LE NOVITA IN 400 CARATTERI a cura del Centro Studi Consulta NORMATIVA Provvedimento 151390 del 19.10.2012 Comunicazioni all anagrafe tributaria relative ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico: proroga del termine per la trasmissione delle comunicazioni Con apposito provvedimento direttoriale, l Agenzia delle entrate ha prorogato al 22.01.2013 il termine del 23.10.2012, entro il quale i soggetti gestori di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare debbono comunicare i dati delle utenze all anagrafe tributaria. Il differimento è stato disposto per consentire ai soggetti obbligati di adeguarsi alle nuove prescrizioni tecniche richieste Decreto legge 18.10.2012 n.179 Decreto crescita e sviluppo 2.0 E stato pubblicato sul S.O. n. 194 alla G.U. n. 245 del 19.10.2012 il c.d. Decreto Crescita e sviluppo 2.0 che, tra l altro, contiene norme in tema di agevolazioni fiscali per le imprese in start up innovativo e modifiche alle disposizioni in materia fallimentare.
PRASSI Risoluzione 95/E del 17.10.2012 Imposte indirette: cessione crediti GSE a garanzia di contratto di leasing La cessione di crediti è un negozio dotato di una propria autonomia anche in presenza di un collegamento con un contratto di leasing; pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente. Con riferimento all atto di cessione di crediti, ai fini dell imposta sul valore aggiunto: rientrano nel campo di applicazione (articolo 3, secondo comma, n. 3), se effettuate dietro corrispettivo, le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti,. La circostanza che il contratto di cessione di crediti venga stipulato per garantire l adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria esclude che lo stesso possa essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria; sono escluse dall applicazione dell IVA (articolo 2, terzo comma, lettera a), in quanto non considerate cessioni di beni, le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro. In considerazione del principio di alternatività Iva-Registro di cui all articolo 40 del TUR, trova, quindi, applicazione l imposta di registro (tassazione con l aliquota dello 0,50%). Con Rm 4 luglio 2008, n. 278, è stato chiarito che l imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50 % si applica ai contratti di cessione di crediti, ancorché stipulati a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da un precedente contestuale rapporto di debito.
Ove l effettivo ammontare del credito (tariffa incentivante corrisposta dal GSE) non risulti determinato al momento di conclusione del contratto, si rendono applicabili le disposizioni previste dall articolo 35, comma 1, del TUR, per i contratti a prezzo indeterminato. Quindi, se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell articolo 19. Risoluzione 96/E del 17.10.2012 Massofisioterapisti ed esenzione IVA con problemi E stato presentato un interpello in merito alla applicabilità dell esenzione IVA sulle prestazioni rese da masso fisioterapisti con diploma di formazione biennale, conseguito antecedentemente alla istituzione dei corsi triennali L Agenzia ha richiesto un parere al Ministero della Salute, che ha chiarito che il D.M. 17 maggio 2002 ha individuato tra le prestazioni di diagnosi cura e riabilitazione esenti, tra l altro, solo quelle rese da operatori abilitati all esercizio delle professioni elencate nel DM 29 marzo 2001. Il citato D.M., nell individuare le figure professionali del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che sono assoggettate alla disciplina delle professioni sanitarie non contempla la figura del massofisioterapista, bensì solo quella del fisioterapista. La legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto l equipollenza di diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ai diplomi universitari dell area sanitaria (ora Lauree
triennali), ai fini dell esercizio formazione post-base. professionale e dell accesso alla In forza di tale previsione, il D.M. 27 luglio 2000 ha equiparato il diploma universitario di fisioterapista al diploma di massofisioterapista conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 (17 marzo 1999), a compimento di corsi regionali di formazione specifica di durata triennale. Pertanto, il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista, ai fini dell esercizio professionale e della formazione post-base. Confermando le istruzioni fornite con la risoluzione 13 aprile 2007, n. 70/E, si ritiene applicabile il regime di esenzione solo ai massofisioterapisti con formazione triennale, il cui titolo era equiparato a quello di fisioterapista in base al D.M. 27 luglio 2000, e, pertanto, conseguito prima del 17.03.99.
GIURISPRUDENZA Agevolazione prima casa. Residenza trasferita dopo il 18 mese dall acquisto. Beneficio fiscale non fruibile. Civile sentenza n. 17597 del 12.10.2012 Penale sentenza n. 40361 del 15.10.2012 Penale sentenza n. 40364 del 15.10.2012 Le agevolazioni prima casa non spettano all acquirente dell immobile che non sia riuscito a trasferire la residenza presso la nuova abitazione entro i 18 mesi dall acquisto, così come sancito dal l art. 1, Nota II bis della Tariffa, parte I, allegata al d.p.r. n. 131/86. A nulla rileva che dopo l acquisto abbia trasferito la propria attività lavorativa nello stesso comune dove ha comprato la casa, in quanto ai fini della fruizione dell agevolazione de quo assume rilevanza solo la residenza anagrafica dell acquirente. Credito d imposta non riconosciuto. Abbattimento del debito sotto la soglia di punibilità. Non si configura il reato di omesso versamento ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000. Anche se l Agenzia delle Entrate non riconosce un credito d imposta indicato in dichiarazione, se tale credito fa scendere sotto la soglia di punibilità il debito con l erario, non si configura il rato di omesso versamento IVA, di cui all art. 10 ter del D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74. Evasore fiscale. Sequestro appartamento conferito in fondo patrimoniale. Validità. Anche se l immobile sia stato fatto confluire in un fondo patrimoniale, costituito in favore del figlio minore, lo stesso può essere sequestrato. Difatti, ancorché confluito nel fondo rimane soddisfatto il criterio dell appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro.
Penale sentenza n. 40559 del 16.10.2012 Fatture false. Condotta fraudolenta. Indeducibilità dei costi sostenuti. La terza sezione penale ha confermato che, anche dopo l entrata in vigore del Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali n. 16/2012 ed in particolare dell art. 8 di tale Decreto, l emissione di fatture false non è stata declassata a mero illecito amministrativo. I costi sostenuti per realizzare una frode carosello sono indeducibili. Civile sentenza n. 17755 del 16.10.2012 Avviso di accertamento. Mancata allegazione del PVC. Conoscibilità in astratto. Nullità avviso. A seguito dell entrata in vigore dello Statuto dei Diritti del Contribuente l obbligo di allegazione degli atti richiamati in accertamento è ineludibile e non surrogabile dalla conoscibilità in astratto degli stessi, in considerazione dell esigenza di tutelare l effettività del diritto di difesa.