Nota a Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza 8 ottobre 2013 - Pres. Est. Canali



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FEDERICA FERRARA Nota a Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza 8 ottobre 2013 - Pres. Est. Canali Ai fini dell assegnazione della casa familiare, l allontanamento volontario da parte di uno dei coniugi, che porti con sé i figli minori, determina una cesura tra l ambiente domestico ed i figli stessi; occorre, però, distinguere tra un allontanamento volontario (o anche solo determinato dalla necessità di sottrarre i figli minori alla tensione endofamiliare che i conflitti coniugali sollevano) dall allontanamento determinato o indotto dalla necessità di preservare sia il coniuge che i figli minori dalla violenza subita o anche solo assistita; in tal caso ad una cesura meramente materiale del rapporto tra i figli minori e il loro ambiente domestico, può non corrispondere (o non corrisponde necessariamente) una cesura di tipo psicologico o soggettivo, poiché un allontanamento forzato comporta inevitabilmente una tensione ed una aspettativa di ritorno quando, per scelta del genitore abusante ovvero per provvedimento dell Autorità Giudiziaria, sia cessato lo stato di pericolo. Omissis Con ricorso depositato in data 30.5.2013 M chiede: - pronunciarsi la separazione coniugale con addebito al marito G; - l affidamento esclusivo delle figlie MM ( 1996) e MMM (2005) segnalando come sia attualmente pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano un provvedimento di limitazione della potestà genitoriale a carico del signor G in merito ad un episodio di violenza domestica denunciato in data 4.9.2012; - l assegnazione della casa coniugale in atto occupata dal marito e dalla quale la ricorrente, a seguito dell episodio in data 4.9.2012, ebbe ad allontanarsi trovando momentanea ospitalità presso la casa della madre in...; - che venga posto a carico del marito l obbligo di contribuire al mantenimento per le figlie in ragione di euro 700,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche, ludiche, scolastiche, ricreative e sportive; in sede di dichiarazioni avanti il Presidente delegato, la signora M ha segnalato: - che la propria madre dorme sul divano ed ella, con le due figlie, in un letto matrimoniale e che le figlie devono sopportare non pochi disagi per poter frequentare i rispettivi Istituti scolastici con sede a nei pressi dell abitazione già casa coniugale; - di svolgere unicamente lavori saltuari per i quali percepisce circa 400,00 euro mensili (pur potendo contare sull ospitalità ed un minimo aiuto da parte della madre); con memoria difensiva depositata in data 25.9.2013 in il signor G: - segnala che la querela a suo tempo presentata dalla moglie è stata rimessa in data 30.10.2012 e che a partire dal 4.2.2013 egli ha visto saltuariamente la figlia minore nonostante non vi fosse uno specifico provvedimento del T.M. che impedisse la frequentazione tra padre e figlia; 96 www.iusme.it, 2014, 11

- si oppone all assegnazione della casa coniugale alla moglie sostenendo che la signora M se ne sia già da tempo allontanata sì che, citando copiosa giurisprudenza sul punto, sottolinea come sia venuta meno la necessità di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli, nell ambiente nel quale durante il matrimonio esse si sviluppavano e che la casa familiare abbia quindi cessato di essere tale e la prole sia già de finitamente sradicata dal luogo in cui la vita domestica si svolgeva ; - si oppone altresì all affidamento esclusivo delle figlie alla madre e chiede di fissare in euro 200,00 mensili il contributo al mantenimento delle figlie. Vi è in atti una relazione in data 2.5.2013 del Dipartimento Politiche Sociali e Cultura della Salute settore Servizi per i Minori e le Famiglie Servizi Sociali della Zona... di Milano - pervenuta al Tribunale per i Minorenni di Milano in data 6.6.2013 e depositata dalla signora M all udienza dell 8.10.2013 in cui si riferisce: - che in data 3.9.2012 a seguito di un episodio di violenza che ha reso necessario l intervento delle Forze dell Ordine...la signora M insieme alle due figli minori MM e MMM ha lasciato l abitazione familiare e si è trasferita presso la casa della propria madre a...; - che è stata accertata dell esistenza all interno della coppia di continui conflitti causati dal signor G che, talvolta alterato dall uso smodato di alcool, mette in atto condotte aggressive nei confronti della moglie ; - che il sig. G, nell episodio del 3.9.2012 sotto l effetto di alcool avrebbe minacciato con un coltello da cucina la moglie provocando l intervento a sua difesa della figlia maggiore MM contro il quale il padre ebbe una reazione violenta; - che il signor G oltre ad essere in carico al... è in carico anche al... di.. e viene riferito essere poco consapevole e molto negante sul tema della dipendenza ; - che, per altro, la stessa signora M sembra mostrare atteggiamenti altalenanti ed ambivalenti nei confronti del marito: pur dichiarandone le inadeguatezze e la pericolosità, per un certo periodo ha continuato a coinvolgerlo concretamente nella vita delle figlie, le quali, a loro volta, hanno decisamente manifestato un avversione ed un rifiuto ai rapporti con il padre; quanto sopra premesso allo stato si ritiene: a) di dover lasciare i rapporti tra il padre e la figlia maggiore MM (che tra poco compirà 18 anni) ai diretti accordi tra di essi e di affidare MMM ai Servizi Sociali del Comune di.. perché, mantenuta prevalentemente collocata presso la madre, regolamentino i tempi e le modalità di frequentazione del padre, avuto riguardo alle di lui problematiche ed all andamento dei suoi percorsi riabilitativi presso il N.O.A. ed il Ser.T; b) quanto all assegnazione della casa coniugale se è ben vero che un allontanamento volontario da parte di uno dei coniugi, che porti con sé i figli minori, può effettivamente determinare una cesura tra l ambiente domestico ed i figli stessi, cionondimeno occorre distinguere tra un allontanamento volontario (o anche solo determinato dalla necessità di sottrarre i figli minori alla tensione endofamiliare che i conflitti coniugali sollevano) dall allontanamento determinato o indotto dalla necessità di preservare sia il coniuge che i figli minori dalla violenza subita o anche solo assistita ; in tal caso ad una cesura meramente materiale del rapporto tra i figli minori e il loro ambiente domestico, può non corrispondere (o non corrisponde necessariamente) una cesura di tipo psicologico o soggettivo, poiché un allontanamento forzato comporta inevitabilmente una tensione ed www.iusme.it, 2014, 11 97

una aspettativa di ritorno quando, per scelta del genitore abusante ovvero per provvedimento dell Autorità Giudiziaria, sia cessato lo stato di pericolo, e ciò è tanto più vero in casi come quello di specie, in cui l ambiente sociale delle minori (scuole frequentate, relazioni sociali in senso lato) sia di stretta prossimità con la casa già familiare, il ritorno alla quale costituirebbe, per le ragazze, la conseguenza logica di un esistenza che esse conducono nel quartiere nel quale esse vivevano ( in tal senso si esprime, per altro, anche la relazione dei servizi sociali in atti); c) in siffatte circostanze il lasso di tempo trascorso dal, forzato, abbandono dall abitazione coniugale non sradica per nulla i figli (avuto anche riguardo alla loro età) dal contesto domestico dovendosi accedere ad una più ampia accezione che il concetto stesso sottende e che rende l ambiente sociale complessivo come comprendente sotto un profilo psicologico e sociologico, oggettivo e soggettivo, - lo stesso ambiente domestico non certo limitato alla fisicità delle mura di casa; d) diversamente argomentando, in caso di allontanamento forzato di uno dei coniugi dalla casa coniugale al fine di preservare se stesso ed i figli dalla violenza subita od assistita, la permanenza in essa del genitore abusante finirebbe per doppiamente penalizzare proprio le parti più deboli del nucleo familiare e ciò sia pure tenendo in vista le possibilità offerte dalla legge ( ma non sempre accessibili alle risorse psicologiche ed economiche delle parti deboli) di ottenere in temi relativamente brevi - misure di protezione in esse comprese l assegnazione della casa coniugale; e) ne consegue che nel caso di specie l abitazione coniugale debba essere assegnata alla signora M, che in essa abiterà con le figlie minori delle quali è genitore prevalentemente collocatario; Omissis ALLONTANAMENTO VOLONTARIO E ALLONTANAMENTO FORZATO DALLA CASA FAMILIARE Sommario: 1. Il caso. - 2. L istituto dell assegnazione della casa familiare e la sua funzione. - 3. I presupposti per l assegnazione e la conservazione del diritto di godimento della casa familiare. - 4. L allontanamento dalla casa familiare: allontanamento volontario e allontanamento forzato. 1. Il caso La fattispecie oggetto dell ordinanza in commento concerne il caso di una donna che, al fine di salvare sé ed i propri figli minori dalla violenza del marito, abbandonava la casa familiare e trovava momentanea ospitalità presso la casa della madre. La stessa proponeva allora ricorso al Tribunale di Milano per ottenere la separazione coniugale con addebito al marito, l affidamento esclusivo dei figli minori, l assegnazione della casa coniugale occupata dal marito, nonché la regolazione dei rapporti economici. 98 www.iusme.it, 2014, 11

Il marito, con memoria difensiva, si opponeva all affidamento esclusivo dei figli alla madre e all assegnazione alla stessa della casa familiare, rilevando che la donna aveva rimesso la querela presentata dinanzi all autorità giudiziaria per i presunti episodi di violenza e che, avendo la donna abbandonato la casa coniugale trasferendosi dalla madre, mancavano i presupposti per l assegnazione, in quanto la casa coniugale aveva cessato di essere tale ed i figli si erano sradicati definitivamente dal luogo in cui si era svolta la loro vita domestica in passato. Nel corso del giudizio la donna dichiarava che il trasferimento dalla madre per sottrarsi alle violenze del marito era solo momentaneo e comportava disagi a lei, alla madre di lei, ma soprattutto ai figli, in quanto tale abitazione era sprovvista di posti letto per tutti e gli istituti scolastici frequentati dai figli erano distanti dalla stessa e situati, invece, nei pressi dell abitazione già casa coniugale. La donna depositava, inoltre, una relazione dei Servizi Sociali dalla quale risultavano le violenze perpetrate dal marito nei suoi confronti. In considerazione di ciò, con l ordinanza de qua, il Tribunale di Milano decideva sul ricorso e, con particolare riferimento all assegnazione della casa familiare, dopo aver tracciato un interessante distinzione tra allontanamento volontario e allontanamento forzato, assegnava la casa familiare alla donna nonostante si fosse dalla stessa allontanata con i figli per un periodo di tempo, per aver accertato che si trattava di ipotesi di allontanamento forzato determinato dalla necessità di sottrarre se stessa ed i propri figli dalle violenze del marito, inidoneo a recidere il legame dei figli con l habitat domestico originario. 2. L istituto dell assegnazione della casa familiare e la sua funzione L istituto dell assegnazione della casa familiare1 trova la sua sede naturale nella fase patologica dei rapporti familiari. 1 Per un primo inquadramento dell istituto, si segnalano: E. Quadri, Assegnazione della casa familiare, interesse della prole e tutela del coniuge, in Nuova giur. civ. comm., Padova, 1996, I, 517; T. Auletta, Il diritto di famiglia, Torino, 2004, 255; M. C. Bianca, Diritto civile La famiglia, le successioni, Milano, 2005, 221; V. Carbone, Assegnazione della casa coniugale, in Corr. Giur., Milano, 2005, 319; M. Paladini, www.iusme.it, 2014, 11 99

La casa familiare 2 è l immobile che ha costituito il centro di riferimento e di aggregazione della famiglia durante la convivenza; essa viene intesa quale habitat naturale del nucleo familiare, centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita in cui si esprime e si articola la vita della famiglia 3. La casa ha una duplice valenza, oggettiva e psicologica, nel senso che, oltre a costituire il luogo fisico di stabile dimora della famiglia, rappresenta il luogo ideale in cui si svolgono gli affetti e si concentrano i sentimenti dei genitori e dei figli 4. In considerazione di ciò, secondo la tesi prevalente 5, la casa familiare non è il mero immobile in cui ha vissuto la famiglia, ma va intesa quale immobile comprensivo dei beni mobili, quali arredi, suppellettili, utensili, ad eccezione dei beni personali appartenenti al singolo familiare. Essa va intesa, inoltre, quale dimora stabile e abituale per la famiglia e ciò induce ad escludere che le case di villeggiatura o quelle in cui la famiglia si reca saltuariamente nel corso di brevi periodi dell anno possano rientrare nel concetto di casa familiare 6. La crisi familiare pone il problema di individuare il soggetto cui eventualmente assegnare in godimento la casa in cui si è svolta la vita del nucleo familiare prima che intervenisse la disgregazione dello stesso. L assegnazione della casa trova oggi la sua compiuta disciplina nell art 337 sexies del codice civile 7 secondo il quale l assegnazione in godimento della casa, in caso di crisi L abitazione della casa familiare nell affidamento condiviso, in questa Rivista, 2006, 335; E. Quadri, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, Milano, 2006, 3, 432; C. Rimini, L assegnazione della casa familiare: l art 155 quater c.c. alla luce delle più recenti affermazioni giurisprudenziali, in Fam. Pers. Succ., Torino, 2007, 497. 2 V.Belloma, Intorno al concetto di <casa familiare> ed alla sua assegnazione in sede di divorzio, in Giur. merito, Milano, 2003, 1943. 3 In tali termini, Corte Cost., 13 maggio 1998, n. 166, in Giur. it., 1998, 1783; Cass., 2 luglio 1990, n. 6774, in Giur. it., 1991, 424; Cass., 23 maggio 2000, n. 6706, in Giust. civ. Mass., 2000, 1091; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065, in Dir. Famiglia, 2003, 36; Cass., sez. un., 8 giugno 2012, n. 9371, in Diritto e Giustizia online 2012, 8 giugno. 4 C. Trapuzzano, Assegnazione della casa familiare, in Giur. merito, Milano, 2011, 1731. 5 In tal senso, A. Jannarelli, L assegnazione della casa familiare nella separazione personale dei coniugi, in Foro it., 1981, 1385; M. C. Bianca, Diritto civile La famiglia, le successioni, cit., 221. 6 Cass., 20 marzo 1993, n. 5793, in Giur. it. 1994, I, 242. 7 L istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dall art 36 della Legge 19 maggio 1975, n. 151 che l ha disciplinato, con riferimento alle ipotesi di separazione personale, all art 155 c.c.. Successivamente è stato esteso alle ipotesi di divorzio con l art 11 della Legge 6 marzo 1987, n. 74 che ha modificato l art 6 comma 6 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898. Nel 2006, è intervenuto l art 1 comma 1 della Legge 8 100 www.iusme.it, 2014, 11

familiare, deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell interesse dei figli, determinando l acquisto in capo al soggetto, secondo alcuni, di un diritto reale di abitazione 8, secondo altri, di un diritto reale di godimento 9. In considerazione del valore economico del godimento della casa, specie ove venga assegnata al coniuge o ex convivente non proprietario della stessa, la norma prevede che dell assegnazione occorre tener conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. L art 337 sexies dispone, infine, che il diritto al godimento della casa venga meno, previo provvedimento di revoca da parte del giudice, ove l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio e che i provvedimenti di assegnazione e revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi, ai sensi dell art 2643c.c.. La ratio dell istituto, secondo la tesi prevalente 10, risiede esclusivamente nell esigenza di tutelare i figli in caso di crisi della famiglia, consentendo agli stessi di conservare l habitat domestico, inteso, come già anticipato, quale centro di affetti, interessi e consuetudini in cui si è svolta la vita familiare prima che intervenisse la crisi tra i genitori. Secondo tale orientamento, l assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata ad evitare ai figli minorenni o maggiorenni, non economicamente autosufficienti, il febbraio 2006, n. 54 che ha inserito l art 155 quater c.c. prevedendo l applicazione dell istituto alle ipotesi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs 28 dicembre 2013, n. 154, l art 155 quater è stato abrogato ed oggi l istituto è disciplinato dall art 337 sexies c.c.. 8 In tal senso, A. Jannarelli, L assegnazione della casa familiare nella separazione personale dei coniugi, cit., 1318. 9 In tal senso, in dottrina, A. Belvedere, Residenza e casa familiare: riflessioni critiche, in Riv. Critica dir. Priv., Napoli, 1988, 243; in giurisprudenza, Cass., 22 novembre 1993, n. 11508, in Vita not., 1994, I, 765; Cass., 19 settembre 2005, n. 18476, in Giust. civ., 2006, I, 2450. Si veda, inoltre, per la sintesi degli orientamenti sul punto, Cass., sez. un., 26 luglio 2002, 11096, in Giur. it., 2003, 1133, con nota di A. Carrino. 10 In tal senso, Cass., sez. un., 23 aprile 1982, n. 2494, in Foro it., 1982, I, 1985, con nota di A. Jannarelli; Cass., sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096, cit; Cass., 29 agosto 2003, n. 12705, in Dir. Famiglia, 2003, 943; Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603, in Giust. civ. Mass., 2004, 7-8 ; Cass., 18 febbraio 2008, n. 3934, in Guida al diritto 2008, 12, 51; Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308, in Dir. Famiglia, 2009, 2, 515; Corte app. Roma, 30 aprile 2008, n. 1820, in Giur. merito, 2009, 4, 900 con nota di V. Santarsiere; Cass., 13 gennaio 2012, n. 387 in Il civilista, 2012, 2, 14. www.iusme.it, 2014, 11 101

trauma dell allontanamento forzoso dall abituale ambiente di vita, può essere disposta solo ed esclusivamente in presenza di figli e nei confronti del genitore che convive con gli stessi. Tale tesi trova fondamento nel dato letterale di cui all art 337 sexies (ove prevede che occorre tener conto in via prioritaria dell interesse dei figli e fa riferimento al concetto di genitori ) e risulta oggi suffragata dalla nuova collocazione dell istituto, per effetto della Riforma sulla Filiazione del 2013, non più nell ambito dello scioglimento del matrimonio e della separazione, ma nell ambito della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio. Non può comunque sottacersi l esistenza di un indirizzo minoritario 11 secondo il quale l istituto de quo è volto a tutelare non solo l interesse dei figli, ma anche l interesse economico, morale ed affettivo del coniuge debole. Tale tesi trova conforto sia nell art 337 sexies che, prevedendo che ai fini dell assegnazione della casa occorre tenere prioritariamente conto dell interesse dei figli, pare non escludere che il giudice possa decidere anche in considerazione di altri interessi ritenuti meritevoli di tutela, sia dell art 6 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 ove dispone che in ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. In considerazione di ciò, è stato, quindi, sostenuto che il giudice possa assegnare la casa familiare al coniuge privo di diritti sulla stessa sia nel caso in cui i figli non siano con lo stesso conviventi sia in assenza di figli, ove ricorrano interessi meritevoli di tutela 12. 11 In tal senso, Trib. Catania 31 gennaio 1994, in Dir. fam., 1994, 695, secondo cui il giudice può assegnare la casa la genitore non affidatario "qualora gli interessi di costui... vengano ritenuti nettamente più meritevoli di tutela di quelli della prole"; Trib. Napoli, 29 ottobre 1984, in Dir. giur., 1984, 968; Cass., 9 giugno 1990, n. 5632, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 91, con nota di M. Di Nardo; Cass., 9 maggio 1997, n. 4061, in Dir. fam., 1997, 929; Cass., 28 gennaio 1998, n. 822, in questa Rivista, 1998, 125; Trib. Milano 29 ottobre 1999, in Giur. it., 2001, 1175; Cass., 23 febbraio 2000, n. 2070, in Giur. it. Mass., 2000; Cass., 11 aprile 2000, n. 4558, in Giur. it., 2000, 2235, secondo cui in assenza di figli, il giudice può assegnare la casa al coniuge privo di adeguati redditi propri. In dottrina M. C. Bianca, Diritto civile La famiglia, le successioni, cit., 221. 12 In senso contrario, in dottrina V. Carbone, Assegnazione della casa coniugale, cit., 319.; in giurisprudenza, Cass., 14 dicembre 2007 n. 26476, in Diritto e giustizia online 2007, secondo cui l assegnazione non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell assegno divorzile, oppure allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge economicamente più debole ; Cass., 21 gennaio 2011, 1491, in Giust. civ. Mass. 2011, 1, 102; Cass., 13 gennaio 2012, n. 387, cit.. 102 www.iusme.it, 2014, 11

L assegnazione della casa può cosi costituire una modalità di adempimento dell obbligo di mantenimento normativamente previsto in tema di separazione e divorzio. 3. I presupposti per l assegnazione e la conservazione del diritto di godimento della casa familiare Individuata la ratio dell istituto, occorre esaminare i presupposti in presenza dei quali il giudice può disporre l assegnazione della casa familiare. Presupposto fondamentale per l assegnazione della casa familiare è costituito dall interesse dei figli alla conservazione dell habitat domestico in cui si è svolta la propria vita, onde evitare di aggiungere al trauma dovuto alla crisi familiare quello relativo all allontanamento dal luogo di crescita e sviluppo, con conseguente perdita della continuità ambientale. A tale presupposto si affianca quello della coabitazione del genitore assegnatario con il figlio nella casa coniugale 13. In genere vi è coabitazione del figlio minore con il genitore cui è attribuito l affidamento esclusivo del figlio o con quello presso cui è collocato prevalentemente in caso di affidamento congiunto; in caso di figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, la coabitazione con il genitore è invece frutto della scelta del figlio stesso. La coabitazione rilevante ai fini dell assegnazione deve svolgersi nella casa familiare. Al riguardo, si registrano due diversi orientamenti. Secondo una tesi più rigorosa 14, perché il giudice possa disporre l assegnazione è necessario che la casa costituisca la stabile dimora del figlio. In altri termini, perché vi sia una coabitazione rilevante occorre che il figlio viva stabilmente, continuativamente e abitualmente nella casa familiare. Sono ammessi solo allontanamenti sporadici, per brevi periodi, altrimenti si configura un rapporto di mera ospitalità 15, che impedisce l assegnazione della casa. 13 Per un analisi degli orientamenti sul concetto di coabitazione rilevante, si veda Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, in Foro it. 2012, 5, I, 1384, con nota di A. Di Lallo. 14 In tal senso, Cass., 22 aprile 2002, 5857, in Giust. civ. 2002, I, 1805 con nota di G. Frezza ; Cass., 16 maggio 2013, 11981, in Diritto & Giustizia 2013, 17 maggio, con nota di M. Di Michele. 15 In tal senso, Cass., 22 aprile 2002, 5857, cit.. www.iusme.it, 2014, 11 103

E stato così negato il diritto di godimento della casa nell ipotesi di un figlio studente fuori sede che si recava nell abitazione familiare soltanto saltuariamente in alcuni periodi dell anno (vacanze estive) o di un figlio che viveva con i nonni o al figlio trasferitosi all estero 16. La tesi prevalente in giurisprudenza 17 ritiene, invece, che, ai fini dell assegnazione, non sia necessario che la casa costituisca stabile dimora del figlio, essendo piuttosto sufficiente un collegamento stabile con la casa. È possibile infatti l assegnazione anche nelle ipotesi di convivenza non quotidiana, purché permanga un collegamento tra il figlio e la casa e sussista l interesse del figlio a mantenere integro il suo habitat domestico, da valutarsi tramite ricorso al criterio della regolarità del ritorno a casa e della prevalenza temporale dell effettiva presenza del figlio nell abitazione familiare 18. Cosi la giurisprudenza 19 ha ammesso l assegnazione della casa in caso di figlio che, benché lontano per ragioni di studio, tornava periodicamente a casa, avendo ivi conservato la residenza. In presenza dei citati presupposti il genitore può ottenere l assegnazione della casa familiare. Il provvedimento di assegnazione può essere oggetto di revoca da parte del giudice. Al riguardo, l art 337 sexies prevede che il diritto di godimento venga meno nelle ipotesi in cui l assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La revoca, secondo costante orientamento 20, non opera automaticamente ma occorre un espresso provvedimento da parte del giudice che deve essere trascritto ai fini dell opponibilità ai terzi. 16 Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030, in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26476, cit.; Cass., 8 giugno 2012, n. 9371, in Diritto e Giustizia online, 2012, 8 giugno; Cass., 10 maggio 2013, 11218, in Arch. Locazioni, 2013, 4, 417. 17 Cass., 27 maggio 2005, 11320, in Giust. civ. Mass., 2005, 5; Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, cit.; Cass., 9 agosto 2012, n. 14348, in Giust. Civ. Mass., 2012, 9, 1079; Corte App. Caltanissetta, 11 aprile 2013, in Arch. Locazioni, 2013, 5, 631. 18 Cass., 22 marzo 2012, n. 4555, cit.. 19 Cass., 22 marzo 2012, 4555, cit.. 20 E. Quadri, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, cit., 395. 104 www.iusme.it, 2014, 11

L interesse dei figli alla conservazione dell habitat domestico e la convivenza tra genitore e prole costituiscono presupposti dell assegnazione della casa familiare e, ove vengano meno, il coniuge non assegnatario ha la possibilità di chiedere la revoca dell assegnazione. Se l assegnatario non abiti o cessi di abitare in modo stabile e continuativo nella casa familiare l assegnazione perde la sua ragion d essere in quanto il figlio non gode più della continuità ambientale che giustifica l assegnazione, specie ove venga in rilievo la necessità di tutelare il diritto di proprietà del coniuge non assegnatario 21. Dubbi interpretativi sono sorti con riferimento alle ipotesi in cui l assegnatario instauri una convivenza more uxorio o contragga nuove nozze 22. Ciò in quanto il dato letterale di cui all art 337 sexies c.c. sembra non tener conto del fatto che tali eventi non determinino necessariamente il venir meno dell interesse dei figli a mantenere integro il proprio habitat. Una revoca che prescinda dalla considerazione dell interesse dei figli determinerebbe un ingiusto sacrificio per gli stessi, a causa di una scelta di vita del genitore assegnatario. Sulla scorta di tali osservazioni, il Giudice delle leggi, con una nota pronuncia 23, ha affermato che la norma va interpretata nel senso che la decisione sull assegnazione e sulla revoca sono sempre subordinate alla valutazione dell interesse dei figli. 4. L allontanamento dalla casa familiare: allontanamento volontario e allontanamento forzato La coabitazione stabile e continuativa tra il genitore ed il figlio nella casa coniugale, come evidenziato, costituisce presupposto indefettibile per ottenerne l assegnazione della casa ed evitare la revoca della stessa. Ciò pone il problema di individuare la rilevanza da attribuire, ai fini dell assegnazione e della revoca della stessa, all allontanamento del genitore o del figlio dalla casa coniugale. 21 R. Villani, La nuova disciplina dell affidamento condiviso dei figli di genitori separati, in Studium iuris, 2006, 674. 22 Sugli orientamenti formatisi in passato sul punto, si veda C. Trapuzzano, Assegnazione della casa familiare, cit. 1731. 23 Corte Cost, 30 luglio 2008, n. 308, in Giur. cost., 2008, 4, 3362, con nota di G.U. Rescigno. www.iusme.it, 2014, 11 105

Per considerarsi rilevante, l allontanamento secondo costante giurisprudenza, deve caratterizzarsi innanzitutto per la sua stabilità e irreversibilità 24. Tali caratteri spezzano la continuità ambientale che giustifica l assegnazione della casa familiare. Con l allontanamento, infatti, i figli vengono sradicati dal luogo in cui la famiglia svolgeva la propria vita e viene meno l esigenza abitativa. Al riguardo, però, occorre osservare come in realtà non sempre l allontanamento del genitore o del figlio dalla casa coniugale sia idoneo a far venir meno la necessità di tutelare i figli in caso di crisi familiare e di garantire agli stessi la conservazione delle proprie abitudini di vita. Possono, infatti, verificarsi nella prassi delle ipotesi in cui, nonostante l allontanamento dalla casa, permanga in capo ai figli l interesse a ritornarvi, onde evitare che, al trauma derivante dalla crisi tra i genitori, si aggiunga quello derivante dalla perdita della casa in cui si concentrano i propri affetti ed abitudini di vita. In tema di allontanamento dalla casa familiare è cosi possibile operare una distinzione tra allontanamento volontario e allontanamento forzato, distinzione operata dal Tribunale di Milano nell ordinanza in commento. L allontanamento volontario consiste nell abbandono della casa familiare da parte del genitore o del figlio in modo spontaneo, in conseguenza di una libera scelta, frutto della volontà di cominciare una nuova vita. Tale allontanamento recide il legame materiale e psicologico con la casa familiare e la casa cessa di essere un punto di riferimento per la vita del figlio, il centro dei propri affetti e delle consuetudini di vita. Per tale ragione, in caso di allontanamento volontario, dotato dei caratteri della stabilità, non spetta l assegnazione della casa o si può disporre la revoca della stessa. La giurisprudenza 25 ha cosi negato o revocato l assegnazione nel caso in cui il genitore si sia allontanato dalla casa volontariamente, per ragioni personali, anche ove 24 In tal senso, Cass., 10 maggio 2013, n. 11218, in Diritto e giustizia 2013, 13 maggio; Cass, 09 agosto2012, n. 14348, in Foro it., 2013, 4, I, 1193 con nota di G. Casaburi. 25 Corte App. Roma, 1 marzo 2006, n. 1130, in Guida al diritto 2006, 22, 48 106 www.iusme.it, 2014, 11

ciò sia avvenuto per sottrarre i figli alle tensioni endofamiliari che i conflitti coniugali comportano 26. Si rinvengono anche numerose pronunce in cui i giudici hanno ritenuto reciso il legame dei figli con la casa in cui vivevano in passato, per essersi questi allontanati dalla stessa per andare ad abitare dai nonni, per ragioni di lavoro, per ragioni di studio o per aver cambiato città 27. Dall allontanamento volontario occorre distinguere l allontanamento forzato. Trattasi di un allontanamento obbligato e/o necessitato. Tale allontanamento, come sostenuto nell ordinanza de qua, determina una cesura meramente materiale del rapporto tra i figli ed il loro ambiente domestico cui non corrisponde necessariamente una cesura di tipo psicologico, ben potendo i figli mantenere una aspettativa di ritorno una volta cessata la causa che ha dato luogo all allontanamento forzato o obbligato. Ove l allontanamento non sia stabile e sia determinato da valide ragioni giustificatrici e non comporti uno sradicamento dei figli dal loro habitat domestico è possibile ottenere o mantenere il diritto di godimento della casa familiare. Ciò al precipuo fine di riconoscere ai figli la più ampia tutela possibile a fronte della crisi familiare. La giurisprudenza precedente l ordinanza in commento 28, pur non operando un espressa distinzione tra allontanamento volontario e allontanamento forzato o obbligato, ha di fatto ammesso l assegnazione della casa coniugale, in talune particolari ipotesi, nonostante l allontanamento dalla stessa. E stato così sostenuto che l allontanamento del genitore e del figlio dalla casa familiare per esigenze lavorative, ove nel caso concreto non venga reciso il vincolo psicologico con la casa, che continua a costituire habitat naturale della famiglia, non dia luogo a revoca dell assegnazione. 26 Trib. Milano ordinanza 8 ottobre 2013, in commento. 27 Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030, in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass., 14 dicembre 2007, n. 26476, cit.; Cass., 8 giugno 2012, n. 9371, in Diritto e Giustizia online, 2012, 8 giugno; Cass, 10 maggio 2013, n. 11218, in Diritto di famiglia e delle persone, 2013, 4, 1, 1335; Cass., 16 maggio 2013, n. 11981, cit.; Cass., 10 febbraio 2014, n. 2952, in Diritto & Giustizia 2014, 10 febbraio. 28 Cass., 10 maggio 2013, n. 11218, cit.; Cass., 9 agosto 2012, n. 14348, cit. www.iusme.it, 2014, 11 107

È il caso ad esempio di un infermiera turnista presso una struttura ospedaliera costretta ad allontanarsi dalla casa durante la settimana ed affidare i figli ai nonni a causa dei turni di lavoro, per farvi però rientro insieme a questi nei fine settimana 29. Oppure il caso di un figlio che si allontana dalla casa familiare durante la settimana per ragioni di studio e ritorna nei weekend o comunque quanto possibile 30 (per altro orientamento 31, in questa ipotesi non è consentita l assegnazione in quanto trattasi di mera ospitalità data dal genitore al figlio, essendosi già reciso il vincolo che lo lega alla casa). Di allontanamento forzato o obbligato è possibile parlare anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia determinato da cause di forza maggiore 32, che costringono il coniuge ed il figlio ad allontanarsi dalla casa familiare, pur non volendolo. È il caso, ad esempio, di un allontanamento determinato dalla necessità di ristrutturare la casa o di compiere su di essi interventi urgenti di sicurezza 33. Altra ipotesi di allontanamento forzato può configurarsi in caso di inottemperanza da parte di uno dei genitori ad un ordine di protezione, quale l ordine di allontanamento dalla casa familiare, il che comporta la necessità per l altro coniuge, assegnatario, di allontanarsi dalla casa insieme ad i figli in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari. In questo caso, l assegnatario ed i figli si allontanano dalla casa con l aspettativa di farvi rientro al più presto, mantenendo vivo il legame psicologico con l habitat domestico. Anche in questa ipotesi il genitore dovrebbe ottenere o comunque mantenere il diritto di godimento della casa di famiglia. In tale contesto, si inserisce l ordinanza in commento con cui il Tribunale di Milano ha assegnato la casa familiare ad una donna vittima di violenze da parte del marito, nonostante la stessa si fosse allontanata dalla casa, portando con sé i figli, andando a vivere per un periodo dai propri genitori. 29 Cass., 09 agosto 2012, n. 14348, cit.. 30 Cass. 22 marzo 2012, 4555, cit.. 31 Cass., 22 aprile 2002, 5857, cit.. 32 G. Pagliani, Modifica delle condizioni di separazione e divorzio, in Teoria e pratica del diritto, Milano, 2013, 274. 33 Trib. Modena 10 gennaio 2007, in Fam. Pers. Succ., 2007, 362. 108 www.iusme.it, 2014, 11

Il Tribunale ha assegnato la casa familiare alla donna in quanto l allontanamento non era stato volontario, ma forzato, in quanto la donna era stata a ciò costretta dalla necessità di sottrarre sé ed i propri figli alla violenza del marito. Tale allontanamento aveva determinato una mera cesura materiale tra i figli e l ambiente domestico cui, nel caso concreto, non era seguita una cesura psicologica, avendo i figli mantenuto l aspettativa e la speranza di tornare in quella casa che costituisce centro di affetti e abitudini di vita. L allontanamento forzato dalla casa determinato dallo stato di necessità di sottrarsi alle violenze perpetrate tra le mura domestiche non osta, quindi, secondo il decisum in oggetto, all assegnazione della casa familiare. Ciò in quanto per negare l assegnazione in caso di allontanamento occorre accertare che lo stesso abbia determinato una cesura sia materiale sia psicologica tra i figli e l habitat domestico. Ove ciò non si sia verificato in quanto all allontanamento fisico non sia seguito un distacco psicologico, perché i figli hanno tenuto viva un aspettativa di ritorno al proprio ambiente domestico una volta cessato lo stato di pericolo (per scelta del genitore abusante o a seguito di un provvedimento giudiziario) la casa familiare, secondo il Tribunale di Milano, deve essere assegnata al genitore vittima di violenza. Tale soluzione abbracciata dall ordinanza in commento appare assolutamente in linea con la ratio dell istituto volto a salvaguardare i figli in caso di crisi familiare. Si evita cosi che al trauma derivante dalla crisi familiare e dalle violenze subite o anche solo assistite si aggiunga quello derivante dallo sradicamento dal proprio habitat domestico. D altronde una soluzione differente finirebbe per penalizzare eccessivamente le parti più deboli del nucleo familiare, ossia i figli ed il coniuge vittima di violenze, a vantaggio di un soggetto che non merita protezione da parte dell ordinamento. A ciò si aggiunga che se si negasse l assegnazione della casa familiare in caso di allontanamento forzato, specie ove determinato da una condotta violenta dell altro coniuge, si darebbe la stura ad intollerabili atteggiamenti volti a costringere il coniuge www.iusme.it, 2014, 11 109

ad abbandonare la casa al precipuo fine di impedire che questi ottenga successivamente l assegnazione della stessa. La distinzione tra allontanamento volontario e allontanamento forzato (o comunque obbligato o necessitato ) tracciata dal Tribunale di Milano costituisce cosi un valido strumento a presidio dell interesse sotteso all assegnazione della casa, ossia la tutela dei figli nella fase patologica dei rapporti familiari, specie nei casi in cui la crisi sia complicata da episodi di violenza e la casa costituisca quel minimun che consenta ai figli di ritrovare la serenità perduta. 110 www.iusme.it, 2014, 11