17/3. Circolare informativa n. 3/ marzo 2017 INDICE:

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22 marzo 2017 17/3 Circolare informativa n. 3/2017 INDICE: 1. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IRAP E RELATIVI EFFETTI... 2 2. COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IRES E IRAP CON LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCIO 2 3. SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI 4 4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA NUOVA SABATINI... 4 5. MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE 2017... 5 6. DETRAZIONE IRPEF DELL IVA CORRISPOSTA PER L ACQUISTO DI IMMOBILI... 6 7. MODIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT... 6 8. MODIFICA DELLA DISCIPLINA SULLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO... 7 www.adacta.it

1. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IRAP E RELATIVI EFFETTI (D.L. 244/2016, art. 13 comma 1) Al fine di agevolare la prima applicazione delle modifiche in materia di bilancio introdotte dal D.Lgs. 139/2015, è stata disposta la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, in favore di soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile, ad esclusione delle micro imprese di cui all art. 2435-ter C.C., con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 (2016 per i soggetti solari ). Pertanto facendo riferimento ad un soggetto IRES con l'esercizio coincidente con l'anno solare la dichiarazione relativa all'esercizio 1/1/2016-31/12/2016 dovrà essere presentata entro il 16/10/2017 (il 15/10/2017 cade di domenica). Come noto la stampa su carta dei registri tenuti con sistemi meccanografici così come la conclusione del processo di conservazione sostitutiva dei documenti conservati elettronicamente (art. 3 comma 3 del D.M. 17/6/2014) devono essere completati entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali. Essendo non più coincidenti tutti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (anticipazione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2016 rispetto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP) si pone la questione del termine entro il quale provvedere alla stampa o conservazione sostitutiva dei registri IVA relativi al 2016, oltre che all'archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 2016 (ovvero se si renda necessario o meno anticipare tali adempimenti al 28/5/2017). Considerati i dubbi interpretativi in merito si auspica un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate. 2. COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA IRES E IRAP CON LE NOVITÀ IN TEMA DI BILANCIO (D.L. 244/2016, art. 13-bis) L art. 13-bis del D.L. 244/2016 ha dettato le norme di coordinamento della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le nuove disposizioni civilistiche previste dal D.Lgs. 139/2015, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall 1/1/2016 (2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l anno solare). In particolare è stato introdotto, anche per le imprese non IAS adopter che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile, il c.d. principio di derivazione rafforzata del reddito imponibile all utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio così come definiti dal Decreto sopra citato e contenuti nei nuovi Principi contabili OIC. Ne consegue che, per i soggetti in relazione ai quali trova applicazione il principio di derivazione rafforzata, ai fini fiscali l imputazione temporale dei componenti di reddito avviene, salvo specifiche deroghe espressamente previste dal TUIR, in perfetta aderenza alle risultanze del conto economico. Tale principio non trova invece applicazione per i soggetti che rientrano nella definizione di micro imprese di cui all art. 2435-ter C.C. trovando applicazione le disposizioni contenute nell art. 109 commi 1 e 2 del TUIR ai fini dell individuazione dell esercizio di competenza fiscale. L intervento di coordinamento prevede inoltre la modifica di alcuni articoli del TUIR e del D.Lgs. 446/1997 (IRAP), nonché l introduzione di una disciplina transitoria. Circolare 3/2017 Pagina 2

Disciplina a regime Le principali modifiche nell ambito del TUIR sono state le seguenti: - in relazione alle limitazioni sulla deducibilità IRES degli interessi passivi divengono rilevanti, ai fini della determinazione del ROL di cui all art. 96, i componenti che prima erano iscritti nell'area straordinaria, mentre restano esclusi i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda; - le spese relative a più esercizi di cui all art. 108 comma 1, tra le quali rientrano i costi di sviluppo, le spese per studi e ricerche, le spese di pubblicità e i costi di impianto ed ampliamento, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio; - viene eliminata la previsione contenuta nel primo periodo del comma 2 del citato art. 108 relativa alla ripartizione in cinque quote delle spese di pubblicità/propaganda; - viene assimilata all imputazione a conto economico la contabilizzazione delle componenti reddituali a patrimonio netto ove prevista dai nuovi Principi contabili OIC ai sensi dell art. 109 comma 4; - per la conversione delle poste in valuta ai sensi dell art.110 comma 9 viene prevista la possibilità di fare riferimento ai tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti anziché ai cambi medi mensili approvati da appositi provvedimenti dell Agenzia delle Entrate; - viene rivisto il trattamento fiscale contenuto nell art. 112 degli strumenti finanziari derivati a seguito delle nuove regole di contabilizzazione degli stessi, e viene individuato uno specifico regime di decorrenza. E previsto che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell art. 2425 C.C. va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto delle plusvalenze e minusvalenze straordinarie da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ai fini IRAP viene inoltre modificato l art. 5 del D.Lgs. 446/1997, che regola la quantificazione del valore della produzione per le imprese non finanziarie, stabilendo l irrilevanza, nel calcolo dell imponibile, oltre che delle particolari voci già indicate (costi del personale, svalutazioni e accantonamenti), anche dei componenti straordinari conseguenti a trasferimenti aziendali. Disciplina fiscale transitoria per il primo esercizio Si prevede che continuino ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio 2016 (per i soggetti solari ) e sui successivi delle operazioni (precedentemente avviate e che si protraggono per i periodi d imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili) che risultino ora diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali. Viene, inoltre, stabilito che, nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi del D.Lgs. 139/2015: - i componenti reddituali che non transitano a conto economico in quanto rilevati direttamente a stato patrimoniale in ossequio ai nuovi Principi contabili OIC sono assimilati a quelli imputati a conto economico; i componenti imputati direttamente a patrimonio netto rilevano anche ai fini IRAP se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificabili nelle voci delle macroclassi A) e B) di conto economico con rilevanza ai fini IRAP; Circolare 3/2017 Pagina 3

- le rettifiche dell attivo patrimoniale e l eliminazione di passività e fondi di accantonamento già dedotti derivanti dalla prima adozione dei nuovi Principi contabili OIC non rilevano ai fini della determinazione del reddito. Tale disposizione ove compatibile si applica anche ai fini IRAP. Si precisa infine che il MEF entro il 30/4/2017 provvederà alla revisione del Decreto 14/3/2012 contenente la disciplina dell ACE. Inoltre, con uno o più decreti del MEF saranno adottate le disposizioni di revisione dei Decreti nn. 1/4/2009 e 8/6/2011 contenenti le disposizioni e il coordinamento fiscale per i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali. 3. SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI (D.L. 244/2016, art. 13, comma 4 sexies) È stato soppresso l obbligo di invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione da parte delle società/ditte individuali relativamente ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dei soci. L abrogazione riguarda soltanto l obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci, restando ferma la tassazione del reddito in capo al socio o familiare utilizzatore. La soppressione ha interessato anche la comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da persone fisiche o familiari dell imprenditore nei confronti della società. In assenza di una specifica decorrenza, si ritiene che le abrogazioni operino per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento ai soci nel 2016 e con riferimento ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2016 (comunicazioni che avrebbero dovuto essere presentate nel 2017). 4. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA NUOVA SABATINI (D.M. 16/2/2017, Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n.14036 del 15/2/2017 e n.17677 del 24/2/2017) Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto e le Circolari in esame ha fornito le disposizioni attuative relative alla disciplina della Nuova Sabatini modificata dalla Legge di Bilancio 2017 (si veda la nostra circolare n. 1/2017). Si ricorda che l agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all investimento, ad un tasso d interesse annuo pari al: - 2,75%, per gli investimenti ordinari; - 3,575% (maggiorazione del 30%), per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) sono state rese disponibili le prime FAQ in relazione al contributo maggiorato del 30% previsto per i beni di Industria 4.0 (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti). Il Ministero ha precisato che: - per investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Circolare 3/2017 Pagina 4

allegati 6/A e 6/B alla Circolare 14036/2017 (l allegato 6/A è stato sostituito dalla Circolare 17677/2017); - per investimenti ordinari, si intendono gli investimenti di cui all art. 5 del D.M. 25/1/2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Qualora gli investimenti dichiarati da una impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti non siano tali, non possono essere ammessi come investimenti ordinari e non sono, quindi, agevolabili. Sul sito del Ministero sono altresì disponibili i nuovi schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l ulteriore documentazione che l impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni. Le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato, a partire dall 1/3/2017 utilizzando il nuovo modulo di domanda. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le disposizioni di cui alla Circolare 14036/2017 si applicano: - a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dall 1/3/2017; - alle domande presentate prima dell 1/3/2017, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti. 5. MODIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE 2017 (D.L. 244/2016, art. 14-ter) Con riferimento al solo anno d'imposta 2017 sono stati modificati i termini entro i quali effettuare la comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale), in particolare, è stata prevista la periodicità semestrale per l'invio dei dati relativi al primo e al secondo semestre 2017. L adempimento in questione sostituisce lo "spesometro" annuale (si veda la nostra circolare n. 4/2016) previsto sino all'anno d'imposta 2016 (e per le operazioni 2016), il cui termine di presentazione scade il prossimo 10/4/17 per i contribuenti con liquidazioni IVA mensili e il 20/4/17 per i contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali. Sulla base delle modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe, la nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrà essere effettuata entro i seguenti termini: - i dati relativi al primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 18/9/2017; - i dati relativi al secondo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 28/2/2018. A partire dal 2018 le comunicazioni dovranno essere effettuate trimestralmente entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per i dati relativi al secondo trimestre, il termine è posticipato al 16 settembre. Circolare 3/2017 Pagina 5

Termini di presentazione Spesometro trimestrale Trimestre solare Anno 2017 Anno 2018 e seguenti I trimestre 31/5/2018 18/9/2017 (unificata) II trimestre 16/9/2018 III trimestre 30/11/2018 28/2/2018 (unificata) IV trimestre 28/2/2019 Rimangono ferme le scadenze trimestrali già previste per quanto riguarda viceversa il nuovo adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (si veda la nostra circolare n. 4/2016). Pertanto le scadenze rimangono fissate entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre). Liquidazioni periodiche IVA 2017 e seguenti I trimestre - Gennaio, Febbraio, Marzo II trimestre - Aprile, Maggio, Giugno III trimestre - Luglio, Agosto, Settembre IV trimestre - Ottobre, Novembre, Dicembre Termine di presentazione 31 maggio 16 settembre 30 novembre 28 febbraio 6. DETRAZIONE IRPEF DELL IVA CORRISPOSTA PER L ACQUISTO DI IMMOBILI (D.L. 244/2016, art. 9, comma 9-octies) È prorogata fino al 31/12/2017 (si veda la nostra circolare n.1/2016) la detrazione IRPEF del 50% dell IVA dovuta sul corrispettivo d acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale in classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20/2016, ha chiarito che il beneficio debba essere applicato anche alle cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 380/2001. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo a partire dall anno in cui è stata sostenuta la spesa. 7. MODIFICA DEGLI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT (D.L. 244/2016, art. 13 commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies) È confermato quanto riportato nella nostra nota informativa n. 1/2017 ed in particolare che gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'unione Europea sono stati prorogati al 31/12/2017. A tal proposito, si evidenzia che l Agenzia delle Entrate, unitamente all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha pubblicato un comunicato stampa in data 16/3/2017 in cui ha chiarito che, data la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati. Circolare 3/2017 Pagina 6

Inoltre è stato interamente riscritto l art. 50 comma 6 del D.L. 331/1993, prevedendo, a partire dal 2018, il solo obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, anche ai fini statistici. In base alla nuova disciplina a partire dal 2018 non sarà più previsto l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in altro Stato membro dell UE. Obblighi di comunicazione specifici sono individuati per gli enti non commerciali di cui all art. 7-ter comma 2 lettera b) e c) del D.P.R. 633/1972. Occorre ancora osservare che se da un lato l abolizione degli INTRASTAT relativi ai servizi ricevuti non pone problemi di compatibilità con la normativa comunitaria, dall altro l abolizione degli INTRASTAT relativi ai servizi resi potrebbe risultare in contrasto con l art. 262 della Direttiva 2006/112/CE che prevede espressamente tale obbligo. È previsto, altresì, che siano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi in materia di INTRASTAT, allo scopo di: - garantire la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti comunitari; - evitare duplicazioni; - diminuire il numero dei soggetti obbligati all invio dei modelli INTRASTAT; - ridurre gli obblighi informativi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa comunitaria. Tale provvedimento dovrà essere emanato entro il 30/5/2017 (ossia entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente Legge) e produrrà effetti a partire dall 1/1/2018. 8. MODIFICA DELLA DISCIPLINA SULLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO (D.M. 13/02/2017) Di seguito riepiloghiamo le modifiche più rilevanti apportate con riferimento alla disciplina sulla liquidazione IVA di gruppo. È stata fornita una nuova definizione di società controllata ai fini della presente disciplina: si tratta di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote siano possedute in misura superiore al 50% del capitale, almeno dal 1 luglio dell anno solare precedente, dall ente o società controllante (ovvero da altra società a sua volta controllata da questi). Il Decreto stabilisce che il soggetto controllante debba comunicare all Agenzia delle Entrate l'esercizio congiunto dell'opzione relativa alla liquidazione dell IVA di gruppo. La comunicazione va fatta tramite la dichiarazione ai fini dell IVA presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Tale nuova modalità è già stata resa possibile nella dichiarazione IVA 2017 tramite l istituzione del quadro VG, tuttavia con un comunicato stampa del 10/2/2017 l Agenzia delle Entrate ha precisato che verranno considerate valide ancora per il 2017 anche le comunicazioni effettuate con il modello IVA 26. Nella dichiarazione del soggetto controllante devono essere indicati: - il numero di partita IVA delle società controllate; - il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata; Circolare 3/2017 Pagina 7

- la sussistenza del requisito relativo al controllo della società, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate. La dichiarazione di esercizio dell opzione ha efficacia fino alla revoca, che va esercitata in base alle modalità e ai termini previsti per la comunicazione dell opzione stessa. Va peraltro comunicata all Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni con modello individuato con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate, ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell anno. Nel caso in cui venga a mancare il requisito relativo al controllo societario, tale mancanza ha effetto a partire dalla liquidazione periodica inerente al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata. Il Decreto ha inoltre precisato che tali novità si applicano a decorrere dall anno 2017 e che le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell imposta sul valore aggiunto relativa la mese di gennaio 2016 hanno effetto per l anno in cui sono esercitate. Pertanto sarà da valutare come il regime transitorio contenuto nel Decreto si coordini con i chiarimenti contenuti nel comunicato stampa suddetto. Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare. Circolare 3/2017 Pagina 8