HR News. In questo numero: Le ultime novità in materia di Lavoro, Previdenza, Amministrazione e Gestione del Personale. n.



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Le ultime novità in materia di Lavoro, Previdenza, Amministrazione e Gestione del Personale. n. 3-1 Aprile 2015 In questo numero: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Indennità disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL) I.N.A.I.L. - Nuova versione del modello di denuncia / comunicazione di infortunio I.N.A.I.L. - Obbligo assicurativo per il socio amministratore unico

Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Il 4 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 23 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il decreto, entrato in vigore lo scorso 7 marzo 2015, si applica ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire da tale data, che rivestono la qualifica di operaio, impiegato o quadro, nonché nei casi di conversione, successivi a tale decorrenza, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Il nuovo regime troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori che, benché assunti a tempo indeterminato prima dell entrata in vigore del presente decreto, prestino la propria attività presso un datore di lavoro che, dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti. In questo caso, il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti non introduce una nuova tipologia di lavoro subordinato, ma disciplina il solo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulati a far tempo dal 7 marzo 2015. Pertanto ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, avverrà unicamente per le fattispecie di seguito illustrate: licenziamento nullo (discriminatorio, intimato causa matrimonio, in violazione del divieto di licenziamento di cui alla normativa in materia di tutela della maternità e della paternità); licenziamento inefficacie (privo della forma scritta); licenziamento per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore; licenziamento disciplinare per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Prescindendo dalle dimensioni aziendali, il datore di lavoro verrà condannato: a) alla reintegra del lavoratore; b) al riconoscimento di un indennità commisurata all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo che va dalla data del licenziamento sino a quella dell effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, comunque non inferiore a 5 mensilità; nel caso di reintegra, per insussistenza del fatto materiale nelle ipotesi di licenziamento disciplinare, dall indennità, calcolata come sopra, sarà dedotta anche di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, in questo caso l indennità non potrà essere superiore a 12 mesi dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; c) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo compreso tra la fine del rapporto e la reintegra effettiva. Salvo l indennizzo di cui al punto b) che precede, in luogo di reintegra, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro un indennità sostitutiva, esente da imposizione contributiva, pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TRF entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia giudiziaria, o dall invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore. Il licenziamento produrrà comunque i suoi effetti se il lavoratore non riprenderà servizio entro 30 giorni dall invito del datore di lavoro. Al fine di evitare il giudizio, l articolo 6 del Decreto Legislativo consente al datore di lavoro di offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), innanzi ad una commissione di certificazione o in una delle sedi protette previste dal codice civile (es. Direzione Territoriale del Lavoro o in sede sindacale), un importo pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, comunque in misura non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità. La somma, il cui pagamento dovrà avvenire esclusivamente con assegno circolare, se accettata, comporterà l estinzione del rapporto di lavoro e la rinuncia all impugnazione, qualora il lavoratore l avesse già proposta. L importo erogato a seguito dell offerta conciliativa non costituisce reddito per il lavoratore ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro saranno soggette al regime fiscale ordinario. La procedura di cui all articolo 6 terminerà nel momento in cui il datore di lavoro comunicherà, entro 65 giorni dalla cessazione, l esito della conciliazione, integrando la comunicazione di cessazione precedentemente inviata. La nuova disciplina si applica anche ai datori non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o culto. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo e giusta causa per i quali il giudice accerti la mancanza degli estremi che giustifichino il ricorso al licenziamento stesso, il rapporto è comunque considerato estinto e il datore di lavoro viene condannato al pagamento di un indennità prevedibile e crescente in funzione dell anzianità di servizio del lavoratore, di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L indennità non potrà comunque essere inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità, somma sulla quale non saranno calcolati i contributi. Per i datori di lavoro non imprenditori e per quelli che non raggiungono i requisiti dimensionali di cui all articolo 18, commi 8 e 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l ammontare di detta indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite delle 6 mensilità. Per effetto dell entrata in vigore della nuova norma in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da datori di lavoro con più di 15 dipendenti non è più applicabile la procedura prevista dall articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 ovvero l invio della comunicazione per informare la DTL dell intenzione di procedere al recesso indicando i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. In ultima analisi la norma all articolo 4 disciplina i casi in cui il licenziamento sia intimato in violazione del requisito di motivazione ai sensi dell articolo 2, comma 2 Legge 15 luglio 1996, n. 604, o della procedura di cui all articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, afferente alle sanzioni disciplinari, in tale ipotesi il licenziamento si

considera comunque estinto con pagamento, a carico del datore di lavoro, di un indennità, non soggetta a contribuzione, pari a una mensilità, dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ciascun anno di servizio comunque non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12 mensilità. Nell ambito del licenziamento collettivo disciplinato dalla Legge 23 luglio 1991, n. 223, l articolo 10 prevede che se intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti nulli; mentre, in caso di violazione delle norme procedurali e dei criteri di scelta, si applica il regime delle tutele crescenti, pertanto il giudice dichiarerà comunque estinto il rapporto di lavoro e condannerà il datore di lavoro al pagamento di un indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 recante disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 [cd, Jobs Act]. Il nuovo provvedimento introduce, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 maggio 2015 la Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l Impiego - NASpI che sostituirà l ASpI e la mini-aspi, la nuova indennità riguarderà il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'aspi e la mini-aspi, pertanto, potranno accedere alla nuova prestazione i lavorati titolari di un rapporto subordinato, ovvero: i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli; i dipendenti pubblici a tempo determinato. Per poter fruire della NASpI i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (sono ricomprese le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in ambito della procedura prevista dall articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604) dovranno essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione; tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. L articolo 4 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 disciplina le modalità di calcolo della prestazione, che per il 2015 non può superare l importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base all indice ISTAT. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. L indennità è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazioni delle prestazioni di disoccupazione. A partire dal 1 gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane [18 mesi]. La domanda di NASpI deve essere presentata all I.N.P.S. in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e spetta a decorrere dall ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della medesima. L erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi previsti di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o per la sottoscrizione di una quota del capitale sociale di una cooperativa. In questa circostanza il lavoratore è tenuto a presentare all I.N.P.S., a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma, dell impresa individuale, o di sottoscrizione del capitale sociale. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l anticipo. Se durante il periodo di fruizione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego, il lavoratore intraprende un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ovvero instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione. Qualora invece i redditi percepiti rimangono al di sotto di detti limiti, utili ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve darne comunicazione all I.N.P.S. entro trenta giorni dall inizio dell attività e la NASpI è ridotta di un importo pari all 80% del reddito previsto. Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a sei mesi, la prestazione della NASpI è sospesa d ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un attività lavorativa subordinata o in forma autonoma, senza provvedere alle comunicazioni; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. La corresponsione della NASPI dà luogo al riconoscimento della contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali impiegata per la determinazione della misura della prestazione, nel limite massimo di retribuzione pari a 1,4 volte l importo mensile della NAspI per l anno in corso, mentre non verrà presa in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Sempre a decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l anno 2015, l Assegno di disoccupazione (ASDI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASpI per l intera sua durata [entro il 31 dicembre 2015], siano privi di occupazione e si trovano in una situazione economica di bisogno, per l anno 2015 il trattamento sarà prioritariamente riservato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, ai lavoratori di età prossima alla pensione, in ogni caso nel limite dello stanziamento del fondo.

L ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita e, comunque, in misura non superiore all ammontare dell assegno sociale [5.830,76 euro annui nel 2015], incrementato per eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura che verrà stabilita con apposito decreto ministeriale. La corresponsione dell ASDI è condizionata all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti Servizi per l impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. L'assegno sarà concesso, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande nel rispetto della dotazione del Fondo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22. Indennità disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione (DIS-COLL) In via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio e sino al 31 dicembre 2015, ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è concessa un indennità di disoccupazione - DIS-COLL, disciplinata dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015. L indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che siano involontariamente disoccupati. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell importo che da diritto all accredito di un mese di contribuzione. L importo della DIS-COLL, calcolata come disciplinato dall articolo 15, comma 4, non può in ogni caso per il 2015 superare l importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente in base all indice ISTAT. La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1 giorno del quarto mese di fruizione. La DIS-COLL avrà una durata pari alla metà dei mesi di contribuzioni accreditati, in ogni caso non superiore a sei mesi. La domanda, per fruire della prestazione in esame, deve essere presentata all I.N.P.S. in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Spetta a decorrere dell ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Come per la NASpI anche per la DIS-COLL l erogazione dell indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa e riprende a decorrere dopo la fine del contratto. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Viene prospettata un'eventuale estensione del nuovo istituto per gli eventi di disoccupazione successivi, in relazione al reperimento di ulteriori risorse finanziarie. Articolo 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 22. I.N.A.I.L. - Nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio L I.N.A.I.L. comunica che è disponibile on-line la nuova versione del modello di denuncia/comunicazione di infortunio (Mod. 4 bis, Prest.) con le relative istruzioni per la compilazione. La denuncia di infortunio deve essere inviata dal datore di lavoro per gli infortuni avvenuti sul lavoro entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Gli infortuni sul lavoro sono quelli occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all obbligo assicurativo, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l indennizzabilità. La denuncia/comunicazione deve essere trasmessa all I.N.A.I.L. esclusivamente in via telematica. Le novità introdotte nel modello sono le seguenti: sezione lavoratore: Inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time); sezione datore di lavoro: Aggiunta la modalità vaglia postale per il rimborso delle indennità di inabilità temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell art. 70 d.p.r. 1124/65; sezione dati retributivi: Adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time). Il servizio online per l invio della denuncia/ comunicazione di infortunio è stato adeguato alle modifiche sopra indicate. I.N.A.I.L. comunicazione del 13 marzo 2015.

I.N.A.I.L. - Obbligo assicurativo per il socio amministratore unico L I.N.A.I.L. con la nota n. 1501/2015, ha risposto ad un quesito formulato dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro inerente la sussistenza o meno dell obbligo assicurativo per un socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative. L istituto ha ricordato che, l amministratore unico è soggetto ad imposizione assicurativa e che l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un attività lavorativa, manuale o non manuale, in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. Tale rapporto viene qualificato dalla giurisprudenza come dipendenza funzionale che si identifica nel rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi senza che vi sia un rapporto di subordinazione vero e proprio ma lo svolgimento di un attività diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita nell interno dell organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. Lo svolgimento materiale dell attività da parte del socio comporta l obbligo della tutela assicurativa, anche se questi riveste, al contempo, il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. L I.N.A.I.L. conclude puntualizzando che l amministratore unico socio della società che gestisce e nella quale svolge un attività manuale protetta, si trova in una posizione di dipendenza funzionale rispetto alla società da esso amministrata quando svolge manualmente una delle attività protette ai sensi dell articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all interno dell organizzazione sociale. I.N.A.I.L. nota n. 1501 del 27 febbraio 2015. Ulteriori approfondimenti in materia di diritto di lavoro sono consultabili su Antex News http://antexnews.b2blavoro.com/antexnews/welcomepage.jsp