Dr. Gianlorenzo Bruni La pensione di invalidità nel pubblico impiego

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«Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» Dr. Gianlorenzo Bruni La pensione di invalidità nel pubblico impiego Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione

Nel Settore Privato

Nel Settore Privato Legge 12 giugno 1984 n. 222 Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (G.U. n. 165 del 16 giugno 1984) 1. Assegno ordinario di invalidità. 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo omissis

Nel Settore privato Legge 12 giugno 1984 n. 222 Assegno ordinario di invalidità Requisito sanitario: capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo

Requisiti assicurativi e contributivi per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno d invalidità e alla pensione d inabilità è richiesto il possesso di 260 contributi settimanali, pari a cinque anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (tre anni) versati negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità. Dal computo del quinquennio per la sussistenza del requisito contributivo sono esclusi i periodi di malattia (c.d. periodi neutri), documentati da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o altra pubblica amministrazione ospedaliera, (art. 38 DPR. n. 818/57).

Avvio della procedura su richiesta del dipendente

Nella Pubblica Amministrazione

Nella Pubblica Amministrazione Non esiste un unica legge che disciplina la pensione di invalidità, ma una serie di norme tra le quali non è sempre agevole districarsi, anche con l ausilio di circolari esplicative

Dipendenti della Pubblica Amministrazione Possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: A) inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medicocollegiale B) inidoneità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale

Ogni accertamento non può prescindere dalla valutazione della idoneità alla mansione connessa al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente L eventuale inidoneità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto alla prestazione se l invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

I requisiti contributivi per il diritto a trattamento pensionistico a seguito di inidoneità alla mansione del profilo di appartenenza sono Almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato (art. 42 DPR 1092/1973) Per i dipendenti di Enti locali e della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) (art. 7 L. 379/1955)

DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (G.U. n. 120 del 9 maggio 1974 - Suppl. Ordinario) Art. 42. (Diritto al trattamento normale) Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo

LEGGE 11 aprile 1955, n. 379 Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro(g.u. n.112 del 16 maggio 1955 - Suppl. Ordinario Art. 7. Consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, sia cessato o cessi dal servizio: a) dopo almeno quindici anni di servizio utile, in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita, medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; b) dopo almeno venti anni di servizio utile, per una delle cause contemplate nel primo comma del precedente art. 6 e qualora non sussistano le condizioni richieste dalla precedente lettera a);

L inidoneità alla mansione connessa al tipo di attività espletata

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (G.U. n. 5 del 7 gennaio 2002) Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie

Art. 15. Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione l'amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici

DECRETO 12 febbraio 2004 Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del DPR 461/2001, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimenti dei lavori Art. 6. Accertamenti sanitari e giudizi delle Commissioni mediche Comma 5. Per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità, con esclusione di quella prevista dal decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187, nel verbale di visita deve risultare: a) il giudizio di cui al comma 3, lettera d): l idoneità ovvero l inabilità temporanea oppure l inabilità permanente assoluta o relativa al servizio; in quest ultimo caso con riferimento all inquadramento professionale dell interessato; inoltre, nel caso sia richiesto o previsto da disposizioni vigenti, occorre esprimere il giudizio in ordine ad eventuali altre forme di inabilità. b) se la eventuale inabilità accertata e' determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. In caso di accertata inabilità permanente al servizio, derivante da infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in corso di accertamento, nel verbale di visita devono essere indicati anche i giudizi di cui al successivo comma 7.

Art.55-octies D. lgs. 165/2001

Art.55-octies D. lgs. 165/2001 (aggiunto dall art. 69 del D. lgs. 150/2009 ) Permanente inidoneità psicofisica Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro.

Art. 55-octies D. lgs. 165/2001 Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità

Campo di applicazione dell art. 55 octies Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro

Campo di applicazione del previsto regolamento (normato col DPR 171/2011) si restringe al personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici

In sintesi Resta soggetto all art. 55 octies D. lgs. 165/2001 ma escluso dal DPR 171/2011 il personale appartenente a: Enti Locali Sanità

DPR 171/2011 Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica Art. 1: oggetto e destinatari 1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del D.L. 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

) inidoneità psicofisica permanente assoluta

DPR 171/2011 Art. 2: Inidoneità psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa

Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa DPR 171/2011 inidoneità psicofisica permanente assoluta alla luce dell art. 55 octies D. Lgs 165/2001 al servizio come dipendente della pubblica amministrazione Art. 2, comma 12, L. 335/95 cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Finalità: l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro Finalità: ottenere il trattamento pensionistico di inabilità

Circolare MEF n. 972 del 19.11.2015 Al fine di evitare che si creasse confusione tra il giudizio di permanente inidoneità assoluta di cui all art. 55 octies e il giudizio di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. 335/95, sono state formulate indicazioni sulla tipologia di giudizi che le CMV possono esprimere Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione pubblica ex art. 55 octies D. Lgs 165/2001

Circolare MEF n. 972 del 19.11.2015 Linee guida in tema di inidoneità al servizio ed altre forme di inabilità dei dipendenti civili dello stato, ai sensi dell art. 15 DPR 461/2001 e DPR 171/2011 La formulazione dei giudizi di permanente inidoneità deve seguire un periodo di adeguata osservazione clinica e medico-legale di tipo longitudinale, necessaria alla stabilizzazione del quadro menomativo. I giudizi che comportano la risoluzione del rapporto di impiego, vanno espressi anche tenendo conto che occorre la ragionevole certezza che il dipendente non sia recuperabile per l Amministrazione di appartenenza.

DPR 171/2011 Art. 8: Risoluzione per inidoneità permanente 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l indennità sostitutiva del preavviso.

Nota MEF del 19.07.2016 Sig.ra Martina si ritiene che il giudizio formulato ai sensi dell art. 55-octies del D. lgs. 165/2001 dia luogo, in caso di permanente inidoneità assoluta e per i dipendenti interessati, secondo quanto previsto dal relativo regolamento applicativo (DPR 171/2011) alla obbligatoria risoluzione del rapporto di lavoro (art. 8) ma non all attribuzione del trattamento pensionistico.

E quindi il dipendente ha diritto alla pensione di invalidità?

DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (G.U. n. 120 del 9 maggio 1974 - Suppl. Ordinario) Art. 42. (Diritto al trattamento normale). Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo.

Non passa giorno che non arrivi telefonata dalle varie amministrazioni che si trovano in difficoltà operative dopo tali giudizi

inidoneità psicofisica permanente relativa

DPR 171/2011 Art. 2. Inidoneità psicofisica 1. Ai fini del presente decreto, si intende per b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

DPR 171/2011. Art. 7 Trattamento giuridico ed economico c.1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione. c.2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

DPR 171/2011. Art. 7 Trattamento giuridico ed economico c.3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. c.4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Inidoneità psicofisica relativa del personale con incarico di funzione dirigenziale DPR 171/2011. Art. 7 Trattamento giuridico ed economico c.5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può: a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso; b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico. c.6 Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

Circolare MEF n. 972 del 19.11.2015 va messo in evidenza, in merito ai giudizi che prevedono una inidoneità al servizio in modo relativo, come il giudizio espresso in ambito medico-legale, proprio della CMV, sia cosa diversa dal giudizio in ambito preventivo, proprio invece del medico competente Nel caso di idoneità al servizio in presenza di atti di prescrizioni del medico competente il giudizio dovrà essere il seguente: Si idoneo al servizio, fatte salve le prescrizioni del medico competente

Circolare MEF n. 972 del 19.11.2015 Ciò premesso, in caso di giudizio di inidoneità permanente relativa, il giudizio medico-legale deve tener conto del mansionario e quindi controindicare determinate attività riportate nello stesso utilizzando la medesima terminologia. In tal caso è bene esplicitare le attività controindicate sulla base del mansionario e, nel caso si controindichino tutte le attività e le mansioni dell area, categoria o qualifica di inquadramento, precisare, su richiesta dell Amministrazione di appartenenza, l idoneità o meno al nuovo inquadramento eventuale già individuato e proposto o, in assenza di tale richiesta, fornire controindicazioni funzionali cliniche che consentano all amministrazione di ricognire altri inquadramenti professionali.

a. se sono controindicate alcune delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza il giudizio sarà: non idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi (fino alla data del.) allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza:. (indicare le mansioni/attività espressamente indicate nel mansionario) b. se sono controindicate tutte le attività e mansioni dell area, categoria o qualifica di inquadramento il giudizio sarà: non idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi (fino alla data del.) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che. (precisare in modo dettagliato ogni controindicazione che possa consentire all Amministrazione di ricognire mansioni compatibili e diverse di altro profilo da conferire)

inopportune, e pertanto da evitare, appaiono espressioni ridondanti e creative non riportate nel mansionario e che esulano dalle finalità e dal contenuto del giudizio valutativo delle CMV, tipo uso del mocio o stracciatura dei pavimenti, utilizzate quando il mansionario riporta chiaramente indicata la voce pulizia delle aule e degli arredi.

Avvio della procedura per l accertamento ex DPR 171/2011

DPR 171/2011 Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio c. 2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

DPR 171/2011 Art. 3 Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio c. 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento DPR 171/2011 Art. 5 Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio 1. l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.

Disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio o condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio Art. 5 Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio 2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato. 3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7. 4. Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.

DPR 171/2011 Art. 6 Misure cautelari 1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi: a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità; c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

Art. 6 Misure cautelari 2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

Art. 6 Misure cautelari 5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza. 6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi. 7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

De apparense no te fiâ se ti no vêu gabbòu rstâ. Non ti fidare delle apparenze se non vuoi restare gabbato.

Un ringraziamento Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione

Vi aspettiamo a Genova Grazie alla dott.ssa Annamaria Riggio