All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.



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Transcript:

CIRCOLARE SETTIMANALE N. 3 FEBBRAIO 2013 INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI A decorrere dal 1 gennaio 2013 a tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico) che abbiano involontariamente perso la propria occupazione spetta un indennità mensile denominata ASpI (Assicurazione Sociale per l Impiego), che sostituisce l indennità di disoccupazione ordinaria. Al fine del riconoscimento della prestazione ASpI i soggetti devono presentare i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione lo stato di disoccupazione sia involontario, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. In merito, si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni qualora avvengano durante il periodo tutelato della maternità, per giusta causa (es. mobbing, mancato pagamento della retribuzione), nell ambito di una risoluzione consensuale intervenuta in sede di procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL secondo le modalità previste dall art.7, L. n.604/66 (l Inps ha chiarito che spetta la disoccupazione anche per quelle risoluzioni intervenute tra il 18 luglio e il 31 dicembre 2012); possano far valere almeno due anni di assicurazione: per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; possano far valere almeno un anno di assicurazione contro la disoccupazione (contributo DS e/o ASpI) nel biennio precedente l inizio del periodo di disoccupazione. Occorre precisare che per i nuovi lavoratori assicurati (es. apprendisti), che non abbiano precedente contribuzione contro la disoccupazione, il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013: pertanto solo da tale data iniziano a maturare l anzianità assicurativa e il requisito contributivo. Misura della Prestazione L indennità in parola è rapportata a una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33. L indennità ASpI è rapportata alla retribuzione media mensile, come sopra individuata, ed è pari: al 75% nei casi in cui quest ultima sia pari o inferiore per il 2013 all importo di 1.180,00 mensili; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l importo è pari al 75% di 1180 incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Durata della Prestazione Le nuove norme prevedono un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell arco dei prossimi tre anni. La tabella che segue sintetizza quanto prevede la norma: Ufficio di Milano Corso Vittorio Emanuele II, 30 20122 Milano Ufficio di Torino Corso Galileo Ferraris, 121 10128 Torino Pagina 1 di 5

Anni Età Anagrafica <50 anni 50 anni<55 anni 55 anni 2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi 2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi 2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi 2016 12 mesi 12 mesi 18 mesi Per fruire dell indennità i richiedenti debbono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Mini-ASpi La mini-aspi è la prestazione che sostituisce l indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con i requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013. Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: possano far valere lo status di disoccupato; possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l assicurazione obbligatoria. È opportuno chiarire che non è richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa. L indennità denominata mini-aspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Relativamente alla misura della prestazione viene applicata la medesima disciplina dell indennità ASpI già illustrata nelle sezioni precedenti. Aspi e mini Aspi: i Contributi dal 1 gennaio 2013 per il Finanziamento Le nuove indennità Aspi e mini Aspi vengono finanziate dai contributi posti a carico del datore di lavoro (periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013) che di seguito elenchiamo e approfondiamo e cioè: contributo ordinario dell'1,61%; contributo addizionale; contributo di licenziamento. Contributo ordinario 1,61% Il contributo dell'1,61 per cento è determinato dalla somma dell'ex contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (pari all'1,30 per cento - oggi contributo ordinario per il finanziamento di Aspi e mini Aspi), della percentualizzazione del contributo base (0,01 per cento) e del contributo di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%). L'Inps, con la circolare n. 140/2012 propone una tabella di sintesi per illustrare come le norme sopra citate intervengono a ridurre il contributo ordinario Aspi nei diversi settori (vedi tabella sotto riportata). Circolare Settimanale Pagina 2 di 5

CONTRIBUZIONE DI FINANZIAMENTO ASPI E MINI-ASPI DAL 1 GENNAIO 2013 Contributo Ordinario Contributo Addizionale Totale Contratti a tempo indeterminato 1,61% - 1,61% Contratti a tempo determinato (per sostituzione, attività stagionali, avvisi comuni e Ccnl) 1,61% - 1,61% Contratti a tempo determinato (per altre causali) 1,61% 1,40% 3,01% Apprendisti (aziende fino a 9 dipendenti) 1,61% - 1,61% Apprendisti (aziende oltre i 9 dipendenti) 1,61% - 1,61% LAVORATORI APPRENDISTI Tra i soggetti beneficiari della nuova indennità Aspi rientrano anche i lavoratori apprendisti. La circolare n. 142/2012 chiarisce come tale intervento sostituisca la tutela di cui alla lettera c), comma 1, art. 19, Dl n. 185/2008 (il cosiddetto"sostegno al reddito per apprendisti"). Il datore di lavoro è tenuto al versamento, con decorrenza 1 gennaio 2013, del contributo dell'1,61% anche per tali lavoratori; la circolare Inps n. 140/2012 precisa infatti che anche per loro l'aliquota dell'1,31% deve essere incrementata del contributo dello 0,30% dovuto per il finanziamento della formazione continua. Il contributo dell'1,61%: per espressa previsione normativa, è escluso dallo sgravio di cui all'articolo 24 della Legge n. 183/2011 previsto, fino al 31 dicembre 2016, per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2012 nelle aziende fino a 9 addetti; - non ha effetto per i soggetti che vengono assunti con l'incentivazione che rinvia alla contribuzione apprendisti (per esempio assunti dalle liste di mobilità). Contributo Addizionale per i Rapporti di Lavoro a Termine Per "contributo addizionale" si intende la quota di contribuzione integrativa dovuta, dal 1 gennaio 2013, dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori assunti non a tempo indeterminato. Il comma 28, art. 2 della legge n. 92/2012 fissa l'aliquota per tale contributo all'1,40%, la quale va ad aggiungersi dunque a quella dell'1,61% dovuta dalla generalità dei datori di lavoro. Ne consegue che l'aliquota complessiva di finanziamento dell'aspi nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato si attesta a: 3,01% (1,61% + 1,40%), fatte salve le eventuali riduzioni sopra illustrate. Nota bene - Come espressamente indicato nella circolare n. 140/2012, l'inps precisa che il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data. Esclusioni Sono escluse dal pagamento del contributo aggiuntivo in commento (e versano dunque il solo contributo dell'1,61%): le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti; le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività stagionali definite dal Dpr n. 1525/1963; per i periodi contributivi maturati dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; le assunzioni di lavoratori apprendisti, in quanto il contratto è classificato a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato effettuate nella pubblica amministrazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001. Circolare Settimanale Pagina 3 di 5

Modalità di Recupero Come previsto dal comma 30 del già citato articolo 2, detta maggiorazione è recuperata, nel limite delle ultime sei (6) mensilità e decorso il periodo di prova: dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminato; dai datori di lavoro che assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6) mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In questo caso la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Ne consegue, precisa l'inps, che la restituzione piena (sei mensilità) potrà avvenire solo in caso di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nonché nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine. Art. 2, c. 30, l. n. 92/2012 Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 28 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. L'Esempio Calcolo Del Contributo Addizionale Si ipotizzi il caso di un lavoratore assunto a tempo determinato per 9 mesi (gennaio-settembre 2013) per il quale è previsto il versamento del contributo aggiuntivo dell'1,40%.ipotizzando che l'imponibile previdenziale mensile sia risultato sempre pari a euro 2.000,00 (non è prevista la quattordicesima mensilità), il contributo aggiuntivo versato negli ultimi 6 mesi risulta pari a: euro 2.000,00 x 6 = euro 12.000,00 euro 12.000,00 x 1,40% = euro 168,00 Nel caso in cui il rapporto venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato entro la scadenza, il datore di lavoro può recuperare l'intero importo di euro 168,00. Nel caso invece in cui il lavoratore venga riassunto a tempo indeterminato il 1 novembre 2013 il datore di lavoro potrà recuperare solo il seguente importo: (euro 168,00 : 6) x 5 = euro 140,00 Il predetto recupero può essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione. Contributo di Licenziamento La legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha modificato le modalità di quantificazione del cd. contributo di licenziamento riscrivendo il c. 31, art. 2, legge n. 92/2012. La nuova versione prevede che il contributo debba essere versato all'inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per: causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'aspi; a decorrere dall'1.1.2013. Tale importo è pari al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Circolare Settimanale Pagina 4 di 5

Nota bene - Nella versione precedente il comma 31, art. 2, riforma Fornero stabiliva che il contributo doveva essere versato all'inps in ogni caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avvenuta: per causa diversa dalle dimissioni; a decorrere dall'1.1.2013. Tale importo era pari al 50% del trattamento mensile iniziale dell'aspi per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui sopra. Il contributo di licenziamento è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso per termine della formazione (lett. m, c. 1, art. 2, Dlgs n. 167/2011). Il contributo non è dovuto, fino al 31.12.2016, nei casi in cui sia dovuto l'attuale contributo d'ingresso nella procedura di mobilità. Per il periodo 2013-2015 il contributo di licenziamento non è dovuto nei seguenti casi: licenziamenti per cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. A decorrere dall'1.1.2017, in caso di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale, il contributo di licenziamento è moltiplicato per 3. L'Esempio Calcolo Del Contributo di Licenziamento Applicando le modalità di quantificazione contenute nel nuovo comma 31 e ipotizzando che il massimale lordo Cigs per l'anno 2013 risulti pari a euro 1.152,90, il contributo di licenziamento viene così determinato: euro 1.152,90 x 41% = euro 472,69 euro 472,69 x 3 = euro 1.418,07 Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Circolare Settimanale Pagina 5 di 5