Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per il Commerciante Nuova Commercio & Mercato SASA Mod. SA1985/C - Ed.



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Condizioni di Assicurazione della Polizza Multirischi per il Commerciante Nuova Commercio & Mercato SASA Mod. SA1985/C - Ed. 09/2012 INDICE Definizioni Pag. 4 Norme che regolano l Assicurazione in generale Pag. 9 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori Art. 3 - Decorrenza dell Assicurazione - Pagamento del premio Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Art. 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro Art. 7 - Tacito rinnovo Art. 8 - Oneri fiscali Art. 9 - Foro competente Art. 10 - Rinvio alle norme di legge Norme che regolano l Assicurazione Pag. 11 SEZIONE A - Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11 Art. 11 - Oggetto dell Assicurazione Art. 12 - Danni da acqua Art. 13 - Ricorso terzi Art. 14 - Rischi esclusi Art. 15 - Franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo Art. 16 - Aumento stagionale Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 18 A - Aumento del massimale Ricorso terzi B - Rischio locativo C - Mancato freddo - Deterioramento merci in refrigerazione D - Lastre e cristalli E - Danni da interruzione d esercizio SEZIONE B - Elettronica Pag. 20 Art. 17 - Oggetto dell Assicurazione Art. 18 - Operatività della copertura Art. 19 - Rischi esclusi Art. 20 - Computers portatili Art. 21 - Conduttori esterni 1 di 52

Art. 22 - Mezzi di chiusura Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 23 F - Impianti sostitutivi - Maggiori costi G - Supporto dei dati SEZIONE C - Furto e rapina Pag. 25 Art. 23 - Oggetto dell Assicurazione Art. 24 - Mezzi di chiusura Art. 25 - Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo Art. 26 - Sospensione dell Assicurazione per i locali incustoditi Art. 27 - Rischi esclusi Art. 28 - Scoperti e/o franchigie Art. 29 - Vetrinette esterne Art. 30 - Beni in magazzini separati Art. 31 - Furto e rapina presso terzi Art. 32 - Mezzi ricoverati o parcheggiati nell area in uso all Assicurato Art. 33 - Spese mediche a seguito di rapina Art. 34 - Spese di rifacimento documenti Art. 35 - Spese di sorveglianza dei locali Art. 36 - Delimitazione degli scoperti Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 30 H - Portavalori I - Infedeltà dipendenti J - Impianto d allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi o mezzi di chiusura rafforzati K - Mezzi di chiusura insufficienti L - Valori in cassaforte M - Scoperto con importo minimo non indennizzabile Norme comuni alle Sezioni A, B e C Pag. 33 Art. 37 - Operatività delle garanzie Art. 38 - Dolo e colpa grave Art. 39 - Selling price Art. 40 - Beni in leasing Art. 41 - Spese per onorari dei periti Art. 42 - Coesistenza di merci SEZIONE D - Responsabilità civile Pag. 34 Art. 43 - Oggetto dell Assicurazione Art. 44 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 45 - Buona fede I.N.A.I.L. Art. 46 - Rivalsa I.N.P.S. e D.L. 626 del 19.11.1994 Art. 47 - Estensione territoriale Art. 48 - Persone non considerate terzi 2 di 52

Art. 49 - Rischi esclusi Art. 50 - Massimale Assicurato Art. 51 - Valutazione del rischio Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 40 N - Installazione presso terzi O - Cose portate dai clienti P - Commercio ambulante Q - Responsabilità civile postuma R - Smercio di prodotti alimentari S - Farmacie Norme che regolano la liquidazione sinistri Pag. 42 SEZIONE A, B e C Art. 52 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Art. 53 - Obblighi in caso di Sinistro Art. 54 - Esagerazione dolosa del danno Art. 55 - Procedura per la valutazione del danno Art. 56 - Mandato dei Periti Art. 57 - Determinazione dei danni indennizzabili Art. 58 - Limiti del valore a nuovo Art. 59 - Reintegro delle somme assicurate in seguito a Sinistro Furto e Rapina Art. 60 - Recupero delle cose rubate o rapinate Art. 61 - Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 62 - Assicurazione a primo rischio assoluto Art. 63 - Anticipo dell Indennizzo Art. 64 - Limite massimo dell Indennizzo Art. 65 - Pagamento dell Indennizzo Art. 66 - Rinuncia alla rivalsa SEZIONE D Pag. 47 Art. 67 - Denuncia Sinistro ed obblighi relativi Art. 68 - Pluralità di assicurati Art. 69 - Gestione delle vertenze di danno Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l Assicurato Pag. 48 3 di 52

Nel testo che segue, si intende per: DEFINIZIONI Apparecchiature elettroniche Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi per l elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter, apparecchiature professionali. Armadio corazzato Mobile ad uno o due battenti, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resistenza al trapano purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata la Polizza. Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Attività commerciale L attività economica organizzata per la vendita di merci o prodotti, oppure per l erogazione di servizi direttamente all utente finale, esercitata nell ubicazione indicata in scheda di Polizza, incluse eventuali aree adiacenti il fabbricato in cui si trova l esercizio commerciale ed allo stesso pertinenti. L attività commerciale comprende tutte le operazioni e prestazioni di servizio complementari ed accessori all attività stessa, anche se svolti al di fuori dall ubicazione principale indicata in scheda di Polizza. Cassaforte Mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere: murata purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete; non murata purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg. Contenuto I beni, adibiti all attività dichiarata, così intesi: - Arredamento in genere dell esercizio commerciale e relativi magazzini e/o minori dipendenze d ufficio, compresi impianti di prevenzione e di allarme, nonché impianti attinenti l attività esercitata, inclusa la parte eventualmente posta all esterno. Eventuali migliorie apportare dall Assicurato al fabbricato, se i locali sono da questi presi in affitto, quali moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, insegne, tendoni, antenne radiotelevisive, ecc S intendono compresi effetti d uso personale degli addetti. 4 di 52

- Attrezzature e/o macchinari compresi apparecchiature elettroniche, mezzi di sollevamento e trasporto, distributori anche se posti all esterno, esclusi in ogni caso ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi. - Merci e prodotti dell esercizio e quant altro previsto dalla licenza di vendita dello stesso, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, infiammabili attinenti l attività dichiarata. - Cose particolari: archivi, documenti, registri e microfilms. - Oggetti d arte: tappeti, arazzi, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non in vendita; sono esclusi i preziosi. - Valori: denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio, buoni sconto ed altre carte rappresentanti un valore (biglietti della lotteria, biglietti del bus, ricariche telefoniche, ecc ). Contraente Il soggetto che stipula la Polizza. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Estorsione Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa. Fabbricato L insieme dei locali adibiti all esercizio dell attività assicurata incluse le minori dipendenze poste nell ambito di 100 metri dall ubicazione dell attività principale. Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate; impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d aria, allarme, comunicazione, segnalazione, fotovoltaici, pannelli solari ) ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico, anche se poste all esterno. Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune nonché le migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbri cato e quant altro per natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di CONTENUTO. Franchigia La parte di Indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. Furto Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto. Implosione Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quell esterna. 5 di 52

Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili Sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società all Assicurato in caso di Sinistro. Infiammabili Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l acqua o l aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V. Lastre Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all interno che all esterno dei locali dell esercizio commerciale (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni). Lastre antisfondamento Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Massimale La massima esposizione della Società per ogni Sinistro a disposizione per danni a Terzi. Parti Il Contraente, l Assicurato, e la Società. Polizza Il documento che prova l Assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Prestatori di lavoro ( o Addetti ) Tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 del C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavora- 6 di 52

tori con contratto d opera e/o con contratto di appalto). Preziosi Oggetti d oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura. Primo rischio assoluto Forma d Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all art. 1907 del C.C.. Rapina Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o altre persone. Risarcimento La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro. Rischio La probabilità del verificarsi del Sinistro. Scasso Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Scippo Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. Scoperto Percentuale dell Indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso previsto in Polizza. Società Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA. Solaio Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani dell edificio, escluse pavimentazioni e soffittature. 7 di 52

Tetto L insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Valore a nuovo Per il fabbricato: la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, fatte salve le eventuali modifiche rese indispensabili dalle normative edilizie ed urbanistiche vigenti, escluso il valore dell area; Per il contenuto (escluso merci e prodotti): il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un altro nuovo uguale od equivalente per rendimento e prestazioni economiche. Valore commerciale Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione valore nuovo dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità stato di conservazione. Valore intero Forma d Assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati. Nel caso di valore di preesistenza al momento del Sinistro superiore alla somma assicurata, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall art. 1907 del C.C.. 8 di 52

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o l Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. ART. 2 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare, a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall art. 1910 C.C., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Nel caso di esistenza di Polizza stipulata dal Condominio per l intero immobile di cui il bene Assicurato fa parte, l Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società solo in caso di Sinistro. ART. 3 - DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in scheda di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall Art. 47 del Regolamento ISVAP n 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l intermediario. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società all incasso dei premi scaduti, ai sensi dell art. 1901 C.C. ART. 4 - MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sot toscritti tra le Parti. ART. 5 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti del rischio, non noti e non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art. 1898 C.C.. Mancate o incomplete comunicazioni di 9 di 52

mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza al diritto all'indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzio nale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di Sinistro indennizzabile e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, le Parti possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data d efficacia dello stesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 7 - TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta di una delle parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della Polizza, la stessa s intende prorogata per un ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo d Assicurazione, questo s intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l Assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. ART. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove è stato stipulato il contratto. ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Ogni riferimento della Polizza a specifiche norme di legge deve intendersi automaticamente rapportato a tutte le successive modifiche ed integrazioni. 10 di 52

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SEZIONE A - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI ART. 11 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio; b) Fulmine; c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via e di natanti di terzi in navigazione, bang sonico, caduta d aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti; d) Esplosione, implosione, scoppio. Sono esclusi i danni: - causati da ordigni esplosivi; - agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l implosione per usura, corrosione o difetto di materiale. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15 e per essa non è applicabile il disposto dell art. 61; Sono esclusi i danni: - causati da usura o carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revi sione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all Assicurato o al Contraente all atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - a lampade elettriche. g) Eventi socio-politici e dolosi ed in particolare da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi i Prestatori di lavoro - anche durante scioperi, tumulti, sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all intervento delle forze dell ordine in seguito agli eventi di cui sopra. Sono esclusi i danni: - di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere: - da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre, - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità; 11 di 52

- subiti va vetri, cristalli ed insegne; - da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni e di cose travantesi all esterno dei locali assicurati. L estensione è prestata con lo scoperto ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 15. h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni derivanti da: - mareggiate e penetrazioni d acqua marina; - fuoriuscita di corsi d acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali; - rigurgiti dei sistemi di scarico; - cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria e simili manifestazioni; - bagnamenti che si verificassero all interno dei fabbricati ed al loro contenuto, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia. Sono altresì esclusi i danni subiti da: - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, non per effetto della grandine; - merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; - serre, dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse contenuto; - cose poste all aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione. Relativamente ai danni subiti da recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, tende e consimili installazioni esterne, la Società non indennizzerà, per uno o più sinistri avvenuti nel medesimo anno assicurativo, importo superiore al limite indicato all'art. 15. Tale limite non si applica ad impianti fotovoltaici e pannelli solari. i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. La Società non indennizza i danni causati da: - valanghe o slavine; - da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabilizzazioni, 12 di 52

salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto. j) Fuoriuscita di liquidi, diversi da quelli previsti dall art. 12, per guasti o rottura accidentale di contenitori di capacità superiore a 50 litri. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. k) Gelo, con conseguente rottura d impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, installate nei locali assicurati ed al servizio dell azienda. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento. l) Rovina d ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell impianto. La Società indennizza e/o rimborsa altresì: m) I Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate; n) I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici verificatisi in conseguenza d incendio o altro evento garantito dalla presente Assicurazione che abbia colpito le cose situate a meno di 40 metri dal perimetro dell'esercizio commerciale assicurato. o) I danni materiali e diretti subiti da merci e prodotti, attrezzature o macchinari per conseguenza di qualsiasi evento garantito dalla presente Assicurazione, quando queste siano temporaneamente depositate presso fornitori e/o clienti o presso fiere e/o esposizioni o oppure utilizzati al di fuori dell'ubicazione assicurata per l'esercizio del commercio ambulante sul territorio dello Stato Italiano. Tali danni vengono indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. Sono esclusi i danni subiti dalle suddette merci durante il loro trasporto. p) Le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. q) Oneri d urbanizzazione che in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, dovessero ren dersi necessari per l osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture nonché l uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente eseguiti nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, fatti salvi gli impedimenti derivanti dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. r) Le spese sostenute e comprovate dall Assicurato per rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto Assicurato per inagibilità dei locali ad uso dell attività esercitata, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concorrenza di quanto stabilito all art. 15. 13 di 52

s) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l Assicurato avrà scelto e nominato per l attività di riprogettazione resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito all art. 15, fermo quanto disposto dall art. 64. t) Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione in caso di dispersione del gas, accertata dall azienda di distribuzione e comportante il blocco dell erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato Assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato assicurato. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto stabilito dall art. 15, senza applicazione delle regola proporzionale di cui all art. 61. u) Il costo di rimpiazzo del combustibile, in conseguenza di un guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento o della rottura dei relativi serbatoi, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall art. 15, senza applicazione delle regola proporzionale di cui all art. 61. ART. 12 - DANNI DA ACQUA La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di: I. fuoriuscita d acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all interno dell esercizio commerciale; II. fuoriuscita d acqua in conseguenza d occlusione e/o traboccamento d impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all interno dell esercizio commerciale; III. fuoriuscita d acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine, ad uso dell attività esercitata, collegate a condutture d acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici; IV. infiltrazione d acqua piovana nel fabbricato a seguito d ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico a parziale deroga di quanto previsto dall art. 11 punto h); V. bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo. VI. fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni. La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. Sono esclusi i danni: - conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate; - provocati da umidità o stillicidio; - alle merci la cui base d impilamento è posta ad un altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposizione; - alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana; - derivanti da infiltrazioni d acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione; - provocati da gelo per rotture di condutture installate all esterno del fabbricato anche se interrate; 14 di 52

- rigurgito o rottura delle fognature; - di cui al punto VI verificatisi in occasione di lavori di installazione e riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell impianto che dei locali protetti. La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati di cui al punto I) e II), le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi che hanno dato origine allo spargimento d acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo. Per tali spese la garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all art. 15. ART. 13 - RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di 200.000 (duecentomila) per Sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione A Incendio. L Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni nonché d attività industriali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 20% del predetto Massimale. L Assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell acqua, dell aria, del suolo e sottosuolo. Non sono considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente; - i dipendenti dell Assicurato in occasione dell espletamento delle loro attività; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art. 1917 del Codice Civile. ART. 14 - RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, d insurrezione, d occupazione mili- 15 di 52

tare, d invasione; b) verificatisi in occasione d esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di furto e smarrimento avvenuti in occasione d eventi per i quali è prestata l Assicurazione; d) subiti da beni posti in refrigerazione per effetto d anomala o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita di fluido frigorigeno; e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; f) causati con dolo dell Assicurato e/o del Contraente; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. ART. 15 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati, i seguenti scoperti o franchigie, nonché i seguenti limiti di indennizzo valevoli per tutti i sinistri verificatisi nel medesimo anno assicurativo: Garanzia prestata o bene Assicurato Franchigia o Scoperto Limite di Indennizzo Fenomeni elettrici (art. 11 lett. f) 250 20.000, con un sottolimite di 5.000 per i danni alle apparecchiature elettroniche Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g) Scoperto del 5% con il minimo di 500 Eventi atmosferici (art. 11 lett. h) Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i) Scoperto del 5% con il minimo di 500 Scoperto del 5% con il minimo di 500 10% della partita Fabbricato con il massimo di 10.000 relativamente ai danni subiti da manufatti in materia plastica, fibrocemento o legno, recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, e consimili installazioni esterne 2.000 relativamente a danni subiti da tende esterne 70% delle somme assicurate alle partite danneggiate Fuoriuscita di liquidi (art. 11 lett. j) 250 3.000 Gelo (art. 11 lett. k) 250 6.000 Merci presso terzi (art. 11 lett. o) 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. p) 20% del danno indennizzabile Oneri di urbanizzazione (art. 11 lett. q) 10% del danno indennizzabile con il massimo di 20.000 Spese di rimozione, deposito e ricollocamento (art. 11 lett. r) 10.000 16 di 52

Garanzia prestata o bene Assicurato Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti (art. 11 lett. s) Ricerca e riparazione per dispersione del gas (art. 11 lett. t) Franchigia o Scoperto Limite di Indennizzo 10% del danno indennizzabile con il massimo di 20.000 150 5.000 Rimpiazzo del combustibile (art. 11 lett. u) 250 2.000 Danni da acqua (art. 12) 150 20.000 per gli eventi indicati ai punti II, III, IV e V 50.000 per gli eventi indicate al punto VI Danni da acqua - Spese di ricerca e ripristino 150 3.000 (art. 12, ultimo comma) Cose particolari (Definizioni) 5.000 Oggetti d arte (Definizioni) 5.000 per singolo oggetto Valori (Definizioni) 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il massimo di 5.000. Per le fustelle farmaceutiche il limite è elevato al 20% della partita CONTENUTO ART. 16 - AUMENTO STAGIONALE Il capitale Assicurato per il Contenuto si intende automaticamente aumentato dei 20% per i danni avvenuti nei seguenti periodi di ogni anno: - dal 1 novembre al 15 dicembre; - dal 16 marzo al 30 aprile; È facoltà dell Assicurato chiedere di modificare una sola tali periodi assicurativi, anche in via permanente, fermo restando il numero massimo di 90 giorni per ogni anno solare. Le eventuali modifiche richieste successivamente alla decorrenza dell Assicurazione avranno effetto non prima del quindicesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Rimane fermo il disposto dell art. 4. 17 di 52

CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate in scheda di Polizza) A) AUMENTO DEL MASSIMALE RICORSO TERZI In aumento a quanto previsto all art. 13 e fino all ulteriore concorrenza della somma indicata in scheda di Polizza nella relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per danni a terzi, così come previsto dal predetto articolo. B) RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati da grave colpa dell Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione del disposto dell art.1907 del C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di Polizza. C) MANCATO FREDDO - DETERIORAMENTO MERCI IN REFRIGERAZIONE A deroga di quanto previsto all art. 14 lett. d), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in scheda di Polizza alla relativa partita, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: a) Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) Fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a: - eventi compresi in garanzia; - accidentale verificarsi di guasti o rotture dell impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d adduzione dell acqua e di produzione o distribuzione dell energia elettrica direttamente pertinenti all impianto stesso. Sono esclusi: - i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d installazione; - i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; - i danni alle merci poste su automezzi. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo più rapido e sicuro disponibile, dal momento in cui ne viene a conoscenza. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. La garanzia opera con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 250 (duecentocin quanta) per Sinistro. D) LASTRE E CRISTALLI La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza e nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre, pertinenti l esercizio commerciale dovuti a: 18 di 52

a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario degli addetti; b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d aria, vento e cose da esso trasportate; c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi; La Società inoltre indennizza e/o rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita di Polizza: d) Le spese di trasporto e d installazione necessarie per la sostituzione delle lastre rotte; e) Le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del Sinistro alla più vicina discarica au torizzata; f) I danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre assicurate, con il limite del 30% del danno indennizzabile a termini della presente Condizione Particolare. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni: g) indennizzabili in base alle sezioni Incendio e Furto se ed in quanto operanti, salvo l importo even tualmente rimasto Scoperto; h) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione; i) causati da dolo dell Assicurato o del Contraente; j) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiate, franamenti e smot tamenti; k) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di tra sloco, rimozione o lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni e cornici; l) ai bordi delle lastre scorrevoli ai lucernari; m) all apparecchiatura elettrica delle insegne luminose; n) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicato l esercizio commerciale; o) verificatisi in occasione d esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu tazione del nucleo dell atomo o radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; p) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione. E) DANNI DA INTERRUZIONE D ESERCIZIO La Società, a parziale deroga dell art. 14, lett. g), si obbliga a corrispondere all Assicurato, mei limiti ed alle condizioni che seguono, un indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell attività causata da un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate con la presente Polizza. L importo spettante all Assicurato verrà conteggiato calcolando, in caso di Sinistro indennizzabile, il 15% dell Indennizzo complessivo dovuto relativo alle partite Fabbricati, Macchinari e Merci, con il massimo della somma indicata nella scheda di Polizza alla partita indennità aggiuntiva. 19 di 52

SEZIONE B - ELETTRONICA ART. 17 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettroniche e relativi impianti di collegamento, anche se di proprietà di terzi, installate nell esercizio ed impiegate per lo svolgimento dell attività commerciale assicurata, a seguito di qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Il pagamento dell Indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni Sinistro, a titolo di Franchigia, di un importo pari a 250 (duecentocinquanta). Sono inoltre rimborsate le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono incluse le spese per il trattamento speciale dei residui del sinistro. Dette spese verranno rimborsate con il limite del 10% dell Indennizzo e comunque nei limiti previsti dall art. 64. ART. 18 - OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d alimentazione sono indennizzabili se le apparecchiature assicurate sono protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore. ART. 19 - RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni causati da: a) sinistri indennizzabili alle Sezioni A e C se operanti, salvo l eventuale importo rimasto scoperto; b) dolo dell Assicurato o del Contraente; c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provocati da ordigni esplosivi; e) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiate, frane, valanghe; f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell ato mo, da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; Sono altresì esclusi i danni: g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o manu tentore delle cose assicurate; h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manuten zione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti; i) alle apparecchiature in vendita ed agli impianti ed apparecchi ad uso mobile; j) dovuti all inosservanza delle prescrizioni di manutenzione e d esercizio 20 di 52