PAOLO RIPAMONTI ELENA INVERNIZZI



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PAOLO RIPAMONTI ELENA INVERNIZZI Commercialisti Associati Revisori Legali Largo Caleotto, 1-23900 LECCO (LC) Tel. 0 3 4 1 / 3 6 4 0 2 2 - Fax 0 3 4 1 / 2 8 7 0 4 2 Gent. Sig.ra / Egr. Sig. Spett. le Ditta CIRCOLARE N. 6/2013 Comunicazione dati rilevanti ai fini IVA ( spesometro ) e nuovo modello polivalente. Il DL 31.5.2010 n. 78 aveva introdotto l obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate e ricevute, di importo almeno pari a 3.000,00 euro (c.d. spesometro ). A decorrere dall 1.1.2012, tale norma è stata modificata prevedendo che l adempimento in esame, ove riferito alle operazioni per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere quindi dal loro importo. Per le sole operazioni non soggette all obbligo di emissione della fattura (ad es. vendite al dettaglio documentate con scontrino o ricevuta fiscale), è stato invece confermato che la comunicazione ha per oggetto le operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo di IVA. Con provvedimenti dell Agenzia delle Entrate 2.8.2013 successivamente perfezionato il 10.10.2013, è stato approvato un nuovo modello per la comunicazione in esame e che ha esteso l utilizzo del medesimo modello, per altre comunicazioni periodiche di dati di operazioni svolte con altri soggetti (modello polivalente): le operazioni effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, a decorrere dall 1.10.2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati paradisi fiscali (c.d. Paesi black list ), ai sensi dell art. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L.22.5.2010 n. 73); gli acquisti di beni effettuati presso operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura, a decorrere dalle operazioni annotate dall 1.10.2013; le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ai sensi dell art. 3 c. 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. L. 26.4.2012 n. 44); i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa a specifico modello esistente. In via transitoria, è stato previsto che per le operazioni effettuate dall 1.10.2013 al 31.12.2013 delle prime due tipologie elencate (Black list e Acquisti da San Marino con IVA in autofattura), è possibile utilizzare i precedenti modelli. Dal 1.1.2014 dovranno anch esse confluire nel modello polivalente. Soggetti obbligati. La comunicazione di cui all art. 21 del DL 78/2010 (c.d. spesometro ) riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Tenuto conto dell obbligo generalizzato sono pertanto compresi: i soggetti in contabilità semplificata (sia imprese che professionisti); gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell art. 4 del DPR 633/72 (Disciplina dell IVA); i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale; i curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa; i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti, ai sensi dell art. 36 - bis del DPR 633/72; i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive, di cui all art. 13 della L. 388/2000 (c.d. forfettini o NIP); 1

i soggetti che adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli ex minimi, di cui all art. 27 c. 3-5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) e al provvedimento Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n.185825. Soggetti esclusi. Sono esclusi dall obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA: i c.d. nuovi contribuenti minimi (di cui all art. 1 c. 96-117 della L 244/2007 e all art. 27 c. 1-2 del DL 98/2011); lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, limitatamente alle operazioni effettuate nell ambito dell attività istituzionale. Contenuto dello spesometro. Sono oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle: cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dall importo unitario dell operazione; cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura (dettaglio e ristorazione), qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA (limite in vigore per il 2012 e 2013, dalle operazioni del 2014 da comunicare nel 2015, non sussisterà più limite d importo per cui dovranno essere inserite tutte le fatture emesse su base volontaria o a richiesta del cliente); operazioni in contanti legate al turismo: effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro (mentre per i residenti il limite all uso dei contanti è fissato ad 999,99, i commercianti al dettaglio possono, previa opzione, vendere a non residenti con pagamento in contanti fino ad 15.000,00. Le operazioni verso non residenti, di importo superiore a 15.000,00 euro confluiranno nei quadri ordinari dello spesometro e non più nell apposita sezione delle operazioni dedicata alle operazioni in contanti legate al turismo). Esclusioni oggettive. Sono escluse dall obbligo di comunicazione ai fini dello spesometro : Le operazioni non rilevanti ai fini IVA: le operazioni non soggette ad IVA o escluse (artt. 2 3 5 e 15 DPR 633/72); le importazioni; le esportazioni dirette di cui all art. 8 c. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 e le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. L obbligo di comunicazione è invece previsto per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie non imponibili IVA ai sensi dell art. 58 del DL 331/93; le operazioni intracomunitarie, in quanto già comprese nelle dichiarazioni ai fini INTRASTAT; le operazioni già oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (ad es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili); le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell art. 10 del DPR 633/72; i passaggi interni di beni tra attività gestite con contabilità separate (di uno stesso soggetto) ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72. Anche le operazioni, attive e passive, poste in essere con Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. Paesi black list ) non devono essere incluse nello spesometro, in quanto già incluse in comunicazione separata nell apposito quadro BL dello stesso modello polivalente. Dovrebbe restare confermata, anche per le operazioni effettuate a decorrere dall 1.10.2013, l esclusione dall obbligo di comunicazione relativa alle operazioni di importo pari o inferiore a 500,00 euro. Per gli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura deve essere compilata esclusivamente l apposita sezione SE (con esclusione quindi dalle operazioni ordinarie dello spesometro). Le altre operazioni con San Marino, senza assoggettamento ad IVA, dovranno invece essere inserite nella sola sezione BL Black List. Sono altresì escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni effettuate: nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA (privati); di importo pari o superiore a 3.600,00 euro; qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7 c. 6 del DPR 605/73 (ma non da operatori finanziari non residenti). Casi particolari. Sono state chiarite alcune casistiche. Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari. 2

Le fatture ricevute dai c.d. nuovi contribuenti minimi devono essere comunicate, in quanto, pur non recando l addebito dell imposta, sono da considerare rilevanti e soggette a registrazione ai fini IVA. Per quanto sopra detto, i nuovi contribuenti minimi sono esonerati dalla presentazione dello spesometro. Tale esonero viene meno se, in corso d anno, si verifica una causa di decadenza dal regime (ad es. superamento del 50% del limite di fatturato per il mantenimento del regime): in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l applicazione del regime semplificato. In caso di esercizio di due attività con contabilità separate ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata con unico dettaglio. Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72, l obbligo di inserimento nello spesometro scatta dal trimestre di effettiva registrazione. Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione di cui all art. 7 co. 6 del DPR 605/73 in quanto già comunicate all anagrafe tributaria dai gestori delle carte di credito (in assenza di scheda carburante). Per contro, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro (secondo i primi commenti, in presenza di schede carburanti, devono essere inserite cumulativamente senza il codice fiscale dei fornitori). Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell art. 9 del DPR 633/72, vanno comunicate al netto degli importi esclusi (ad es. diritti doganali). Per le vendite concluse per corrispondenza, ai fini dello spesometro, valgono le regole ordinarie: se viene rilasciata fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall importo; se non viene emessa fattura, la comunicazione deve essere effettuata se di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA. Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell attività propria dell impresa cedente, vanno comunicate con l indicazione della partita IVA del cedente. Vanno inserite anche le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati o del margine (di cui agli artt. 36-40 del DL 41/95). Se non viene emessa fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro. Utilizzo del nuovo modello polivalente. Il nuovo modello di comunicazione polivalente: deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA ( spesometro ), relative agli anni 2012 e successivi; deve essere utilizzato per la comunicazione, da parte dei commercianti al minuto e soggetti equiparati (di cui all art. 22 del DPR 633/72) e delle agenzie di viaggio (di cui all art. 74-ter del DPR 633/72), presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, nei confronti di soggetti stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, delle operazioni effettuate dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore della L. 44/2012, di conversione del DL 16/2012); in relazione alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi black list può essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall 1.10.2013 al 31.12.2013, in alternativa all utilizzo del precedente specifico modello e dovrà obbligatoriamente essere utilizzato dalle operazioni effettuate dall 1.1.2014; in relazione agli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con pagamento dell IVA mediante autofattura può essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni annotate dall 1.10.2013 e fino a quelle effettuate al 31.12.2013, in alternativa alla precedente comunicazione cartacea all Agenzia delle Entrate territorialmente competente e dovrà essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni effettuate dall 1.1.2014; può essere utilizzato, in luogo del tracciato allegato al provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2011 n. 165979, per la comunicazione delle operazioni poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, relative agli anni 2012 e successivi. Modalità di compilazione. La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. Tale scelta deve essere esercitata tramite il nuovo modello approvato ed è vincolante per l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. L opzione per l invio dei dati in forma aggregata è vietata per: gli acquisti da operatori economici di San Marino; gli acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all art. 34 c. 6 del DPR 633/72; 3

alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla modalità prescelta di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata in forma analitica ovvero, in forma aggregata. Comunicazione analitica. Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere. In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni. Per ciascuna cessione o prestazione soggetta all obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati: l anno di riferimento; la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente; per ciascuna fattura attiva emessa: la data del documento; il corrispettivo al netto dell IVA (imponibile) e l imposta, oppure il solo imponibile per le operazioni non imponibili o esenti; per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; per ciascuna fattura passiva ricevuta: la data di registrazione; il corrispettivo al netto dell IVA (imponibile) e l imposta, oppure il solo imponibile per le operazioni non imponibili o esenti; la data del documento; per gli operatori che si avvalgono della semplificazione di cui all art. 6 del DPR 695/96 (registrazione cumulativa di un unico documento riepilogativo che comprende più fatture di importo inferiore ad 300,00), i dati relativi al documento riepilogativo riguardanti: il numero del documento; l ammontare complessivo imponibile delle operazioni; l ammontare complessivo dell imposta; per ciascuna controparte e per ciascuna operazione (attiva o passiva): l importo della nota di variazione; l importo dell eventuale imposta. Nel caso di cessioni o prestazioni non soggette all obbligo di emissione della fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, nonché per le operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati: l anno di riferimento; il codice fiscale del cessionario/committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i seguenti dati: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; i corrispettivi, al lordo dell IVA. Dato che il quadro DF prevede la sola indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l obbligo comunicativo, riguardi solo le operazioni attive. Comunicazione in forma aggregata. Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte (cliente o fornitore), distintamente per le operazioni attive (effettuate) e per le operazioni passive (ricevute): la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; il numero delle operazioni aggregate (numero delle fatture emesse o ricevute aggregate); l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; l imposta totale sulle operazioni imponibili; l importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; l importo totale delle note di variazione (separatamente dalle fatture); l imposta totale relativa alle note di variazione. Momento di inserimento nella comunicazione. Ai fini dell individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento. Anche per le operazioni non documentate da fattura è ammessa la comunicazione in forma aggregata. 4

Dato che nel quadro SA è prevista l indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche di quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l obbligo comunicativo sia limitato alle operazioni attive. Modalità di presentazione. Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica: direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline; tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.). La prova della trasmissione è rappresentata dalla ricevuta rilasciata dall Agenzia delle Entrate, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline. Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile, per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all Agenzia delle Entrate. Termini di invio dello spesometro. Le comunicazioni telematiche relative allo spesometro riguardanti le operazioni dell anno 2012 dovranno essere effettuate entro: martedì 12 novembre 2013, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; giovedì 21 novembre 2013, da parte degli altri soggetti. Le comunicazioni relative agli anni 2013 e successivi, a regime, dovranno essere effettuate entro: il 10 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; il 20 aprile dell anno successivo a quello di riferimento, da parte degli altri soggetti. I suddetti termini relativi allo spesometro si applicano anche per le comunicazioni relative alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di cittadini stranieri non residenti, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. Le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati paradisi fiscali (Paesi black list ) devono essere effettuate nei termini già conosciuti: mensilmente o trimestralmente (se l ammontare totale trimestrale di ciascuna categoria di operazioni non supera la soglia di 50.000,00 euro); entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre solare) di riferimento; salvo il passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile, in caso di superamento della suddetta soglia di 50.000,00 euro. Se si utilizza il nuovo modello polivalente, a decorrere dalle operazioni annotate dall 1.10.2013, la comunicazione degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino, con pagamento dell IVA mediante autofattura, deve essere effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. Gli operatori commerciali che svolgono le attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il nuovo modello polivalente, devono rispettare le nuove scadenze previste per lo spesometro, sopra indicate. Se, invece, non si utilizza il nuovo modello polivalente, le comunicazioni telematiche relative all anno 2012 devono essere effettuate entro il 12.11.2013 da parte di tutti i soggetti obbligati. Rettifiche dei modelli trasmessi. Entro il termine di un anno dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile annullare la comunicazione già trasmessa oppure sostituire la comunicazione già trasmessa con una nuova, riferita allo stesso periodo. Sanzioni. In generale, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs. 471/97. In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list, le suddette sanzioni sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro). È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 472/97. È inoltre ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, ai sensi dell art. 16 del D.Lgs. 472/97. Mi è gradita l occasione per porgere i migliori saluti. Lecco, 23 ottobre 2013 Dott. Paolo Ripamonti 5