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COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) SCOTTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore RUSSO GIUSEPPE Nella seduta del 25/11/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente adiva l ABF, esponendo di essere titolare di ditta individuale esercente un distributori di carburanti e di aver sottoscritto nel mese di gennaio 2007 un contratto di c/c presso una filiale della convenuta, per la gestione della propria attività imprenditoriale di distribuzione di carburanti, bar e tabacchi, con contestuale richiesta di fido bancario per 30.000,00. Avendo richiesto un fido e una garanzia fideiussoria per l'esercizio della propria attività, la ricorrente riferiva di aver dovuto effettuare un deposito di 60.000,00, presso la banca, poi investiti in titoli. Pag. 2/6

Nel mese di dicembre 2009 chiedeva un incremento del fido, che veniva concesso solo a fronte della sottoscrizione di una fidejussione omnibus della titolare della ditta e dei suoi genitori. Purtroppo l'attività imprenditoriale incontrava sempre maggiori problemi - per scelte gestionali del concessionario, nei cui confronti pendeva un giudizio innanzi al Tribunale - e ciò costringeva la ricorrente ad utilizzare uno scoperto di circa 64.000,00, concesso dal direttore della filiale, stante l esemplare comportamento tenuto nel corso degli anni. Su richiesta della banca del dicembre 2012, la ricorrente rientrava dall esposizione nei mesi di marzo-aprile 2013, fino alla concorrenza di 27.000,00. Successivamente, però, l'attività imprenditoriale andava via via scemando fino alla sua completa chiusura, avvenuta in seguito ad una circolare ANAS comunicata dalla società fornitrice dei carburanti solo agli inizi del mese di dicembre 2013. Sempre a causa del comportamento sleale della propria fornitrice, secondo quanto esposto dalla ricorrente, quest ultima non riusciva a coprire il restante debito di 27.000,00 e, nel mese di gennaio 2014, vedeva revocarsi interamente i propri affidamenti ed intimato il pagamento del debito, con costituzione in mora per l importo di 31.793,43. In riscontro a tale intimazione, la ricorrente comunicava alla filiale la propria disponibilità a saldare il debito, a fronte di una proroga di sei mesi, in attesa di ricevere il bonus statale spettantele a fronte della chiusura dell'attività di distribuzione carburanti e il risarcimento dei danni per il comportamento sleale tenuto dalla compagnia petrolifera. Tale richiesta non sortiva alcun riscontro e la ricorrente subiva la revoca di tutti i propri affidamenti, il blocco del c/c, sia in entrata che in uscita, con segnalazione in CRIF. Inoltre, visto il continuo maturare di tassi di interesse elevati sulla scopertura, nel mese di gennaio 2014, al fine di verificare la correttezza dell'operato della banca, la ricorrente richiedeva copia degli estratti conto e del contratto di fideiussione del dicembre 2012, ottenendola solo il 10 aprile, a seguito di visita allo sportello e di animate discussioni con il personale incaricato. Alla luce della documentazione ottenuta, e anche in seguito ad una analisi tecnica condotta da esperti della materia, emergeva l'elevatezza del tasso di interesse applicato dalla banca sullo scoperto di conto per tutta la durata del rapporto, attestatosi su livelli di gran lunga superiori alla soglia usuraria, sommandovi anche le varie commissioni bancarie e il tasso extra fido. Pag. 3/6

La ricorrente ha invitato pertanto l ABF a verificare quanto denunciato nel ricorso, comunicando l'intenzione di presentare denunzia presso le competenti autorità penali e di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Si costituiva l intermediario premettendo che la ricorrente (ante giro a sofferenza del 27/02/2014) aveva intrattenuto presso di sé un rapporto di conto corrente bancario garantito da una fidejussione rilasciata il 3/12/2009 da talune persone fisiche. Deduceva quindi che la controversia insorta con la ricorrente proseguiva da tempo con argomentazioni riproposte in varie sedi, con modalità differenti e attraverso varia corrispondenza. In particolare, evidenziava la banca che, in data 21.1.2013, la propria struttura competente decideva di procedere con il passaggio a sofferenza della posizione della ricorrente, avendo valutato come dilatorie e incongrue le argomentazioni proposte dalla controparte ai fini della formalizzazione di un piano di rientro, come riportate anche nel reclamo del 5 marzo 2014. Pertanto procedeva progressivamente e coerentemente a ridurre la propria esposizione debitoria verso la prenditrice con l'impianto di garanzie con cui era stata deliberata. A comprova della correttezza e professionalità del proprio comportamento, precisava quindi che l'estinzione del rapporto de qua era stata preceduta dalle preventive comunicazioni contrattuali e regolamentari, inviate nei tempi canonici (in particolare, intimazione di pagamento e costituzione in mora del 9/1/2014 e comunicazione di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi del 5/3/2014). In merito, poi, alla contestazione del "superamento del tasso soglia" ex Legge 108/96, confermava che le procedure in uso presso tutte le banche del gruppo prevedono un controllo informatico preventivo sulle liquidazioni trimestrali, così da garantire il rispetto delle soglie, per cui non sarebbe plausibile l'ipotesi del supero, peraltro genericamente sostenuta dalla ricorrente. Precisava inoltre che, relativamente ai tassi d'interesse, alla CMS e alle spese, la banca aveva provveduto ad utilizzare gli strumenti informativi previsti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente, inviando periodicamente le apposite comunicazioni agli indirizzi di corrispondenza conosciuti. Per quanto riguarda invece la richiesta di documentazione, peraltro già consegnata all epoca della nascita dei rapporti, precisava che la filiale aveva provveduto a consegnarne copia alla richiedente senza neppure pretendere le spese previste dall art. 119, co. 4 TUB. Pag. 4/6

I danni richiesti dalla ricorrente rappresentavano pertanto una naturale conseguenza della revoca dell affidamento, trattandosi di conto corrente con canalizzazione di servizi, ferma restando l effettuazione della revoca e la sua comunicazione alla controparte nei termini e con le modalità previsti dalle norme contrattuali. Eccepiva, infine, la propria totale estraneità alle vicissitudini riferite dalla ricorrente, inerenti il rapporto con la società petrolifera. Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto manifestamente infondato. La ricorrente deposita nel procedimento repliche alle controdeduzioni con le quali contestava in toto le argomentazioni dell istituto di credito convenuto, ribadendo le ragioni già proposte con il ricorso e richiedendo l accoglimento di tutte le istanze. Con riguardo alla denunciata applicazione dei tassi oltre soglia, la ricorrente ha poi riferito di essere in possesso degli estratti del conto corrente bancario, riferiti a tutto il periodo contrattuale, e invitato l ABF a comunicare se gli stessi sono indispensabili per una valutazione in merito. A conferma di quanto denunciato in ordine all irregolarità dei tassi d'interesse applicati, ha quindi riferito che il direttore della filiale di conto - richiesto in più occasioni di fornire spiegazioni sulla misura dei tassi applicati - rimborsava somme dagli 300,00 agli 500,00 in tre o quattro occasioni, probabilmente perchè quanto trattenuto non era conforme alle direttive del Ministero in applicazione dei tassi d'interesse relativi al fido e all'extra scoperto. DIRITTO Il ricorso è infondato. La controversia concerne la revoca dell affidamento in conto corrente da parte della banca convenuta, da cui sembrerebbe esser poi derivata una contestazione di usurarietà dei tassi, i cui contorni non sono stati peraltro oggetto di puntuale definizione nell ambito del ricorso. Né può supplire la comunicazione successivamente inviata dal procuratore volontario alla Segreteria Tecnica dell ABF, con la quale si evidenziava la disponibilità a produrre su richiesta la documentazione comprovante il superamento dei tassi soglia a fini usura. Ciò infatti rappresenta una evidente decadenza documentale in ordine alle regole del presente procedimento in cui è incorsa controparte. Pag. 5/6

Al riguardo, in merito all introduzione di mezzi di prova nel presente procedimento, rileva comunque il consolidato indirizzo di questo Collegio ABF, che preclude la possibilità per il ricorrente di integrare il quadro probatorio in corso di procedimento (Cfr. in particolare, da ultimo, Collegio ABF di Napoli decisione n. 7575 dell 11.11.2014). Ciò posto, emerge chiaramente dall esame del ricorso e dei suoi allegati che il ricorso introduttivo del procedimento è del tutto carente di allegazioni e di prove atte a configurare anche solo in astratto- le fattispecie contestate ed invocate. L insussistenza di prove idonee a sostenere le pretese attoree e, l estrema genericità (se non addirittura l assenza) di allegazioni in ordine alle pretese restitutorie (rimaste appena adombrate nel ricorso) o ai possibili danni (avuta presente anche la doglianza relativa alla restrizione del credito da parte dell intermediario), non possano costituire in alcun modo come provata la pretesa attorea. Ne consegue che il ricorso è del tutto infondato nel merito, non avendo la parte ricorrente provato (e nemmeno allegato con precisione e dovizia di particolari ed eccezioni) la propria domanda (Cfr. Collegio di Milano, pronuncia n. 325 del 20/01/2014). D altra parte, come già osservato da questo Collegio (Decisione n. 385 del 24.2.2011), la domanda proposta all ABF e volta ad accertare il superamento del tasso soglia rilevante ai sensi della l. 108/1996 deve essere corroborata da idonea allegazione che consenta l individuazione delle varie componenti economiche rilevanti per tale accertamento, posto che non può essere legittimamente domandato all ABF lo svolgimento di un attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza dei conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio, ancor più quando la domanda ha, inoltre, carattere del tutto generico ed indeterminato. Il collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6