IMPIANTI FOTOVOLTAICI



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IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SU PROCEDURE E COMPETENZE Redazione a cura di: Dott. Ing. Chiara Ferrini Dott. Diego Casaccia Dott. Ing. Lucia Collamati

INDICE Premessa Normativa di riferimento pag. 2 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. pag. 3 Impianti soggetti alla procedura... pag. 3 Verifica degli impatti cumulativi... pag. 4 AUTORIZZAZIONE UNICA.. pag. 6 Introduzione. pag. 6 Impianti < 20 KW e impianti su edifici Competenza comunale... pag. 6 Impianti > 20 KW a terra - Divisione di competenze tra Provincia e Comune pag. 8 Tabella riassuntiva... pag. 9 Polizza fidejussoria a garanzia delle opere di messa in pristino... pag. 10 Autorizzazione elettrodotto... pag. 11 1

PREMESSA La realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica superiori ad una certa soglia dimensionale è soggetta a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.. La costruzione e l esercizio degli impianti fotovoltaici sono altresì subordinati, secondo quanto disposto dall art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, al rilascio di un Autorizzazione Unica, di competenza della Provincia a seguito della delega di cui all art. 16 della L.R. 6/2007. In attesa dell emanazione delle linee guida nazionali, la Provincia di Ancona ha ritenuto opportuno redigere il presente documento, finalizzato al chiarimento delle procedure per il rilascio di autorizzazioni a seconda della tipologia, della potenza e della localizzazione dell impianto, riservandosi di fornire altri approfondimenti in eventuali successive note. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ; Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale ; Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 ; Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità ; Legge 24 dicembre 2007, n. 244; Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell art. 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE; Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; Delibera di Giunta Regionale n. 830 del 23/07/2007; Delibera di Giunta Regionale n. 164 del 09/02/2009; Bozza di Linee Guida per il procedimento di cui all art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, concordata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali. 2

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IMPIANTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA Ai sensi dell Allegato2-B2 punto 6) lettera n decies) della Delibera di Giunta Regionale n. 164 del 09/02/2009, la quale adegua gli allegati della LR 7/2004 al D.Lgs. 152/2006, sono soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale gli impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ad esclusione di quelli: a) la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 mq riferita alla sola superficie radiante ; b) integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano Se ne deduce che: Sono assoggettabili alle procedure di V.I.A. solo gli impianti industriali non integrati la cui superficie occupata dai pannelli sia superiore a 5.000 mq, mentre gli impianti integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano non sono mai soggetti ad alcuna procedura di V.I.A., qualsiasi sia la loro superficie e la loro potenza e anche se ubicati in aree protette. Gli impianti industriali non integrati ubicati in area protetta: - non sono soggetti ad alcuna procedura di V.I.A. se hanno superficie radiante pari o inferiore a 2.500 mq, considerando la riduzione del 50% delle soglie dimensionali ai sensi dell art. 3 comma 2 della LR 7/2004; - sono soggetti a procedura di V.I.A. se hanno superficie radiante superiore a 2.500 mq, considerando la riduzione del 50% delle soglie dimensionali ai sensi dell art. 3 comma 2 della LR 7/2004 e la sottoposizione a V.I.A. e non a screening ai sensi dell art. 3 comma 1 della LR 7/2004. Si riassumono le procedure sopra analizzate nella seguente tabella: Potenza (kw) < 20 non industriale > 20 industriale integrato totalmente o parzialmente > 20 industriale non integrato Integrazione architettonica Superficie radiante Area Protetta Verifica / V.I.A. non rilevante non rilevante non rilevante no si non rilevante non rilevante no no 5000mq no no no > 5000mq no Verifica no 2500mq (dimezzamento soglie) si no no > 2500mq (dimezzamento soglie) si V.I.A. 3

VERIFICA DEGLI IMPATTI CUMULATIVI Il succitato Allegato2-B2 punto 6) lettera n decies) punto a) della DGR n. 164 del 09/02/2009, letto integralmente, dispone che sono soggetti alla procedura di screening gli impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ad esclusione di quelli la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 mq riferita alla sola superficie radiante, a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie. In altre parole, un impianto che di per sé non presenta i requisiti per essere sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (es. 4.000 mq di pannelli), è comunque sottoposto alla procedura se viene collocato in una zona su cui insiste un altro impianto realizzato, autorizzato o in corso di autorizzazione (es. 2.000 mq) tale che la somma delle superfici superi la soglia di assoggettabilità (6.000 mq > 5.000 mq) e che si verifichi un cumulo degli impatti. Considerando che la D.G.R. n. 164 non specifica con quali criteri stabilire la cumulabilità, verosimilmente perchè tale cumulabilità degli impatti - principalmente visivi - dipende strettamente dalle caratteristiche dell area (complessità orografica, caratteri botanicovegetazionali, contesto paesaggistico, ecc.), è necessario condurre valutazioni caso per caso. Tali valutazioni dovranno essere preliminarmente effettuate dal soggetto che presenta il progetto dell impianto e poi sottoposte all Amministrazione competente al rilascio dell autorizzazione al momento della presentazione dell istanza (Provincia per Autorizzazione Unica o Comune per Permesso di costruire), la quale stabilirà se assoggettare o meno il progetto a Verifica di VIA. A tal fine il proponente dell impianto dovrà condurre, ove significativa, l analisi del bacino visuale predisponendo i seguenti elaborati: - carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala dove vengano evidenziate le aree da cui l intervento risulta visibile e specificati i punti sensibili all interno di dette aree; - documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e fotoinserimenti relativi allo stato di progetto da punti di vista significativi, completi di pannelli fotovoltaici, cabine prefabbricate, strade, recinzioni e opere di mitigazione; - sezioni ambientali relative ad ambiti significativi nell intorno dell intervento. Per condurre le proprie valutazioni e per supportare quelle dei Comuni e dei proponenti, è importante che la Provincia di Ancona abbia un quadro completo della situazione autorizzativa degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale. Si richiede quindi ai Comuni della Provincia di Ancona di trasmettere le seguenti informazioni relative agli impianti fotovoltaici di loro competenza in corso di autorizzazione o già autorizzati: 4

- Ditta richiedente; - Ubicazione impianto (stralcio CTR scala 1:10.000 o aerofotogrammetrico scala 1:2.000); - Planimetria dell impianto; - Tipologia di impianto (pannelli fissi, ad inseguimento, ecc.); - Potenza elettrica (MW); - Previsione della produzione di energia elettrica. Il Comune, relativamente agli impianti per cui abbia comunicato alla Provincia l avvio del procedimento di autorizzazione, dovrà procedere successivamente a comunicare anche il rilascio del relativo titolo abilitativo. 5

AUTORIZZAZIONE UNICA INTRODUZIONE Ai sensi dell art. 16 della Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6: Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici. Ai sensi dell art. 12 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07: La costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una Autorizzazione Unica (comma 3). All installazione degli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto (20 kw, n.d.r.), si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del DPR 380/2001 (comma 5). Per chiarire quali siano gli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica è di recente intervenuta la Bozza di Linee Guida per il procedimento di cui all art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, concordata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali. Sulla base della normativa sopra riportata, si ipotizzano procedimenti ed enti competenti differenti a seconda della tipologia di area in cui insiste l intervento e della potenza e tipologia dell impianto, come esplicitato nei paragrafi che seguono. IMPIANTI < 20 KW E IMPIANTI SU EDIFICI COMPETENZA COMUNALE 1. IMPIANTI DI POTENZA < 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI Ai sensi della Bozza di Linee Guida paragr. 3.1, 3.3 e 3.6: Agli impianti fotovoltaici con capacità di generazione inferiore a 20 KW, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001. Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite 6

ed allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Per gli impianti di cui al presente punto il proponente può, in alternativa, presentare istanza per il rilascio dell autorizzazione unica. Vengono fatti salvi i casi di impianti che presentano i requisiti di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 art. 11 comma 3, per cui e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune (cfr. paragrafo successivo). 2. IMPIANTI DI POTENZA > 20 KW INTEGRATI E NON INTEGRATI INSTALLATI SU EDIFICI, FABBRICATI O SU OPERE EDILIZIE MINORI Ai sensi della Bozza di Linee Guida: Paragr. 3.4 e 3.6: Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzare o installare in edifici e fabbricati esistenti, qualunque sia la destinazione d uso, sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria come definita all art. 3 del DPR 380/2001 e sono soggetti alla disciplina di inizio attività. Per gli impianti di cui al presente punto il proponente può, in alternativa, presentare istanza per il rilascio dell autorizzazione unica. Paragr. 4.1: Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono soggetti a comunicazione preventiva gli interventi di cui all art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, nel rispetto delle condizioni ivi previste e fatti salvi i casi di cui all art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e ss.mm.ii.*, consistenti nell installazione di impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. Il riferimento all articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10**, contenuto nel citato articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, va inteso come riferimento al secondo periodo dello stesso articolo 26, comma 1; tale riferimento e dunque è da interpretarsi come volto a richiamare gli interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili sugli edifici che, non rientrando fra quelli elencati dal suddetto articolo 11, comma 3, restano comunque assimilati ad interventi di manutenzione straordinaria e, dunque, sottoposti alla denuncia di inizio attività. Peraltro, il primo periodo del comma 1 dell articolo 26, si riferiva solo alle condizioni per usufruire dell esenzione dal contributo di costruzione, esenzione oggi disposta dall articolo 17 del DPR 380 del 2001. * art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: Immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda (Beni Culturali, ndr) e dell art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici (Immobili di notevole interesse pubblico quali: b_le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c_i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ndr) 7

** art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10: Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria Le suddette procedure hanno il vantaggio di accorpare l'autorizzazione all'impianto con quella relativa alle opere edilizie, evitando una complicata divisione di competenze tra Provincia e Comune. Nel caso in cui l installazione dell impianto fotovoltaico intervenga in occasione di un intervento edilizio, configurandosi tale impianto come apparato tecnologico a servizio dell edificio, esso rientra nel titolo abilitativo comunale necessario all intervento sull immobile (DIA se manutenzione straordinaria e Permesso di costruire se ristrutturazione o nuova costruzione). IMPIANTI > 20 KW A TERRA DIVISIONE DI COMPETENZE TRA PROVINCIA E COMUNE IMPIANTI DI POTENZA > 20 KW NON INTEGRATI A TERRA Ai sensi del DM 19/02/07 (art. 5 comma 7), per la costruzione e l esercizio di tali impianti: 1. qualora non sia necessaria alcuna autorizzazione è richiesto un Permesso di costruire COMUNE; Ai sensi della Finanziaria 2008 (art. 2 comma 158 lettera g), quando la potenza dell impianto fotovoltaico sia inferiore a 20kW si applica la disciplina della DIA, da cui si presume che per impianti maggiori debba essere richiesto un permesso di costruire, atto autorizzativo a tutti gli effetti. 2. qualora sia necessario un solo provvedimento autorizzativo, la sua acquisizione sostituisce il procedimento unico ENTE PREPOSTO A TALE AUTORIZZAZIONE; 3. qualora debbano essere acquisiti due o più atti di assenso, trova applicazione la procedura del 387 PROVINCIA. Il permesso di costruire rientra nel novero delle autorizzazioni al fine della sottoposizione ad Autorizzazione Unica. Sono da considerare atti autorizzativi i nulla osta (ad es. il nulla osta al vincolo idrogeologico di competenza provinciale) ma non i pareri (ad es. il parere dell Autorità Idraulica ex art. 9 e il parere dell Autorità di Bacino ex art. 12 delle NTA del PAI, che sono atti di natura consultiva). 8

IMPIANTI < 20 KW E IMPIANTI SU EDIFICI COMPETENZA COMUNALE TABELLA RIASSUNTIVA Tipo di impianto Rispetto delle condizioni di integrazione del D.Lgs. 115/08 Immobili ricadenti nella disciplina della parte seconda e dell art. 136 del D.Lgs. 42/04 Edifici industriali (L.10/91) Tipologia di intervento Titolo abilitativo COMUNALE < 20 KW Integrati o non > 20 KW Integrati o non su edifici esistenti > 20 KW Integrati o non su edifici di nuova costruzione ------- ------- Man. straordinaria D.I.A. X Man. ordinaria Comunicazione X X Man. straordinaria D.I.A. X X Man. straordinaria D.I.A. Titolo abilitativo necessario all intervento sull immobile IMPIANTI > 20 KW E A TERRA DIVISIONE DI COMPETENZE TRA PROVINCIA E COMUNE Tipo di impianto > 20 KW Non integrato a terra Vincolo Paesaggistico Area protetta Verifica / VIA no no no si no no no si no no Verifica (> 5.000mq) Verifica (> 5.000 mq) si si No si si VIA (> 2.500 mq) Titolo abilitativo Permesso di costruire in sostituzione di A.U. Autorizzazione Unica (Permesso di costruire + Aut. Paesaggistica) Permesso di costruire in sostituzione di A.U. + Verifica Autorizzazione Unica (Permesso di costruire + Aut. Paesaggistica) + Verifica Autorizzazione Unica (Permesso di costruire + Aut. Paesaggistica + Nulla osta Parco) Autorizzazione Unica (Permesso di costruire + Aut. Paesaggistica + Nulla osta Parco) + VIA Ente competente Comune Provincia Comune previa definizione del procedimento di verifica provinciale Provincia Provincia Provincia 9

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLE OPERE DI MESSA IN PRISTINO Ai sensi dell art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 come modificato dalla L. 244/07: Il rilascio dell autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Ai sensi della Bozza di Linee Guida paragr. 5: L istanza per il rilascio dell autorizzazione unica è corredata da un impegno alla corresponsione all atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l importo stabilito in conferenza di servizi in relazione alla specificità del progetto e comunque in misura non inferiore al 5% del valore complessivo del progetto previsto; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le regioni o le province delegate possono stabilire differenti soglie e/o importi per la cauzione di cui al precedente punto g) parametrizzate in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi. Sulla base di quanto sopra riportato, si richiede che nei casi di impianti realizzati a terra, a garanzia dell impegno di dismissione dell impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, prima dell inizio dei lavori il titolare dell impianto stipuli apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune in cui ricade l intervento, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 3 anni. La fidejussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all attività di rimessa in pristino dell area da parte del Comune in via sostitutiva del soggetto inadempiente. All atto della presentazione di istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica, il richiedente dovrà impegnarsi al perfezionamento del contratto fideiussorio all atto di avvio dei lavori, per un ammontare da quantificarsi secondo le tariffe sotto indicate: 100 /kwp nel caso di impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni, superficiali o profonde, in cemento armato; 70 /kwp negli altri casi. In ogni caso, qualora il calcolo della fideiussione di cui sopra risulti inferiore alla stima del costo effettivo della dismissione che si evince dagli elaborati progettuali, si dovrà far riferimento al valore più elevato. Al fine di consentire alla Provincia la verifica circa la congruità dei costi effettivi di dismissione dichiarati, l istanza per il rilascio dell Autorizzazione Unica dovrà essere corredata dai seguenti documenti: - Progetto di dismissione dell impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; - Computo metrico estimativo delle spese per la rimozione dell'impianto, per lo smaltimento dei materiali di risulta e per il ripristino dell area; - Eventuali preventivi. 10

L ammontare della polizza fideiussoria, calcolato come sopra, sarà riportato nel provvedimento di Autorizzazione Unica. AUTORIZZAZIONE ELETTRODOTTO Considerato che l art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 prevede che: la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tenuto conto che tra le opere connesse all impianto sono comprese anche le infrastrutture di collegamento dell impianto alla rete elettrica, si può concludere che gli impianti di rete per la connessione che si rendano necessari all immissione in rete dell energia prodotta sono oggetto del procedimento unico di autorizzazione e, pertanto, devono far parte del progetto allegato all istanza di autorizzazione per la costruzione e l esercizio dell impianto fotovoltaico. Va inoltre considerato il dettato normativo della L.R. 19/1988 che disciplina le funzioni trasferite alla Regione, e successivamente alle Province, in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non superiore a 150.000 volt. Visto quanto sopra estratto dal dettato normativo della L.R. 19/1988 si ribadisce che, considerando le infrastrutture di collegamento dell impianto alla rete elettrica quali opere connesse ed indispensabili all impianto fotovoltaico, l impianto per la connessione necessario all immissione in rete dell energia prodotta deve essere oggetto del procedimento unico di autorizzazione. 11