Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 293 07. 09. 2012 I bonus per l edilizia: alcuni casi pratici Il maggiore sconto è attualmente previsto fino a giugno 2013 Categoria: Irpef Sottocategoria: Oneri deducibili e detraibili Durerà almeno fino a giugno 2013 lo sconto previsto dal Governo relativo alle ristrutturazioni edilizie che ora è nella misura del 50% (al posto del 36%). Per tale periodo è stato aumentato anche il limite massimo di spesa portandolo a 96.000 euro, ma rimangono attive tutte le disposizioni operative già applicabili a regime. Viene anche confermata con efficacia a partire dal 1 gennaio 2012 l applicabilità della detrazione del 36% (50% dal 26 giugno 2012) per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Premessa La conversione in legge del D.L. 83/2012, ha confermato il potenziamento della detrazione per le ristrutturazioni edilizie fino al 30 giugno 2013. La detrazione spetta, ricordiamo, in misura pari al 50% (dal 26 giugno 2012) delle spese sostenute e rimaste a carico del contribuente, per un tetto di spesa portato a 96.000 euro. Si ricorda altresì che anche nel periodo in cui l agevolazione viene potenziata, rimangono confermate tutte le disposizioni operative già applicabili, come ad esempio il venir meno dell obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara. Viene anche confermata, con efficacia dal 1 gennaio 2012, l applicabilità della detrazione del 36% ora 50% per gli interventi relativi a opere finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. www.fiscal-focus.it 1 www.fiscal-focus.info
1 gennaio 2012 26 giugno 2012-30 giugno 2013 La detrazione del 36% - 50% Messa a regime dell agevolazione anche per l acquisto di box e di fabbricati ristrutturati. Ammessi gli interventi su tutte le parti comuni. Via libera per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi calamitosi. Ripartizione della detrazione in 10 anni. Innalzamento dal 36% al 50% della percentuale di detrazione spettante. Aumento del limite massimo di spese agevolabili (da 48.000 a 96.000 euro). Ambiti di applicazione della detrazione del 50% Proroga per il 55% fino a giugno 2013 La detrazione del 50% è prevista per le seguenti tipologie di interventi: manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di immobili abitativi; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, e di loro pertinenze, nonché sulle parti comuni; ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi; eliminazione di barriere architettoniche; prevenzione del rischio di atti illeciti sull abitazione ad opera di terzi; cablatura degli edifici; contenimento dell intervento acustico; messa in sicurezza statica e antisismica; bonifica dell amianto; opere per evitare gli infortuni domestici; acquisto o realizzazione di BOX o posti auto di nuova costruzione, di pertinenza ad abitazioni. La legge di conversione del Decreto 83/2012 ha anche introdotto la proroga della detrazione Irpef/Ires del 55% per la riqualificazione energetica fino al 30 giugno 2013 (prevista prima fino al 31 dicembre 2012), secondo le modalità applicative a oggi in vigore. 1 gennaio 2012-31 dicembre 2012 1 gennaio 2013-30 giugno 2013 La detrazione del 55% Estensione del 55% alla sostituzione di scalda acqua tradizionali con quelli a pompa di calore Proroga con conferma della detrazione del 55% per il risparmio energetico 2
Casi risolti Omesso invio al Centro di Pescara nel 2011 Bonifici separati per le agevolazioni del 50 e 55% Per lavori iniziati prima di maggio 2011, non è stata inviata l apposita comunicazione al Centro operativo di Pescara per fruire della detrazione del 36% relativa alle ristrutturazioni. Si può usufruire della possibilità prevista dal D.L. 16/2012 ovvero sanare tale omissione con il versamento di 258 euro? Una volta effettuato il versamento si possono calcolare tutte le detrazioni dei bonifici successivi relativi alla ristrutturazione? Per usufruire della detrazione del 36% - 50% (articolo 16 del TUIR, 917/1986) per gli interventi di recupero edilizio, è possibile fruire della detrazione anche nell ipotesi di mancata comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, ma nella dichiarazione dei redditi del 2012 (Unico o mod. 730) debbano essere stati inseriti i dati catastali dell immobile. Tali precisazioni sono state effettuate dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 19/E del 1 giugno 2012 con riferimento a delle specifiche ipotesi di applicabilità della detrazione Irpef del 36% - 50% e del 55%. In particolare, come noto, dal 14 maggio 2011 è stato eliminato l obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara (per la detrazione del 36% - 50%) e in tal caso è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell immobile. L Agenzia delle Entrate precisa inoltre che la detrazione del 36%-50% è applicabile per anno d imposta, quindi le spese sostenute per il recupero edilizio di lavori iniziati nel 2011 andavano evidenziate nella dichiarazione dei redditi del 2012. In conseguenza di ciò, sarà possibile beneficiare della detrazione per lavori effettuati nel periodo tra il 1 gennaio 2011 e il 13 maggio 2011, anche in caso di omessa comunicazione dell inizio dei lavori a condizione che si siano indicati in dichiarazione i relativi dati. Per tutti i lavori iniziati nel 2011, precedentemente al 13 maggio 2011, non è necessario pertanto accedere alla sanatoria prevista dall articolo 2 comma 1 del D.L. 16/2012, sempre che non siano state avviate attività di accertamento a carico del contribuente. Vengono eseguiti dei lavori all interno di un appartamento per la sostituzione della caldaia con una a condensazione e con l istallazione di un impianto multiplo di climatizzazione a pompa di calore. Le tubature di alimentazione e di scarico della condensa devono essere inserite nei muri dell appartamento. Tali innovazioni richiedono alcune demolizioni che comportano, di conseguenza, il rifacimento della pavimentazioni e dei rivestimenti dell appartamento e la tinteggiatura. Queste opere possono essere comprese nell agevolazione del 50%? 3
La detrazione del 55% relativa agli interventi sul risparmio energetico (articolo 4 del D.L. 201/2011, Salva Italia ) non è applicabile per le opere murarie, ovvero per quelle opere accessorie che si rendono necessarie per motivi urbanistici o altri motivi (ad esempio, condominiali) che non sono strettamente conseguenti all esecuzione degli interventi riguardanti l efficienza energetica. La risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 283/E del 2008, nel richiamare la circolare n. 36/E del 2007, ha chiarito che sono detraibili ai fini del 55% unicamente le spese che sono strettamente connesse alla realizzazione dell intervento che assicura il risparmio energetico, di conseguenza non sono agevolabili tutte le spese che vengono complessivamente programmate per l esecuzione di quello specifico intervento. Nell ipotesi di sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale con un impianto radiante a pavimento secondo l Agenzia delle Entrate, la detrazione non compete per le spese relative al rifacimento di tutti i pavimenti e alla dismissione della pavimentazione originaria, e anche per lo smaltimento dei relativi materiali. La concreta individuazione delle spese che sono connesse alla realizzazione di un tipo di intervento deve essere effettuata da un tecnico. Nel caso individuato dalla domanda la risposta è affermativa, in particolare resta ferma l applicazione della detrazione del 50% per tutti gli interventi edili le cui spese sono escluse dalla detrazione del 55% (articolo 16-bis del TUIR 917/1986 e articolo 11 del D.L. 83/2012). Potrà essere anche compresa la tinteggiatura delle pareti in genere esclusa dalla detrazione del 50%. Condizione necessaria La condizione necessaria perché si possano utilizzare le due diverse agevolazioni è che i bonifici relative alle spese che beneficiano del 50% e quelle che beneficiano del 55% siano effettuati separatamente. Interventi sugli immobili: limite di spesa per abitazioni e pertinenze Viene acquistato nel 2011 di un box pertinenziale, per il quale si usufruisce della detrazione del 36% su 48.000 euro. Vengono inoltre iniziati lavori di ristrutturazione che hanno a che fare con il risparmio energetico di un appartamento di cui il box è una pertinenza. In particolare nell appartamento viene effettuata la coibentazione interna delle pareti e la sostituzione dei serramenti, dovendo già usufruire della detrazione del 36%, si può utilizzare anche quella del 55% per i lavori elencati, si possono cumulare le detrazioni? Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione di spesa è di 48.000 euro, portato a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (D.L. 83/2012 articolo 11). 4
Bisogna dire principalmente che ai fini del 36% o 50%, il limite è unico sia per l abitazione che per le pertinenze. L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 181/E del 2008, ha precisato le modalità di calcolo delle spese sostenute ai fini del 36-50% (articolo 16-bis del TUIR) in caso di interventi di recupero riguardanti sia l abitazione principale sia le pertinenze (come nel caso esplicitato nella domanda). In particolare, l Amministrazione Finanziaria ha ribadito che per gli interventi di recupero eseguiti contemporaneamente sull abitazione e sulla pertinenza, anche se accatastata separatamente, si applica il limite unitario di spesa, senza poter computare un limite autonomo per quanto riguarda i lavori eseguiti sulle pertinenze. Con la risoluzione 124/E del 2007, il Fisco ha chiarito che in virtù di quanto stabilito dall articolo 35 comma 35-quarter, della Legge 248/2006, a partire dal 1 ottobre 2006, il limite di spesa per interventi effettuati contestualmente per abitazioni e pertinenze si considera per unità abitativa e le sue pertinenze sono considerate unitariamente. Limite di spesa unitario Tale principio viene successivamente ribadito con un altra risoluzione (167/E del 2007) e confermato dalla risoluzione 181/E del 2008, quindi il limite di spesa deve esser considerato unitariamente, non rilevando che (abitazione e pertinenze) si tratti di unità immobiliari distinte. Nel caso posto in domanda le due detrazioni sono cumulabili, in quanto costituiscono due interventi differenti (acquisto del Box e sostituzione interna di infissi). Ok al beneficio fiscale dopo l inagibilità E possibile applicare la detrazione del 50% delle spese relative alle opere di ripristino dei danni di un edificio abitativo e agricolo colpito dal terremoto che ha interessato l Emilia Romagna con dichiarazione di inagibilità dell edifico da parte del Comune a seguito di verbale e sopralluogo dei Vigili del fuoco? Dal 2012 la detrazione del 36% (portata ora al 50%) per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, viene estesa anche agli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza rilasciato anche anteriormente al 1 gennaio 2012. Nel caso, ad esempio, del terremoto che ha colpito l Emilia Romagna, vi sono tra l altro diversi provvedimenti che sono stati emanati dal Governo. Occorre tuttavia verificare se gli stati di calamità naturale dichiarati riguardano anche il Comune dove è ubicato l immobile. 5
Quali sono le spese detraibili Nel caso esposto in domanda la risposta è affermativa, ma il proprietario deve essere un soggetto Irpef non esercente attività commerciale. In tal caso le spese detraibili sono quelle sostenute per il ripristino di fabbricativi di qualsiasi tipologia, anche se differenti rispetto alle abitazioni e relative pertinenze, ad esempio anche un edifico parzialmente agricolo oltre che abitativo. Impianti Fotovoltaici no agli incentivi del 55% e 50% La detrazione del 50% è valida per gli impianti fotovoltaici? La stessa detrazione è valida per edifici di civile abitazione o è valida per edifici civili adibiti a prima casa? L impianto fotovoltaico non rientra tra gli interventi ammessi espressamente alla detrazione del 55% (articolo 4 D.L. 201/2011) e non rientra tra gli interventi del 50% (art. 11 D.L. 83/2012). Per i pannelli fotovoltaici si applicano le agevolazioni previste dal Conto energia. Finalità diverse L Amministrazione Finanziaria precisa che queste agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l agevolazione relativa alla tariffa incentivante, prevista per l installazione dei pannelli fotovoltaici, è una misura di sostengo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mentre la detrazione del 55% e del 50% è finalizzata alla riduzione dei consumi. La detrazione del 50% non si rende applicabile nemmeno in caso di un eventuale non accesso alle agevolazioni del conto energia. Si precisa che la detrazione del 50% è applicabile per tutti gli interventi eseguiti su edifici residenziali e relative pertinenze, non solo per quelli eseguiti sulla prima casa. 6
Vendita e conservazione della detrazione Si vuole vendere una casa ristrutturata nel 2009 e per la quale si usufruisce della detrazione del 36%. A seguito della vendita si conserva il beneficio dell agevolazione? In caso di trasferimento (cessione) di una abitazione sulla quale siano stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione che fruiscono delle agevolazioni del 36%, per le vendite effettuate dal 17 settembre 2011 è prevista la possibilità per il cedente di optare in fase di rogito tra continuare a utilizzare in prima persona la detrazione oppure trasferirla all acquirente. Con la circolare n. 19 del 1 giugno 2012 è stato precisato dall Agenzia delle Entrate che in caso di vendita dell immobile per il quale si beneficia già della detrazione del 36%, in assenza di specifiche indicazioni nell atto di trasferimento, le detrazioni residue competono in ogni caso all acquirente. Si ricorda che per vendita si intendono tutte le forme di cessione dell immobile anche a titolo gratuito. Il trasferimento del diritto alla detrazione in capo al cedente è stato confermato anche dall articolo 16-bis del TUIR, con effetto dal 1 gennaio 2012. Pertanto per le cessioni poste in essere dal 17 settembre 2011, bisogna verificare se nell atto di vendita è presente un accordo con il quale il cedente abbia optato per mantenere il diritto alla detrazione. Se nel rogito è espressamente indicato che il venditore opta, in accordo con l acquirente, per il mantenimento del diritto alla detrazione, sarà questo a conservare i benefici fiscali. Viceversa le detrazione spetterà all acquirente. - Riproduzione Riservata - 7