Equity Crowdfunding 14 febbraio 2013



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Transcript:

Equity Crowdfunding 14 febbraio 2013 Umberto Piattelli

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Genesi. Restart, Italia! Legge 221/2012 Introduce misure specifiche per favorire la nascita e lo sviluppo delle START UP innovative, tra le quali: la concessione credito d imposta in via privilegiata per assunzioni l esenzione fiscale e contributiva sui redditi percepiti derivanti dagli strumenti finanziari detenuti dai lavoratori il rinvio al secondo esercizio sociale dell applicazione delle norme sulla ricapitalizzazione (Artt. 2446 e 2447 e artt. 2482 bis e 2482 ter) l esclusione dell assoggettamento alle norme sul fallimento e sul concordato 4

Una breve introduzione alla normativa LEGGE 221/2012 Introduce le modifiche al T.U.F. Consente la raccolta di capitale di rischio per le start-up innovative (anche a vocazione sociale) tramite un gestore di portale online Definisce il gestore del portale come colui che esercita professionalmente tale attività ed è iscritto in apposito registro tenuto dalla CONSOB Consente la sottoscrizione di strumenti finanziari con un corrispettivo totale inferiore ad euro 5 ml REGOLAMENTO CONSOB n. 18592 Stabilisce i requisiti per operare come gestore di un portale online Stabilisce le regole di condotta per i gestori dei portali online Definisce gli obblighi di informativa verso Consob e gli investitori Stabilisce l obbligo di sottoscrizione da parte di investitori professionali di una quota di ogni offerta (pari ad almeno il 5%) 5

Pregi e difetti della normativa italiana sull equity crowdfunding qualche considerazione L equity crowdfunding è riservato alle sole startup innovative Possibilità di raccogliere investimenti fino ad euro 5 milioni per anno Almeno il 5% dell offerta deve essere sottoscritto da investitori professionali Creazione della categoria dei gestori di portali professionali Difficoltà di trasferimento delle quote dopo il completamento dell offerta No MiFid per investimenti < ad euro 500 per offerta (e < ad euro 1.000 per anno) 6

Gli incentivi fiscali per le startup innovative Le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali*: - i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a 500.000,00 euro, effettuati in ciascun periodo d'imposta; - i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000,00 effettuati in ciascun periodo d'imposta. * il decreto attuativo per gli incentivi è stato firmato a fine gennaio 2014 ed è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in questi giorni 7

Il supporto del Tutor alla start-up (1/1) Definizione delle operazioni societarie preliminari - riorganizzazione assetti sociali - operazioni societarie Predisposizione del nuovo statuto sociale - definizione categorie di quote o azioni - diritto di covendita/recesso - disciplina della prelazione Deliberazione dell aumento di capitale sociale a servizio dell offerta sul portale 8

Il supporto del Tutor alla start-up (2/2) «Mini» due diligence sulla start-up ai fini della revisione del documento di offerta - verifica IP rights - analisi eventuali contenziosi/accertamenti - documenti societari Controllo del contenuto del documento di offerta: - informazioni sui fattori di rischio - informazioni sull emittente - informazioni sull offerta 9

Qualche esempio pratico di «seeding shares» Ai sensi dell articolo 26, comma 7 Legge 221 possono essere create categorie di QUOTE diverse, ad esempio: diritto di voto LIMITATO a questioni specifiche senza diritto di voto diritto di voto NON PROPORZIONALE alla partecipazione detenuta diritto alla POSTERGAZIONE nelle perdite diritto al privilegio nella distribuzione degli utili (nei limiti previsti dalla Legge 221) diritto di RECESSO collegato al verificarsi di determinati eventi sociali diritto di CO-VENDITA nel caso di change of control esenzione dall applicazione del diritto di prelazione 10

Le categorie di quote nel caso «DIAMAN Tech» Quote Privilegiate L'assemblea dei soci può deliberare l'emissione di quote fornite di diritti diversi [ ], che consistono in quote definite "Quote Privilegiate" e che saranno caratterizzate come segue: - sono prive del diritto di voto; - non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'articolo 26 [dello statuto]; - consentono l'esercizio del diritto di co-vendita di cui all'articolo 27 [dello statuto]; - in caso di distribuzione di utili, hanno il diritto di concorrere sull'utile di esercizio in via preferenziale per un ammontare pari alla % di capitale sociale nominale rappresentato da tali quote sul totale del capitale esistente, compreso tra min 5% e max 50% del valore complessivo del dividendo distribuito; la quota di utili distribuita successivamente verrà proporzionalmente assegnata a tutte le quote, comprese le Quote Privilegiate; - in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, hanno diritto alla restituzione in via preferenziale di una somma pari al valore nominale del capitale sociale rappresentato, rispetto alle Quote Ordinarie 11

Il documento di offerta (1/2) Elemento comune a tutte le regolamentazioni in corso di adozione anche nei paesi stranieri (USA, UK, Francia) Il documento di offerta si compone di massimo 5 pagine in formato A4 e deve: - consentire all investitore di ottenere informazioni facilmente comprensibili - rappresentare chiaramente i rischi connessi all offerta - essere redatto con un linguaggio non tecnico, chiaro e coinciso - consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale - avere una struttura che ne agevoli la lettura da parte degli investitori 12

Il documento di offerta (2/2) Qualche esempio nel caso di specie - «Rischi relativi alle quote sottoscritte: Le quote offerte in sottoscrizione con la presente Offerta da parte della Società Emittente, avendo ad oggetto la minoranza del capitale sociale di una società che ha appena iniziato la propria attività commerciale, per loro natura rientrano tra gli investimenti di tipo altamente illiquido, in quanto non esiste un mercato nel quale tali quote possono essere cedute.» - «Rischi connessi all attività di sviluppo di applicativi software: parte dell attività della società è legata allo sviluppo di nuovi software, con la conseguenza che il loro mancato sviluppo o lo sviluppo in tempi più lunghi di quelli ipotizzati, potrebbero portare alla realizzazione di risultati inferiori a quelli attesi e compromettere il piano industriale.» - «Rischi connessi allo sviluppo di una start-up: la Società Emittente è una startup e come tutte le società che hanno appena cominciato la loro attività è particolarmente soggetta al rischio imprenditoriale connesso alla capacità e alla possibilità di procedere concretamente all effettivo sviluppo dei propri prodotti e dei propri servizi.» 13

I servizi offerti (prima e dopo il completamento dell investimento): cosa potranno fare le piattaforme? Cosa può fare il gestore del portale online una volta terminata la raccolta? IMPLEMENTARE DELLE BEST PRACTICES DI COMPORTAMENTO Rendere disponibile agli investitori tutta la documentazione e le informazioni ricevute dalla società con una certa periodicità Consentire agli investitori di porre domande al management e di ricevere risposte in un contesto dedicato Informare i soci tempestivamente dei termini per l esercizio dei loro diritti, come risultanti dai documenti sottoscritti Valutare la quota (pricing) Realizzare un mercato di scambio alternativo (MTF) 14

50 progetti per le imprese e il territorio Progetto Crowdfunding Lombardia Advisory Board Presieduto da Stefano Venturi, Vice Presidente Assolombarda Composto da soggetti con diversa competenza nel settore del Crowdfunding (professionisti, rappresentanti di gestori, rappresentanti degli investitori professionali, professori) Svolgere attività di education e promuovere modifiche ed integrazioni alla regolamentazione esistente attraverso un dialogo con le autorità. 15

Forse non un best seller ma un buon libro per approfondire la materia! 16

Osborne Clarke * Umberto Piattelli Partner, T + 39 02 5413 1762 umberto.piattelli@osborneclarke.com Osborne Clarke is a full service law firm with over 600 lawyers (including 171 expert partners). Over the past 3 years, we've acted for over 5,000 clients in 70 jurisdictions. We have offices in: Barcelona Brescia Bristol Brussels Cologne Hamburg London Madrid MILAN Munich New York Padua Paris Rome Thames Valley Silicon Valley (USA) 17