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SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL PIANO DI RECUPERO DELL'IMMOBILE UBICATO IN LOCALITA' BAITE FRASSUOLO distinto nel locale C.F. al mappale n. 122 di Fg. 34 ai sensi delle N.T.A. del P.G.T. vigente tra il proprietario del fabbricato ed il Comune di Grosio. CONVENZIONE L anno...il giorno.. del mese di. Innanzi a me Notaio in. iscritto presso il collegio notarile di Sondrio, omessa l assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo delle parti col mio consenso, sono comparsi i signori :..il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del COMUNE di GROSIO con sede legale in Via Roma n 34, C.F. 00118960145, al presente autorizzato in esecuzione; PINI GIUSEPPE, nato a Grosio (So) l' 01/11/1935 e ivi residente in Via Valorsa n. 61 C.F. PNI GPP 35S01 E200P in qualità di comproprietario dell'immobile, per se' e per gli altri comproprietari: PINI BATTISTA, nato a Grosio (So) il 14/09/1943 e residente a Tirano (So) in Via Folla n. 32 C.F. PNI BTS 43P14 E200Z; PINI IVANO, nato in Svizzera (EE) il 14/05/1971 e residente a Tirano (So) in Via San Carlo n. 51 C.F. PNI VNI 71E14 Z133A; PINI LUIGI, nato a Grosio (So) il 01/09/1949 e residente in Svizzera (EE) a Robasacco (Ti) C.F. PNI LGU 49P01 E200I; PINI ANDREA, nato a Tirano (So) il 16/10/1974 e ivi residente in Via San Rocco n. 60 C.F. PNI NDR 74R16 L175S; PINI PAOLINO TOMMASO, nato a Grosio (So) il 09/10/1939 e residente a Tirano (So) in Via San Carlo n.51 C.F. PNI PNT 39R09 E200O della cui identità personale io Notaio sono certo. Detti comparenti convengono e stipulano quanto segue: PREMESSO - che i sig.ri PINI GIUSEPPE, PINI BATTISTA, PINI IVANO, PINI LUIGI, PINI ANDREA e PINI PAOLINO TOMMASO sono comproprietari dell'immobile distinto nel locale C.F. del Comune di Grosio a Fg. 34 mappale n. 122 ubicato in località Baite Frassuolo ; - che il P.G.T. approvato con D.C.C. n 63 del 15/12/2012 prevede la destinazione delle aree interessate a zona AGR-T EDIFICI A MATRICE RURALE NON PIU' ADIBITI AD USI AGRICOLI ; 1

- che il sig. Pini Giuseppe, per se' e per gli altri comproprietari, ha proposto all Amministrazione Comunale di Grosio un Piano di Recupero di iniziativa privata ai sensi delle N.T.A. del P.G.T. vigente; -che il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di Recupero con deliberazione n. del regolarmente approvata dall Autorità Tutoria nella seduta del...... -che il sig. PINI GIUSEPPE, per sé e per gli altri comproprietari, ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. Tutto ciò premesso e richiamato si conviene e stipula quanto segue: Art. 1- Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione; Art. 2- La ristrutturazione del fabbricato indicato in premessa avverrà in conformità alle previsioni del Piano di recupero ai sensi delle N.T.A. del P.G.T. vigente ed in conformità alle norme di cui alla presente convenzione nonché in conformità alle previsioni delle planimetrie del progetto depositato presso gli uffici comunali; Art. 3- I proprietari, in relazione al disposto del paragrafo I, V comma dell art. 28 della legge 17.08.1942 n 1150 e successive modifiche si obbliga, per sé e per gli aventi diritto, a qualsiasi titolo, a monetizzare al comune le aree di standard calcolate su una dotazione minima di 26,50 mq per ogni abitante teorico previsto come di seguito specificato: Immobile distinti a Fg. 34 mappale n. 122 località Baite Frassuolo - Volume totale dell'edificio prima dell attuazione del piano di recupero mc 120,83; - Volume ad uso rurale (o non residenziale) esistente prima dell attuazione del Piano di Recupero mc 24,85; - Volume ad uso residenziale prima dell attuazione del Piano di Recupero mc 95,98; - Volume totale dopo l attuazione del Piano di Recupero mc 162,79; - Volume ad uso non residenziale dopo dell attuazione del Piano di Recupero mc 0,00; - Volume ad uso residenziale dopo dell attuazione del Piano di Recupero mc 162,79; - Incremento di volume residenziale mc 66,81; - Calcolo degli abitanti teorici sulla base di 150 mc di costruzione per abitante del volume - interessato dall intervento. 66,81/150 mc-ab = 0,4454 ab.; - Calcolo delle aree standard sulla base di mq per abitante 26,50 mq- ab x 0,4454 ab = 11,80 mq; Detta superficie verrà monetizzata ai prezzi unitari stabiliti nella delibera di adozione del presente Piano di Recupero e con le modalità previste dalla delibera consiliare n. Art. 4 I proprietari in relazione al disposto del paragrafo II, comma V dell articolo 28 della legge 17.08.1942 n 1150 e successive modifiche, nonché in base alle previsioni della delibera di C.C. n 38 del 17/03/2005 regolarmente approvata dall Autorità Tutoria ed avente per oggetto l applicazione degli oneri di urbanizzazione si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a versare al Comune all atto del rilascio del Permesso di Costruire, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, l importo pari a 2

rispettivamente al mc per un totale di. e al mc per un totale di. ed il maggior importo eventualmente stabilito prima del rilascio del Permesso ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 28 01 1977 n 10 cosi come modificati dall art. 7 dalla legge 24.12.1993 n 537. Art. 5- All atto del rilascio del Permesso di Costruire sarà determinata la quota di contributo di cui all art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n.ro 10, (costo di costruzione). Il pagamento di detto contributo avverrà secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune. Il rilascio del Permesso in base alle determinazioni che l amministrazione comunale assumerà, ai sensi del II comma dell art. 2 della Legge 28 gennaio 1977, n 10, sarà subordinato al versamento di parte della quota di contributo, alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti, nonché alla prestazione di idonea garanzia. Art. 6- Qualora i proprietari procedano ad alienazione in tutto o in parte, dei fabbricati oggetto del piano di Recupero, dovranno trasmettere agli acquirenti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune. Sia nell ipotesi di alienazione su lotti sia nella ipotesi di alienazione dell intero complesso, i loro successori od aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune dell adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. Art. 7- A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione i proprietari verseranno, visto l articolo 8 della legge 765/67 (ex art. 28 L.1150/42,),la cifra determinata dall Ente in. a titolo di fideiussione bancaria per l adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Art. 8- Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dei proprietari tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione ed in particolare dell art. 32 delle legge 28 gennaio 1973 numero 601. Art. 9 La presente convenzione ha la durata di anni 10(dieci) dalla data di approvazione del Piano di Recupero. Qualora tutte le clausole e tutti gli impegni assunti dai proprietari nei confronti del Comune con la sottoscrizione del presente schema, vengano assolti prima del rilascio del Permesso di Costruire, non si procede alla stipula della presente convenzione. Le parti mi esonerano della lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso, dato lettura ai comparenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Notaio. Consta di.fogli in parte dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per intere pagine e fin qui in questa. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI GROSIO 3

IL PROPRIETARIO 4