Studio E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI dottori commercialisti

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Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Dott. Gianluca Bogini Dott. Giulio Nicolò Campagni Dott.ssa Valentina Pettirossi Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Circolare n. 25/2013 Perugia, 16 dicembre 2013 REGIME FISCALE DEGLI OMAGGI Premessa La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze. Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell ambito delle imposte sui redditi, dell IRAP e dell IVA. Si segnala che la disciplina in esame non ha subito modifiche rispetto allo scorso anno. IMPOSTE SUI REDDITI Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto: - ai clienti; - ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, compresi i lavoratori a progetto). 1) Omaggi ai clienti In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili: interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera 50,00 Euro; nell esercizio di sostenimento della spesa, nel rispetto dei limiti percentuali previsti dal DM 19.11.2008, se il valore unitario dell omaggio supera i 50,00 Euro ovvero vengono dati in 1

omaggi prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. spese di rappresentanza. Al fine di determinare il valore unitario dell omaggio consegnato, occorre fare riferimento: al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono; al costo d acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (IVA indetraibile, costi di trasporto, ecc.). In particolare, considerato che l IVA è indetraibile per gli omaggi di valore unitario superiore ad Euro 25,82, la spesa sostenuta per l acquisto di tali beni è integralmente deducibile soltanto ove l imponibile IVA sia pari a: Euro 48,08, se l aliquota IVA è pari al 4%; Euro 45,45, se l aliquota IVA è pari al 10%; Euro 41,32, se l aliquota IVA è pari al 21%; Euro 40,99, se l aliquota IVA è pari al 22%. 2) Omaggi ai dipendenti ed ai soggetti assimilati In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d impresa nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. IRAP La Legge Finanziaria 2008 ha abrogato la disposizione in base alla quale i proventi e gli oneri che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dovevano essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. 1) Omaggi a clienti Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa e cooperative), le spese per omaggi sono deducibili per l importo stanziato a conto economico. 2

Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad esse equiparate) e gli imprenditori individuali, invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP. Secondo le istruzioni ai modelli di dichiarazione, peraltro, l indeducibilità sarebbe limitata agli omaggi di importo superiore a Euro 50,00. 2) Omaggi a dipendenti e soggetti assimilati Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa, sapa e cooperative), le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano: deducibili, se sono funzionali all attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro); indeducibili, se rientrano tra le spese per il personale dipendente, rivestendo natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Per le società di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP. ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI 1) Omaggi a clienti Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta. Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP. 2) Omaggi a dipendenti o collaboratori del professionista Per i professionisti, il costo sostenuto per l acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente disciplinato. Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di rappre- 3

sentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro autonomo). IVA Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell attività propria dell impresa, a prescindere dal regime di detrazione a monte, che dipende dal costo unitario dei beni dati in omaggio (superiore o meno a 25,82 Euro). Beni rientranti nell attività propria dell impresa Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell attività dell impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l IVA assolta all atto dell acquisto è detraibile senza limitazioni. Ai fini della determinazione della base imponibile il valore da prendere a riferimento è il prezzo d acquisto dei beni. Documentazione per la cessione La rivalsa dell IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni. In assenza di rivalsa, l operazione può essere certificata, alternativamente: emettendo, in un unico esemplare, un autofattura con l indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di autofattura per omaggi. Tale documento, che deve essere annotato sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese; annotando, su un apposito registro degli omaggi, l ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. L IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. Campioni gratuiti Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni: di modico valore; 4

appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; che avvengono per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali. Beni non rientranti nell attività propria dell impresa Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell attività propria dell impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per i beni non rientranti nell attività propria dell impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA. L IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all acquisto di beni di costo unitario non superiore a Euro 25,82. Pertanto, l IVA a monte è: detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a Euro 25,82; indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a Euro 25,82. Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all attività d impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell imposta. Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell attività d impresa, spetta la detrazione dell imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile. Distinti saluti. 5