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InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze N. 10 06.03.2017 Ticket licenziamento: primo appuntamento 2017 A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Inps Adempimento in vista per i datori di lavoro che hanno dovuto cessare rapporti di lavoro nel corso del mese di gennaio 2017. Questi ultimi, infatti, dovranno corrispondere in un unica tranche - il c.d. ticket licenziamento, entro il prossimo 16 marzo (primo appuntamento 2017). Il contributo, in particolare, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. Fanno eccezione a tale regole: le dimissioni, le risoluzioni consensuali, il decesso del lavoratore e le famiglie che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante. Si ricorda, inoltre, che per effetto dell art. 1, co. 164 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) è entrato a regime la misura, finora limitata al quadriennio 2013-2016, che esclude la corresponsione del cd. ticket NASpI qualora l interruzione del rapporto di lavoro dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere. Si rammenta, altresì, che da quest anno per il calcolo del contributo bisogna prendere a riferimento il massimale NASpI (pari a 1.195 euro); quindi, per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni) bisogna pagare 489,95 euro (1.195 * 41%). Tavola sinottica ADEMPIMENTO Il ticket licenziamento deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. 1

TICKET LICENZIAMENTO LEGGE DI STABILITÀ 2013 FINANZIAMENTO GLI ESCLUSI DALL OBBLIGO CONTRIBUTIVO Il c.d. ticket licenziamento, operativo dal 1 gennaio 2013, trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. I datori di lavoro saranno tenuti all assolvimento della contribuzione, in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore, il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall effettiva percezione della stessa. Il ticket licenziamento è finanziato: da una contribuzione specifica a carico delle imprese, nella stessa misura già vigente e pagata prima della Riforma Fornero, pari all'1,31%; da una contribuzione aggiuntiva applicata soltanto sui rapporti di lavoro a termine, di misura pari all'1,4% (tassa sulla flessibilità). Dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici); decesso del lavoratore; datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d ingresso nelle procedure di mobilità, ex art. 5, comma 4, L. n. 223/1991; licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute 2

MISURA DEL CONTRIBUTO assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2017, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a 489,95 ( 1.195 * 41%). Ne consegue che per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l importo massimo da versare nel 2016 sarà, quindi, 1.469,85 ( 489,95 * 3 anni). Art. 1, co. 164 della L. n. 232/2016; art. 1, comma 250, lett. f) della L. n. 228/2012; art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012; NORMATIVA E PRASSI ex art. 4 e 24 della L. n. 223/1991; art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001; ex art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991; art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 167/2011. Adempimento Ai fini delle modalità di assolvimento della nuova contribuzione sui licenziamenti, è necessario considerare quale scadenza il termine di versamento della denuncia contributiva successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. 3

Supponiamo un licenziamento intervenuto il 9 gennaio scorso. In questo caso, il ticket andrà pagato entro la denuncia riferita al mese di febbraio, i cui termini di versamento e trasmissione telematica all INPS sono fissati rispettivamente: al 16 marzo (pagamento); e al 31 marzo (trasmissione denuncia). COME SI VERSA? Ai fini UniEmens, il contributo deve essere valorizzato, nell elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>: il nuovo codice causale M400 avente il significato di Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell art. 2 comma 31 della Legge 92/2012 ; nell elemento <ImportoADebito>, l importo da pagare. Ticket licenziamento Il c.d. ticket licenziamento, operativo dal 1 gennaio 2013, trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità. TICKET LICENZIAMENTO Operativo dal 1 gennaio 2013 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3anni. Quando? Interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 4

Legge di Stabilità 2013 La Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012) all art. 1, comma 250, lett. f) ha rivisto il testo contenuto dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 31, della L. n. 92/2012) in merito al contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, chiarendo quanto segue: La normativa Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'aspi, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30. I datori di lavoro saranno tenuti all assolvimento della contribuzione, in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore, il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall effettiva percezione della stessa. Finanziamento Il ticket licenziamento è stato introdotto per finanziare ai suoi tempi le indennità di disoccupazione (ASpI e mini-aspi), che ora sono state abrogate e sostituite dalla NASpI. Il passaggio ha lasciato inalterato l impianto contributivo dell ex ASpI, che dovrà essere ugualmente versamento. In particolare, il ticket licenziamento è finanziato: da una contribuzione specifica a carico delle imprese, nella stessa misura già vigente e pagata prima della Riforma Fornero, pari all'1,31%; da una contribuzione aggiuntiva applicata soltanto sui rapporti di lavoro a termine, di misura pari all'1,4% (tassa sulla flessibilità). FINANZIAMENTO NASpI 1,31% a carico delle imprese 1,4% tassa sulla flessibilità 5

Gli esclusi dall obbligo contributivo Oltre alle famiglie che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante, restano escluse dall obbligo di versamento del ticket: le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici); decesso del lavoratore. ALTRI CASI DI ESCLUSIONE A regime 1. Datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d ingresso nelle procedure di mobilità, ex art. 5, comma 4, L. n. 223/1991; 2. licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; 3. interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. N.B. Nelle ultime due ipotesi l esenzione è dettata dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, co. 164 della L. n. 232/2016). Restano esclusi, altresì, le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure, ex art. 4 e 24 della L. n. 223/1991, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani, di cui all art. 4 della L. n. 92/2012. 6

Ticket licenziamento Quando è dovuto Dimissioni per giusta causa; dimissioni durante il periodo tutelato di maternità; risoluzione consensuale con procedura di conciliazione previsto dal nuovo rito Fornero; risoluzione consensuale in caso di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; mancato superamento del periodo di prova; lavoro intermittente; licenziamento collettivo senza periodo di prova; recesso del datore di lavoro al termine dell apprendistato; licenziamento del lavoratore, compresi apprendisti, per GMO, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Quando non è dovuto Dimissioni volontarie del lavoratore; decesso del lavoratore; risoluzione consensuale; licenziamento collettivo nelle procedure di mobilità; licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto; interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere; licenziamento di colf o badante. Misura del contributo Veniamo ora alla misura del contributo. Come precisato in precedenza, il contributo in commento è pari al 41% del massimale mensile della NASpI, che ammonta per l anno 2016 a 1.195 euro (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). 7

Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2017, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a 489,95 ( 1.195 * 41%). Ne consegue che per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l importo massimo da versare nel 2016 sarà, quindi, 1.469,85 ( 489,95 * 3 anni). CALCOLO TICKET LICENZIAMENTO - Anno 2017 - Ticket annuo Ticket mensile Ticket triennale 0,41% * 1.195 euro= 489,95 euro 489,95 euro / 12= 40,83 euro 489,95 * 3= 1.469,85 euro Anzianità Anzianità Misura del ticket aziendale aziendale Misura del ticket 1 mese 40,83 euro 1 anno e 7 mesi 775,77 euro 2 mesi 81,66 euro 1 anno e 8 mesi 816,60 euro 3 mesi 122,49 euro 1 anno e 9 mesi 857,43 euro 4 mesi 163,32 euro 1 anno e 10 mesi 5 mesi 204,15 euro 1 anno e 11 mesi 898,26 euro 939,09 euro 6 mesi 244,98 euro 2 anni 979,92 euro 7 mesi 285,81 euro 2 anni e 1 mese 1.020,75 euro 8 mesi 326,64 euro 2 anni e 2 mesi 1.061,58 euro 9 mesi 367,47 euro 2 anni e 3 mesi 1.102,41 euro 10 mesi 408,30 euro 2 anni e 4 mesi 1.143,24 euro 11 mesi 449,13 euro 2 anni e 5 mesi 1.184,07 euro 1 anno 489,96 euro 2 anni e 6 mesi 1.224,90 euro 1 anno e 1 mese 530,79 euro 2 anni e 7 mesi 1.265,73 euro 1 anno e 2 mesi 571,62 euro 2 anni e 8 mesi 1.306,56 euro 1 anno e 3 mesi 612,45 euro 2 anni e 9 mesi 1.347,39 euro 1 anno e 4 mesi 653,28 euro 2 anni e 10 mesi 1.388,22 euro 1 anno e 5 mesi 694,11 euro 2 anni e 11 mesi 1.429,05 euro 1 anno e 6 mesi 734,94 euro 3 anni 1.469,88 euro 8

Al riguardo, è bene precisare quanto segue: il contributo è scollegato all importo della prestazione individuale, di conseguenza lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time); per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario (per es., per un rapporto di 10 mesi l importo da versare nel 2017 sarà pari a 408,30); nell anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell 1,40%. Nel computo dell anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo, di cui all art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001; la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata. Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione, di cui all art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 167/2011. Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2017, in caso di licenziamenti collettivi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale, ex art. 4, comma 9, della L. n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte. - Riproduzione riservata - 9