FISCALI. con il cd. decreto «salva Italia» (D.L. 6



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Guida ai NOVITÀ CIRCOLAZIONE del CONTANTE: LIMITAZIONI NAZIONALI e COMUNITARIE Analisi della circolazione del contante alla luce degli interventi chiarificatori offerti dal Mef, dall Agenzia delle Entrate, nonché dalla Guardia di finanza con la circolare 19 marzo 2012, n. 83607. di LUIGI GALLUCCIO e GAVINO PUTZU Ufficiali della Guardia di finanza (*) Con una serie di provvedimenti il Legislatore è intervenuto negli ultimi mesi più volte sulla disciplina della circolazione del contante, con la dichiarata finalità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare non solo il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, ma anche l evasione e l elusione fiscale. In particolare: con il cd. decreto «salva Italia» (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. con L. 22 dicembre 2011, n. 214) ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da t 2.500 ad t 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore; con il cd. decreto «semplificazioni» (D.L. 2 marzo 2012, n. 16) ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione del contante in caso di acquisti effettuati da (*) Lo scritto è a titolo personale e non impegna l Amministrazione di appartenenza degli Autori. cittadini extra-ue presso commercianti al minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo ed ha disposto nuove sanzioni per i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante. La materia è stata poi oggetto di numerosi interventi chiarificatori da parte del Ministero dell Economia e delle Finanze (Mef), dell Agenzia delle Entrate nonché, da ultimo, della Guardia di finanza con la C.M. 19 marzo 2012, n. 83607. DISCIPLINA INTERNA sull USO del CONTANTE L art. 12, del decreto cd. «salva Italia» ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, ad t 1.000 il limite per l utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari e postali e dei vaglia postali o cambiari, nonché dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 17

NOVITÀ Guida ai Variazioni dei limiti relativi all uso del contante, degli assegni «liberi» e dei libretti al portatore Ambito temporale di riferimento Soglia (euro) Fino al 29 aprile 2008 12.500 Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 5.000 Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 12.500 Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000 Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 2.500 Dal 6 dicembre 2011 1.000 Per effetto delle modifiche apportate dal citato art. 12, l art. 49, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 [CFF 2976] (cd. decreto antiriciclaggio) sancisce ora che: è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad t 1.000; il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tuttavia, il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a. In tali circostanze, l intermediario abilitato, dopo aver accettato per iscritto tale incarico, consegna alla parte creditrice il denaro contante, rilevando l operazione, identificando le parti interessate e comunicando i dati all Anagrafe dei rapporti presso l Agenzia delle Entrate. La limitazione di t 1.000 riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento, indipendentemente dalla causale e si applica anche alle cd. operazioni frazionate, ossia a quei pagamenti che appaiono artificiosamente frazionati. Al riguardo, il D.Lgs. 231/2007 (art. 1) definisce frazionata «un operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale». Il frazionamento in più importi inferiori al limite è però ammesso nel caso in cui lo stesso sia connaturato all operazione commerciale (es. contratti di somministrazione, contratti periodici) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (es. pagamento rateale). In ogni caso, come chiarito dal Mef con la circolare 4 novembre 2011, le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente ad una banca non concretizzano automaticamente una violazione dell art. 49. Il nuovo limite si applica anche ad assegni, libretti al portatore e alle transazioni tramite money transfer. Per quanto attiene agli assegni, è obbligatorio indicare su assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore ad t 1.000 il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Peraltro, ai sensi dell art. 49, co. 4, D.Lgs. 231/2007 i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane S.p.a. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque 18 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

Guida ai NOVITÀ richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, pagando, per ciascuno di essi, t 1,5 a titolo di imposta sul bollo. Va da sé che anche tali assegni devono recare non solo l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori ad t 1.000. Vanno in ogni caso considerati regolari gli assegni emessi prima del 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data (circ. Mef 33124/2008 su questione analoga). Quanto agli assegni emessi all ordine del traente «a me medesimo» gli stessi possono essere girati unicamente per l incasso ad una banca o a Poste italiane e non possono quindi circolare, indipendentemente dall importo. Per tali assegni infatti, come precisato dal Violazione dei limiti per contanti Violazione Mef con circ. 281178/2010, l unico utilizzo possibile è la girata per l incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. In ordine ai libretti al portatore, quelli con saldo pari o superiore ad t 1.000 devono essere estinti, ovvero il loro saldo doveva essere ridotto sotto soglia, entro il 31 marzo 2012. In caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. La nuova soglia trova infine applicazione anche per i soggetti che svolgono attività di trasferimento fondi attraverso il circuito dei money transfer. Sotto gli t 1.000, infatti, è possibile il trasferimento fondi senza obblighi di documentazione. In caso di violazione del nuovo limite del contante, si applica una sanzione pecuniaria. In particolare: denaro contante: Sanzione Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo compreso tra 1.000 ed 50.000 Trasferimento di contante e titoli al portatore di importo superiore ad 50.000 Dall 1% al 40% dell importo trasferito, con un minimo di 3.000 (sanzione minima) Dal 5% al 40% dell importo trasferito, con un minimo di 3.000 In ogni caso è esclusa l applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 (moratoria sanzioni per il cd. periodo transitorio); assegni: Violazione dei limiti per assegni Violazione Assegni bancari e postali di importo pari o superiore ad 1.000 privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità Assegni circolari, vaglia postali o cambiari di importo pari o superiore ad 1.000 privi del nome o ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità Assegni bancari e postali emessi all ordine del traente, non girati direttamente per l incasso ad una banca o a Poste italiane Sanzione Dall 1% al 40% dell importo trasferito se inferiore ad 50.000, con un minimo di 3.000; Dal 5% al 40% dell importo trasferito se superiore ad 50.000, con un minimo di 3.000; n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 19

NOVITÀ Guida ai libretti al portatore: Violazione dei limiti per i libretti al portatore Violazione Libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore ad 1.000 Mancata comunicazione dei dati richiesti per trasferimento del libretto di deposito Sanzione Dal 20% al 40% del saldo se questo risulta compreso tra 1.000 ed 50.000, con un minimo di 3.000; dal 30% al 60% del saldo se superiore ad 50.000 Dal 10% al 20% del saldo Anche in questo caso è prevista una disciplina transitoria, applicabile ai libretti di deposito al portatore esistenti al 6 dicembre 2011, con saldo pari o superiore ad t 1.000, per i quali entro il 31 marzo 2012 non si è provveduto alla riduzione del saldo ovvero all estinzione. In questo caso la sanzione è pari al saldo del libretto, se di importo inferiore ad t 3.000, ovvero varia dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di t 3.000, nel caso di saldo compreso tra t 3.000 ed t 50.000. Nel caso di saldo superiore ad t 50.000, la sanzione va da 15% al 30% del saldo, sempre con un minimo di t 3.000. Per le violazioni sopra esposte di importo non superiore ad t 250.000 è possibile utilizzare l oblazione ex art. 16, L. 24 novembre 1991, n. 689 [CFF 9311], che comporta il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. L oblazione non è però ammessa in caso di violazioni inerenti gli assegni emessi dal traente, per i soggetti che si sono avvalsi della medesima facoltà per analoga violazione nei 365 giorni precedenti e nel caso di mancata comunicazione al Mef/Guardia di finanza delle violazioni sull uso del contante da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio. In base all art. 51, D.Lgs. 231/2007, anch esso modificato dal cd. decreto «salva Italia», i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (es. intermediari finanziari e professionisti) che, nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di violazioni relative all utilizzo di denaro contante, di assegni liberi e di libretti al portatore, entro 30 giorni, devono comunicare le infrazioni: al Mef, ovvero alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (1), per la contestazione e gli adempimenti previsti dall art. 14, L. 689/1981 [CFF 9309]; e (2) alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l utilizzabilità di elementi ai fini dell attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all Agenzia delle Entrate. La previsione della Guardia di finanza tra i destinatari delle comunicazioni delle violazioni, introdotta dall art. 8, D.L. 16/2012 (cd. decreto «semplificazioni») consentirà una più incisiva azione di contrasto agli illeciti fiscali, grazie ad una sempre più accurata selezione dei soggetti a maggior rischio di evasione. La citata comunicazione ex art. 51 è (1) Dal 30 novembre 2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato anziché alle Direzioni provinciali servizi ovvero direttamente al Mef (art. 1, D.M. 17 novembre 2011), anche nel caso di violazioni di ammontare superiore ad 250.000. La Direzione V del Dipartimento del Tesoro rimane competente alla definizione dei procedimenti di ammontare superiore ad 250.000 (non oblabili) riguardanti i processi verbali di constatazione pervenuti al 31 agosto 2011, ovvero già avviati dalla stessa Direzione, anche di importo inferiore ad 250.000. (2) La doppia comunicazione sembra discendere dalla lettura sia della norma che della relazione illustrativa al D.L. 16/2012. 20 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

Guida ai NOVITÀ comunque obbligatoria solo qualora concreti elementi che devono essere correttamente indicati nella comunicazione inducano a ritenere violata la disposizione normativa. All obbligo di comunicazione delle violazioni all uso del contante si aggiunge poi quello di segnalazione dell operazione sospetta all Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d Italia. In tale ambito, l art. 41, co. 1, D.Lgs. 231/2007, dispone che rappresenta un elemento di sospetto, che può far scattare la segnalazione, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione del limite di t 1.000 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad t 15.000. La citata disposizione, come confermato dal Mef con circ. 297944/2010, rappresenta un particolare indice di anomalia da considerare ai fini della valutazione complessiva dell operazione, che in ogni modo richiede la conoscenza e l esame degli elementi soggettivi del cliente e oggettivi dell operazione. Ciò significa che essa non impone un automatica segnalazione all Uif in presenza di prelievi o versamenti di importo superiore ad t 15.000. Quanto alle modalità di comunicazione, si ritiene che possa essere redatta in carta libera ed inviata ai competenti uffici della Ragioneria e della Guardia di finanza tramite raccomandata a/r. In essa occorrerà indicare le caratteristiche dell infrazione, i dati identificativi del soggetto che l ha commessa, i dati identificativi del segnalante e le circostanze in (3) Per approfondimenti, cfr. A.C. 5109-A. Si ricorda che il testo passa ora al Senato per il via libera definitivo, che deve avvenire entro il 1 maggio, pena la decadenza del decreto. (4) Di conseguenza le persone fisiche che hanno la cittadinanza in uno dei seguenti Stati devono rispettare i limiti all uso del contante: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. cui quest ultimo ha preso atto dell infrazione. Per le comunicazioni in esame, al contrario di quanto stabilito per le segnalazioni di operazioni sospette, non vige alcun particolare regime di riservatezza o divieto di comunicazione. REGIME di ESONERO per i TURISTI EXTRA-UE Il D.L. 16/2012, cd. decreto «semplificazioni», in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, ha previsto l esonero dalla limitazione di t 1.000 sull uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti con cittadinanza extra-ue, non residenti in Italia, presso specifici operatori. Mentre si scrive si apprende che una ottantina fra emendamenti e subemendamenti sono saliti a bordo del D.L. 16/2012, in Commissione Finanze alla Camera, introducendo una serie di novità (3). Con riguardo alle modifiche all art. 3, co. 1, si rileva che è stato fissato in t 15.000 l importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo, da parte di cittadini extraeuropei non residenti in Italia. Per poter beneficiare dell esonero, tali operatori devono: acquisire dal cliente fotocopia del passaporto e apposita autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la cittadinanza (il cliente non deve essere cittadino italiano, comunitario o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo See) (4) e la residenza (non italiana); versare il denaro incassato sul proprio c/c entro il primo giorno feriale successivo all operazione, consegnando alla banca/ Posta copia della ricevuta della comunicazione di cui al punto successivo; inviare una comunicazione preventiva n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 21

NOVITÀ Guida ai all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l apposito modello approvato con Provvedimento del 23 marzo 2012. L esonero riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in Italia da: commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF 222] (es. alberghi, ristoranti), per i quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura; agenzie di viaggio e turismo ex art. 74- ter, D.P.R. 633/1972 [CFF 274b] che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti «tutto compreso» e servizi connessi; nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo See, non residenti in Italia. Quindi l esonero interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, per i quali permane il limite di t 1.000 per la regolazione in contanti. Conditio sine qua non per applicare il regime di esonero è quello di presentare preventivamente all Agenzia delle Entrate l apposita «Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante», che contiene l impegno espresso a rispettare gli adempimenti sopra descritti e che richiede le seguenti informazioni: il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare; i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione; le «dichiarazioni» del soggetto interessato, con le quali lo stesso comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento e si impegna ad effettuare gli adempimenti prevista dalla disciplina in esame; la data e la sottoscrizione, a pena di nullità; i dati relativi all impegno alla presentazione telematica. In ultimo, si evidenzia che le modifiche al decreto semplificazione in corso prevedono che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore ad t 1.000 (5). Il modello va inviato, prima di eseguire le operazioni, esclusivamente in via telematica direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato. A seguito dell invio, l Agenzia delle Entrate, rilascia apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione. La medesima Agenzia, con comunicato stampa del 13 marzo 2012, ha poi specificato che l esonero è operativo già dal 2 marzo 2012 anche in mancanza della preventiva comunicazione. In tale periodo cd. fase transitoria gli operatori dovevano comunque rispettare gli adempimenti sopra esaminati ed inviare poi la comunicazione entro il 10 aprile 2012, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2 marzo-10 aprile 2012, come precisato nel successivo provvedimento del 23 marzo 2012. MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI di CAPITALI Alla normativa nazionale sull uso del contante si aggiunge poi quella, di derivazione comunitaria, relativa ai passaggi di capitale attraverso le frontiere, anch essa oggetto di recenti interventi normativi per effetto del cd. (5) In particolare, è stato aggiunto all art. 3, il co. 2-bis che sancisce «i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate». 22 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012

Guida ai NOVITÀ decreto «semplificazioni». La disciplina base in materia è oggi rappresentata dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 che, sostituendo il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, ha armonizzato ed allineato la normativa interna con quella comunitaria (rappresentata dal Regolamento 1889/2005). L art. 3, D.Lgs. 195/2008, come di recente puntualmente ricordato anche dalla circ. 19 marzo 2012, n. 83607 del Comando generale della Guardia di finanza, stabilisce che ogni persona fisica che entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante d importo pari o superiore ad t 10.000 deve farne dichiarazione all Agenzia delle Dogane. Tale disciplina si applica sia ai passaggi intracomunitari (dall Italia verso un altro Paese dell Unione europea e viceversa), sia a quelli extracomunitari (dall Italia da e verso un Paese non appartenente alla Comunità europea), a prescindere dalle modalità di trasporto del denaro contante (es. a mano, in un bagaglio da stiva), per via aerea, stradale, ferroviaria o marittima. Non rileva neppure la qualifica di proprietario o meno del denaro, per cui se una persona fisica trasporta denaro per conto di una persona giudica o per un altro soggetto, come specificato dalla citata circ. della Guardia di finanza, deve effettuare la dichiarazione indicando il nome del diverso soggetto per conto del quale opera. La disciplina si applica ai movimenti transfrontalieri di denaro contante, per ciò intendendosi: le banconote e le monete metalliche aventi corso legale (con esclusione quindi delle monete da collezione, delle monete in metallo prezioso, dell oro, dei metalli e delle pietre preziose); gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali i travellers s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; nella medesima definizione possono essere ricomprese anche le obbligazioni e le azioni al portatore; gli strumenti incompleti, compresi gli assegni, gli effetti all ordine ed i mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. Le disposizioni sui movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano invece, in quanto strumenti tracciabili dal sistema bancario, ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti o emessi da banche o Poste italiane S.p.a. che rechino l indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Quanto alle cambiali si riportano alcune pareri espressi dalla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio: parere 13 ottobre 2010, n. 303099: la Commissione ha ritenuto non sussistente la violazione contestata in quanto le cambiali recavano quale beneficiario reale lo stesso soggetto che ne era in possesso al momento del passaggio transfrontaliero; parere 16 luglio 2011, n. 400562/V; la stessa Commissione non ha considerato rientrante nella definizione di denaro contante i vaglia cambiari oggetto della fattispecie esaminata, in quanto gli stessi risultavano emessi in favore di un beneficiario idoneamente identificato e non riportavano girate senza restrizione, ovvero l indicazione di un beneficiario fittizio; parere 5 ottobre 2011, n. 401072/V: la Commissione ha annoverato nel concetto di denaro contante il trasporto al seguito di cambiali al portatore, in quanto considerate nel caso esaminato quali effetti all ordine girati senza restrizioni. Il decreto del dirigente generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro 18 agosto 2011, n. 400892, non ha poi considerato de- n 5 - maggio 2012 il sole 24 ore 23

NOVITÀ Guida ai naro contante una promissory note, in quanto ritenuta un titolo di credito all ordine, emesso a favore di un beneficiario idoneamente identificato. Come detto, il trasporto al seguito di denaro contante per importi superiori ad t 10.000 non è di per sé vietato, bensì soggetto all obbligo di presentazione di una dichiarazione che può essere, alternativamente, trasmessa telematicamente, prima dell attraversamento della frontiera (comunitaria o non), secondo le modalità e le specifiche che saranno pubblicate nel sito dell Agenzia delle Dogane (6), ovvero consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli Uffici doganali di confine e limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento. Per i trasferimenti da e verso l estero mediante plico postale o equivalente (ad esempio, corrieri privati), invece, è possibile presentare la dichiarazione a Poste italiane S.p.a. o ai fornitori dei servizi postali, all atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento. Quest ultimi, ricevute le dichiarazioni obbligatorie, ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla loro trasmissione per via telematica all Agenzia delle Dogane entro sette giorni. La dichiarazione, oltre ai dati identificativi del soggetto, deve indicare: la provenienza dei fondi trasferiti; l utilizzo previsto; l itinerario seguito; il mezzo di trasporto utilizzato; gli estremi del documento di identificazione. La mancata dichiarazione costituisce violazione alla normativa valutaria e comporta una sanzione amministrativa ed il sequestro amministrativo (a garanzia delle sanzioni), In particolare, per effetto delle modifiche apportata dal D.L. 16/2012, le sanzioni sono differenziate in base all entità dell importo trasferito (o che si tenta di trasferire): dal 10% al 30% dell importo eccedente la soglia di t 10.000, se detta eccedenza è pari o inferiore ad t 10.000; dal 30% al 50% dell importo eccedente la soglia di t 10.000 se detta eccedenza è superiore ad t 10.000. In ogni caso si applica una sanzione minima pari ad t 300. In aggiunta è previsto il sequestro del denaro contante, a garanzia con preferenza su ogni altro credito, del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le medesime percentuali prima viste, e cioè: nel limite del 30% dell importo eccedente la soglia di t 10.000, qualora l eccedenza non sia superiore ad t 10.000; nel limite del 50% dell eccedenza, in tutti gli altri casi. Una volta determinate le sanzioni, l importo eccedente rispetto alla somma sequestrata viene restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta (nel termine di 5 anni dalla data del sequestro). Il soggetto cui sia stata contestata una violazione potrà poi chiederne l estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta (art. 7, D.Lgs. 195/2008, come mod. dal D.L. 16/2012): pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia (t 10.000), se l eccedenza non dichiarata è pari o inferiore ad t 10.000; pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia, se l eccedenza è superiore ad t 10.000, ma non ad t 40.000. L oblazione non è però ammessa in presenza di contante eccedente per più di t 40.000 ovvero di recidiva. In particolare, è ostativo il fatto che il trasgressore si sia già avvalso della medesima possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell atto di contestazione. (6) In questo caso il dichiarante porterà al seguito copia della dichiarazione ed il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale. 24 il sole 24 ore n 5 - Maggio 2012