Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in bilancio della fiscalità differita si ricorda che le divergenze tra disciplina civilistica e fiscale possono ingenerare: differenze permanenti; in tal caso la divergenza tra normativa civilistica e normativa fiscale è definitiva, in quanto le differenze sono determinate: da costi imputati a Conto economico, parzialmente o totalmente indeducibili (differenze negative); da proventi imputati a Conto economico ma, parzialmente o totalmente, non imponibili (differenze positive). differenze temporanee, che si distinguono a loro volta in: tassabili (o positive); deducibili (o negative). Le differenze temporanee comportano l iscrizione di imposte anticipate/differite. In sede di chiusura del bilancio 2013 è necessario quindi controllare e porre attenzione alle voci di bilancio che generano tale fiscalità differita. Premessa Le differenze temporanee, creando divergenze fra imposte dovute e imposte di competenza, producono nell esercizio un risparmio o un aggravio di imposte che sarà recuperato negli esercizi successivi. 1
Per effetto di tali differenze, le imposte calcolate sono quelle versate per l esercizio in relazione ai componenti positivi e negativi per i quali si realizza il presupposto fiscale e non quelle dovute per l esercizio in relazione ai componenti civilisticamente di competenza. Tale situazione comporta dunque l insorgenza di imposte differite e/o anticipate, quindi l obbligo di iscrizione delle stesse in bilancio. Le differenze temporanee possono essere distinte in: tassabili (positive), se comportano delle variazioni temporanee in diminuzione della base imponibile e danno luogo a imposte differite; deducibili (negative), concettualmente opposte a quelle viste al punto precedente. In tal caso, infatti, comportano delle variazioni temporanee in aumento della base imponibile e generano attività per imposte anticipate. Imposte differite Vediamo dunque quali sono le fattispecie che possono generare imposte differite e che quindi bisogna controllare prima della chiusura del bilancio. PRINCIPALI DIFFERENZE TEMPORANEE POSITIVE RIFERIMENTO DESCRIZIONE TUIR Nel caso di beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (un anno per le società sportive dilettantistiche) possibilità di rateizzare la plusvalenza realizzata (diversa da quelle che godono del regime di esenzione) in quote art. 86, c. 4 costanti nell esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. art. 88, c. 2 art. 88, c. 3, lett. b) Per i beni riscattati rileva anche il periodo di detenzione in leasing anteriore al riscatto (R.M. n. 379/2007). Possibilità di applicazione dell articolo 86, c. 4, TUIR, alle plusvalenze realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi. Possibilità di rateizzare i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo (c/capitale) o di liberalità in quote costanti nell esercizio in cui sono incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. 2
art. 89, c. 2 art. 99, c. 1 art. 109, c. 7 Concorso dei dividendi al reddito secondo il principio di cassa e non di competenza. Deducibilità per cassa e non per competenza delle imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle con rivalsa (ad esempio bollo auto). Concorso degli interessi di mora al reddito secondo il principio di cassa e non di competenza. DIFFERENZE TEMPORANEE POSITIVE (IMPOSTE DIFFERITE) Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al Conto economico civilistico; componenti negativi fiscalmente deducibili in esercizi che precedono quello di imputazione a Conto economico. Plusvalenza patrimoniale ( 200,00) su bene strumentale posseduto da più di 3 anni, iscritta alla voce A.5 del Conto economico e rateizzata in 5 anni, ai sensi dell art. 86, comma 4, TUIR. Anno Bilancio Dich. Redditi Var. -/+ Imp. Diff. 27,50% F.do Imp. Diff. 2013 2014 2015 2016 2017 200,00-160,00 44,00 TOTALE 200,00 200,00 0,00 0,00 44,00 33,00 22,00 11,00 0,00 Imposte anticipate Passiamo ora alle imposte anticipate. PRINCIPALI DIFFERENZE TEMPORANEE NEGATIVE RIFERIMENTO TUIR DESCRIZIONE art. 84 Riporto della perdita fiscale in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi. art. 94 e 101 Svalutazione dei titoli per importi superiori ai massimi fiscalmente consentiti. art. 95 c. 5 Compensi amministratori non corrisposti (deducibili per cassa). 3
art. 99 c. 1 art. 99 c. 3 art. 101 c. 1 Deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi e da quelle con rivalsa per cassa e non per competenza. Deducibilità dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria per cassa e non per competenza. Indeducibilità, fino al realizzo, delle minusvalenze non realizzate. Indeducibilità delle perdite su crediti che non risultano da elementi certi e precisi ed il debitore non è assoggettato a procedure concorsuali. art. 101 c. 5 art. 102 e 103 art. 102 c. 6 art. 104 c. 3 art. 105 c. 2 art. 106 c. 1 L art. 33 comma 5, D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134/2012, ha modificato l art. 101, comma 5, TUIR, prevedendo nuove ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti. In particolare, è stata disposta la deducibilità automatica delle perdite riferite a crediti di importo non superiore a 2.500 ( 5.000 per le imprese di grandi dimensioni) ovvero a crediti prescritti. Ammortamento dei beni materiali ed immateriali civilisticamente superiore ai limiti annuali fiscalmente concessi. Deducibilità frazionata in 5 anni delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate al bene cui si riferiscono ed eccedenti il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L art. 4-bis, comma 1, lett. b) D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012, dal 29 aprile 2012 ha soppresso la necessità di ragguagliare alla durata del possesso del bene la base di calcolo del limite di deduzione. Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili in caso di aumento o decremento del costo. Deducibilità per quote costanti nell esercizio stesso e nei due successivi dei maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive. Svalutazione civilistica dei crediti superiore a quella fiscale. 4
art. 107 c. 1 art. 107 c. 2 art. 107 c. 3 art. 108 c. 1 Limiti alla deducibilità dei lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili. Limiti alla deducibilità dei costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili. Limiti alla deducibilità degli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio. Deducibilità delle spese relative a studi e ricerche in quote costanti nell esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi, ma non oltre il quarto. DIFFERENZE TEMPORANEE NEGATIVE (IMPOSTE ANTICIPATE) Componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui sono imputati a Conto economico; componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quello in cui vengono imputati al Conto economico civilistico. Nel corso del 2013, si sono sostenute spese di manutenzione contabilizzate in bilancio per 200,00; limite del 5% per l esercizio 2013 pari a 20,00 ed eccedenza di 180,00 ripartita nei successivi 5 esercizi ex art. 102, comma 6, TUIR. Esercizio Costo a bilancio Dich. Redditi Var. -/+ Imp. Diff. 27,50% Imp. Ant. Iscritte 2013 200,00 20,00 180,00-49,50 49,50 2014 39,60 2015 29,70 2016 19,80 2017 2018 TOTALE 200,00 200,00 Per effetto delle variazioni in aumento e/o in diminuzione conseguenti all applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR, l utile civilistico risulta pertanto diverso dall imponibile fiscale. Il problema viene risolto, a livello contabile, attraverso: l imputazione o lo storno a Conto economico delle imposte differite/anticipate; in contropartita, l iscrizione nello Stato patrimoniale di una specifica attività/passività. - Riproduzione riservata - 5