Istituto di Istruzione Superiore Minerario Giorgio Asproni ITCG Enrico Fermi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO

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Istituto di Istruzione Superiore Minerario Giorgio Asproni ITCG Enrico Fermi Istituto Tecnico settori Tecnologico ed Economico, Liceo delle Scienze Applicate C.M. CAIS02700R, C.F. 90036560929, e-mail: cais02700r@istruzione.it Sede Is Arruastas : Via G.Falcone, 7-09016 Iglesias (CI) - Tel. 0781-24745, Fax 0781-24745 Sede Giorgio Asproni : Via Roma, 45-09016 Iglesias (CI) - Tel. 0781-22502 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 CONVENZIONE CONVENZIONE PER PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRA L Istituto Istruzione Superiore Minerario Asproni ITCG Fermi con sede ad Iglesias (prov. CI), in Via G. Falcone n. 7, loc. Is Arruastas, codice fiscale 90036560929, d ora in poi denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Romina Lai nata a Carbonia il 08/09/1968 codice fiscale LAIMRM68P48B745J E L ATS Sardegna (di seguito denominata ATS), nella persona del Direttore Generale, Dr. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della detta ATS, in Sassari Via Enrico Costa 57, CAP 07100, (cod. fiscale C.F. MRNFLV52T16H126Y, P.I. 00935650903),di seguito denominata Azienda Ospitante, per lo svolgimento di stage formativi durante l'anno Scolastico. Premesso che - ai sensi dell art. 1 DLgs 77/05, l alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi dell art. 21 della l.r. n. 19/2007, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006 ;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell offerta formativa dell istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - la Regione Sardegna valorizza le varie tipologie di percorsi di alternanza, sostenendo che l alternanza scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all occupazione; - l alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, individuate dall Istituzione Formativa, la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro; - L alternanza scuola-lavoro è soggetta all applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti Si conviene quanto segue: Art. 1. Il soggetto ospitante, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, studenti in alternanza scuola-lavoro per i periodi che saranno di volta in volta concordati. Art. 2. Art. 3. 1. L accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro; 2. L accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di alternanza scuola-lavoro, non fa acquisire agli stessi la qualifica di lavoratore minore di cui alla L. 977/67 e successive modifiche; 3. l attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato tutor interno e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor esterno ; 4. per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell organizzazione ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa personalizzata, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell orientamento; 5. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del soggetto promotore. 1. Il tutor interno svolge funzioni di: a) informazione, accoglienza e consulenza presso l Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori; b) elaborazione, insieme al tutor esterno, del percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;

c) organizzazione e coordinamento delle attività dell allievo presso la struttura accogliente, rapportandosi con il tutor esterno; d) monitoraggio delle attività e analisi delle eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; e) valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze progressivamente sviluppate dallo studente; f) informazione degli organi preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiornamento del Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell eventuale riallineamento della classe; g) collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 2. Il tutor esterno svolge funzioni di: a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante favorendo l inserimento dello/a studente/ssa nel contesto operativo attraverso l affiancamento e l assistenza; c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo; d) pianificazione ed organizzazione delle attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti: a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato; b) controllo della frequenza e dell attuazione del Piano formativo personalizzato; c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; d) elaborazione di un report sull esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte dei Consiglio di classe; e) verifica del rispetto da parte dello/a studente/ssa degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all art. 20 D.lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello/a studente/ssa degli obblighi chiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati da tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro gli studenti beneficiari del percorso sono tenuti a: Art. 5 a) svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato; b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell attività formativa in contesto lavorativo; d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze. e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 art. 20. Il soggetto promotore assicura tutti gli allievi beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nella gestione per conto di cui all articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso AMISIMMA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 802642189. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Ai fini dell applicazione dell art. 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi: tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati in attività di alternanza; informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; designare un tutor interno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia. Art. 6 1. Il soggetto ospitante si impegna a: a) Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale; b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari o qualsiasi problema riguardante i soggetti beneficiari; e) designare un tutor esterno che sia competente ed adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia. Art. 7 Il Dirigente Scolastico del soggetto promotore, farà richiesta al Responsabile del soggetto ospitante la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione sulla base di una scheda fornita dalla scuola. Art. 8 Al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro agli alunni sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato dal soggetto promotore e controfirmato dal soggetto ospitante. Art. 9 La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all espletamento dell esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato. Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Romina Lai Per il Soggetto Promotore Il Direttore Generale Dott.Fulvio Moirano Per il Soggetto Ospitante