Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

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Ambito Normativo Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Art. 18 Comma 8 Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Ambito Normativo Art. 18 Comma 8 L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le impreseimpegnatenell'esecuzionedeilavori. ABROGATO DAL D.LGS. 163/96

Ambito Normativo Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Ambito Normativo Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili" Articolo 2 comma 1 f ter del D.Lgs. 528/99 Piano Operativo di Sicurezza: Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche."

Ambito Normativo Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Articolo 6 D.P.R. 222/03 Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza 1.IlPOSèredattoacuradiciascundatoredilavorodelleimprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi[ ]:

Ambito Normativo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Articolo 131 comma 2 Piani di sicurezza Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna al committente: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494.

Ambito Normativo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Articolo 131 comma 2 Piani di sicurezza c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori: b) verifica l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, assicurandonelacoerenzaconquest ultimo[ ] Sanzione per il Coordinatore per l esecuzione dei lavoro arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400

Sanzioni per i datori di lavoro Art. 96, co. 1, lett. g): Sanzioni per i datori di lavoro: - arresto da tre sei mesi ammenda da 2.500 6.400 [Art. 159, co. 1] - arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400; - se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui - se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l impresa l impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base in base all allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 all allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro; euro [Art. 159, co. 1] - se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli - se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più elementi di cui all allegato XV: ammenda da 2.000 a 4.000 euro. degli elementi di cui all allegato XV: ammenda da 2.000 a 4.000 euro [Art. 159, co. 1]

1-bis La previsione di cui al comma 1, lettera g) (Redazione P.O.S.), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all articolo 26(Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione).

2 L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 26, commi1,letterab),2,3,e5,eall articolo29,comma3. Articolo17comma1,letteraa) (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) Articolo 26, commi 1, lettera b) (Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza) Articolo 26, commi 2 e 3 (Promuovono la cooperazione ed ed coordinamento ovvero la gestione delle interferenze) Articolo26comma5(Costi delle interferenze non soggetti a ribasso) Articolo 29 comma 3 (Rielaborazione del DVR a seguito di modifiche del processo ecc. entro 30 gg)

3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell allegato XV (costi della sicurezza) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti: - Art. 97 comma 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000