2010, 1241. 2 Per un caso di pagamenti effettuati tramite POS, v. Cass. Civ. 2/7/2010, edita da Il Caso, visibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2425.php 5 di 6

3 Per un caso di revoca di un mutuo ipotecario v. Trib. Vicenza 15/12/2010, visibile su http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/6177.pdf https://www.diritto.it/revocatoria-fallimentare-e-operazioni-in-conto-corrente/ 6 di 6