REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI

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COMUNE DI BARDONECCHIA Provincia di Torino CAP. 10052 UFFICIO TECNICO EDIIZIA PRIVATA REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CESSIONE DI AREE PER STANDARD URBANISTICI Maggio 2010 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 7.06.2010 1

INDICE Art. 1. Oggetto... 3 Art. 2. Monetizzazione alternativa alla cessione... 3 Art. 3. Cessione alternativa di aree individuate dal PRGC a standard e urbanizzazioni... 4 Art. 4. Zone per attività produttive, direzionali e commerciali... 4 Art. 5. Procedimenti amministrativi... 4 Art. 6. Definizione dei valori della monetizzazione... 5 Art. 7. Proventi delle monetizzazioni... 5 APPENDICI A Tabella valori monetizzazioni standard 2

Art. 1. Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di reperimento delle aree per standard urbanistici anche mediante monetizzazione in alternativa alla cessione diretta al Comune o all asservimento ad uso pubblico. 2. Il Piano Regolatore Generale Comunale, nelle sue Norme di Attuazione, determina i casi nei quali la realizzazione degli interventi edilizi è subordinata alla cessione o asservimento delle aree per standard urbanistici. 3. Nei casi in cui dalle N.t.A. del vigente P.R.G.C. non risulta direttamente deducibile od indicata l entità delle aree da dismettere per standard, viene individuata la quota di 25 m 2 /ab [1 ab = 90 m 3 ] in analogia con quanto previsto dall art. 21 della L.R. 56/77, costituendo pertanto il termine di riferimento in assenza di più specifiche indicazioni di P.R.G.C. 4. La monetizzazione costituisce procedura eccezionale, da attuarsi solo nei casi previsti ai successivi articoli. Art. 2. Monetizzazione alternativa alla cessione 1. La monetizzazione delle aree a standard è possibile qualora: a) risulta tecnicamente possibile ed urbanisticamente conveniente la dismissione solo parziale della superficie per lo standard urbanistico nell ambito del lotto di intervento; b) risulta tecnicamente impossibile la dismissione, in qualità o quantità apprezzabile, della superficie per lo standard urbanistico nell ambito del lotto d intervento. 2. Con riferimento al precedente comma 1, la convenienza o possibilità connessa alla dismissione si basa sui seguenti principi: - ubicazione territoriale che poco si presta alla fruizione pubblica; - caratteristiche topografiche ed ambientali dei siti non rispondenti a specifici requisiti di funzionalità, accessibilità e di economicità nella futura manutenzione e che in alcuni casi comporta per l Amministrazione dei costi che si riversano sulla collettività non commisurati al reale godimento del bene da parte dei cittadini; - impossibilità di una corretta impostazione plano volumetrica dell edificazione privata causata da particolari caratteristiche topografiche; - presenza di servitù o preesistenze, impianti tecnologici, elementi naturali che limitino il pieno utilizzo delle aree. 3. Con particolare riferimento al precedente comma 1 lettera b), si considera quantitativamente apprezzabile la superficie necessaria per: - realizzare almeno n. 2 stalli di sosta regolari, con rispettiva area di manovra, per standard a parcheggio; - realizzare almeno 100 m 2 per le altre destinazioni a standard (cfr. art. 21 della L.R. 56/77); 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ed a quanto eventualmente e puntualmente previsto nelle N.t.A. di PRGC o negli Strumenti Urbanistici Esecutivi, con riferimento ai casi di cui al precedente comma 1 lettera a), nell ambito di aree di completamento od espansione sottoposte a S.U.E., dovranno in ogni caso essere garantiti gli standard minimi previsti dall art. 21 della L.R. 56/77 per quanto attiene le aree a parcheggio ed a verde attrezzato (punti c e d comma 1 art. 21 della L.U.R.) ossia: 2,5 m 2 /ab con destinazione a parcheggio; 12,50 m 2 /ab per verde attrezzato; 3

5. Nei casi di cessione di aree per parcheggi, il coefficiente di trasformazione fra il posto auto e la superficie da dismettere, viene individuato in 27 m 2 (valore comprendente le superfici necessarie per la viabilità e gli accessi). Art. 3. Cessione alternativa di aree individuate dal PRGC a standard e urbanizzazioni 1. Sulla base di apposita valutazione da effettuarsi da parte dell ufficio tecnico comunale e previa apposito provvedimento ai sensi del successivo Art. 5, il richiedente del titolo edilizio può, in alternativa alla monetizzazione, procedere alla cessione gratuita al Comune di Bardonecchia di aree di sua proprietà (di pari o maggiore superficie rispetto allo standard previsto), destinate dalla vigente strumentazione urbanistica a standard e ad opere di urbanizzazione di cui agli artt. 21 e 51 della L.R. 56/77, poste al di fuori del lotto di intervento. 2. Nei casi previsti al comma 1 l interessato dovrà versare apposito conguaglio, qualora positivo, corrispondente alla differenza di valore come determinata applicando alle superfici i valori unitari come definiti in allegato A corrispondenti al lotto di intervento ed alla zona di ubicazione delle aree da dismettere. Al contrario, in caso di maggior valore di queste ultime, non sarà comunque riconosciuto alcun corrispettivo da parte dell Amministrazione Comunale. 3. Nei casi previsti al comma 1, sia in caso di P.E.C. sia in caso di aree sottoposte a semplice Permesso di Costruire, gli elaborati di piano o di progetto dovranno dare una descrizione dello stato di fatto e di diritto di tali immobili allo scopo di consentire al Comune di deliberare in merito. Art. 4. Zone per attività produttive, direzionali e commerciali 1. Per quanto attiene alle aree a standard per attività di cui all art. 21 comma 1 numero 2 e 3 e comma 2 della L.R. 56/77, alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e all art. 20bis delle NtA di P.R.G.C., vale quanto previsto all Art. 2 e all Art. 3 fatte salve le seguenti precisazioni. 2. Per quanto concerne agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento agli Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l insediamento delle attività approvati in allegato A alla D.G.R. n. 85-13268 del 8.02.2010, sarà possibile la monetizzazione del fabbisogno di posti auto alle condizioni di cui all art. 8 dell allegato A succitato e comunque per ubicazioni caratterizzate da elementi di criticità di cui all Art. 2, commi 2 e 3. Art. 5. Procedimenti amministrativi 1. La proposta di monetizzazione o cessione alternativa al di fuori del lotto di intervento può essere presentata contestualmente alla proposta di P.E.C. ovvero di Permesso di Costruire da parte degli aventi titolo ovvero può essere proposta dall Amministrazione Comunale al fine di garantire che le aree in cessione siano idonee per i fabbisogni funzionali e manutentivi alle quali verranno destinate, con riferimento ai criteri riportati all Art. 2. 2. Nei casi previsti all Art. 2, all Art. 3 e all Art. 4, l autorizzazione alla monetizzazione o 4

cessione alternativa di aree a standard avviene, su proposta del responsabile del servizio interessato: - con delibera di Giunta Comunale in caso di interventi sottoposti a semplice Permesso di Costruire; - con delibera di Consiglio Comunale in caso di interventi sottoposti a Strumento Urbanistico Esecutivo. 3. L autorizzazione si perfeziona attraverso stipula di apposita convenzione, atto d obbligo unilaterale, ovvero nell ambito delle convenzioni edilizio urbanistiche, trascritti a spese degli interessati. 4. Il valore della monetizzazione potrà essere versato secondo le medesime modalità previste per il versamento del contributo di costruzione nell apposito regolamento comunale. Art. 6. Definizione dei valori della monetizzazione 1. I valori della monetizzazione sono determinati in funzione della zona di ubicazione dell intervento edilizio. 2. Nella tabella riportata in allegato A sono determinati i valori unitari di monetizzazione in funzione degli azzonamenti del PRGC vigente e del Comune Censuario di ubicazione dell intervento. 3. I valori riportati nella tabella sono sottoposti annualmente a rivalutazione secondo l indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale contestualmente alla rivalutazione del costo unitario di costruzione effettuata ai sensi del Regolamento Comunale sulla disciplina del Contributo di Costruzione. Art. 7. Proventi delle monetizzazioni 1. I proventi incassati dal Comune per la monetizzazione delle aree per standard saranno destinati all acquisizione di aree destinate a standard urbanistici ed ad opere di urbanizzazione come individuate all art. 51 della L.R. 56/77. 5

APPENDICE A Tabella valori monetizzazioni standard ZONA URBANISTICA Valore /m2 (per Comune Censuario *) TIPO descrizione Indice max m3/m2 Millaures Melezet Bardonecchia C aree di espansione 0,54 55,00 66,00 92,40 B2 aree di completamento 0,75 59,28 71,13 99,59 B2 / S aree di completamento 0,71 58,46 70,16 98,22 A1 aree di rispetto valori storicoambientali 1,5 74,56 89,47 125,25 B aree di completamento (P.P. 2 capoluogo) 84,74 101,69 142,36 ZAS zone attrezzate per lo sci 1 64,37 77,24 108,14 ZIST zone integrate di sviluppo 1 turistico 64,37 77,24 108,14 X Rimanenti aree di PRGC 65,83 78,99 110,59 * per ogni zona censuaria sono stati riportati i valori indipendentemente dalla sussistenza del corrispondente azzonamento nella zona medesima. Valore di riferimento ai fini del calcolo dei conguagli a seguito cessione di aree poste al di fuori del lotto di intervento, destinate dal PRGC ad urbanizzazioni primarie, secondarie e standard ex art. 21 della LR 56/77 (Art. 3 del Regolamento): 30 /m2.