STATUTO Approvato dall Assemblea Straordinaria del 11 giugno 2009

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STATUTO Approvato dall Assemblea Straordinaria del 11 giugno 2009

STATUTO ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO Alberghi Campeggi Agenzie di Viaggio Fatte salve le dichiarazioni programmatiche che precedono lo statuto stipulato in Garda il 16 luglio 1998. ART. 1 - COSTITUZIONE Conformemente a quanto previsto dall art. 19 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni e dall accordo territoriale del 16 luglio 1998, è costituito - ad iniziativa di UGAV, aderente a FEDERALBERGHI, ASSOGARDACAMPING, aderente a FAITA, FIAVET TERRITORIALE aderente a FIAVET, FILCAMS-CGIL della provincia di Verona, FISASCAT-CISL della provincia di Verona e UILTUCS-UIL della provincia di Verona - l Ente Bilaterale del Settore Turismo per i comparti Alberghi - Campeggi - Agenzie Viaggio del Garda Veronese e suo entroterra, in forma abbreviata E.B.T. GARDESANO, di seguito denominato EBT. ART. 2 - NATURA L EBT ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, è un ente non commerciale e non persegue finalità di lucro. ART. 3 - DURATA La durata dell EBT è a tempo indeterminato. ART. 4 - SEDE L EBT ha sede in Garda, presso la sede sociale dell UGAV. ART. 5 SCOPI L EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Organizzazioni partecipanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine L EBT: a) promuove e gestisce, a livello locale: 1. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato; 2. l istituzione della banca dati per l incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro; 3. il monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto a tempo determinato. b) svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. c) svolge azioni di supporto alla formazione per apprendisti, come previsto dalle direttive regionali e di legge; d) promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti

di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; e) promuove interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei medesimi lavoratori; f) istituisce l Osservatorio del Mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali. L Osservatorio: 1. programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali; 2. ricerca ed elabora, ai fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati di norma a cadenza trimestrale all EBNT; 3. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari), nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto; 4. cura la raccolta e l invio degli accordi territoriali ed aziendali all EBNT. g) può istituire al proprio interno i Centri di Servizio e svolgerne funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell attività. h) promuove la conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra L EBNT e i Fondi competenti; i) esercita attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione; j) svolge attività di sostegno dei buoni vacanza; k) può svolgere qualsiasi altro compito allo stesso demandato dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi l'ebt potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'assemblea. L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento. ART. 6 - SOCI E BENEFICIARI Sono Soci dell EBT le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all art. 1. Le iniziative di cui all art. 5 del presente Statuto integrano le disposizioni normative contrattuali e sono destinate ai dipendenti ed ai rappresentanti delle Aziende che corrispondono all EBT le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7 e che applicano le norme previste dal CCNL Turismo. In coerenza con gli obiettivi di cui sopra le quote di cui al successivo articolo 7 sono destinate al finanziamento del livello territoriale (EBT) e nazionale (EBNT), con le modalità definite dall articolo 21 del CCNL Turismo 19 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse dell EBT saranno destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all articolo 5, di norma, in ragione della provenienza del gettito. La qualifica di socio è intrasmissibile e la sua quota non è rivalutabile. E comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ART. 7 FINANZIAMENTO L EBT è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le aziende alberghiere, complessi turistici e ricettivi dell area aperta e imprese di viaggi e turismo, con relative attività complementari, come espressamente definite dall art. 1 del CCNL Turismo e nota verbale posta in calce al medesimo articolo, e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente CCNL Turismo e dalla contrattazione territoriale. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite dal regolamento. ART. 8 - ORGANI DELL EBT Sono organi dell EBT: L Assemblea Il Presidente Il Comitato Esecutivo Il Collegio dei Sindaci ART. 9 - ASSEMBLEA L Assemblea è composta in modo paritetico, tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, da n. 18 membri, nominati: - n. 9 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, di cui n. 5 nominati dall UGAV, n. 3 nominati dall ASSOGARDACAMPING, n. 1 nominato dalla FIAVET TERRITORIALE; - n. 9 dalle Organizzazioni dei lavoratori, di cui n. 3 nominati dalla FILCAMS-CGIL della provincia di Verona, n. 3 dalla FISASCAT-CISL della provincia di Verona, n. 3 dalla UILTUCS-UIL della provincia di Verona. I membri dell Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito. ART. 10 - POTERI DELL ASSEMBLEA L Assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all Assemblea Ordinaria di: - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente; - approvare i regolamenti interni dell EBT; - deliberare le linee guida per l attuazione degli scopi di cui all art. 5 del presente Statuto; - provvedere all approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell EBT; - promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziali nell interesse dell EBT; - deliberare in ordine all eventuale compenso per gli Amministratori, i Sindaci ed i componenti di Commissioni o del Centro di Servizio; - stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento; - svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto; - approvare i verbali delle proprie riunioni. Spetta all Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto in vigore; - deliberare sullo scioglimento dell EBT; - deliberare su ogni altro argomento di particolare importanza che il Comitato Esecutivo riterrà di sottoporre ad essa. ART. 11 - RIUNIONI DELL ASSEMBLEA L Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione dell Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando se trattasi di Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Al momento della convocazione dovrà essere disponibile presso la sede sociale la documentazione relativa all ordine del giorno. Gli avvisi devono contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell EBT. Per la validità delle adunanze dell Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto. E ammessa la delega tra i componenti l Assemblea. Non è ammessa la delega di un rappresentante di una Organizzazione sindacale dei lavoratori a un rappresentante di una Organizzazione sindacale dei datori di lavoro e viceversa. Ogni componente potrà essere portatore di una sola delega. ART. 12 - IL PRESIDENTE Il Presidente dell EBT viene eletto dall Assemblea alternativamente, una volta fra i membri rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva tra i membri rappresentanti i Sindacati dei lavoratori. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio. Spetta al Presidente dell EBT di: - rappresentare l EBT di fronte ai terzi e stare in giudizio; - promuovere le convocazioni Ordinarie e Straordinarie dell Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze; - presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo; - sovrintendere alla applicazione del presente Statuto; - dare esecuzione alle deliberazioni dell Assemblea e del Comitato Esecutivo; - svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall Assemblea o dal Comitato Esecutivo. Il Presidente ha la firma sociale. ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente dell EBT viene eletto dall Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva fra membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sia espresso fra i rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia espresso fra i rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e viceversa. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l Assemblea e così ripartiti: a) il Presidente dell EBT; b) il Vice Presidente dell EBT; c) due membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori. Le predette Organizzazioni designano inoltre quattro membri supplenti, uno per ciascuno dei membri di cui alle precedenti lettere c) e d), scelti fra i componenti l Assemblea e destinati a sostituirli solo in caso di loro assenza per causa di forza maggiore. Alle Organizzazioni componenti l EBT è consentito di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in Comitato in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. ART. 15 - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO Spetta al Comitato Esecutivo di: - realizzare le iniziative per l attuazione degli scopi di cui all art. 5 del presente Statuto; - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell EBT; - assumere e licenziare il personale dell EBT e regolarne il trattamento economico e normativo; - predisporre i regolamenti interni dell EBT e sottoporli all approvazione dell Assemblea; - nominare commissioni per l esecuzione di particolari compiti; - riferire all Assemblea in merito alle proprie delibere; - approvare i verbali delle proprie riunioni. ART. 16 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, e ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell EBT. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno 4 membri. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri. Ciascun membro ha un voto. ART. 17 - IL COLLEGIO DEI SINDACI Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all albo dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 c.c. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell EBT per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta all anno e ogniqualvolta il Presidente dei Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I Sindaci potranno essere invitati e potranno partecipare alle riunioni dell Assemblea e del Comitato Esecutivo senza voto deliberativo. ART. 18 - IL PATRIMONIO DELL EBT Le disponibilità dell EBT sono costituite dall ammontare delle quote di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull ammontare del contributi stessi, e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell EBT le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell EBT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell EBT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all art. 5 o accantonato, se ritenuto necessario od opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell EBT, è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell EBT sia durante la vita dell Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E fatto espresso divieto durante la vita dell Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 19 - GESTIONE DELL EBT Per le spese di impianto e di gestione, l EBT potrà avvalersi delle disponibilità di cui all art. 18. Ogni pagamento di spesa ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente. ART. 20 - BILANCIO DELL EBT Gli esercizi finanziari dell EBT hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell EBT e del bilancio preventivo. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell esercizio e cioè entro il 31 maggio dell anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi entro 10 giorni dall approvazione al Comitato di Vigilanza Nazionale ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto. ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL EBT La messa in liquidazione dell EBT, è disposta, su conforme deliberazione dell Assemblea Straordinaria e nei seguenti casi: - qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge; - qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;

- qualora, per qualsiasi motivo, cessi l efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel CCNL in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l EBT i contributi di cui al precedente comma, e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi. Nell ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti, provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, di cui 3 nominati dalle Associazioni dei datori di lavoro e 3 nominati dai Sindacati dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale. Le anzidette Organizzazioni determinano all atto della messa in liquidazione dell EBT i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l operato. In caso di scioglimento dell EBT per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto ad altra/e associazione/i aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall Ente, secondo le determinazioni dell Assemblea o per fini di pubblica utilità, sentito l Organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi. ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni di cui all art. 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale e deliberata dall Assemblea Straordinaria dell EBT, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l Assemblea stessa. ART. 23 - CONTROVERSIE Qualsiasi controversia inerente all interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all EBNT. ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.