WORKSHOP RAEE La nuova normativa nazionale RAEE PV CYCLE 2014
INDICE La Direttiva europea RAEE Finalità, obbiettivi, scadenze e campo di applicazione La nuova normativa nazionale RAEE Introduzione e principali novità Chi è il Produttore Quali sono gli obblighi del Produttore Classificazione dei RAEE e gestione operativa La conformità RAEE attraverso PV CYCLE Italia Aspetti generali e adesione Strumenti e attività per la conformità Casi particolari: «modulo di mandato», rappresentante autorizzato
LA DIRETTIVA RAEE FINALITA La Direttiva RAEE rappresenta la norma di riferimento in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e relativi rifiuti (RAEE) a livello europeo. La nuova Direttiva RAEE 2012/19/UE costituisce la rifusione della precedente Direttiva RAEE 2002/96/CE. La nuova Direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di Raee e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore.
I principali obbiettivi della Direttiva sono: DIRETTIVA RAEE - OBBIETTIVI La riduzione degli impatti sull ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE; Il miglioramento dell efficacia e dell attuazione della precedente Direttiva RAEE; La contribuzione al recupero delle materie prime secondarie di valore; Il contrasto al fenomeno dell esportazione illegale di RAEE verso i Paesi in via di sviluppo.
LA DIRETTIVA RAEE - SCADENZE Pubblicazione il 24 luglio 2012 in Gazzetta Ufficiale europea Recepimento nazionale entro il 14 febbraio 2014 Raggiungimento del tasso di raccolta pari al 45% dell immesso nei tre anni precedenti entro il 1 gennaio 2016 Estensione del campo di applicazione a tutte le AEE dal 15 agosto 2018 Raggiungimento del tasso di raccolta pari al 65% dell immesso nei tre anni precedenti entro il 1 gennaio 2019
DIRETTIVA RAEE PAESI UE Stato UE Pubblicata All esame Non ancora all esame Austria Belgio x x Bulgaria x Francia Germania Grecia x x x Italia Olanda Regno Unito x x x Romania x Spagna x
Fino al 15 agosto 2018 DIRETTIVA RAEE - AMBITO La Direttiva 2012/19/UE si applica alle AEE elencate nell allegato I tra cui, per la prima volta, rientrano anche i pannelli fotovoltaici all interno della categoria 4 «Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici». Dal 15 agosto 2018 La Direttiva 2012/19/UE si applica a tutte le AEE come classificate nelle categorie dell allegato III, fatte salve alcune specifiche esclusioni.
Solar waste: http://www.solarwaste.eu/ DIRETTIVA RAEE FAQ E INFO Commissione europea direzione ambiente: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm FAQ della Commissione europea sulla Direttiva 2012/19/UE:
NORMATIVA NAZIONALE RAEE Il recepimento della Direttiva RAEE 2012/19/UE è avvenuto tramite decreto legislativo in sostituzione del precedente decreto legislativo RAEE n. 151/2005. Il nuovo decreto legislativo RAEE n. 49/2014 è stato pubblicato il 28 marzo 2014 in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legislativo n. 49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014. Il decreto legislativo n. 49/2014 non è l unica normativa nazionale in materia di RAEE. Esistono alcuni decreti ministeriali che regolano specifiche disposizioni del decreto ed altri decreti ministeriali che dovranno essere adottati.
Introduzione dei pannelli fotovoltaici nell elenco delle AEE Più ampia definizione di Produttore Vendite a distanza Obbligo di marcatura delle AEE con il marchio di identificazione del Produttore Obbligo di ritiro «uno contro zero» per i distributori Più ambiziosi obbiettivi di raccolta nazionale Controlli spedizione di RAEE PRINCIPALI NOVITA
CHI È IL PRODUTTORE La definizione di Produttore comprende 4 casistiche: 1) Fabbricante italiano fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio. 2) Rivenditore italiano rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio, AEE prodotte da altri fornitori. Il rivenditore non viene considerato Produttore, se l AEE reca il marchio del produttore. 3) Importatore italiano immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'unione europea. 4) Venditore a distanza stabilito in un altro Stato UE o in un Paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
QUALCHE ESEMPIO A è una società stabilita in Germania che vende AEE in Germania e in Spagna. B è una società stabilita in Spagna che vende AEE acquistate dalla Germania in Spagna e in Italia. C è una società italiana che vende le AEE acquistate dalla Spagna. A è produttore in Germania per le AEE vendute in Germania, ma non per le AEE vendute in Spagna*. B è un produttore in Spagna per le AEE acquistate da A e vendute in Spagna, ma non per le AEE vendute in Italia*. C è produttore in Italia per le AEE acquistate da B e vendute in Italia. * Salvo il caso di venditore a distanza (caso 4 slide precedente).
QUALI SONO GLI OBBLIGHI ADEMPIMENTO MODALITA SCADENZA Organizzare e finanziare la raccolta e il riciclo dei RAEE. Iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE. Apporre il simbolo del bidoncino barrato sulle AEE immesse sul mercato e il marchio di identificazione del Produttore. Fornire agli utenti adeguate informazioni circa le modalità di smaltimento delle AEE a fine vita. Fornire agli impianti di trattamento RAEE adeguate informazioni circa la composizione delle AEE e l eventuale presenza di sostanze pericolose. Aderendo ad un sistema collettivo o istituendo un sistema individuale. Procedura telematica sul portale del Registro www.impresa.gov.it. Apposizione sul prodotto oppure sull imballaggio e sulle istruzioni. Fornire le informazioni all interno delle istruzioni del prodotto (se non è possibile presso i punti vendita). Predisporre delle schede informative in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici. Prima di effettuare l iscrizione al Registro AEE. Dalla data di entrata in vigore del decreto. Prima di iniziare ad operare nel territorio nazionale. Entro 180 giorni dall entrata in vigore del decreto. Al momento della vendita dei prodotti. Per ogni prodotto immesso per la prima volta sul mercato ed entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI ADEMPIMENTO MODALITA SCADENZA Comunicare annualmente al Registro Nazionale Produttori AEE i dati di immesso. Riportare il numero di iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE in tutti i documenti commerciali. Prestare una garanzia finanziaria per raccolta e gestione RAEE. Comunicare le quantità (espresse in peso) e le categorie delle AEE immesse sul mercato nell anno solare precedente tramite il portale www.impresa.gov.it. Il numero di iscrizione è disponibile tramite il portale www.impresa.gov.it o dall area pubblica del sito Internet del Registro. Le modalità sono definite con decreto del Ministero dell Ambiente entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Dlgs. n. 49/2014. Annualmente, entro il 30 aprile. La prima comunicazione riguarderà l immesso dell anno 2014. Entro 30 giorni dal suo rilascio. Fino all'adozione del decreto, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del Produttore al sistema collettivo.
ISCRIZIONE AL REGISTRO I Produttori possono immettere sul mercato i pannelli fotovoltaici solo a seguito dell iscrizione. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto dell obbligo di iscrizione. L'iscrizione al Registro AEE deve essere effettuata presso la Camera di Commercio di competenza della sede legale del Produttore esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito http://www.registroaee.it/ oppure collegandosi direttamente al portale http://www.impresa.gov.it/. Il portale www.impresa.gov.it è accessibile tramite dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione (Smart Card, Carta Nazionale dei Servizi - CNS o Business key) intestato al legale rappresentante dell'impresa. E disponibile la guida semplificata di PV CYCLE Italia nell Area Privata:
SIMBOLO E MARCHIO SULLE AEE Entro 180 giorni dall entrata in vigore del decreto, il Produttore appone sulla superficie delle AEE (se non è possibile, sull imballaggio e sulle istruzioni per l uso): Il simbolo del bidone barrato Il marchio del Produttore Nome del produttore Logo del produttore ITXXXXXXXXXXXXXXX Il marchio deve contenere almeno una delle seguenti informazioni: nome del Produttore, logo del Produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale. Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile.
CLASSIFICAZIONE DEI RAEE DOMESTICO PROFESSIONALE STORICO STORICO DOMESTICO STORICO PROFESSIONALE NUOVO NUOVO DOMESTICO NUOVO PROFESSIONALE Cosa significa RAEE storici/nuovi? I RAEE storici sono i RAEE che derivano da AEE immesse prima del 1/01/2011. I RAEE nuovi sono i RAEE che derivano da AEE immesse dopo il 1/01/2011. Cosa significa RAEE domestici/professionali? I RAEE domestici sono i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE domestici. I RAEE professionali sono i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici.
E I PANNELLI FOTOVOLTAICI? Il decreto legislativo RAEE stabilisce che i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici: sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici se originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. sono considerati RAEE professionali se derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW. La distinzione tra pannelli fotovoltaici storici/nuovi è fissata alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 12 aprile 2014.
GESTIONE RAEE DOMESTICI Il decreto ministeriale n. 185 del 2007 ha previsto 5 raggruppamenti per la raccolta dei RAEE domestici: I pannelli fotovoltaici domestici sono stati inseriti nel raggruppamento 4.
GESTIONE RAEE DOMESTICI UTENTI DOMESTICI CENTRI DI RACCOLTA RAEE DOMESTICI DISTRIBUTORI, INSTALLATORI E CAT PRODUTTORI (TRAMITE I SISTEMI COLLETTIVI) TRASPORTO TRATTAMENTO
GESTIONE RAEE PROFESSIONALI I RAEE professionali sono gestiti dai sistemi collettivi per conto dei Produttori. RAEE PROFESSIONALI PRODUTTORI PRODUTTORI (TRAMITE I SISTEMI COLLETTIVI) TRASPORTO TRATTAMENTO
* Rapporto Annuale 2013, Centro di Coordinamento RAEE. DATI RACCOLTA RAEE NAZIONALE
PV CYCLE - LA CONFORMITÀ RAEE Il sistema PV CYCLE è l unico già attivo ed operante in Europa e in Italia dal 2010 per la raccolta e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita. Dall inizio delle attività operative, PV CYCLE ha raccolto circa 9.500 tonnellate di moduli fotovoltaici di cui 1.500 circa in Italia. PV CYCLE può garantire già ad oggi il recupero dell 80% del peso del modulo fotovoltaico.
PV CYCLE LA CONFORMITÀ RAEE In previsione del recepimento nazionale della Direttiva RAEE 2012/19/UE, la struttura di PV CYCLE è stata configurata «a sportello unico» con specifiche entità nazionali per la conformità alla legislazione di ogni Paese UE. PV CYCLE Italia ha iniziato le attività nel 2012 nel contesto nazionale previsto dal Conto Energia in qualità di sistema accreditato presso il GSE per la raccolta e riciclo dei pannelli fotovoltaici ricadenti nell obbligo di adesione ad un sistema da parte del Produttore. All inizio del 2014, in vista del recepimento nazionale, PV CYCLE Italia ha effettuato l iscrizione al Registro Produttori AEE in qualità di sistema collettivo per la gestione dei rifiuti di pannelli fotovoltaici.
PV CYCLE GLI STRUMENTI Adesione e rendicontazione immesso per il finanziamento RAEE (https://extranet.pvcycle.org) Pre-iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE (www.impresa.gov.it) Supporto normativo e informativo: Area privata www.pvcycle.org PV CYCLE Update & Newsletter italy@pvcycle.org
PV CYCLE CASI PARTICOLARI La piattaforma Extranet di PV CYCLE permette ai Produttori nazionali e ai loro fornitori esteri di attribuire la responsabilità di finanziamento RAEE a questi ultimi (facoltativamente, tramite il «modulo di mandato»). I Produttori non stabiliti in Italia possono nominare un «rappresentante autorizzato» per l adempimento degli obblighi RAEE nazionali (iscrizione al Registro, ecc.) sia nel caso di Venditore a distanza che di Produttore non stabilito in Italia secondo i punti 1, 2, 3 della definizione di Produttore.
DOMANDE? Grazie per l attenzione PV CYCLE Italia italy@pvcycle.org 02.62032193