Noleggio Auto a Lungo Termine Fiscalità e aspetti Finanziari Alberto Repetto Milano, 11/05/2012
Sommario Fiscalità Imposte dirette Imposte indirette Tabella sinottica Evoluzione della fiscalità Quali differenze tra NLT e leasing / proprietà? Accesso al Credito Conclusioni Riferimenti
Fiscalità La deducibilità dei costi e la detraibilità dell IVA relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell esercizio di imprese, arti e professioni sono disciplinate rispettivamente: - ai fini delle Imposte Dirette (IRPEF, IRES) dall art. 164 del TUIR (DPR 917/86), che pone limitazioni alla deducibilità dei costi - ai fini IRAP dal D.Lgs. 446/97, che regolamenta la deducibilità dei costi - ai fini delle Imposte Indirette (IVA) dall art. 19-bis1 del DPR 633/72, che pone limitazioni alla detraibilità dell IVA. Su tutti tali fronti la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli e le relative fattispecie di utilizzo per le quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell IVA
Imposte dirette La norma consente la piena deducibilità dei costi per 3 categorie di veicoli: a) veicoli non compresi nell art. 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, per esempio: autoarticolati, trattori stradali, Autobus b) veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività della propria impresa. In questa categoria rientrano quelli indispensabili, vale a dire quelli senza i quali l attività d impresa non può essere in alcun modo esercitata, per esempio: scuole guida, onoranze funebri, imprese di autonoleggio c) veicoli adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione, ad esempio i Taxi La deducibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c è una presunzione assoluta di promiscuità d utilizzo*. * Per i dettagli si rimanda alle tabelle fiscali di sintesi
Imposte indirette I veicoli ai quali è consentita la piena detraibilità dell IVA in relazione all art. 19-bis1 del DPR 633/72 sono: a) Utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione, ad esempio i TAXI b) Oggetto dell attività propria dell impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l attività normalmente esercitata (attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto, etc); C) Detenuti da agenti e rappresentanti di commercio; d) Assegnati dall azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit. f) NON compresi, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; La detraibilità è invece parziale per i restanti veicoli non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfettaria* * Per i dettagli si rimanda alle tabelle fiscali di sintesi
tabella sinottica Fiscalità IVA e ll.dd. auto aziendali LEASING NOLEGGIO Esercente Arte o Professione Aziende: uso esclusivamente strumentale all'attività d'impresa o adibiti ad uso pubblico IM POSTE DIRETTE DEDUCIBILITA' DETRAIBILITA' IVA IM POSTE DIRETTE DEDUCIBILITA' DETRAIBILITA' IVA VEICOLI SERVIZI VEICOLI SERVIZI VEICOLI SERVIZI VEICOLI SERVIZI 40% (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino a 18.075,99 per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) (**) 40% 40% (per costi canone noleggio solo fino ad 3.615,20 per non più di un veicolo e con ragguaglio annuo) (**) 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% (nel limite Aziende: dell'ammontare dei canoni proporzionalmente uso non corrispondente al esclusivamente costo di un veicolo strumentale fino a 18.075,99 con all'attività ragguaglio annuo) d'impresa Agente o rappresentate di commercio 80% (nel limite dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti ad 1 veicolo dal costo max di 25.822,84, con ragguaglio annuo) 40% 80% 100% 100% 40% (per costi canone noleggio solo fino ad 3.615,20 con ragguaglio annuo) 80% (per costi di noleggio fino a 3.615,20 con ragguaglio annuo) 40% 80% 100% 100%
tabella sinottica Fiscalità IVA e ll.dd. auto aziendali LEASING NOLEGGIO IM P OSTE DIRETTE DEDUCIBILITA' DETRAIBILITA' IVA IM P OSTE DIRETTE DEDUCIBILITA' DETRAIBILITA' IVA VEICOLI SERVIZI VEICOLI SERVIZI VEICOLI SERVIZI VEICOLI SERVIZI Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (in caso di addebito in busta paga del benefit) 90% 90% 40% 40% 90% 90% 40% 40% Aziende ed Esercenti arti o professioni: uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (in caso di benefit addebitato con fattura soggetta ad IVA) 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 100%
Evoluzione in corso della fiscalità Modifiche apportate alla fiscalità delle auto aziendali con decorrenza 29 Aprile 2012 (apportate dall emendamento al DL n. 16 del 02/03/12, conv.in L. n. 44 del 26/04/12): eliminazione, quale condizione per la deducibilità dei canoni da parte degli utilizzatori, di una durata minima del contratto di leasing (per le auto in precedenza pari a 4 anni); il beneficio di una più rapida deducibilità del costo si realizza però ai soli fini IRAP, restando infatti fermo il periodo minimo di 4 anni per la deducibilità del costo ai fini IRPEF ed IRES.
Evoluzione in corso della fiscalità Potenziali modifiche rispetto alla fiscalità delle auto aziendali attualmente in vigore (apportate dal DDL di riforma del mercato del lavoro attualmente all esame del Parlamento, con decorrenza dal 1 Gennaio 2013): ridimensionamento della percentuale di deducibilità dei costi delle auto utilizzate dai lavoratori autonomi e dalle imprese diverse da quelli che li impiegano in via esclusiva per la propria attività (es. autonoleggi), 27,5% e non più 40% (ferme rimanendo le soglie attualmente previste relative alla parte di costo di acquisizione che non rileva ai fini della deducibilità: 18.075,99 euro per autovetture, corrispondenti a 3.615,20 euro annui di canone di noleggio); per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta, per cui la deducibilità è attualmente ammessa nella misura del 90%, con la nuova disciplina, tale percentuale scenderebbe sino al 70%; tali modifiche impatterebbero in modo analogo su tutte le diverse modalità di acquisizione di un veicolo (acquisto, leasing, noleggio); verrebbero di nuovo a disallinearsi la percentuali di detraibilità e deducibilità previste rispettivamente ai fini IVA e delle imposte sul reddito, atteso che, a fronte della riduzione in oggetto, che porterebbe la percentuale di deducibilità dei costi al 27,5%, rimarrebbe, invece, inalterata la relativa percentuale di detraibilità dell IVA, attualmente pari al 40%.
Quali differenze tra NLT e leasing / proprietà? Se dal punto di vista della percentuale di deducibilità e di quella di detraibilità il NLT ha sostanzialmente lo stesso trattamento del Leasing e della proprietà garantisce invece alcuni importanti vantaggi gestionali Punti di forza del noleggio: Il noleggio compare a bilancio come voce di Costo a Conto Economico e non come posta dello Stato Patrimoniale; le società di noleggio non svolgendo attività bancaria ne di intermediazione finanziaria non segnalano i propri crediti presso la Centrale Rischi; ogni costo legato al veicolo e al suo utilizzo quali deprezzamento del mezzo, costi di assicurazione, manutenzione e assistenza e tutti gli aspetti di gestione burocratica dell auto è completamente ricondotto nel canone mensile e dunque a carico del noleggiatore.
Accesso al Credito Come per le aziende più prettamente creditizie anche i noleggiatori redigono una pratica di affidamento. In questo contesto di mercato Arval ha una forte attenzione alla policy creditizia imposta da BNPP ma anche grandi ambizioni di crescita. Evoluzione della flotta Arval con la specifica indicazione delle PMI Evoluzione del contesto dal 2008 ad oggi 11804 13065 15154 17613 80% 60% 40% Arval nel suo complesso +12% SME +67% 104623 111716 119858 116387 20% 0% -20% MERCATO AUTO -35% NLT -14% ARVAL +6% -40% 2008 2009 2010 2011 SM E A r val -60%
Conclusione La Fiscalità dell auto non è determinante nella scelta del prodotto di finanziamento; Anche la crescente imposizione fiscale sul settore non sposta l equilibrio tra Proprietà, Leasing e Noleggio a Lungo Termine; Il Noleggio a Lungo Termine è indubbiamente uno strumento di efficienza capace di generare valore sotto il profilo Economico, Operativo e Gestionale; Anche se c è una forte attenzione alla qualità del credito in particolare verso le PMI, il Noleggio a Lungo Termine resta uno strumento di finanziamento in forte crescita che risponde in modo sempre crescente alle necessità dei clienti.
Riferimenti Arval Per maggiori informazioni o approfondimenti: Alberto Repetto Business Development Director Arval Sme Solutions Centro direzionale Milanofiori Strada 4 Palazzo A2 Assago. Tel: +39.02.89.20.3678 Mobile: +39.348.570.36.02 alberto.repetto@arval.it
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