La tassazione ai fini delle imposte indirette delle cessioni di immobili

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Transcript:

La tassazione ai fini delle imposte indirette delle cessioni di immobili Dr. Nicola Forte Roma, 25 gennaio 2011 1

La tassazione ai fini delle imposte indirette delle cessioni di immobili Il regime Iva dopo il D.L. n. 223/2006; Iva: presupposti e condizioni; Regime Iva delle cessioni di immobili di tipo abitativo Nozione di impresa costruttrice; Ultimazione della costruzione dell immobile; Nozione di pertinenza; Regime applicabile alle cessioni delle pertinenze; Regime Iva delle cessioni di immobili strumentali 2

Il regime Iva dopo il D.L. n. 223/2006 La previsione di un principio generale di esenzione per le cessioni dei fabbricati (salvo alcune eccezioni); La previsione di un sistema di tassazione diverso per i fabbricati di tipo abitativo rispetto a quelli strumentali per natura (uffici, box auto diversi dalle pertinenze, etc) La previsione di un sistema di esenzione o di applicabilità dell Iva in relazione alla situazione del cessionario; 3

Il regime Iva dopo il D.L. n. 223/2006 La limitazione, per la prima applicazione delle nuove disposizioni, del meccanismo della rettifica della detrazione; La possibilità, limitatamente ai fabbricati strumentali per natura, di sottrarsi al regime di esenzione, optando per il regime Iva 4

Iva: presupposti e condizioni Soggettivo Oggettivo Territoriale Cessioni di beni e prestazioni di servizi nell esercizio di Imprese o di arti professioni Operazioni nel campo Iva 5

Iva: presupposti e condizioni Imprenditore individuale Patrimonio d impresa Patrimonio personale Risultanze contabili Attività commerciale Privato Operazioni nel campo Iva Operazioni fuori campo Iva 6

Iva: presupposti e condizioni Cessioni di immobili Operazioni nel campo di applicazione dell Iva Operazioni esenti Art. 10 n. 27 quinquies) Operazioni esenti art. 10 n. 8-bis) Operazioni esenti art. 10 n- 8-ter) NB Modifica normativa Novità assoluta 7

Iva: presupposti e condizioni Acquisti e successive cessioni di immobili Acquisti con Iva integralmente indetraibile Cessioni: Operazioni esenti Art. 10 n. 27 quinquies) Acquisti senza Iva Cessioni di immobili potenzialmente imponibili Destinazione a finalità estranee Operazioni fuori campo Iva (art. 2, co. 2, n. 5) DPR 633/72 Verifica applicabilità art. 10 n- 8-bis) e 8-ter) DPR n. 633/72 8

NB Iva: presupposti e condizioni Le diverse disposizioni che disciplinano le esenzioni Iva devono applicate congiuntamente e non in maniera scollegata vendita di un ufficio (A/10) da parte di un impresa, precedentemente acquistato senza Iva da un privato non rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all art. 10, n. 27) quinquies, quindi è un operazione potenzialmente imponibile. Tuttavia la vendita è esente da Iva se viene effettuata nei confronti di un altra impresa che detrae il tributo, oppure è imponibile Iva se il cedente esercita l opzione (art. 10, n. 8-ter DPR n. 633/1972); la vendita di un ufficio effettuata da un impresa (non costruttrice) nei confronti di un privato sembrerebbe un operazione naturalmente soggetta ad Iva ai sensi dell art. 10, n. 8-ter). Invece se l Iva relativa all acquisto dell immobile (oggetto di vendita) non è stata detratta in quanto la società acquirente svolgeva un attività integralmente esente, la cessione dell immobile rientra tra le operazioni esenti ai sensi dell art. 10, n. 27-quinquies del Decreto Iva 9

Regime Iva delle cessioni di immobili di tipo abitativo ARTICOLO 10 N. 8-BIS) D.P.R. n. 633/1972 ESENZIONE Ambito applicativo Immobili diversi da quelli strumentali per natura Immobili abitativi, strumentali per destinazione, pertinenze di immobili abitativi 10

Regime Iva delle cessioni di immobili di tipo abitativo ARTICOLO 10 N. 8-BIS) D.P.R. n. 633/1972 NON SI APPLICA L ESENZIONE Cessioni di immobili effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (per le cessioni post 1 gennaio 2011 ) dall ultimazione della costruzione; Cessioni di immobili effettuate dalle imprese che hanno eseguito interventi di recupero (art. 31, co. 1, lett. c), d), ed e) L. n. 457/1978; NB Cessioni di immobili in corso di costruzione Non si applica l esenzione 11

Nozione di impresa costruttrice l impresa che anche occasionalmente realizza la costruzione di immobili per la successiva vendita; è ininfluente che la materiale esecuzione dei lavori sia eventualmente affidata in tutto o in parte ad altre imprese; è impresa costruttrice anche l impresa che costruisce l immobile oggetto di cessione avvalendosi di imprese appaltatrici 12

Ultimazione della costruzione dell immobile NB Immobile idoneo ad espletare la sua funzione, ovvero idoneo ad essere destinato al consumo immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l attestazione dell ultimazione degli stessi che solitamente coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi del D.P.R. N. 380/2001; immobile concesso in uso a terzi con i fisiologici contratti (es. comodato) pur in assenza della formale attestazione dell ultimazione rilasciata dal tecnico in quanto l immobile si presume sia idoneo ad essere immesso in consumo. 13

Nozione di pertinenza Articolo 817 del codice civile: due requisiti oggettivo: destinazione durevole e funzionale del bene a servizio o ad ornamento di un altro (c. bene principale); soggettivo: la volontà del proprietario del bene principale diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale; NB La costituzione del vincolo pertinenziale deve essere evidenziata nell atto notarile 14

Regime applicabile alla cessione delle pertinenze Alla pertinenza si applica lo stesso trattamento tributario valido per l unità immobiliare principale Un box auto pertinenza di un abitazione di considera un immobile ad uso abitativo Un box auto pertinenza di un ufficio si considera un immobile strumentale Il regime Iva è comunque influenzato dai presupposti previsti dall art. 10 del D.P.R n. 633/1972: es. ultimazione della costruzione entro cinque anni, 15 (per le cessioni post 1 gennaio 2011 ) etc.

Regime applicabile alla cessione delle pertinenze La nozione di pertinenza è di tipo qualitativo nel senso che in presenza dei presupposti di tipo oggettivo e soggettivo si prescinde dal numero delle unità immobiliari: es. è possibile essere proprietari di 3 box auto (categoria C6); le agevolazioni per l acquisto della prima casa operano su un piano ben distinto. Pertanto sarà possibile fruire delle predette agevolazioni per l acquisto di un solo box; gli altri due box oggetto di acquisto senza agevolazioni mantengono la qualificazione di pertinenze 16

Regime applicabile alla cessione delle pertinenze Acquisto con atto separato di due box auto (C/6); l acquirente è in possesso delle condizioni per fruire delle agevolazioni per l acquisto della prima casa; l acquirente costituisce sui due box un vincolo pertinenziale; l acquisto del primo box sconta l imposta di registro nella misura del 3% o dell Iva nella misura del 4%; l acquisto del secondo box sconta l imposta di registro nella misura del 7% e delle ipotecarie e catastali nella misura del 3%, oppure l Iva nella misura del 10% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. 17

Regime Iva delle cessioni di immobili strumentali ARTICOLO 10 N. 8-TER) D.P.R. n. 633/1972 ESENZIONE Ambito applicativo Immobili strumentali per natura Uffici, capannoni industriali, magazzini, etc 18

Regime Iva delle cessioni di immobili strumentali ARTICOLO 10 N. 8-TER) D.P.R. n. 633/1972 NON SI APPLICA L ESENZIONE Cessioni di immobili effettuate dalle imprese costruttrici entro quattro anni dall ultimazione della costruzione; Cessioni di immobili effettuate dalle imprese che hanno eseguito interventi di recupero (art. 31, co. 1, lett. c), d), ed e) L. n. 457/1978; Cessioni effettuate nei confronti di soggetti che detraggono l Iva in misura pari o inferiore al 25 per cento; Cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori; Cessioni per le quali nell atto il cedente abbia manifestato espressamente l opzione per il regime Iva 19