IMU e TASI: ravvedimento con meno chance

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 87 13.03.2015 IMU e TASI: ravvedimento con meno chance I tributi locali possono essere ravveduti anche entro 90 giorni, grazie al nuovo ravvedimento Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU Il contribuente che, passata la scadenza del 16 dicembre 2014, per errore (ha applicato, ad esempio, le aliquote IMU 2013 anche per il saldo 2014, oltre che per l acconto 2014) o mancanza di disponibilità finanziaria, ha omesso il versamento del saldo IMU o TASI 2014 o lo ha effettuato solo in misura parziale, potrà avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso. Stessa soluzione può essere adottata per la regolarizzazione del mancato versamento, che andava effettuato in questo caso in un unica soluzione entro il 10 febbraio 2015 (o entro il 31.03.2015 senza sanzioni e interessi), dell IMU 2014 sui terreni considerati ex montani. Le regole standard per il ravvedimento sono state oggetto di modifica, dal 01.01.2015, Legge di Stabilità 2015. Con tale norma, infatti, il legislatore ha voluto dotare l istituto del ravvedimento operoso di una portata più ampia e, di conseguenza, contribuente avrà più possibilità per rimediare alla violazione; egli potrà con il nuovo ravvedimento intermedio, sanare la propria posizione anche entro i 90 giorni dall omesso versamento. Difatti, ai tributi comunali risulta applicabile la sola ipotesi di cui alla lettera a-bis), la quale prevede la riduzione sanzione ad un nono del se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni. A tal fine, con riferimento ai citati tributi, si deve far unicamente riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento scadenza di pagamento del tributo (come ribadito dall IFEL nella Nota del 19 gennaio 2015). 1

Il nuovo ravvedimento operoso L art. 1 comma 637 c.d. Legge di Stabilità 2015, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sul ravvedimento operoso di cui all articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, introducendo ulteriori quattro ipotesi, dettagliate nelle nuove lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater). Le nuove fattispecie previste sono le seguenti: riduzione ad 1/9 sanzione minima (nuova lett. a-bis), se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione dichiarazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla commissione dell'errore; riduzione ad 1/7 sanzione minima (nuova lett. b-bis), se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa; riduzione ad 1/6 sanzione minima (nuova lett. b-ter), se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione dichiarazione relativa all'anno successivo, a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; riduzione ad 1/5 sanzione minima (nuova lett. b-quater), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione violazione, che corrisponde con la consegna del processo verbale di constatazione da parte Gdf. In ogni caso il pagamento non precluderà l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni o ulteriori controlli da parte dei verificatori. TIPO RAVVEDIMENTO SANZIONI RIDOTTE (pre-legge Stabilità) SANZIONI RIDOTTE (post-legge Stabilità) SE LA VIOLAZIONE È SANATA ENTRO: NORMA BREVE E SPRINT 1/10 del con riduzione 1/15 per giorno 1/10 del con riduzione 1/15 per giorno - per i ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione violazione - per i ritardi da 15 a 30 giorni dalla commissione violazione Lettera a) combinata con l art. 13 del D.Lgs. 471/97) INTERMEDIO ---------- 1/9 del Per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la Nuova lett. a-bis) 2

presentazione dichiarazione o dalla commissione violazione LUNGO 1/8 del 1/8 del Il termine per la presentazione dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall omissione in assenza di dichiarazione Lett. b) ULTRANNUALE ---------- 1/7 del Il termine per la presentazione dichiarazione successiva all anno in cui la violazione è stata commessa Nuova lett. b-bis) LUNGHISSIMO ---------- 1/6 del Oltre il termine per la presentazione dichiarazione successiva all anno in cui la violazione è stata commessa Nuova lett. b-ter). PARZIALE --------- 1/5 del Dopo la constatazione violazione Nuova lett. b-quater). All articolo 13 viene aggiunto anche il nuovo comma 1-bis, il quale dispone che le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate. Ai tributi comunali sarebbero quindi applicabili le sole ipotesi di cui alle lettere a-bis) e b-quater). 3

Quest ultima tipologia di ravvedimento, tra l altro, risulta pressoché inapplicabile ai tributi comunali, salvo che in casi residuali e per decisione autonoma dell ente, come si dirà nel seguito. Risulta, pertanto, applicabile in modo generalizzato ai tributi comunali la sola ipotesi di cui alla lettera a-bis), la quale prevede la riduzione sanzione ad un nono del, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni. La disposizione fa riferimento ad un termine di 90 giorni collegato: alla data di presentazione dichiarazione; o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla data in cui doveva essere effettuato il versamento. A tal fine, con riferimento ai citati tributi, si deve far unicamente riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento scadenza di pagamento del tributo (come ribadito dall IFEL nella Nota del 19 gennaio 2015). L IFEL ritiene infatti che la dichiarazione IMU, così come quella TASI, non può considerarsi dichiarazione periodica, in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla sua ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull ammontare dell imposta dovuta non abbiano subito modifiche. Si tratta di dichiarazione episodica, che va presentata solo in determinate ipotesi precedentemente richiamate ed ampiamente esemplificate nelle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo. Non appare, altresì, sufficiente a qualificare la dichiarazione IMU come periodica la circostanza che essa sia dichiarazione ultrattiva. RAVVEDIMENTO IMPOSTE LOCALI NON ESISTE UNA DICHIARAZIONE PERIODICA RAVVEDIMENTO INTERMEDIO NEI 90 GG. DALLA SCADENZA IN CUI AVREBBE DOVUTO ESSERE FATTO IL VERSAMENTO 4

Il ravvedimento del saldo IMU e TASI 2014 L art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento, nel termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% somma non versata. I contribuenti che: non hanno versato; o hanno versato in misura non sufficiente i saldi IMU e TASI 2014, la cui scadenza naturale sarebbe stata il 16 dicembre 2014, hanno la possibilità di regolarizzare la propria violazione attraverso l utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso. È possibile per il contribuente regolarizzare autonomamente il mancato versamento con l'istituto del ravvedimento operoso, ovviamente solo a condizione che: - la violazione non sia stata constatata; - e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Dunque, una lettera del comune con la richiesta di chiarimenti o di esibizione di documenti può inibire questa possibilità. È quindi fondamentale procedere immediatamente, se ci si accorge di un errore o di un omissione. Essi possono fruire riduzione sanzione a: 1/10 del edittale, con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (0,2%), per i ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione violazione (entro il 30.12.2014) - ( attuale lettera a) combinata con l art. 13 del D.Lgs. 471/97 c.d. ravvedimento sprint); o con la riduzione sanzione a 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni dalla commissione violazione (dal 31.12.2014 al 15.01.2015) - ( attuale lettera a) combinata con l art. 13 del D.Lgs. 471/97 - c.d. ravvedimento breve). 5

Tra l altro, come anzidetto, grazie alla Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto la nuova lettera a-bis) nell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997, sarà possibile versare entro il 15 marzo 2015 la sanzione ridotta del 3,33%, pari a 1/9 del edittale. Infatti, il contribuente può fruire riduzione sanzione: a 1/9 del edittale, per i ritardi sino a 90 giorni dal termine per la presentazione dichiarazione o dalla commissione violazione (entro il 31.03.2015) ( futura lettera a-bis) c.d. ravvedimento intermedio). Atteso che la Legge di Stabilità 2015 non contiene indicazioni circa la sua decorrenza, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse negli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, sempre che non sia stato notificato già l atto impositivo. Infatti, l'unica condizione preclusiva sarebbe rappresentata dall'avvenuta notifica degli atti impositivi (es. avvisi di liquidazione, rettifica, accertamento, recupero compensazioni indebite) o pre-impositivi (comunicazioni di irregolarità), che postulano l'avvenuto esercizio, in qualche misura, potestà accertatrice da parte dell'ufficio; in questa prospettiva, dovrebbero essere ostativi anche i provvedimenti sanzionatori come l'atto di contestazione e l'avviso di irrogazione sanzione, anche se non sono menzionati dalla legge. altra possibilità è quella riduzione sanzione a 1/8, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione dichiarazione relativa all anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall omissione in assenza di dichiarazione (entro il 16.12.2015) - ( attuale lettera b) c.d. ravvedimento lungo). Ravvedimento Saldo IMU e TASI 2014 TIPO RAVVEDIMENTO SANZIONI RIDOTTE (Legge Stabilità 2015) SCADENZA SANZIONE RIDOTTA BREVE 1/15 per giorno di ritardo Dal 17.12.2014 al 30.12.2014 0,2% per giorno SPRINT 1/10 del Fino al 15.01.2015 3% 6

INTERMEDIO 1/9 del Fino al 15.03.2015 3,33% LUNGO 1/8 del Fino al 16.12.2015 3,75% Interessi moratori Va ricordato che, oltre al versamento dell imposta e delle sanzioni, vanno versati anche gli interessi moratori. Il tasso di interesse legale applicabile è pari: all 1% annuo, per il periodo 16.12.2014-31 dicembre 2014; e al 0,5% annuo dal 01.01.2015 (D.M. 11.12.2014). In generale la misura degli interessi applicabili nel caso di somme a debito (a seguito di accertamento) e a credito (rimborsi) è pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. Tuttavia, è previsto che i Comuni possano deliberare, tramite proprio Regolamento, la misura degli interessi, che deve comunque essere compresa nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale. In particolare, dato che la disposizione Legge n. 296/2006 riconosce agli enti impositori la potestà di stabilire la misura di interessi applicabili ai tributi locali vanno differenziate le seguenti due ipotesi: il Comune non ha deliberato alcunché circa la misura degli interessi applicabili Il tasso applicabile è pari a quello legale, previsto dalla normativa generale, pari dal 1 gennaio 2015, al 0,5%; il Comune ha deliberato la misura degli interessi applicabili: il tasso di interesse applicabile è quello definito dal Comune nella propria delibera; si ricorda che detto tasso può essere al massimo superiore del 3% rispetto a quello statale e pertanto, considerando che è attualmente in vigore la misura dello 0,5%, il tasso disposto dal Comune deve essere compreso tra lo 0,5% ed il 3,5%. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta; non è previsto pertanto uno specifico codice tributo autonomo. Sul modello F24 è necessario barrare l apposita casella Ravv., per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso. Nello spazio Anno di riferimento deve essere indicato l anno d imposta cui si riferisce il pagamento quindi nel caso di ravvedimento va indicato l anno in cui l imposta 7

avrebbe dovuto essere versata (es. per sanare l omesso versamento del saldo 2014, va indicato 2014, anche se viene effettuato con ravvedimento lungo, entro il 31 marzo 2015). Infine, in F24, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi (o per eccesso se superiore), mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento vanno assunti considerando l'arrotondamento alla seconda cifra decimale. Il ravvedimento dell IMU per i terreni ex montani A seguito dell introduzione dei nuovi criteri, previsti dal DL 24 gennaio 2015, n. 4, per l applicazione dell esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai terreni agricoli, è stata fissata la scadenza del 10 febbraio 2015, come termine ultimo di versamento dell imposta. A dire il vero la L. 23 dicembre 2014, n.190, c.d. Legge di stabilità 2015, ha previsto come scadenza quella del 26 gennaio 2015; termine subito rivisto grazie all approvazione, fatta in fretta e furia dal Governo, del DL n.4/2015, che ha fatto slittare il termine al 10 febbraio 2015. Oggi quel DL n.4/2015 diventa oggetto di ulteriore modifica, in sede di conversione in legge, grazie all approvazione di un emendamento in Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Il risultato è una sanatoria, dunque, per i contribuenti che, insieme ai loro consulenti e ai comuni, sono le vittime di questo caos normativo; i contribuenti in particolare, negli ultimi mesi, hanno spesso atteso ad effettuare il versamento, sperando in uno slittamento dei termini o l'hanno fatto in misura inferiore rispetto all importo dovuto. Grazie all emendamento approvato alla commissione Finanze e Tesoro del Senato nel corso discussione del DL n.4/2015, ci saranno altri 30 giorni disponibili per mettersi in regola. Non saranno applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell imposta complessivamente dovuta per l anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. Coloro che, quindi, non hanno versato l Imu sui terreni parzialmente montani o montani o hanno effettuato solo un versamento parziale, potranno effettuare un ricalcolo e saldare il dovuto. 8

TASSAZIONE IMU 2014 - NOVITÀ D.L. 4/2015 convertito FASCE DI COMUNI CHI VERSA? QUANDO? IL 10.02.2015 COMUNI NON MONTANI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI COMUNI TOTALMENTE MONTANI (http://www.istat.it/it/ar chivio/6789 ) TUTTI I CONTRIBUENTI SOLO I SOGGETTI CHE NON HANNO LA QUALIFICA DI CD E IAP, ISCRITTI ALLA PREV. AGR. NESSUNO ACCONTO E SALDO 2014 IN UN UNICA SOLUZIONE SE VERSO ENTRO IL 31.03.2015 NO SANZIONI O INTERESSI IL 10.02.2015 ACCONTO E SALDO 2014 IN UN UNICA SOLUZIONE SE VERSO ENTRO IL 31.03.2015 NO SANZIONI O INTERESSI --- A decorrere dal 2015, ma i medesimi criteri il decreto li rende applicabili se più favorevoli anche all anno d imposta 2014, l'esenzione Imu si applica: ai terreni agricoli e non coltivati, ubicati nei Comuni risultanti totalmente montani dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'istat, reperibile al link: http://www.istat.it/it/archivio/6789; ai terreni agricoli e non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni risultanti parzialmente montani nel medesimo elenco Istat. Viene rievocato il concetto di montagna legale, già utilizzato nell elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ma facendo riferimento alla lista Istat aggiornata. 9

I comuni vengono classificati in: totalmente montani, nei quali i predetti terreni godranno sempre dell esenzione; parzialmente montani, nei quali i terreni anzidetti risulteranno esenti solo per coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola; non montani, nei quali detti terreni sconteranno l imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce. Per l individuazione del regime IMU applicabile al terreno è necessario quindi accedere al sito dell Istat al link http://www.istat.it/it/archivio/6789 e verificare il codice riportato nella colonna R rubricata comune montano, che potrà essere T (totalmente montano esente IMU); NM (non montano sempre tassato IMU) o P (parzialmente montano tassato in base alla qualifica del possessore e conduttore). Se l IMU era dovuta, ma scaduto il termine del 10 febbraio 2015, il contribuente non ha provveduto al versamento, egli può sanare la violazione, avvalendosi comunque dello strumento del ravvedimento operoso. Dunque, in caso di omesso versamento dell IMU relativa ai terreni ex montani 2014, dovuta in un unica soluzione entro il 10 febbraio 2015, passata la scadenza del 31.03.2015, il contribuente può comunque, avvalersi: del c.d. ravvedimento sprint, entro il 14 giorno successivo alla scadenza - in tal caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,5% annuo e sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15 al 30 giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento (lett. a)); se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla commissione dell'errore, è oggi possibile fruire riduzione ad 1/9 sanzione minima del 30%, (nuova lett. a-bis) ovvero dell applicazione sanzione del 3,33% (lett. a-bis); ultima chance, passati i 30 giorni e i 90 giorni, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo, scontando una sanzione ridotta pari al 3,75% pari ad 1/8 del 30%, (lett. b). 10

Ravvedimento Acconto e saldo IMU 2014 terreni ex montani TIPO RAVVEDIMENTO SANZIONI RIDOTTE (Legge Stabilità 2015) SANZIONE RIDOTTA BREVE 1/15 per giorno di ritardo 0,2% per giorno SPRINT 1/10 del 3% INTERMEDIO 1/9 del 3,33% LUNGO 1/8 del 3,75% - Riproduzione riservata - 11