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Allegato alla delibera di Consiglio n. 7 del 12.5.2010 STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA INFORMATICA TERRITORIALE SRL TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA OGGETTO Art. 1 E' costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione "SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL". Art. 2 La società ha sede legale in Belluno all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Il domicilio dei soci, per quello che concerne i rapporti dei medesimi con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Art.3 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci. Art.4 La società costituisce strumento organizzativo specializzato avente per oggetto esclusivo l esercizio di servizi di interesse generale nonché lo svolgimento di fondamentali attività di supporto alle funzione istituzionali dei soci. In tale ambito, la società realizza a favore dei soci servizi e, in genere, attività inerenti e connesse a: 1. progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi territoriali, ivi espressamente ricompresi quelli connessi alla gestione urbanistica del territorio; rilievi topografici anche con strumentazione GPS e mappatura di sottoservizi, reti tecnologiche e impianti, nonchè gestione delle relative banche dati; rilevazione e gestione informativa del patrimonio immobiliare; servizi di segnalazione delle condotte idriche-fognarie e gas metano o gpl; 2. servizi relativi all'esercizio delle funzioni catastali attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 112/98; 3. predisposizione, elaborazione e digitalizzazione di cartografie, elaborati grafici per progettazioni e direzioni lavori, di ortofoto e di qualsiasi supporto cartografico in qualsivoglia formato secondo le autorizzazioni di legge; 4. progettazione, realizzazione, anche parziale, sviluppo e gestione di reti di telecomunicazione e relative connessioni;

5. fornitura di servizi connessi all'attività di conduzione ed esecuzione di lavori pubblici, nonchè servizi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili; 6. progettazione, realizzazione e implementazione di servizi connessi ai precedenti, servizi di hosting e housing, nonché formazione tecnica e consulenze. 7. funzioni e compiti amministrativi e d ufficio nonché attività di consulenza generale, di assistenza tecnico contabile e di progettazione. La società può comunque compiere ogni operazione affine, connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare rispetto alle attività e ai servizi suindicate, ivi comprese in via meramente esemplificativa tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili ai fini del conseguimento dell oggetto sociale, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ai fini del conseguimento dei propri obiettivi, la società può ricercare e promuovere forme di collaborazione ovvero di partenariato con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, ordini professionali, università degli studi, suoi dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, camere di commercio, autorità ed organismi nazionali ed internazionali. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme di disciplina specifica, anche in tema di attività riservate a soggetti iscritti a collegi, ordini o albi professionali. In ogni caso, la società opera in via esclusiva con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti e non svolge prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara. TITOLO II CAPITALE SOCIALE QUOTE Art.5 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) e potrà essere aumentato, a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di delibera dell'assemblea straordinaria. In caso di decisione di aumento di capitale sociale a pagamento sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge, e spetta ai soci il diritto di sottoscriverli in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella delibera di aumento che lo stesso possa essere effettuato anche mediante offerta di quote a terzi. Art.6 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle quote, si applicano le procedure che seguono. In ossequio alla natura dell oggetto sociale, il trasferimento di quote del capitale sociale a soggetti terzi è subordinato innanzitutto all ottenimento, da parte di questi ultimi della seguente documentazione: - con riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in ossequio a quanto previsto dall art. 3, comma 28,

della Legge 244/2007, copia della delibera motivata, assunta dall Organo competente, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l assunzione della partecipazione di cui al comma 27 dello stesso articolo. Tale delibera dovrà essere pienamente esecutiva; - con riferimento agli altri soggetti, aventi natura giuridica non rientrante nella definizione di cui al punto precedente, delibera del rispettivo Organo di Amministrazione che attesti comunque che l acquisizione della partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o statutarie. Successivamente all assunzione dei documenti sopra citati forniti da parte del terzo interessato all acquisto della quota di capitale sociale - il trasferimento della partecipazione è ulteriormente subordinato al gradimento che deve essere espresso dall Assemblea dei Soci. A tal fine, il socio che intende trasferire le quote deve chiedere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all Organo Amministrativo di convocare l Assemblea entro quindici giorni, indicando le generalità del potenziale acquirente e la descrizione delle quote che intende trasferire. Se nel suddetto termine l Assemblea non si riunisce o non delibera, il gradimento si intende concesso. Il rifiuto del gradimento dev essere tempestivo, esplicito e motivato e deve essere comunicato. Qualora il gradimento sia immotivatamente negato, il socio richiedente ha diritto di recesso secondo le disposizioni di legge. In caso di gradimento comunque affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l acquisto, per l esercizio del quale si adottano le seguenti modalità: - il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento a ciascuno degli altri Soci, nonché, per conoscenza, all organo Amministrativo presso la sede della società; la comunicazione deve indicare la quota di partecipazione che il socio intende trasferire, il prezzo, le generalità del terzo cessionario, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa al trasferimento; - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento di cui sopra, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione comunica la propria volontà al socio offerente e all Organo di Amministrazione mediante lettera raccomandate con avviso di ricevimento, indirizzata rispettivamente al domicilio del socio come risultante dal libro soci e alla sede della società. Scaduto vanamente tale termine, il diritto si intende rinunciato;

- Se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già possedute da ciascuno di loro; - In caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene; - Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l intera partecipazione che fosse offerta; - Nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita. TITOLO III ASSEMBLEE Art.7 - L'Assemblea è convocata dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per mezzo di avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Nell'invito sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo (in territorio italiano) dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si ritiene regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale ed è presente l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art.8 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega conferita per iscritto; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dal codice civile. Essi possono conferire il diritto di ammissione e di voto ad un altro socio, esclusi gli amministratori ed i dipendenti della società e di società da essa controllate o che la controllano, gli amministratori, sindaci, revisori o dipendenti di queste, con delega consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica con firma digitale, scritta anche in calce alla lettera di convocazione dell'assemblea. Art. 9 Ogni socio in regola con il versamento delle quote attribuitegli ha diritto ad un voto per ogni euro nominale di quota. Art.10 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedono, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea viene convocata anche quando l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e negli altri casi e con le modalità previsti dalla legge. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti previsti dall'art.2364 del codice civile e negli altri casi previsti dallo statuto.

Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto da parte della società, ex art.2465 comma 2 del codice civile, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, nei due anni dall'iscrizione della società al Registro delle Imprese. L'Assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni di cui all'art.2365 del codice civile e può essere tenuta nello stesso giorno dell'assemblea ordinaria. Art.11 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengono tanti soci quanti ne occorrono a rappresentare almeno la metà del capitale sociale. Per la nomina delle cariche sociali è richiesta la presenza di almeno due terzi del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengono tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e delibera con tanti voti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Art.12 La nomina alle cariche sociali è effettuata con le maggioranza prevista al precedente art.11, secondo comma. Sono dichiarati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età. Art.13 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, ove per le funzioni di segreteria non sia prescritto o comunque chiamato un notaio, nomina un segretario e, occorrendo, tre scrutatori soci o non soci. Art.14 L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonchè su quelli che l'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre al suo esame e decisione. Art.15 Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da apposito verbale che viene firmato dall'amministratore Unico o dal Presidente e dal segretario, oppure dal Notaio. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE Art.16 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati secondo quanto previsto dalle norme in materia e dall'art.12 del presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, se ne manca l'indicazione nella delibera di nomina. Gli amministratori potranno anche essere non soci. Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre anni, salvo minore durata stabilita all'atto della nomina.

Agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso, determinato dall'assemblea ordinaria. Gli amministratori potranno essere revocati dall'assemblea in qualunque momento senza diritto al risarcimento dei danni, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. La cessazione del mandato degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui l'assemblea ha nominato i nuovi amministratori e questi hanno accettato l'incarico. Art.17 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'oggetto sociale e delle direttive dell'assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e di eseguire operazioni con istituti di credito senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per legge e per statuto sono riservati alle competenze dell'assemblea. Art.18 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera spedita cinque giorni prima; il telefax e la posta elettronica possono sostituirla, purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. La riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita, anche in mancanza delle predette formalità, quando partecipano tutti gli amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Art.19 La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Agli amministratori spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio per conto della Società. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione può dare mandato a persone di fiducia per il compimento di determinati atti o categorie di atti, e rilasciare le relative procure, essendo in tali casi autorizzati a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute e corrispondere il relativo compenso. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, stabilendo il limite della delega; entro tale limite i Consiglieri Delegati avranno la rappresentanza della Società. Anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà essere nominato Consigliere Delegato.

Art.20 La nomina del collegio sindacale è obbligatoria allorché si verifichino i presupposti di legge. In tal caso, il collegio sindacale esercita il solo controllo contabile. In mancanza del collegio sindacale il controllo della società è affidato ai soci nelle forme previste dalla legge. In ogni caso il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti designati dall Assemblea ordinaria ai sensi di legge, che ne determina anche il compenso secondo le tariffe professionali. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. TITOLO V BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RIPARTO DEGLI UTILI Art.21 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Art.22 Alla fine di ogni esercizio l' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio e di documenti accompagnatori in conformità alle norme stabilite dal codice civile e delle norme speciali in materia e lo presenterà all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art.2364; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Il bilancio viene depositato nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinchè i soci possano prenderne visione. Art.23 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad articolare un sistema di comunicazioni sociali, indirizzate all'assemblea dei soci, che riproduca gli effetti conoscitivi tipici della programmazione finanziaria degli enti locali, da predisporre sulla base di esplicite e formali indicazioni dell'assemblea relativamente a forma, contenuti e tempistica delle medesime comunicazioni. In tale contesto, l'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve comunque fornire all'assemblea adeguate informazioni sulla programmazione annuale e pluriennale. In particolare, tali comunicazioni devono contenere in chiara evidenza quanto segue: - Le linee di sviluppo delle diverse attività; - Il programma degli investimenti da attuarsi in conformità alla programmazione pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista per ciascun anno e delle modalità della sua copertura; - La previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 del codice civile;

- Il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità. Art.24 L'Assemblea dei soci deciderà la destinazione degli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. TITOLO VI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' Art.25 In caso di scioglimento anche anticipato e per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art.26 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere, secondo equità, entro novanta giorni dalla nomina. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 e successive modifiche ed integrazioni. Art.27 Per quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.