Giudizio sull ammissibilità del referendum abrogativo

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Giudizio sull ammissibilità del referendum abrogativo Prof. Dante Cosi Il referendum abrogativo La Corte Costituzionale è anche giudice sull ammissibilità del referendum abrogativo di una legge o di un atto avente forza di legge. Tale attribuzione è disciplinata dalla Legge del 1953. 1

L art. 75 della Costituzione L art. 75 della Costituzione afferma «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge odi un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali». Il secondo comma recita «Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». Esso stabilisce pertanto i limiti di ammissibilità del referendum abrogativo. La Legge n. 1 del 1953 La Legge Costituzionale del 1953 n. 1 all art. 2 stabilisce «Spetta alla Corte costituzionale i giudicare se le richieste ihi di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso». Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare. 2

La Legge n. 352 del 1970 La Legge n. 352 del 1970 stabilisce la tempistica, le modalità e le condizioni per la raccolta delle firme, per il controllo delle stesse, per il controllo della qualità di legge o di atto avente forza di legge. LaCorteCostituzionaledevegiudicareilimiti di ammissibilità del referendum, ossia deve accertare se la disposizione normativa, di cui si chiede l abrogazione, non rientri tra le tipologie di leggi per le quali non è possibile il referendum, ai sensi del secondo comma dell art. 75. La Legge n. 352 del 1970 Il procedimento davanti alla Corte è disciplinato dagli artt. 33 e 34 della Legge n. 352 del 1970: l art. 33 stabilisce «il Presidente della Corte Costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale che dichiara la legittimità di una opiù richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, enomina il giudice relatore». Dato che l ordinanza deve essere adottata entro il 15 dicembre, in realtà il procedimento inizia davanti alla Corte dal 16 dicembre in poi. 3

La Legge n. 352 del 1970 L art. 33 continua «della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il governo possono depositare alla corte memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum». Per legittimità costituzionale si intende quella relativa all ammissibilità del referendum. «la Corte Costituzionale, anorma dell'articolo 2della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio». Il procedimento quindi si svolge dal 16 dicembre entro il 10 febbraio, termine entro il quale deve essere emessa la sentenza. I limiti del procedimento sono temporalmente scanditi in maniera fissa ed anche in riferimento esclusivo alle cause di inammissibilità di cui all art. 75 secondo comma. La Legge n. 352 del 1970 L articolo continua «della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle due camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione, nonché ai delegati oai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica». L effetto del referendum equivale ad una disposizione legislativa di abrogazione. Qualora il risultato sia contrario all abrogazione della legge, ne è data notizia e non può proporsi un altro referendum per abrogazione della stessa legge prima che siano trascorsi 5 anni. La Corte deve esaminare in tempi ristretti i limiti di ammissibilità delle richieste. 4

La sentenza n. 16 del 1978 Di fronte al fenomeno della proliferazione dei referendum, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16 del 1978 ha interpretato estensivamente l art art. 75 secondo comma, dicendo che le cause di inammissibilità non sono tassative evenesonoaltrechelacortepuò ricavare dai principi costituzionali e dalla natura del referendum. Elenca quattro nuovi tipi di cause di inammissibilità: laddove il quesito possa indurre il popolo a dare una risposta irrazionale, tale richiesta è inammissibile, in quanto l istituto del referendum vuole un popolo razionale; le richieste, che non riguardano leggi o atti aventi forza di legge, ma che riguardino leggi costituzionali e di revisione costituzionale, gli atti legislativi rafforzati insuscettibili di essere abrogati da leggi ordinarie successive; le richieste aventi ad oggetto disposizioni legislative a contenuto vincolato; le richieste aventi ad oggetto disposizioni collegate alle leggi indicate nell art. 75 secondo comma. I casi di preclusione Analizzando complessivamente i casi di preclusione del referendum, si può fare un raggruppamento degli stessi: le richieste che riguardino le categorie del secondo comma dell art. 75 intese estensivamente e con riferimento alle leggi collegate strettamente ad esse; preclusioniinerentiallastruttura dei quesiti, che devono essere omogenei, univoci, coerenti ed intelleggibili; leggi di rilevanza costituzionale: qui la Corte considera la disposizione di legge in riferimento al sistema costituzionale e sono esclusi pertanto gli atti normativi costituzionalmente obbligatori e vincolati. 5

Il procedimento Il procedimento prevede la possibilità della partecipazione del Comitato promotore e/o del Governo. Tali parti possono depositare memorie ed illustrarle davanti alla Corte. La giurisprudenza costituzionale più recente ha ampliato i partecipanti, p in quanto ha consentito il deposito di scritti e di memorie di titolari di interessi o di partiti politici. Ciò perché la Corte vuole ampliare l istruttoria conoscitiva. L oggetto del procedimento L oggetto del procedimento è l ammissibilità della richiesta referendaria su una Legge rispetto ai limiti previsti dall art. 75, secondo comma, estensivamente interpretati dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte non può esaminare profili di incostituzionalità della norma, in quanto non è previsto un controllo costituzionale connesso al referendum. 6

Il potere di filtro Il potere di filtro della Corte è stato utilizzato per bloccare la deriva referendaria. Infattiincertiannisonostatepresentatemolterichiesteabrogativedi referendum e solo la metà è pervenuta al referendum. La Corte è stata uno snodo elastico tra giurisdizione, politica e legislazione ed ha bloccato dei fenomeni di transizione di continuo cambiamento delle leggi. Casi concreti Esaminiamo alcuni atti: la sentenza n. 45 del 2005 la sentenza n. 17 del 2008. La sentenza del 2005 ha dichiarato l inammissibilità di una richiesta per l abrogazione delle norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La richiesta aveva ad oggetto l intera legge. Sono stati ammessi gli scritti di alcune associazioni. Nella sentenza la Corte ha verificato che esistono delle disposizioni normative costituzionalmente obbligatorie o vincolate. La Corte afferma che la Legge n. 40 del 2004 è una prima legislazione organica relativa al settore, che ha assicurato un livello minimo di tutela legislativa. Ha dichiarato inammissibile il referendum, in quanto coinvolge una normativa costituzionalmente necessaria. Taletipodileggeèl unica che ha assicurato un livello minimo di tutela legislativa, può essere modificata o sostituita, ma non può essere semplicemente abrogata. 7

Casi concreti La sentenza del 2008 riguarda le leggi elettorali. Questo tipo di referendum voleva abrogare le norme che consentivano ad uno stesso candidato di presentarsi in più circoscrizioni elettorali. La richiesta è stata dichiarata ammissibile, in quanto la Corte ha affermato che le disposizioni della legge elettorale non possono considerarsi a contenuto costituzionalmente vincolato. Afferma inoltre che il quesito presenta il carattere di omogeneità, chiarezza ed univocità, per cui il popolo può scegliere in materia intelligente e non può andare incontro ad un abrogazione illogica. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI 8