CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI RISCHIO BASSO

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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI RISCHIO BASSO Massimo Righi 2016

09:00 11:00 Introduzione Cenni normativi Concetto di rischio Organigramma aziendale e figure della sicurezza Gestione delle emergenze, procedure d esodo Rischio meccanico Rischio elettrico Movimentazione manuale dei carichi Stress lavoro correlato 11:00 11:15 Pausa 11:15-12:45 Ergonomia Rischio da videoterminale 12:45-13:00 Test di valutazione finale

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Stabilisce quali sono le misure generali di tutela cui attenersi per assicurare il benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro La valutazione dei rischi La programmazione della prevenzione La limitazione all uso di agenti pericolosi Approccio ergonomico alla progettazione del posto di lavoro Il controllo sanitario La formazione La partecipazione e consultazione del Lavoratore e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 Disciplina, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici dei preposti e dei dirigenti D.M. n. 363 del 5 Agosto 1998 Regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modiche ed integrazioni

Pericolo, danno, rischio PERICOLO: proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni che per le sue proprietà o caratteristiche ha il potenziale di causare un danno alle persone. DANNO: qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell evento. Lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di esposizione al pericolo RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Identificazione dei pericoli Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi Studio della possibilità di eliminare i rischi e, se non è possibile, decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi

Valutazione del rischio Sostituzione di materiale pericoloso con materiale non pericoloso SI NO Limitare il numero di lavoratori esposti Uso di DPC Rischio Residuale USO di DPI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Rischio = Probabilità x Danno p - Probabilità 4 Alta 3 Media 2 Bassa 1 Molto bassa 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 1 Lieve 2 Medio 3 Grave D - Danno 4 Gravissimo Colore Valore Livello di rischio numerico R=1 Accettabile 1<R 2 Basso 2<R 8 Medio 8<R 10 Alto 10<R 16 Inaccettabile

La percezione del RISCHIO Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare danno a persone o cose

La percezione del RISCHIO Ad ogni attività è associato un rischio. Il rischio zero è una cosa che non esiste. L importante è raggiungere il rischio accettabile

La percezione del RISCHIO Dipende da: ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI DIFFERENZE LEGATE AL TIPO DI LAVORO, CONOSCENZE, ESPERIENZA, CONTRATTO DI LAVORO DIFFERENZE CULTURALI DIFFERENZE LEGATE AL SESSO DIFFERENZE LEGATE ALL ETA

Riduzione del Rischio Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno

Prevenzione (D. Lgs. 81/08) Complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro e l esperienza tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali Misure di prevenzione (D. Lgs. 81/08) La formazione, l informazione e l addestramento dei lavoratori La progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti La prevenzione di situazioni di pericolo che possano causare danni, adottando comportamenti, istruzioni operative e procedure adeguate e sicure

L ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI Datore di Lavoro Dirigenti Preposti RSPP ASPP Medico Competente Addetti alle emergenze, evacuazione e al primo soccorso Lavoratori RLS

Datore di Lavoro Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa In SISSA: Il Direttore Prof. Stefano Ruffo 16

Datore di Lavoro (obblighi art.18) Nomina il Medico Competente (MC) Designa gli addetti antincendio e di primo soccorso Fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Elabora il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) Adotta le misure necessarie per la lotta agli incendi Convoca la riunione periodica (art. 35) Aggiorna le misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi Vigila affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione senza il giudizio di idoneità Sanzioni (art 55) Arresto 2 a 4 mesi o ammenda da 100 a 6000 euro 17

Dirigente Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando sulla stessa In SISSA: Il Segretario generale Dott. Gabriele Rizzetto Sanzioni (art 55) Arresto 2 a 4 mesi o ammenda da 100 a 6000 euro 18

Preposto sovrintende all attività lavorativa garantisce l attuazione delle direttive ricevute controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercita un funzionale potere d iniziativa 19

Preposto In SISSA Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio Docenti dell Area di Neuroscienze (Responsabili dei laboratori) Responsabili di servizi tecnici Responsabili di area Responsabili di ufficio 20

Preposto (obblighi art.19) a) Sovrintende e vigila sull osservanza delle norme di sicurezza (procedure, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)) da parte dei lavoratori b) Verifica che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni c) Richiede l osservanza delle misure di controllo nelle emergenze, verificando l abbandono del posto di lavoro d) Informa rapidamente i lavoratori sull esposizione a rischio grave e) Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni in cui persiste un pericolo grave f) Segnala tempestivamente al Dirigente o al Datore di Lavoro deficienze di attrezzature e DPI o altre condizioni di pericolo g) Frequenta appositi corsi di formazione (art. 37 comma 7) Sanzioni (art 56) arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell articolo 19 comma 1, lettere a), c), e) ed f); arresto fino a un mese o con ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). 21

Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte, una professione In SISSA, oltre il Personale Tecnico Amministrativo e il Personale Docente, anche gli Studenti, Postdoc, Assegnisti, Tirocinanti, Tesisti sono considerati LAVORATORI 22

Lavoratori (obblighi art. 20) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro 23

Lavoratori (obblighi art. 20) Contribuiscono, con il Datore di Lavoro, il Dirigente e preposto all adempimento degli obblighi in materia di sicurezza Osservano le disposizioni impartite Utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro ed i materiali Utilizzano correttamente i DPI Segnalano immediatamente le deficienze riscontrate Non compiono azioni che possono compromettere la propria ed altrui sicurezza Partecipano ai programmi di formazione Si sottopongono ai controlli sanitari previsti Sanzioni (art 59) Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro 24

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro In SISSA Jessica Franzot (PTA) Micaela Grandolfo (PTA) Stefano Stabilini (Studenti) Gianluca Rozza (Docenti) rls@sissa.it 25

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) La funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è di supporto alle aziende ed ai datori di lavoro nel coordinare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) coadiuvato dagli Addetti al Servizio (ASPP) In SISSA Marco Campestrini (RSPP) Marco Cecco (ASPP) Tullio Bigiarini (ASPP) Massimo Righi (ASPP) Amanda Colombo (ASPP) safety@sissa.it 26

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Collabora con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi e nell elaborazione del relativo documento Si coordina con il Medico Competente per effettuare la valutazione della sorveglianza sanitaria e sulla scelta degli opportuni dispositivi di protezione Si consulta con i diversi responsabili aziendali per elaborare eventuali procedure di sicurezza legate agli aspetti produttivi o procedurali Coordina la formazione da erogare al personale sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi Effettua periodicamente delle ispezioni all interno delle aziende per valutare il livello di sicurezza raggiunto, riportandone sempre gli esiti al Datore di Lavoro. 27

Medico Competente (MC) Definizione (art. 2, comma 1, lett. h) del decreto 81/2008 Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 (vedi infra 4, n.d.r.), che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal presente decreto In SISSA Prof. Antonio Fiorito antfiorito@yahoo.it tel. 495 (infermeria, mercoledì mattina) 28

MC (obblighi art. 25) Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR Collabora all attuazione di programmi di promozione della salute Effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori Riporta, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro Ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l anno, per valutare l assenza di rischi ambientali Istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale Sanzioni (art 58) Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 200 a 4000 euro 29

In SISSA: Questionario sanitario Modulo A Modulo B (esposizione a rischi specifici) Sorveglianza sanitaria Valutazione dei Rischi Medico Competente

Addetti alle Emergenze ed Evacuazione Hanno il compito è di intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente. 555 Addetti al primo soccorso Hanno il compito principale di intervenire in caso di necessità, e di attuare le misure di Primo Soccorso prima dell arrivo dei soccorsi specializzati. 911