Tributi, accertamento e giurisprudenza tributaria



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Laretrodatazionecontabileefiscalenellascissioneafavoredibeneficiaria dinuovacostituzione diguidobevilacqua * Le note che seguono traggono origine da un caso concreto sottoposto, di recente, al mio esame da un membro dell associazione di cultura giuridica Insignum, di cui coordino, assieme a Federico Tassinari, il CentroRicerche. Il caso oggetto della presente riflessione riguardava una scissione totale e proporzionale di una Sas, da perfezionarsineiprimimesidell'anno2013,mediantecostituzionediduenewco,cheavrebberoassuntola vestedisrl.laquestioneconcerneval ammissibilitàdell introduzione,nelrelativoprogettodiscissione,di unaclausoladiretrodatazionecontabileefiscale,el eventualelimitetemporaledellaretroattivitàinparola. Premessa Laretrodatazionecontabilenellascissioneèespressamentecontemplatadall art.2506quaterc.c.,rubricato Effettidellascissione erimastoimmutatoaseguitodellariformadel2003,ilcuiprimocomma,perciòche quirileva,recita Perglieffettiacuisiriferiscel art.2501ter,numeri5)e6),possonoesserestabilitedate ancheanteriori 1. Nell affrontarelaquestionedell ammissibilitàdellaretrodatazionecontabileefiscalenell ipotesidiscissione totaleeproporzionalediunasasmediantecostituzionediduenuovesrl,laprimadomandachevienealla menteèselacircostanzachelasuddettaoperazionesiaattuatamediantecostituzionediduenuovesocietà possarappresentareunostacoloallaretroattivitàconvenzionaledeglieffetticontabili,iqualiverrebbero,in talmodo,imputatiasocietàche,aquelladata,ancoranonesistevano.alfinedirisponderecompiutamente alquesitoformulatoinepigrafe,sonostatiapprofonditiseparatamenteitemidellaretrodatazionecontabile efiscale,premessibrevicenniinmateriadiretroattivitàdeglieffettireali,percomprendere,inconclusione, quali,degliinteressiespressidalleparti,cièpermessodirealizzare. Sull inammissibilità della retrodatazione, in generale, degli effetti reali della scissione e della postdatazionedeglistessinelcasodispecie Nonparesuperfluo,percontestualizzareiltemaoggettodianalisi,soffermarsiperunattimosullaquestione delladisponibilitàdeglieffettirealidellascissioneinesame,conriferimentosiaallaretrodatazione,siaalla postdatazionedeglistessi,alfinedicogliereledifferenzesussistentiinmateriadiretroattivitàfraidiversi tipidieffettichediscendonodall operazionediscissione.infatti,l ammissibilitàomenodellaretroattivitàdi unparticolareeffettoderivadalladisponibilitàomenodellostesso. La retrodatazione contabile e fiscale è consentita, in generale, poiché gli effetti implicati sono ritenuti disponibilidaisoci,trattandosidieffettiobbligatorichesiproduconosolointerpartesenoncoinvolgono interessi di terzi. Per converso, gli effetti reali della scissione, che discendono dalla legge, non possono essere retrodatati, in quanto indisponibili, proprio perché si producono erga omnes e sono suscettibili di ledere i diritti e l affidamento dei terzi sullo status quo ante 2 ; è, invece, ammessa la postdatazione degli * NotaioinPordenone.MembrodellaCommissioneSocietàdelComitatoInterregionaledeiConsigliNotarilidelleTreVenezie. CoresponsabiledelCentroRicerchedell associazionediculturagiuridicainsignum. 1 Ilriferimentoèallapartecipazioneagliutilidelleazionioquoteassegnatedallesocietàbeneficiarieeall imputazionedelleoperazionicompiute dalle società partecipanti alla scissione al bilancio delle stesse. La norma è, nella sostanza, analoga a quella prevista in materia di fusione dall art.2504bis,co.3,c.c.. 2 Cfr.M.DiSarli,subart.2504bis,commi2e3,inCommentarioallariformadellesocietàdirettodaP.G.MarchettiL.A.BianchiF.GhezziM. Notari, Trasformazione Fusione Scissione,acuradiL.A.Bianchi,Artt.24982506quaterc.c.,Milano,Egea,2006,pag.848.Intalsenso, anche G. Scognamiglio, Fusione Scissione, in Trattato delle società per azioni diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 7**2, Utet, 2004, pag.345346.ingiurisprudenzasiveda,ancheseconriferimentoallafusione,cass.,sent.n.7438/03,innotariato,3,2004,pag.240ss., Intema di dichiarazione annuale dei redditi e con riguardo al caso di fusione di società per incorporazione, l'obbligo della società incorporante di 39

effetti reali, ma solo nell ipotesi di scissione a favore di beneficiarie preesistenti, ai sensi dell art.2506 quater,co.1,primaparte,c.c. 3. L inammissibilità della retrodatazione degli effetti reali, in assoluto, e della postdatazione degli stessi, limitatamente al caso della scissione a favore di società di nuova costituzione, discende dall efficacia riconosciutaall iscrizionedell attodiscissionenelregistrodelleimprese,nonchédaesigenzedituteladei terzi. Alla pubblicità commerciale prevista per l atto di scissione viene, infatti, attribuita natura di pubblicità costitutiva,stanteiltenoreletteraledell art.2506quater,co.1,c.c. Pertanto,finchél attodiscissionenonsiastatoiscrittointuttigliufficidelregistrodelleimpreseincuisono iscritte le beneficiarie, la scissione non potrà avere effetto né nei confronti delle parti (i soci e gli organi sociali delle società coinvolte nell operazione), salvo ritenere che verso di essi si producano i c.d. effetti prodromicidell atto,néneiconfrontideiterzi. Ilterminedacuidecorrel efficaciadellascissioneè,dunque,stabilitodallaleggeenonèderogabiledalle parti,lequali,inassenzadiunaderogalegaleespressa,nonpossonoprevedereunterminediefficaciadella scissioneanterioreoposteriorealladatadell ultimaiscrizionedelrelativoatto,trattandosiditermineposto apresidiodegliinteressideiterzi.questiultimi,facendoaffidamentosullerisultanzedidettoregistro,non potrebberovenireaconoscenzadiunascissionelacuiefficaciadecorradaunmomentodiversodaquello dispostodallegislatore,ritenendo,all opposto,chel atto,inquantoiscritto,siaimmediatamenteefficace dal momento dell ultima iscrizione, non potendo individuarsi in capo ai terzi un onere di procedere alla letturadell attodiscissioneiscritto,alfinediconoscereeventualiterminidiefficaciaadessoapposti. Inoltre, il sistema della pubblicità commerciale, a differenza di quello relativo alla pubblicità immobiliare, nonprevedelapossibilitàdiiscrivereattiadefficaciadifferitaenemmenodiannotareilverificarsiditermini iviprevisti.ammetterelapossibilità,nelcasodispecie,diapporreunterminediefficaciadiversodaquello legale, significherebbe svuotare di contenuto la funzione informativa cui è preposta la pubblicità commercialeenegareilsuocaratterediautosufficienza 4. Ciòposto,seperquantoconcernelaretrodatazionedeglieffettirealidellascissionenonèprevistadalla legge alcuna deroga all espresso principio, sia con riferimento alla scissione a favore di beneficiarie preesistenti,siaconriferimentoallascissioneafavoredibeneficiariedinuovacostituzione,conriguardoalla postdatazione,invece,illegislatorehaespressamenteconsentitochelepartipossanoprevedereuntermine diefficaciasuccessivorispettoalladatadell ultimaiscrizionedell attodiscissionenelregistrodelleimprese, masolonelcasodiscissioneafavoredibeneficiariepreesistenti.laratiodiquestalimitazione,laddovela scissione sia attuata mediante costituzione di nuove società, che verrebbero ad esistenza ed acquisterebbero personalità giuridica con l iscrizione dell atto di scissione, consiste nella riconosciuta impossibilitàdiapporreterminiinizialidiefficaciaagliatticostitutividisocietàdicapitali. Ciòinquantosiritiene 5 cheilprocedimentodicostituzionedellesocietàdicapitalisiascanditonellefasie nei tempi dalla legge, in modo inderogabile 6, sicché una volta iscritto l atto costitutivo nel Registro delle presentareladichiarazione,relativaallafrazionedieserciziodellasocietàincorporatacompresatral'iniziodelperiodod'impostaeladataincui haeffettolafusione,deveessereadempiuto,aisensidell'art.11dprn.600/73(applicabile"rationetemporis"),entroilterminediquattromesi dalla data stessa. Ad un tal riguardo, nel caso di retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione, tale decorrenza non può ritenersi corrispondentementeanticipata,attesochelaretrodatazionenonpuònon avere naturaedefficaciaunicamentecontabiliechel'obbligodi presentazionedelladichiarazione,essendopostoacaricodiunsoggettochetraelaproprialegittimazionedallasuaqualitàdisuccessoredella societàincorporata,devenecessariamenteesserericollegatoall'avvenutaestinzionediquest'ultima. 3 Art.2506quater. Effetti della scissione La scissione ha effetto dall ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nell Ufficio del Registro delle impreseincuisonoiscrittelesocietàbeneficiarie;puòesseretuttaviastabilitaunadatasuccessiva,trannechenelcasodiscissionemediante costituzionedisocietànuove.( ). 4 Perl interessegenerale,concernentelastessasicurezzaespeditezzadeirapportigiuridici,afareaffidamentosuunsistemapubblicitarionon solodirapidaedagevoleconsultazione,maanche autosufficiente,ingradocioèdimanifestarecompiutamentedasolo,inrelazioneadun datotempo,l assettogiuridicoefinanziariodiunadeterminataimpresa,sivedaf.tassinari,l iscrizionenelregistrodelleimpresedegliattiad efficaciasospesaodifferita,inriv.not.,1996. 5 In tal senso, Studio del C.N.N. n.502009/i, La condizione e il termine nell atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative,estensorem.stellarichterjr.,approvatodallacommissionestudid Impresail19marzo2009e,anteriforma,StudiodelC.N.N. 40

imprese, la società viene ad esistenza ed acquista un autonomia patrimoniale perfetta, mentre non potrebbeammettersiun iscrizioneaventeadoggettounasocietànoncapacedivenireadesistenza(come accadrebbesefosseprevistalapostdatazionedeglieffettirealidellascissione). I ragionamenti sopra esposti, relativamente agli effetti reali della scissione, non sono trasferibili, come si vedrà, agli effetti contabili o fiscali della stessa, i quali, si ribadisce, si producono solo tra le parti e, non coinvolgendo interessi di terzi, né la loro tutela o il loro affidamento, sono pienamente disponibili dall autonomiaprivata. L ammissibilitàdellaretrodatazionecontabileecivilistica La retrodatazione contabile è disciplinata dall art.2501ter, co.1, n.6), c.c., quale elemento del contenuto legaledelprogettodifusione,applicabileallascissioneinvirtùdelrichiamooperatodall art.2506bis,co.1, c.c..nelcasoinesame,sivolevaprevederechedall 1/01/13leoperazioniposteinesseredallascissa(le qualisarebberodovuterisultaredalbilanciodiquesta)fosseroimputatealbilanciodellabeneficiaria,alla qualesarebberostatiassegnatiglielementipatrimonialiinerentiadetteoperazioni,concorrendocosìalla formazionedelreddito(evenendoregistratenelcontoeconomico)dellastessa.quindi,sisarebbevoluto poter stabilire la data di efficacia contabile della scissione in un momento anteriore rispetto alla data di efficaciarealedellamedesima(che,nelsilenziodelprogetto,decorredall ultimadelleiscrizionidell attodi scissionenell ufficiodelregistrodelleimpreseincuisonoiscrittelebeneficiarie). Analizzando il tenore letterale dell art.2506quater, co.1, c.c., può notarsi che la previsione relativa alla possibilità di una retrodatazione contabile, a differenza di quanto previsto per la postdatazione, non contempla alcun divieto espresso 7. La retrodatazione sembrerebbe, pertanto, potersi applicare a tutte le ipotesi di scissione, compresa quella in esame, che dà origine a due società di nuova costituzione. Confrontando il contenuto letterale della norma sopra citata nella parte inerente alla postdatazione, con quellonellaparteinerenteallaretrodatazione,emergecomeillegislatoreabbiavoluto,solonelprimocaso, vietarne espressamente l applicazione all ipotesi della scissione mediante costituzione di società nuove. Verrebbe dunque da pensare che, se il Legislatore avesse voluto vietare, per questa forma di scissione, anche la retrodatazionecontabile, l avrebbe detto esplicitamente. Inassenza di espliciti divieti normativi, quindi,parepoterammettersilaretroattivitàcontabilenelcasodispecie. Nonpuò,tuttavia,nonosservarsichel affermazionedicuisoprapotrebbesollevarealcuneperplessitàal pensiero che due società, le quali verrebbero ad esistenza con la scissione, vedrebbero così imputarsi contabilmenteoperazionicompiutedallascissainunperiodo,quelloantecedenteall iscrizionedell attodi scissione,incuiesseancoranoneranoesistenti 8. Lasoluzionechevogliamodarealquesitopassanecessariamenteattraversounasceltadicampoinordine allanaturagiuridicadellascissione. La succitata obiezione non può essere superata ove ritenessimo, con alcuna dottrina, che la scissione dà luogo ad una vicenda estintivocostitutiva. Se così fosse, è evidente, nessuna retrodatazione potrebbe ipotizzarsiinpresenzadibeneficiariedinuovacostituzione. n.261, Regimedell omologazioneedelementiaccidentalinellacostituzionedisocietàdicapitali,estensores.tondo,approvatodalconsiglio NazionaledelNotariatonellasedutadel23novembre1989. 6 Cfr.gliartt.2330e2331c.c.,dettatiperleSpamaapplicabilialleSrlinvirtùdelrichiamoeffettuatodall art.2463,ultimocomma,c.c.:art.2330 c.c.,amentedelquale Ilnotaiocheharicevutol'attocostitutivodevedepositarloentroventigiornipressol'UfficiodelRegistrodelleimprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'art.2329 ; art.2331,co.1,c.c.,secondocui Conl'iscrizionenelRegistrolasocietàacquistalapersonalitàgiuridica ;art.2330,co.3,secondoperiodo,c.c., percui L'ufficiodelRegistrodelleimprese,verificatalaregolaritàformaledelladocumentazione,iscrivelasocietànelRegistro ;art.2331,co.4, secondoperiodo,c.c., Seentronovantagiornidallastipulazionedell'attocostitutivoodalrilasciodelleautorizzazioniprevistedalnumero3) dell'art.2329l'iscrizionenonhaavutoluogo,essesonorestituiteaisottoscrittoriel'attocostitutivoperdeefficacia. 7 Art.2506quater. Effetti della scissione La scissione ha effetto dall ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nell Ufficio del Registro delle impreseincuisonoiscrittelesocietàbeneficiarie;puòesseretuttaviastabilitaunadatasuccessiva,trannechenelcasodiscissionemediante costituzionedisocietànuove.perglieffettiacuisiriferiscel art.2501ter,numeri5)e6),possonoesserestabilitedateancheanteriori.( ). 8 Sembraescluderelapossibilitàdiunaretrodatazionecontabileneiconfrontidellesocietàneocostituite,L.G.Picone,subart.2506quater,in CommentarioallariformadellesocietàdirettodaP.G.MarchettiL.A.BianchiF.GhezziM.Notari,Trasformazione Fusione Scissione,a curadil.a.bianchi,artt.2498 2506quaterc.c.,Milano,Egea,2006,pag.1170. 41

Viceversa, tale obiezione può essere superata argomentando dalla natura giuridica dell operazione di scissione,comecondivisadalprevalenteorientamentodottrinalepostriforma.essa,infatti,secondoipiù, non rappresenta una vicenda estintivocostitutiva, nemmeno nell ipotesi di scissione totale a favore di società newco, bensì una vicenda meramente modificativa ed evolutiva, una sorta di riorganizzazione societariadellascissacomportanteunasemplicemodificadelrapportoderivantedall'originariocontrattodi società,senzaalcuneffettotraslativo 9. Condivisataleinterpretazione,nonpuònegarsil ammissibilitàdellaretroattivitàcontabileancheafavoredi societàbeneficiariedinuovacostituzione. Quantoall eventualelimitetemporaledellaretroattivitàcontabile,nessunlimitespecificoèprescrittodalla legge. Daalcunièstatosostenutocheessocoincidaconladatadichiusuradell ultimoesercizioprecedentequello nel quale ha efficacia la scissione (nel caso di specie, non potrebbe retrocedersi ad una data anteriore all 1/01/13) 10. Si può ritenere che la retroattività in esame possa essere intesa nel senso che gli effetti contabili siano imputatiallebeneficiarie: dalladatadiiniziodell esercizioincorsoalmomentodiattuazionedellascissione(1/01/13); da una data compresa fra l inizio dell esercizio in corso (1/01/13) e quella di efficacia reale dell operazione 11. Fraledueipotesisopraesposte,nellapratica,èdapreferirsilaprima,inquantolaretroattivitàcontabile all iniziodell esercizioincorsoalmomentodell efficaciadell operazioneconsentedievitarelaredazionedi unbilanciodichiusuracompletodellascissa,relativoalperiodointerinale(compresofral 1/01/13eladata diefficaciareale) 12.Lafunzioneditaledocumentocontabile,infatti,consistenell accertamentodieventuali utiliprodottidallascissanellemoretralachiusuradell ultimoesercizioeladatadiefficaciadellascissione, al fine di accantonarli a beneficio dei soli soci di questa 13. Evidentemente, la redazione del bilancio di chiusurasirivelainutilenell ipotesipreferita,inassenzadiunsiffattoperiodointerinale. Invero, l unico limite rinvenibile nel nostro ordinamento è quello derivante dal principio dell annualità dell esercizio, in base al quale gli amministratori, a partire da una certa data, sono obbligati a convocare l assembleaperl approvazionedelbilanciodell esercizioconcluso,percuipuòaffermarsichelaretroattività contabilepossaestendersiatutteleoperazionichenonsianogiàstateimputatealbilanciodellasocietà scissa,cioèchenonrisultinodaunbilancioapprovatodaisocidellastessa.così,nelcasodispecie,qualorail procedimentodiiscrizionedell attodiscissionesicompletiprimadell approvazionedelbilanciodell ultimo eserciziodellascissa(chiusosial31/12/12),potrebbeammettersil imputazionecontabileallebeneficiarie anchedelleoperazionicompiutedallascissadurantequest ultimoesercizio 14. Anchetalesoluzione,peraltro,consentedievitarelaredazionediunbilanciodichiusuradellascissa. Se,quindi,pereffettodellaretroattivitàcontabileall iniziodell esercizioincorso(1/1/13)ovveroall inizio dell ultimo esercizio della scissa (1/1/12), è consentito alla stessa di non redigere il bilancio di chiusura, dovrà nondimeno essere redatto ed approvato dai competenti organi il bilancio del suo ultimo esercizio 9 Siveda,pertutti,F.Magliulo, Lascissionedellesocietà,Ipsoa,2012. 10 L.G.Picone,subart.2506quater(8),pag.1171. 11 Intalsenso,ancheseconriferimentoallafusione,M.DiSarli,subart.2504bis,commi2e3(2),pag.846,nt.14. 12 Questobeneficioèbenevidenziatoneltestodell Oic4del24gennaio2007 Fusioneescissione,pag.56: Vainfatticonsideratoche,aifini pratici,laretroavitàcontabilenonaccompagnatadaunacoevaretroavitàfiscale,ancheseinastrattopuòritenersiammessa,nonconsente diottenerequeibeneficiperiqualisifaricorso,nellageneralitàdeicasi,all anticipazionedeglieffetti(contabili)dell operazione:valeadire,ad evitare la redazione di un bilancio di chiusura completo della scissa relativo al periodo interinale (compreso fra la data cui vengono fatti retroagireglieffetticontabilieladatadeglieffettireali)ediun appositadichiarazionedeiredditi,inmodoanchedaottenerelacompensazione delleperditedellascissacongliutilidellebeneficiarie,eviceversa. 13 Così,F.Magliulo, Lascissionedellesocietà (9),pag.710. 14 Così, Studio del C.N.N. n.1488 approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 20/01/98, Fusione retroattiva e modificabilità del progetto, estensoreg.ferrijr.;insensoconforme,quesitodelc.n.n.n.12006/i, Retrodatazionedeglieffetticontabiliefiscalidellafusioneefacoltàdi modificare l atto di fusione, estensore D. Boggiali; Quesito del C.N.N. n. 742010/I, Fusione, decorrenza degli effetti civilistici e fiscali, estensorid.boggialia.ruotolo;a.genovese, Ladecorrenzadell effettoelaretroattivitàcontabiledellafusione,inriv.soc.,2000,141ss; M.DiSarli,subart.2504bis,commi2e3(2),pag.848. 42

chiusosi al 31/12/12, qualora la retrodatazione contabile si fermi all 1/1/13. Infatti, mentre laddove gli effetti contabili della scissione siano fatti retroagire all 1/1/12, il bilancio d esercizio della scissa relativo all anno 2012 sarà redatto ed approvato dagli amministratori e dai soci delle due beneficiarie di nuova costituzione,inbasealleoperazionieaglielementipatrimonialiimputatiairispettivibilanci,dicontro,oveil progettodiscissionecontemplilaretrodatazionecontabileall 1/1/13,siponelaquestionediqualesiala societàicuiorganisarannodeputatiatalioperazioni.certamente,nonpotrebbetrattarsidellascissa,chein seguito all attuazione della scissione sarebbe estinta e i cui organi amministrativi e di controllo non sarebberopiùincarica.neconseguechelaredazionedelbilanciodellascissarelativoall esercizio2012: dovrà essere effettuata collettivamente dagli organi amministrativi di tutte le beneficiarie, in quanto ciascunadiesse,siapureproparte,èsubentrataneirapportigiuridicifacenticapoallascissa 15. Ilbilanciocosìredattodovrà,poi,esseresottopostoall approvazionenondeisocidellascissa,chenonesiste più,bensìdeisocidientrambelenuovebeneficiarie. L inammissibilitàdellaretrodatazionefiscalenelcasodispecie Lapossibilitàdiinserire,nelprogettodiscissionedelcasodispecie,unaclausoladiretroattivitàrilevanteaifini fiscali, ossia ai fini delle imposte sui redditi, è espressamente esclusa dall art.173, co.11, del DPR n.917/86 (d orainavantituir) 16,ilquale,nelrinviareall art.2506quater,co.1,c.c. e,quindi,alla retrodatazione degli effettiiviprevisti,nelimitatuttavial operativitàalricorreredelleseguentitrecondizioni 17 : lascissionedeveesseretotale; tuttelesocietàbeneficiariedevonoesserepreesistenti; deve sussistere coincidenza tra la chiusura dell ultimo periodo di imposta della scissa e quello delle beneficiarie. Laratiodellaprimalimitazionesicomprendeponendomentealprincipalevantaggiodellaretrodatazioneai finifiscali,consistentenell evitare,neisolicasidiscissionetotale,lapresentazionedelladichiarazionedei redditidapartedellascissaperilperiodod impostac.d.frazionale,compresofral iniziodell ultimoesercizio eladatadiefficaciarealedellascissione(taleesigenza,evidentemente,nonsimanifestaqualoralascissa sopravviva alla scissione, dovendo essa necessariamente continuare a presentare la dichiarazione dei redditi). Lasecondacondizionedettataperl ammissibilitàdellaretrodatazionefiscaleèdedottadallaterza,poichéle beneficiariedinuovacostituzionesonoprivediunperiodod impostaprecedentequelloincuihaefficaciala scissionee,conriguardoadesse,nonpotrebbeaversiquella coincidenzatralachiusuradell ultimoperiodo d impostadellascissaequellodellebeneficiarie richiestadallanormacitata.inoltre,l inammissibilitàdella retrodatazione degli effetti fiscali nell ipotesi di scissione a favore di beneficiarie di nuova costituzione discende dall impossibilità di imputare determinate operazioni al bilancio di soggetti che, alla data di attuazionedellestesse,nonsonoancoragiuridicamenteesistenti. Sièaffermato,inproposito,chel intenzionedellegislatorefiscaleattraversolaprevisionedellesuddette condizionirestrittivesiadievitare,dapartedelcontribuente,un attribuzionearbitrariadeicomponentidi redditoconseguitidallascissaallesocietàbeneficiarie 18. 15 Così,siapurerelativamenteallaredazionedelbilanciodichiusuradellascissainipotesidiscissionetotale,F.Magliulo,Lascissionedellesocietà (9),pag.712.Edinvero,laquestioneconcernentel organoamministrativocompetenteallaredazionedelbilanciodichiusuradellascissariceve la medesima risposta offerta all interrogativo formulato nel testo circa l organo competente alla redazione del bilancio della scissa relativo all esercizio2012.inentrambeleipotesi,infatti,almomentodellaredazioneedell approvazionedelbilancio,lascissanonesistepiù,comenon sussistonopiùirelativiorganiamministrativiedicontrollo,nonchélastessaassembleadeisoci. 16 Ai sensi dell art.173, comma 11, del Tuir Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizionidelcomma1dell art.2506quaterdelcodicecivile,malaretrodatazionedeglieffetti,aisensidell arti.2501ter,numeri5)e6),dello stessocodice,operalimitatamenteaicasidiscissionetotaleedacondizionechevisiacoincidenzatralachiusuradell ultimoperiododiimposta dellasocietàscissaedellebeneficiarieeperlafaseposterioreataleperiodo. 17 Cfr.,intalsenso,M.DiSiena, Lascissione,SezioneC Aspettifiscali,Leimpostesuiredditi,inOperazionidifinanzastraordinaria,acuradiG. Cristofori, Gruppo 24Ore, 2010, pag.861, il quale rileva come, in ambito fiscale, il Legislatore sia stato assai più restrittivo che in ambito civilistico. 18 M.DiSiena, Lascissione,SezioneC Aspettifiscali,Leimpostesuiredditi (17),pag.862. 43

Alla luce di tali considerazioni, può ritenersi che il tenore letterale dell art.173, co.11, Tuir impedisca espressamente, nel caso di specie, la possibilità di introdurre nel progetto di scissione una clausola di retroattività rilevante ai fini fiscali, trattandosi di scissione totale a favore di due società di nuova costituzione. Ancheavolerritenerecondivisibile,persuperareillimitelegislativodicuisièappenadetto,l orientamento secondocuil affermatanaturameramentemodificativadellascissioneconsentadireputareapplicabilela retrodatazione fiscale alla scissione a favore di beneficiaria di nuova costituzione (analogamente al ragionamentooperatointemadiretrodatazionecontabileecivilistica) 19,sussisteunulterioreimpedimento, nel caso di specie, all operatività della stessa: le diverse imposte sui redditi cui sono soggette le società coinvoltenell operazionediscissione. Infatti, mentre la scissa è una società di persone (Sas), come tale soggetta all Irpef in capo ai soci, le beneficiarie sono due società di capitali (entrambe Srl), soggette all Ires in capo alle società. In un caso simile,ancheseriguardanteunafusione,l AgenziadelleEntratehastabilitochelacondizioneperchépossa dirsi applicabile la retrodatazione fiscale è che le società siano soggette alla medesima imposta 20. Una conferma di questo indirizzo può ricavarsi dall art.170, co.2, Tuir, disciplinante la trasformazione ed applicabile al caso in esame poiché implicante, dal punto di vista fiscale, una trasformazione progressiva dellascissa 21.Lanormacitataprevedeche,qualoralatrasformazione(scissione,n.d.r.)coinvolgasocietàdi tipodiverso,talunesoggetteall Irpef,altreall Ires,ilredditodelperiodocompresotral iniziodelperiodo d imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione (scissione, n.d.r.) sia determinato secondo le disposizioniapplicabiliinrelazionealtipodisocietà,inbaseallerisultanzediappositocontoeconomico. Dall interpretazione offerta dall Amministrazione Finanziaria deriva che, nel caso di specie, le società coinvolte nell operazione saranno tenute a determinare il reddito del periodo compreso fra l 1/1/13 e la datadiefficaciarealedellascissioneinbaseallenormeapplicabiliallesocietàdipersone(lascissa)ealle societàdicapitali(lebeneficiarie).pertanto,ancheinbaseaquestasecondaargomentazione,siritieneche nonsiapossibileinserirenelprogettodiscissioneunaclausoladiretrodatazionefiscale. Larispostanegativacircal'ammissibilità,nelcasodispecie,dellaretrodatazionefiscale,assorbelaquestione concernenteillimitetemporalemassimoeventualmenteprevistodallaleggepertaleretroattività.bastiqui soltantoaccennarealfattoche,diversamentedalcasodellaretrodatazionecivilisticaecontabile,ovenon sussiste un limite espresso, l art.173, co.11, Tuir ammette quella fiscale solo per la fase posteriore all ultimo periodo di imposta della scissa e delle beneficiarie (quindi, sarebbe possibile retrodatare la scissionealmassimofinoall 1/1/13) 22.L eventualeclausoladiretroattivitàfiscalecontrariaall art.173,co.11, Tuirsarebbeinefficacee,pertanto,aifinifiscali,troverebbeapplicazionelaregolageneralesecondocuila scissioneacquistaefficaciadalladatadell ultimadelleiscrizioniprescrittedall art.2506quaterc.c.. Potrebbe chiedersi, alla luce delle suesposte considerazioni, quale società debba provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi della scissa, estinta, per il periodo d imposta c.d. frazionale, compresofral iniziodell ultimoesercizioeladatadiefficaciarealedellascissione:atalfine,l art.5bis,co.3, del DPR n.322/98 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle impostesuiredditi),prevedeche,incasodiscissionetotale,gliobblighitributaridellascissarelativiaperiodi d impostaanteriorialladatadallaqualel operazionehaeffettosianoadempiutidallasocietàbeneficiaria appositamentedesignatanell attodiscissione,anormadell art.123bis,co.4,deltuir(oraart.173,co.12, Tuir).Qualoraladesignazionesiaomessa,siconsideradesignatalabeneficiarianominataperprimanell atto discissione(art.173,co.13,tuir). 19 Cfr.F.Magliulo, Lascissionedellesocietà (9),pag.701,nt.51).Nonbisogna,comunque,tralasciarechenessundivietolegislativoespressoè previsto con riferimento alla retrodatazione contabile nella scissione a favore di società newco, mentre in tema di retrodatazione fiscale l art.173,comma11,tuirèeloquenteenonsembralasciarspazioadubbiinterpretativi. 20 R.M.n.22/E/09. 21 Sicchépotrebbeparlarsidi scissionetrasformativa. 22 Ciòèconfermatodall Oic4Fusioneescissione(12),pag.57,secondocui ladatacuipuòfarsirisalirel effettocontabileefiscaleèquelladi aperturadell esercizioincuisicompletailprocedimentodiscissione. 44

L ammissibilitàdiunadissociazionefraladatadiretrodatazionecontabileequelladiefficacia fiscale dellascissione Nel paragrafo precedente si è, dunque, concluso che, ai fini fiscali, gli effetti dell atto di scissione decorrerannodallamedesimadataincuil operazioneinparolaprodurràiproprieffettireali. Affermata, all opposto, la possibilità di retrodatare gli effetti contabili, ci si deve ora chiedere se sia ammissibile separare l efficacia contabile da quella fiscale e, quindi, prevedere nel progetto che l imputazionedelleoperazionidellascissaalbilanciodellebeneficiariedecorradaduedatediverse,l una rilevanteaifinicontabili,l altrarilevanteaifinifiscali. Non sussistendo indici normativi nel senso della inammissibilità di una dissociazione siffatta, essa può ritenersi possibile; ove si optasse per questa soluzione, alcune operazioni poste in essere dalla scissa sarebbero imputate al bilancio delle beneficiarie solo contabilmente, mentre fiscalmente esse continuerebberoadessereimputateallascissa 23. La necessaria conseguenza di tale dissociazione è la circostanza per cui la stessa comporterebbe, per gli amministratoridellascissa,l obbligoditenereunadoppiacontabilitàattraversolaredazionediduetipidi bilancio,unoaglieffetticivilisticiedunoaglieffettifiscali 24. Conclusioni Alterminedelleriflessionisinquisvolte,emergelanecessitàdivalutarecasopercasosesiaammissibile introdurre, in un progetto di scissione, una clausola di retroattività contabile e fiscale. Potrebbe essere necessario, infatti, come nell ipotesi sottoposta ad analisi, ove la retrodatazione è possibile solo ai fini contabili e non fiscali, separare il profilo civilistico e contabile da quello fiscale. In tal caso, stante l ammissibilità della dissociazione fra la data di efficacia contabile e quella di efficacia fiscale della scissione, sarebbe opportuno precisare, nel progetto, che la retroattività degli effetti ivi prevista è solo contabile e non rileva ai fini fiscali. In tal modo, talune operazioni sarebbero imputate al bilancio delle societàbeneficiariesolocontabilmente,mentrefiscalmenteessecontinuerebberoadessereimputatealla societàscissa. 23 Siveda,pertutti,G.Ferrijr., Fusioneretroattivaemodificabilitàdelprogetto (14). 24 CosìF.Magliulo, Lascissionedellesocietà (9),pag.697,nt.46. 45