TFR in busta paga dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi il medesimo datore di lavoro



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Transcript:

I commi da 26 a 34, introducono, in via sperimentale dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere a quest ultimo la liquidazione mensile del TFR. La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è quella maturanda di cui all articolo 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Questa previsione confligge con la regola contenuta nel Dlgs 252/2005 secondo cui la scelta in favore del trasferimento al fondo pensione non era revocabile, se non in caso di totale riscatto della posizione pensionistica, si deve ritenere che il nuovo legislatore privilegi le esigenze dell'oggi (integrare il netto mensile) a quelle del domani (integrare la pensione), e non intenda escludere nessun lavoratore da questa chance di integrazione del proprio reddito.

Per il dipendente si tratta di una facoltà in quanto è libero di decidere in tal senso. Per il datore di lavoro, invece, nell ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l erogazione mensile del TFR risulta essere un obbligo.

Il lavoratore potrà esercitare la predetta facoltà entro i termini che saranno definiti con specifico DPCM che stabilirà anche le modalità di attuazione della disposizione in esame. La legge di Stabilità precisa che la manifestazione della volontà in favore della liquidazione monetaria, una volta effettuata, non possa essere modificata fino al 30 giugno 2018.

Esclusioni Le disposizioni fin qui commentate non si applicano: - ai lavoratori domestici; - ai lavoratori del settore agricolo; - ai pubblici dipendenti; - ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; - ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4, legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionali).

Tassazione e contribuzione Il Tfr che entrerà in busta paga perderà la sua funzione previdenziale Ciò sta a significare che il trattamento di fine rapporto dei lavoratori che opteranno per la monetizzazione, pur continuando a maturare secondo le regole dell'art. 2120 c.c., entrerà a far parte, a tutti gli effetti, della retribuzione ordinaria corrente del lavoratore (al netto del contributo dello 0,50% di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297).

La legge di stabilità 2015, tuttavia, al fine di evitare le conseguenti implicazioni tributarie e contributive che avrebbero fatto seguito alla diversa qualificazione delle somme, ha espressamente sancito che La quota maturanda di TFR liquidata mensilmente è assoggettata a tassazione ordinaria mentre non costituisce imponibile previdenziale.

Non saranno più applicabili le disposizioni speciali contenute nell'articolo 19 del Tuir, in base alle quali l'aliquota d'imposta è calcolata dal datore di lavoro con un peculiare metodo di tassazione separata, in via provvisoria, e successivamente riliquidata dall'agenzia delle Entrate in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Il maggior guadagno sarà per l'erario, che incasserà subito e cioè mese per mese, un'irpef più alta in quanto calcolata con modalità ordinaria. A perdere saranno i fondi pensioni che per i prossimi tre anni, salvo successive proroghe, rischiano di perdere una delle più importanti fonti, rappresentata appunto dal Tfr trasferito dai lavoratori dipendenti.

Ne deriva che, ad eccezione dei casi in cui il lavoratore beneficiario rientri nella fascia di reddito no tax area, l'aggravio fiscale sarà inevitabile, se non altro per il fatto che con la tassazione ordinaria saranno applicabili anche le addizionali Irpef e le somme concorreranno alla formazione del reddito complessivo.

Al fine di tentare di illustrare i riflessi indiretti della percezione delle quote mensili del Tfr in busta paga di seguito si propongono due esempi: il primo prevede il pagamento mensile delle quote di Tfr, il secondo prevede l'accantonamento delle stesse quote secondo quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.

ESEMPIO DI LUL SENZA TFR IN BUSTA PAGA Si ipotizzi ora il caso del signor Verdi, lavoratore mensilizzato dipendente della ditta Alfa SRL, che non ha optato per la percezione mensile delle quote di TFR continuando a preferire l accantonamento presso il datore di lavoro secondo le regole dell articolo 2120 del Codice Civile. Ipotizzando un divisore giornaliero pari a 26 e un divisore orario pari a 173 il Libro Unico risulta così compilato:

DATI DITTA DIPENDENTE Qualifica IMPIEGATO AMMINISTRATIVO ALFA SRL Nome GIORGIO Cognome VERDI PERIODO DI PAGA MARZO 2015 % part time RETRIBUZIONE Minimo contrattuale Totale 1.500,00 1.500,00 Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute RETRIBUZIONE MENSILE 26 57,69 1.500,00 BONUS RENZI Imponibile previdenziale Contributi INPS c/dip. 80,00 Imponibile fiscale IRPEF netta 1.500,00 137,85 Altre detrazioni 1.362,15 IRPEF lorda 200,52 117,26 Quantificazione quota TFR 317,78 Tot. comp. Tot. tratt. Retribuzione utile TFR: euro 1.500,00 Accantonamento mensile: euro 111,11 (euro 1.500,00/13,5) Contributo Legge 297/1982: euro 7,50 (euro 1.500,00 x 0,50%) Accantonamento netto: euro 103,61 (euro 111,11 euro 7,50) 1.500,00 Netto in busta 1.241.00 338,37

dove: ai fini della determinazione dell imponibile previdenziale, che risulta pari a euro 1.500,00, viene considerata esclusivamente la retribuzione mensile; ai fini della determinazione dell imponibile fiscale, che risulta pari a euro 1.362,15, viene considerata la retribuzione mensile dedotti i contributi INPS trattenuti al dipendente;

ESEMPIO DI LUL CON TFR IN BUSTA PAGA Si ipotizzi il caso del signor Rossi, lavoratore mensilizzato dipendente della ditta Alfa SRL, che, con decorrenza marzo 2015, ha optato per la percezione mensile delle quote di TFR. Il Libro Unico risulta così compilato:

DATI DITTA DIPENDENTE ALFA SRL PERIODO DI PAGA MARZO 2015 Qualifica IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Nome MARIO Cognome ROSSI % part time RETRIBUZIONE Minimo contrattuale Totale 1.500,00 1.500,00 Descrizione Ore/gg Dato base Competenze Trattenute RETRIBUZIONE MENSILE 26 57,69 1.500,00 QUOTA TFR MENSILE 1 103,61 103,61 BONUS RENZI 80,00 Imponibile previdenziale Contributi INPS c/dip. Imponibile fiscale IRPEF netta 1.500,00 137,85 Altre detrazioni 1.465,76 IRPEF lorda 234,05 111,71 Quantificazione quota TFR 345,76 Tot. comp. Tot. tratt. Retribuzione utile TFR: euro 1.500,00 Accantonamento mensile: euro 111,11 (euro 1.500,00/13,5) Contributo Legge 297/1982: euro 7,50 (euro 1.500,00 x 0,50%) Accantonamento netto: euro 103,61 (euro 111,11 euro 7,50) 1.603,61 371,90 Netto in busta 1.311,71

per espressa previsione di legge le quote di TFR percepite mensilmente in busta paga, pur se rientranti nell imponibile fiscale mensile, non rilevano ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per il cosiddetto Bonus Renzi di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (co. 27, art. 1, Legge 190/2014); ai fini della determinazione dell imponibile previdenziale, che risulta pari a euro 1.500,00, viene considerata esclusivamente la retribuzione mensile. Per espressa previsione di legge infatti le quote di TFR percepite mensilmente in busta paga non sono imponibili ai fini previdenziali (co. 756 bis, art. 1, Legge 296/2006 inserito dal co. 26, art. 1, Legge 190/2014);

Effetti sulla previdenza complementare La scelta di monetizzare mensilmente il Tfr in busta paga inciderà sulle precedenti opzioni effettuate in ordine al regime della previdenza complementare, quindi sia con riferimento alle quote di Tfr che il lavoratore aveva deciso di trasferire ad un fondo di previdenza integrativa, sia con riferimento alle quote di Tfr che, per le aziende con più di 50 dipendenti, finivano nel calderone del Fondo di Tesoreria Inps quando il lavoratore decideva di lasciare il Tfr in azienda. In definitiva, ogni scelta precedente potrà essere rimessa in discussione, benché limitatamente alla quota di Tfr maturando.

Misure compensative La norma prevede a favore dei datori di lavoro, a titolo di compensazione per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamati a sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di lavoro abbia, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti.

In particolare, è previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell incremento dell indice ISTAT relativo all anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno specifico fondo istituito presso l INPS e, in ultima battuta, dallo Stato. I datori di lavoro che opteranno per tale sistema di compensazione saranno tenuti a contribuire al fondo Inps istituendo nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di Tfr liquidata in busta paga.

Indipendentemente dal requisito occupazionale del datore di lavoro (meno di 50 addetti ovvero più di 49 addetti), i datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure compensative previste dall art. 10, D.Lgs n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare.

Queste misure compensative sono: a) nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga; b) nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga; c) nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga (comma 3, articolo 10, D.Lgs n. 252/2005; la percentuale di esonero applicabile per l'anno 2015 è pari allo 0,28%).