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Dott. Emilio Cipriani Medico del Lavoro S.P.I.S.A.L. Ulss 22 Bussolengo (Vr)

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Alcol e salute L alcol è il fattore principale (assieme agli incidenti stradali) di disabilità e di mortalità nei giovani in Europa. In Italia si contano 30.000 morti all anno causate dall alcol. L Italia detiene in Europa il primato della mortalità per cirrosi epatica. Meno nota la relazione con molte altre patologie: cancro dell esofago e dello stomaco, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, cardiopatie dilatative, pancreatiti, esofagiti, gastriti, miopatie, osteoporosi, infertilità maschile e femminile, polineuropatie, demenza precoce. Almeno il 10% degli infortuni sul lavoro sono attribuiti all alcol, secondo stime dell Organizzazione Mondiale della Sanità 3

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15. disposizione per la sicurezza sul lavoro 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è di fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Intesa 16 marzo 2006 4

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 5

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309. 6

Intesa 16 marzo 2006 Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l incolumità e la salute di terzi 1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974); c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145); e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); G )manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 7

4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista; 5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7. mansioni comportanti l obbligo della dotazione del porto d armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; 8

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; 9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10.lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11.capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14.tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 9

IL PRINCIPIO I comportamenti individuali negli ambienti di lavoro, quando possono avere conseguenze sulla sicurezza e sulla salute di altri, devono essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro 10

FATTORI FAVORENTI IL CONSUMO DI ALCOL SUL POSTO DI LAVORO DISPONIBILITA DI BEVANDE ALCOLICHE SUL LUOGO DI LAVORO (regole) TOLLERANZA DA PARTE DEI COMPAGNI DI LAVORO (informazione) MANCANZA DI CONTROLLI DA PARTE DEI RESPONSABILI (formazione) MANCANZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 11

Il Datore di lavoro Valuta i comportamenti a rischio Adotta misure di tutela e prevenzione (Informazione, formazione, sensibilizzazione) Pone il divieto di somministrazione e assunzione di alcol In conclusione definisce una politica aziendale per la salute 12

Approccio preventivo Elaborare una politica aziendale per la salute documento scritto (contenente anche le regole di comportamento) coinvolgimento, condivisione e trasparenza informazione e formazione consenso informato per gli accertamenti e l uso dei dati garanzia del rispetto della privacy assistenza ai dipendenti con problemi dichiarazione delle sanzioni previste Stabilisce metodi di controllo sul divieto di assunzione di alcol e sulle regole aziendali Modalità delle misure alcolimetriche eventuali 13

R.S.P.P.- R.L.S.- dirigenti - preposti Sensibilizzati e Formati Partecipano alla valutazione dei comportamenti a rischio Sostengono il programma aziendale Applicando i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di lavoro 14

Il medico competente Valuta i comportamenti a rischio Segnalazioni da parte del SPP, dati epidemiologici raccolti con test anonimi, anamnesi, esami di laboratorio Applica la prevenzione alcologica selettiva Definisce i gruppi a rischio Fornisce informazioni diverse a gruppi diversi Utilizza modalità diverse di informazioni Utilizza il counseling Intervento breve 15

Il medico competente Può eseguire indagini alcolimetriche sul sangue o sull aria espirata Richiede al lavoratore il consenso informato al prelievo e all uso del dato In occasione della visita medica, verifica le conoscenze del lavoratore: Sulla politica aziendale Sulle regole stabilite dall azienda in materia Sugli stili di vita, effetti dell alcol, problemi alcol-correlati ecc. Invia ai servizi di alcologia i casi di sospetta dipendenza 16

Vigilanza S.P.I.S.A.L. Sanzione amministrativa ex art. 15 L. 125/2001 Sanzioni penali: ex art. 18 D.Lgs 81/08 obblighi del datore di lavoro e del dirigente ex art. 19 D.Lgs 81/08 obblighi del preposto ex art. 20 D.Lgs 81/08 obblighi dei lavoratori ex art. 25 D.Lgs 81/08 obblighi del medico competente ex art. 28 D.Lgs 81/08 oggetto della valutazione dei rischi ex art. 36 D.Lgs 81/08 informazione ai lavoratori ex art. 37 D.Lgs 81/08 formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ex art. 41 D.Lgs 81/08 sorveglianza sanitaria Assistenza alle aziende Valutazione dei comportamenti a rischio Informazione e formazione in azienda Promozione della salute Porre come regola aziendale il divieto di bere durante il lavoro ma anche prima di recarsi al lavoro e durante la pausa Porre come regola aziendale il divieto per tutti i dipendenti di una azienda a prescindere dalla mansione attribuita 17

Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Mansioni a rischio 1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni e'obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626. (ora art. 41 D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008) 18

Allegato I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA'E LA SALUTE DEI TERZI 1) Attivita'per le quali e'richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e'richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e'richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; 19

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. 20

Art. 3 Accertamenti sanitari per accertare assenza di assunzione di sostanze stupefacenti 1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono: a) visita medica da effettuare in conformita'alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della presente intesa; b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2, della presente intesa. 2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa. 21

assenza di assunzione di sostanze stupefacenti Assunzione sporadica Assunzione abituale Abuso Dipendenza 22

Accertamenti sanitari preventivi di screening 1. Il datore di lavoro qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro richiede al medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. 2. Il medico competente con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore verifica l assenza di assunzione di sostanze specifici tests di screening 3. Il lavoratore risultato positivo ai tests giudizio di inidoneità temporanea viene inviato al SERT 4. Il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero 5. Il medico competente, entro 30 gg dalla richiesta del d.d.l., comunica al lavoratore interessato almeno un giorno prima la data ed il luogo della visita 23

Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale dal medico competente ulteriori accertamenti sanitari per verificare un eventuale stato do tossicodipendenza Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato Sanzioni per il lavoratore che non si sottopone agli accertamenti arresto fino a 15 gg. o ammenda da 103 a 309 Sanzioni per il datore di lavoro che non fa cessare dalle mansioni arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5.164 a 25.820 24

Modalità di accertamento dell assenza di tossicodipendenza Le procedure diagnostiche e medico legali sono individuate con accordo tra lo stato, le regioni e province autonome, da adottarsi entro 90 giorni 25

Effetti dell accertamento della tossicodipendenza 1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di certificare l'idoneità alla mansione provvederà, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da parte del lavoratore. 26

Tariffe I costi degli accertamenti preventivi e periodici non possono essere superiori a quelli previsti dal decreto tariffa minima nazionale e sono a carico del datore di lavoro. 27

Nelle more dell accordo previsto dall art. 8 comma 2 Decreto ministeriale 12 luglio 1990 n. 186 Regolamento per determinare le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope in parte abolito dal DPR 5 giugno 1993 n. 171 L accertamento dell uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più elementi: Trattamenti documentati Segni di assunzione Sintomi fisici e psichici Sindrome di astinenza Presenza di sostanze e/o loro metaboliti nei liquidi biologici o nei tessuti 28

Nelle more dell accordo previsto dall art. 8 comma 2 Il datore di lavoro individua i lavoratori soggetti, comunica i nominativi al medico competente e informa tutti i lavoratori sul rischio. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio informa il lavoratore soggetto e gli propone alcuni esami di laboratorio di routine (glicemia, assetto lipidico, transaminasi, azotemia, uricemia, emocromo, es.urine) Anamnesi mirata Somministra il questionario AUDIT Utilizza il counselling - colloquio motivazionale 29