cosa cambia Relatori Obiettivi e contenuti dell incontro Piano Operativo Sicurezza POS Pensa e Organizza la tua Sicurezza Avv.



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Relatori ASOLO 27-02 02-20102010 Piano Operativo Sicurezza cosa cambia Avv. Otello Bigolin esperto di diritto del lavoro, diritto penale foro di Treviso consulente libero professionista presidente Tecnojus centro studi tecnico-giuridici 1 2 Obiettivi e contenuti dell incontro POS Pensa e Organizza la tua Sicurezza Illustrare il POS previsto nel d.lgs. 81/2008 Evidenziare: le differenze con la normativa previgente le possibili differenti considerazioni e/o valutazione da parte: Organi ispettivi di vigilanza (SPISAL) Giurisprudenza Proporre un modello condiviso di POS 3 4 1

Normativa di riferimento Prescrizione normativa Decreto legislativo n. 81/2008 Modificato con d.lgs. 106/2009 Testo unico in materia di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro e dei lavoratori OBBLIGO DI REDAZIONE DEL POS da parte dei datori di lavoro Sostituisce: D.lgs. 626/94 e 494/96 DPR 457/55 e 164/56 5 6 Principi fondamentali Principi fondamentali Ogni norma assoggetta a regola finalità da perseguire nel caso che ci interessa, finalità = garantire: La salute e la sicurezza Protezione oggettiva Proteggere i comportamenti/condotte colpose: Negligenti Imprudenti Inosservanti Il POS è dunque uno strumento orientato al fine 7 8 2

Principi fondamentali Definizione legale di POS Indisponibilità del diritto alla salute In via generale non è una esimente l accettazione del rischio da parte del lavoratore Riduzione del c.d. rischio elettivo documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV 9! 10 Riferimento all art. 17, co. 1, lett. a) Il datore di lavoro non può delegare la seguente attività: La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28 (DVR) Comprende i rischi relativi alla scelta delle attrezzature di lavoro connessi alle procedure esecutive e alle sostanze o preparati chimici pericolosi impiegati (attenzione all edilizia!!!) Definizione POS fuorviante? Definizione: Datore di lavoro impresa esecutrice Art. 96, comma 1, lettera g): I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici Redigono il piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h); Art. 97, comma 3, lettera b): Il datore di lavoro dell impresa affidataria deve inoltre: Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio 11 12 3

Quando va redatto il POS? Sono tutti uguali i POS? SEMPRE anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti. NO Le funzioni, e quindi i contenuti, sono in relazione al cantiere e al contesto/cantiere: Cantieri con PSC, e quindi CSP e CSE Cantieri senza PSC 13 14 Cantieri con obbligo di PSC Formulazione forse poco chiara Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all affidamento dell incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione Probabile senso logico Il CSP va designato nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, quindi anche nel caso in cui non vi sia coincidenza tra impresa affidataria ed impresa esecutrice In questi casi, infatti, ci sono 2 imprese L esecutrice è la subappaltatrice L affidataria conserva degli obblighi (e delle responsabilità) rispetto alla subappaltatrice 15 16 4

La norma nazionale e la direttiva UE Il POS nei cantieri con PSC Italia Il PSC è un piano che compete al CSP (ovvero al CSE) La sua redazione è obbligatoria quando c è l obbligo di designare il CSP Direttiva europea 92/57/CEE I coordinatori vanno designati nei cantieri con più imprese il PSC è un piano che nei piccoli cantieri può essere omesso, l importante che ci siano sempre i coordinatori 17 Art. 92, comma 1, lettera b): 18 è piano complementare e di dettaglio del PSC Il POS deve dunque risultare IDONEO, anche in termini di COERENZA, con il PSC Quali contenuti del POS? Concetto di idoneità Allegato XV d.lgs. 81/08 Punto 3.2.1 dice: Il POS deve contenere almeno i seguenti elementi Quelli elencati sono dunque contenuti minimi obbligatori ma non è detto che siano i soli contenuti che deve avere il POS per essere IDONEO Senso logico: deve essere idoneo allo scopo per cui si pone Quale scopo? dalla definizione di POS: Al fine di garantire la sicurezza e la salute, lo scopo del POS è quello di valutare TUTTI i rischi è dunque un DVR dai contenuti e dalle varie disposizioni, però, emerge che il POS è un qualcosa di più che un documento di valutazione dei rischi 19 20 5

Contenuti minimi allegato XV Contenuti minimi allegato XV Punto 3.2.1. Anagrafiche varie del cantiere, dei soggetti, ecc.. Mansioni specifiche inerenti la sicurezza svolte in cantiere Descrizione: delle attività di cantiere delle modalità organizzative dei turni di lavoro Attrezzatura di lavoro: Ponteggi (PIMUS), opere provvisionali di particolare importanza, macchinari, impianti ecc.. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi con relative schede di sicurezza In edilizia molti preparati chimici Additivi, svernicianti, consolidanti, ecc.. Esito del rapporto di valutazione del rumore 21 22 Contenuti minimi allegato XV Contenuti ulteriori POS ( almeno ) 23 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74). Documentazione in merito all informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere (!!!! In quel cantiere interessato ) 24 Nel caso in cui sia piano complementare e integrativo del PSC l individuazione delle misure preventive e protettive integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute 6

Contenuti ulteriori POS ( almeno ) Rapporto tra POS e PSC Nel caso in cui sia piano complementare e integrativo del PSC le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando previsto procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione Il PSC, effettua l analisi dei rischi connessi alle lavorazioni con esclusione di quelli propri dell attività d impresa con riferimento: all area di cantiere all organizzazione di cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze 25 26 Il PSC Il PSC Con riferimento agli ambiti precedenti il PSC fa particolare attenzione ai seguenti rischi: Investimento da veicoli circolanti nell area di cantiere Seppellimento negli scavi Cadute dall alto Insalubrità dell area nei lavori in galleria Instabilità delle pareti e delle volte in galleria Rischi: derivanti da estese demolizioni o manutenzioni ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi in cantiere derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura elettrocuzione rumore uso di sostanze chimiche 27 28 7

POS scopi, funzioni, contenuti POS scopi, funzioni, contenuti dei medesimi rischi si deve occupare il POS con riferimento: alle proprie lavorazioni ai cantieri in cui non c è PSC POS = Piano Operativo di Sicurezza Pensa e Organizza la Sicurezza La P di PIANO e di PENSARE studiare, valutare, decidere in modo coerente e sistematico prima di fare La O di OPERATIVO e di ORGANIZZARE dettare ed attuare in cantiere prescrizioni operative necessarie per la sicurezza, ovvero: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; 29 30 POS scopi, funzioni, contenuti riepilogo - IL POS è un documento di lavoro che deve: Valutare TUTTI i rischi propri dell attività esercitata Edili, impiantisti, serramentisti, pavimentisti, imbianchini, ecc.. Organizzare il lavoro Per fasi ed eventualmente per sotto-fasi In modo che siano sempre adottate le misure preventive e protettive idonee rispetto ai rischi individuati e valutati DPI, DPC, attrezzature di lavoro, ecc.. Valutare TUTTI i rischi Casi particolari : Cantieri da allestire all interno di aziende interferenze reciproche Cfr. art. 26 d.lgs. 81/08 Obbligo di redazione DUVRI Cantieri da allestire in edifici esistenti Qualora dotati di FASCIOLO 31 32 8

Disposizione particolare Art. 96, comma 2, d.lgs. 81/08 L accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS Costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato Adempimento alle disposizioni seguenti: Art. 96, comma 2, d.lgs. 81/08 Art. 17, comma 1, lettera a) Art. 26, comma 1, lettera b) Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo: fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 33 34 DUVRI Art. 96, comma 2, d.lgs. 81/08 Art. 26, comma 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.. Art. 96, comma 2, d.lgs. 81/08 Art. 26, comma 5 Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione di cui agli artt. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del C.C., devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza... 35 36 9

Art. 96, comma 2, d.lgs. 81/08 Art. 29, comma 3 La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Art. 96, comma 2, d.lgs. 81/08 Riepilogo PSC + POS = Art. 17, co. 1, lett. a) + art. 26, co. 1, lett. b) + art. 26, co. 3 + art. 26, co. 5 + art. 29, co. 3 37 38 Casi particolari in assenza di PSC Cantieri interni ad aziende POS + DUVRI + Fascicolo dell opera Cantieri in edifici esistenti POS + Fascicolo dell opera Importante: accertarsi sempre se esiste il fascicolo dell opera ed averne copia Fascicoli dell opera Attuale previsione: art. 91, comma 1, lettera b), e comma 2 d.lgs. 81/2008 (Il CSP) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria ; 2. Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 39 40 10

Tipologie di fascicoli Fascicolo dell opera Quelli riferiti al d.lgs. 494/96 Quelli riferiti al d.lgs. 81/08: elaborati prima delle modifiche del d.lgs. 106/09 elaborati dopo le modifiche del d.lgs. 106/09 Quelli riferiti al d.lgs. 81/08 elaborati dopo il 5-11-2009, data di entrata in vigore dell art. 79-bis della L.R. Veneto n. 27.4.10 61/1985 (introdotto con L.R. 4/08) e approvazione allegato A alla DGR 2774/09 Contenuto precipuo del fascicolo: le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da considerare all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera 41 42 Il fascicolo nell allegato XVI Deve contenere: CAPITOLO I la descrizione sintetica dell opera e l indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I) CAPITOLO II l individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3). Il fascicolo nell allegato XVI Le misure preventive e protettive in dotazione dell opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull opera. 43 44 11

Il fascicolo nell allegato XVI Il fascicolo nell allegato XVI Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi: a) accessi ai luoghi di lavoro; b) sicurezza dei luoghi di lavoro; c) impianti di alimentazione e di scarico; d) approvvigionamento e movimentazione materiali; e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; f) igiene sul lavoro; g) interferenze e protezione dei terzi. Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per: a) utilizzare le stesse in completa sicurezza; b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità. 45 46 POS: Sanzioni previste Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti 1. Il datore di lavoro è punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell articolo 96, comma 1, lettera g); POS: Sanzioni previste si applica la pena dell arresto da 4 a 8 mesi o l ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all allegato XI; 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 47 48 12

POS: Sanzioni previste POS: Sanzioni previste ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. ALLEGATO XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 49 50 POS: Sanzioni previste Art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si applica la pena dell ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all allegato XV. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 LEGGE 7 LUGLIO 2009 N. 88 (c.d. Legge Comunitaria 2008) DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009 N. 106 51 52 13

INTRODUZIONE I POTERI DEGLI ISPETTORI - il procedimento sanzionatorio RIVISITAZIONE DELL IMPIANTO SANZIONATORIO - il verbale di primo accesso ispettivo e la nuova regolarizzazione - la prescrizione obbligatoria ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA LA DISPOSIZIONE 53 54 IL NUOVO POTERE DI SOSPENSIONE A) Sospensione per lavoro irregolare B) Sospensione dell impresa per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza C) Revoca della sospensione D) Ricorsi E) La non ottemperanza alla sospensione LE NOVITA ESSENZIALI DEL NUOVO QUADRO NORMATIVO SANZIONATORIO - Principio di specialità - Principio di effettività - Successione di leggi 55 F) Ulteriore sanzione interdittiva 56 14

PROFILI DI RESPONSABILITA PENALE PROFILI DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA PROFILI DI RESPONSABILITA CIVILISTICA LA CONDOTTA DI OMESSA O INCOMPLETA REDAZIONE DEL POS E IMPUTATA ALLA ESCLUSIVA RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO (art. 159 comma 1 TUSIC) 57 58 59 materiale coperto da Copyright 15