Il Jobs Act e le nuove sanzioni in materia di lavoro (parte prima)*

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Il Jobs Act e le nuove sanzioni in materia di lavoro (parte prima)* Autore: Annaconcetta Battista In: Diritto del lavoro Il 16 giugno 2015 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act). Fino ad oggi, l attenzione della stampa specializzata e dei mass media si è concentrata principalmente sulle modifiche apportate dal predetto decreto legislativo alla disciplina del controllo a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori, tralasciando le ulteriori, ed altrettanto importanti, novità introdotte dallo stesso. In particolare, il nuovo testo normativo, attualmente all esame delle Commissioni Lavoro, nella parte relativa alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, prevede una vera e propria rivoluzione in merito alle sanzioni amministrative applicabili in materia di lavoro e di legislazione sociale e, più specificatamente, in caso di accertata prestazione di lavoro irregolare. La ratio delle disposizioni in commento è da ricercare nel principio di delega che prevede una revisione del regime delle sanzioni che tenga conto dell eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita valorizzando gli istituti di tipo premiale. 1 di 5

Si ricorda che, ad oggi, l utilizzo di prestazioni di lavoro c.d. in nero comporta l applicazione al datore di lavoro di una sanzione amministrativa (cd. maxisanzione), direttamente in notifica, pari ad 3.900,00 per ogni lavoratore interessato oltre ad 65,00 per ciascuna giornata di accertata prestazione di lavoro irregolare (Art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, come da ultimo modificato dal D.L. n. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. n. 9/2014). La nuova normativa in commento rivoluziona totalmente sia le sanzioni applicabili con il chiaro intento di renderle più eque, anche in considerazione della congiuntura economico - sociale che il Paese sta attraversando, sia le modalità di contestazione dell illecito da parte degli organi di vigilanza a ciò deputati al fine di favorire la spontanea regolarizzazione, da parte del datore di lavoro, delle posizioni lavorative irregolari e di diminuire pertanto il contenzioso giudiziale. La maxisanzione per lavoro nero viene pertanto modificata prevedendosi importi sanzionatori divisi per fasce, anziché, come detto, determinati dal numero di giornate effettive di lavoro irregolare. In particolare si prevede che (art. 22 comma 1), in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione di instaurazione al centro per l impiego da parte del datore di lavoro privato (con esclusione dei datori di lavoro domestici) si applica la sanzione amministrativa secondo i seguenti importi: 1. 2. Da 1.500 ad 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a trenta giorni di lavoro effettivo; Da 3.000 a 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego da trentuno a sessanta giorni di lavoro effettivo; 3. Da 6.000 a 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di lavoro effettivo 2 di 5

Di particolare importanza è la reintroduzione della procedura c.d. di diffida obbligatoria disciplinata dall art. 13 D.lgs. 124/2004 che consente, a seguito della regolarizzazione delle violazioni accertate, l applicazione della sanzione minima prevista dalla legge ovverosia, per ogni lavoratore irregolare, della sanzione pari ad 1.500, 3.000 o 6.000 seconda della fascia sopra decritta. La procedura di diffida non potrà applicarsi e le sanzioni saranno aumentate del 20% in caso di utilizzo di lavoratori in nero che integrino contemporaneamente la violazione di una disposizione penale (si pensi all impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino ad 5.000,00 ai sensi e per gli effetti dell art. 22 comma 12 D.lgs. 286/1998 ovvero al lavoro prestato da parte di minori in età non lavorativa). Inoltre, la diffida prevede che il datore, per poter fruire dell applicazione della sanzione minima stipuli con il lavoratore (purchè ancora in forza al momento dell accertamento ispettivo): - contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale in misura non inferiore al 50% di un orario full time ovvero; - contratto a tempo pieno e a termine di durata non inferiore a tre mesi. In entrambi i casi è previsto che il datore, al fine di fruire dei benefici premiali dovrà, in ogni caso dimostrare, di aver mantenuto in servizio il citato lavoratore per almeno tre mesi. Infine, la novella normativa in discussione, prevede che, in caso di applicazione della maxisanzione per lavoro nero non si applichino le sanzioni in materia di omessa comunicazione di assunzione al centro 3 di 5

per l impiego (come già previsto dalla L. 183/2010, il c.d. Collegato Lavoro) nonché le sanzioni in materia di mancata consegna al lavoratore della lettera di assunzione e di omesse registrazioni sul libro unico del lavoro. Tale sistema di regolarizzazione potrà essere attivato soltanto nei casi di lavoratori ancora in forza presso il datore di lavoro. La normativa nulla prevede invece per i lavoratori che al momento degli accertamenti ispettivi non risultino più prestare attività lavorativa ma dei quali venga accertato un precedente irregolare utilizzo. A parere della scrivente, non potendosi applicare la procedura premiale di cui sopra, evidentemente non potrà nemmeno utilizzarsi la procedura di regolarizzazione tramite diffida obbligatoria ex art. 13 D.Lgs. 124/2004. Ciò significa che l organo accertatore, in questi casi, non potrà diffidare il datore a regolarizzare la posizione lavorativa riscontrata bensì provvederà direttamente a contestare l illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all art. 16 della L. 689/1981 che prevede l applicazione di una sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale ovverosia nel caso di specie di una sanzione pari ad 3.000, 6.000 0 9.000 (ovverosia al doppio di quanto previsto in caso di diffida a regolarizzare) a seconda della fascia di giornate irregolari accertate. *Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza 4 di 5

https://www.diritto.it/il-jobs-act-e-le-nuove-sanzioni-in-materia-di-lavoro-parte-prima/ 5 di 5