VADEMECUM MALATTIA 2016

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VADEMECUM MALATTIA 2016 (a cura di Maura Bonito) Previsione generica comune a tutte le assenze per malattia (art. 21 CCNL del 21/2/1995 + art. 6 CCNL del 16/5/2001) Totale periodo di comporto = conservazione del posto nel triennio: 18 mesi (+ 18 mesi facoltativi) di cui Primi 9 Mesi Successivi 3 mesi Successivi 6 Mesi Ulteriore periodo (fino a max 18 mesi) Interamente retribuiti, con esclusione di ogni compenso accessorio. Salvo le seguenti ipotesi (in cui spetta anche il salario accessorio): - Malattie pari o superiori a 15 giorni solo per i giorni oltre il 10 ; - Infortuni sul lavoro; - Malattie riconosciute per causa di servizio; - Ricovero ospedaliero (o in DAY-HOSPITAL o in RICOVERO DOMICILIARE certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero ex art. 28 CCNL del 14/9/2007); - Periodo di convalescenza post-ricovero e, attualmente deve ritenersi anche post-dayhospital 1 Decurtazione del 10% dello stipendio (oltre alla decurtazione del trattamento accessorio quando dovuta). Decurtazione del 50% dello stipendio (oltre alla decurtazione del trattamento accessorio quando dovuta). NON RETRIBUITI Solo su richiesta, in casi gravi di competenza della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero 1 L Aran, infatti, con l orientamento applicativo RIC_031 del 21/6/2012 ha dovuto correggere il proprio precedente orientamento M66 del 18/6/2011 prendendo atto con grave ritardo del parere del Ministero dell Economia e delle Finanze (risalente addirittura alla Nota n 27553 del 4/5/2009) che chiariva come il trattamento accessorio oltre che per gli infortuni sul lavoro, le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, i ricoveri ospedalieri o i dayhospital e le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita va corrisposto anche per i periodi di convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di dayhospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante. Lo stesso trattamento va riconosciuto anche nell ipotesi di ricovero domiciliare certificato dall Azienda Sanitaria Locale o struttura sanitaria competente, purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero.

TUTELE AGGIUNTIVE per le patologie gravi che richiedano terapie salvavita 2 Tutti i giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital e di effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia) certificati dalla ASL o struttura convenzionata sono esclusi dal periodo di comporto e danno diritto all INTERA RETRIBUZIONE 3. Le Amministrazioni sono tenute a favorire un idonea articolazione dell orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati al fine di agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche (comma 7 quater art. 21 CCNL del 16/5/1995). Esclusione dall obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità 4 e quindi dalla visita fiscale (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 206 del 18/12/2009) 5. Part-time temporaneo per cure e/o assistenza (Legge n 247 del 24/12/2007): Diritto al Part-time solo per i dipendenti affetti da malattie oncologiche: diritto per il dipendente affetto da patologia oncologica di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time ai fini della cura con possibilità di rientro automatico alle condizioni antecedenti. 2 Non tutte le patologie gravi rientrano nella tutela speciale, ma soltanto quelle che richiedano il ricorso a terapie salvavita. Il comma 7 bis dell art. 21 del CCNL del comparto Ministeri ha individuato alcune specifiche ipotesi di terapia salvavita (emodialisi, chemioterapia, trattamento per infezione HIV-AIDS) senza voler escludere altre fattispecie di analoga gravità. L orientamento applicativo RAL 528 dell Aran, al fine di evitare apprezzamenti arbitrari della disciplina contrattuale, rimette ogni valutazione di merito al medico curante o alla ASL competente o alla Struttura convenzionata, che dovranno fornire una adeguata e chiara certificazione medica da cui risulti che l assenza dal servizio è dovuta ad una condizione morbosa assimilabile ad una patologia grave che richiede l effettuazione di terapie salvavita. Viene inoltre chiarito che la clausola contrattuale è efficace dal 15/9/2000e non ha decorrenza retroattiva. 3 La nota del Ministero della Giustizia D.O.G. del 16/5/2006 (Prot. 116/1/10202/GG/AA/mc/L) escludeva tale regime di miglior favore per i periodi di assenza connessi o consequenziali alle terapie salvavita (come ad esempio i giorni di convalescenza o quelli per esami clinici o visite specialistiche). Tuttavia la successiva nota del Ministero della Giustizia D.O.G. del 5/6/2006 (Prot. 116/1/10234/GG/AA/mc/L) prendendo atto della giurisprudenza (cfr. Sent. N 2536 del 21/6/2005 del Tribunale di Milano Sez. lavoro) ricomprende in tale regime i giorni necessari all effettuazione di esami o trattamenti connessi alla terapia salvavita o comunque necessari alla corretta effettuazione della stessa. 4 Con il DPCM del 18 dicembre 2009 n.206, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20-1-2010, sono state determinate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 febbraio 2010. Le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. 5 Esplicativa la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 12567 del 15/3/2010 : la fattispecie di esenzione dalla reperibilità non può non influire sull obbligo per l amministrazione di richiedere la visita fiscale, per la necessità di evitare attività amministrativa inefficace con il rischio di un esborso ingiustificato.

Priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale richiesta a fini di assistenza da lavoratori genitori o figli di persona affetta da patologia oncologica ovvero conviventi di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ed invalida al 100% ovvero conviventi con figlio portatore di handicap ai sensi dell art. 3 L.104/1992. Tale priorità spetta anche al lavoratore o lavoratrice convivente con figlio di età NON superiore agli anni 13 anche se NON malato 6. A titolo di completezza si cita la raccomandazione del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione Renato Brunetta nella circolare n 1/2009: si richiama l attenzione delle Amministrazioni, oltre che sulla ricordata disciplina speciale del part-time, sulla necessità che gli enti assumano concrete iniziative per l avvio o l estensione di progetti di telelavoro Permessi per i lavoratori che devono sottoporsi a progetti terapeutici di recupero o riabilitazione (art. 11 e 12 CCNL integrativo del 16/5/2001). Titolari del diritto: - Lavoratore che sia in condizioni di tossicodipendente o alcolista cronico o portatore di handicap - Dipendente parente entro il 2 grado riconosciuto tale con attestazione di una (o, in mancanza, entro il 3 grado) di struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata (la quale può essere omessa solo in caso di lavoratore disabile - Dipendente convivente stabile di titolare dei benefici di cui alla Legge 104/92) e che debba sottoporsi presso la stessa struttura ad un PROGETTO RIABILITATIVO O DI RECUPERO. 6 Si riporta l art. 12 Bis D.Lg.vo n 61 del 25/2/2000 introdotto dalla Legge 247 del 24/12/2007: I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell art. 3 co. 3 della L. 5 /2/1992 n 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della Sanità 5/2/1992, pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. n 47 del 26/2/1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell art. 3 della L. 5/2/1992 n 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Benefici: - diritto alla conservazione del posto per l intera durata del progetto (esclusione dal periodo di comporto delle assenze per malattia anche superiori a 18 mesi); - permessi giornalieri retribuiti per intero nel limite massimo di due ore per la durata del progetto; - applicabilità del part-time; - assegnazione a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata, a supporto della terapia in atto, dalla struttura che gestisce il progetto; - solo per i dipendenti parenti del tossicodipendente, alcolista cronico o disabile è applicabile l aspettativa (ex art. 4 commi 2 e 4 Legge 53/2000) NON retribuita e NON computabile nell anzianità di servizio di DUE anni anche frazionati per una sola volta nell arco della vita lavorativa. Documentazione da produrre all Amministrazione: 1. certificazione attestante la grave infermità ovvero il verbale di cui alla legge 104/1992; 2. il programma di riabilitazione o di recupero; 3. specifica istanza in caso di fruizione dei permessi orari giornalieri. Obblighi per il dipendente: produzione delle certificazioni; sottoposizione alle prescrizioni del programma riabilitativo (in caso di interruzione arbitraria, su segnalazione della struttura sanitaria, l Amministrazione ha l obbligo di accertare se sussistano le condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro); rientro in servizio regolare entro 15 giorni dalla data di conclusione del progetto riabilitativo.

CONGEDO PER CURE per invalidi 7 Tale agevolazione è prevista esclusivamente a favore dei lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50%. Sono massimo 30 giorni l anno, fruibili anche in maniera frazionata (a giorni e NON ad ore per analogia con la malattia), di congedo per l effettuazione di terapie relative all infermità invalidante riconosciuta. Il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia vigente nel proprio comparto. L unica importante differenza dall istituto della malattia ordinaria consiste nell esclusione dal periodo di comporto. Documentazione da produrre all Amministrazione: la richiesta del medico convenzionato o della struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all infermità invalidante riconosciuta superiore al 50% (a fronte della quale NON sussiste alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro); l attestazione dell avvenuta sottoposizione alle cure. 7 Art. 7 decreto legislativo N 119 del 18/7/2011 - Congedo per cure per gli invalidi 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta. 1. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509. Maura Bonito (2016).