DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ ALLA LUCE DEL T.U. SULLA SICUREZZA SUL LAVORO Relatore: Avv. Paolo Bernardini MANZATO & ASSOCIATI - Studio Legale
INTRODUZIONE La legge 3 agosto 2007, n. 123, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 185, in data 10 agosto 2007, reca Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
INTRODUZIONE In particolare l art. 9, l.n. 123/07, rubricato Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto l'articolo 25-septies nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
IL NUOVO ART. 25-septies D.Lgs. 231/01 Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 123 ha sostituito l art. 25- septies nel D.Lgs. 231/2001.
INTRODUZIONE Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
INTRODUZIONE 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a mille quote.
INTRODUZIONE 2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
INTRODUZIONE Le lesioni colpose sono gravi: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
INTRODUZIONE Le lesioni colpose sono gravissime se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; 5) l'aborto della persona offesa.
LE SANZIONI PREVISTE NEL T.U. SANZIONI PECUNIARIE Omicidio colposo commesso in violazione dell art. 55 T.U.: 1000 quote (da 258.000 a 1.549.000). Omicidio colposo: da 250 quote ( 64.500 / 387.250) a 500 quote ( 129.000 / 774.500). Lesioni colpose: da 100 quote (da 25.800 / 154.900) a 250 quote ( 64.500 / 387.250).
LE SANZIONI PREVISTE NEL T.U. SANZIONI INTERDITTIVE Omicidio colposo: durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Lesioni colpose: durata non superiore a sei mesi.
IL NUOVO ART. 25-SEPTIES L introduzione dell art. 25-septies determinerà un considerevole incremento dei soggetti interessati alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 231/01 stante: 1. da un lato, l aumento delle aree di attività esposte al rischio di commissione dei reati; e 2. dall altro, un corrispondente abbassamento della soglia di rischio considerata come accettabile dall impresa.
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Il modello organizzativo, per evitare la responsabilità alla società/ente: 1. deve contenere tutti gli elementi elencati nell art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/01; 2. deve rispettare i principi stabiliti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dalla disegno di legge attuativo della delega contenuta nella legge n. 123/2007.
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. 1. Il modello organizzativo e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate.
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell organizzazione e dal tipo di attività svolta, un articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell organizzazione e nell attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all articolo 6.
COLPA ORGANIZZATIVA E L.N. 123/07. Art. 30 del T.U. in materia di salute e sicurezza. 6. L adozione del modello organizzativo e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività di promozione della cultura e della prevenzione finanziabili pubblicamente.