Attività e strumenti di Wealth Planning. Milano, 28 Aprile 2015



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Attività e strumenti di Wealth Planning Milano, 28 Aprile 2015

Il Gruppo Banca Esperia Gli Azionisti Banca Esperia è la boutique di Private Banking di Mediobanca e Mediolanum, nata nel 2001 e dedicata ai Clienti Private e Istituzionali. L attività del Gruppo Banca Esperia è focalizzata sullo sviluppo di servizi di Consulenza Finanziaria e di Wealth Planning finalizzati all Organizzazione e alla Protezione del patrimonio complessivo dei Clienti. Il Consiglio di Amministrazione Edoardo LOMBARDI Andrea CINGOLI Maurizio CARFAGNA Luigi DEL FABBRO Francesco Saverio VINCI Massimo DI CARLO Carlo CLAVARINO Agostino ARDISSONE Romina GUGLIELMETTI Anna Eugenia Maria OMARINI Presidente Amministratore Delegato Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Indipendente Consigliere Indipendente Consigliere Indipendente Consigliere Indipendente 2

Il Gruppo Banca Esperia Evoluzione degli Asset Under Management Le nostre 12 Filiali mld 16 15 10 5 0 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Business Istituzionale 5 mld 3 Business Private 11 mld

Il Gruppo Banca Esperia Struttura del Gruppo Il Gruppo Banca Esperia è costituito dalla Capogruppo, Banca Esperia, e da quattro società prodotto che permettono di completare e arricchire i servizi consulenziali per la clientela, grazie ad analisi e soluzioni a supporto di tutto il patrimonio del Cliente in un ottica di Governance e Protezione, Asset Allocation Strategica e Advisory su Beni Aziendali e Immobiliari Banca Esperia Banca specializzata nelle attività di Private Banking che offre Servizi di Consulenza, Servizi Finanziari e Servizi Bancari a Clienti Private e Istituzionali Duemme SGR Duemme International Luxembourg Esperia Servizi Fiduciari Esperia Trust Company Società specializzata nei servizi di Asset Management per i Clienti Private e Istituzionali Attraverso Duemme SGR è possibile accedere ad una gamma di soluzioni di investimento tra le quali Gestioni Patrimoniali, Fondi Immobiliari e Fondi Hedge Società di diritto lussemburghese specializzata nella gestione di comparti di Sicav, SIF e di Mandati di Gestione patrimoniale personalizzati Società specializzata nel fornire una gamma completa di Servizi Fiduciari. L offerta si estende dalla semplice intestazione di beni, alla gestione di Mandati Fiduciari complessi, al servizio di Account Aggregation per la valorizzazione e l analisi del patrimonio complessivo dei Clienti Società di diritto italiano specializzata nell attività di istituzione e amministrazione di Trust interni. Esperia Trust Company opera sia come Trustee sia come Guardiano 4

Il Gruppo Banca Esperia: Modello di Business Il modello di business di Banca Esperia è focalizzato sullo sviluppo di servizi di Consulenza dedicato a tutte le componenti del patrimonio, sia finanziario che non (aziende, immobili) ed alla Pianificazione, Organizzazione e Protezione dello stesso (Wealth Planning). Consulenza e Servizi di Investimento (F&PA) Gestioni Patrimoniali (GPS) Sif e Sicav Modello di Business Consul. e Servizi Investimento Corporate & Real Estate Wealth Planning Corporate Advisory Real Estate Advisory Club d investimento Servizi di Supporto al Closing Societario Consulenza in materia di Protezione e Organizzazione del Patrimonio Trust e Servizi Fiduciari Polizze di Private Insurance e Fondi Patrimoniali Punti di Forza Indipendenza/assenza di conflitto d interessi Banca totalmente dedicata all architettura aperta con modello di selezione e monitoraggio dei gestori consolidato Offerta full range Offerta di prodotti e servizi che coprono l intero spettro di potenziali esigenze del cliente (Investimenti finanziari, Governance e protezione del patrimonio e Corporate & Real Estate advisory) Stretta collaborazione con azionisti di riferimento Leader nel corporate e investment banking Risk Management Struttura di risk management articolata e strumenti di controllo e reporting evoluti Organizzazione e competenza Organizzazione della banca strutturata per la creazione di team dedicati alle esigenze articolate e complesse di singole famiglie Team di relationship Manager con background professionali complementari (asset management, financial planning, Corporate&Real Estate) 5

Esperia Fiduciaria S.p.A. 1. Attività di Wealth Advisory 2. Gli strumenti di Wealth Planning 6

1. Attività di Wealth Advisory a) Il mandato di WA (Wealth Advisory) 7

BANKABLE ASSETS BANKABLE ASSETS REAL ESTATE CORPORATE ASSETS L attività di Wealth Advisory WEALTH ADVISORY ASSET MANAGEMENT WEALTH PLANNING BANKABLE ASSETS REAL ESTATE CORPORATE ASSETS CORE SATELLITE ADVISORY STRATEGIC WEALTH ALLOCATION GESTITO ADVISORY AMMINI STRATO WEALTH GOVERNANCE ACCOUNT AGGREGATION Bankable assets Banca Esperia Bankable assets c/o terzi WEALTH PROTECTION 8

Il mandato di WA Wealth Advisory: Analisi e definizione ipotesi L analisi di Wealth Advisory è finalizzata alla scelta delle soluzioni maggiormente idonee. STRATEGIC WEALTH ALLOCATION WEALTH GOVERNANCE BANKABLE ASSETS REAL ESTATE CORPORATE WEALTH PROTECTION Delivery & Execution: Utilizzo degli strumenti di supporto La fase di Delivery & Execution viene condotta congiuntamente ai professionisti di riferimento dei clienti. 9

Il mandato di WA Aree di analisi e di intervento ricorrenti ADVISORY DELIVERY & EXECUTION Strategic Wealth Allocation Wealth Governance Wealth Protection Fiduciaria Wealth Reporting Trust Servizi Societari Servizi Assicurativi Servizi di Credito Veicoli Dedicati Fondi Immobiliari 10

1. Attività di Wealth Advisory b) Strategic Wealth Allocation 11

Attività di Wealth Advisory Strategic Wealth Allocation (1/2) Ricognizione dell attuale assetto del Patrimonio e valutazione del bilanciamento e delle modalità di detenzione più adeguate ai fini di una più efficiente organizzazione e amministrazione del Patrimonio. Devono essere considerate le seguenti componenti: Attività finanziarie liquide; Attività finanziarie illiquide; Immobili; Partecipazioni societarie in genere; Partecipazioni in imprese di famiglia; Beni di valore. Valutazione della distribuzione geografica (Italia/Estero) e le implicazioni di rischio implicite; 12

Attività di Wealth Advisory Strategic Wealth Allocation (2/2) Rilevazione della composizione del patrimonio immobiliare e quantificazione dei livelli di redditività attuale e prospettica; Rilevazione della situazione finanziaria delle partecipazioni o delle imprese di famiglia per individuare potenziali migliori efficienze anche in termini di partecipazioni ed assetti societari; Identificazione delle possibili opportunità di investimento o disinvestimento immobiliare (esclusi fondi di investimento); Identificazione di possibili efficienti forme di assunzione o dismissione di partecipazioni societarie. 13

Wealth Allocation LIVELLO ADVISORY/PLANNING STRATEGIC WEALTH ALLOCATION IMPLEMENTATION EXECUTION ADVISORY CORE/ SATELLITE Gestito Amministrato Advisory Account aggregation ADVISORY REAL ESTATE (check up, ottimizzazione) Club Deals Illiquid Asset Advisory CORPORATE FINANCE (check up, ottimizzazione) Club Deals Illiquid Asset Advisory STRUMENTI DI DELIVERY: Fiduciaria, Trust, Servizi Societari, Credito, SPV, 14

1. Attività di Wealth Advisory c) Wealth Governance 15

Attività di Wealth Advisory Wealth Governance (1/2) Definizione del perimetro familiare e del patrimonio familiare; Analisi della composizione della famiglia, dei rapporti di parentela, delle modalità di detenzione del patrimonio. Individuazione delle modalità di gestione e di formazione del processo decisionale nell ambito del gruppo familiare; Definizione di una modalità di mantenimento di una linea unitaria di organizzazione e amministrazione del patrimonio familiare in presenza di patrimoni separati fra i vari membri della famiglia; Trasferimento degli assets familiari mantenendo forme diverse di controllo irrevocabile sugli assets (poteri gestori/poteri dispositivi); Semplificazione della gestione contabile dei beni bancabili detenuti tramite società (persona giuridica); 16

Attività di Wealth Advisory Wealth Governance (2/2) Ristrutturazione del patrimonio societario partecipativo mediante l analisi di operazioni societarie di natura straordinaria finalizzate alla: Suddivisione o raggruppamento delle singole partecipazioni famigliari; Costituzione di società holding e/o trust di famiglia; Separazione delle componenti immobiliari ed industriali del patrimonio famigliare (es. scissione societaria, conferimento di rami di azienda, apporti a veicoli appositamente costituiti); Altro. Ottimizzazione della allocazione della liquidità fra società e persone fisiche; Sviluppo di soluzioni specifiche di impiego finanziario con finalità no-profit: Costituzione di fondazioni, associazioni, trust; Analisi di investimenti dedicati (Onlus). Ottimizzazione del trasferimento generazionale dei beni. 17

Wealth Governance: le strutture societarie Finalità Unità della gestione e della proprietà aziendale Società di persone Srl SpA SapAz Soc. Semplice Ottimizzazione imposizione diretta Ottimizzazione imposizione successoria Passaggio generazionale Fondo imm.re Gestione patrimoni immobiliari Gestione patrimoni mobiliari 18

1. Attività di Wealth Advisory d) Wealth Protection 19

Attività di Wealth Advisory Wealth Protection Strutturazione delle modalità di protezione del patrimonio famigliare in termini di (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): Riservatezza; Difesa dall aggressione dei creditori; Protezione dai rischi professionali (amministratori, sindaci, professionisti, etc.); Protezione di soggetti deboli; Valutazione dell opportunità di utilizzo di strumenti di protezione del patrimonio e della persona quali: Intestazione fiduciaria; Polizza vita; Polizza danni; Trust; Fondo patrimoniale; Patti di famiglia. Organizzazione dell amministrazione dei beni dei figli minori. 20

Wealth protection: strategie di protezione SEGREGAZIONE RISERVATEZZA ASSICURAZIONE Strategie di protezione GOVERNANCE DIVERSIFICAZIONE PIANIFICAZIONE 21

2. Gli strumenti di Wealth Planning a) I servizi fiduciari 22

I Servizi Fiduciari - Overview Il mandato fiduciario è un contratto tramite il quale il fiduciante dà incarico a un terzo di assumere l intestazione el amministrazione di alcuni beni di sua proprietà per suo conto. Il conferimento di tale incarico non comporta il trasferimento della proprietà del patrimonio oggetto di intestazione fiduciaria, ma solo della legittimazione ad esercitare i diritti da esso derivanti. Tale esercizio, peraltro, deve avvenire sulla base delle istruzioni impartite dal fiduciante e viene meno a seguito di revoca del mandato da parte del fiduciante o di morte di quest ultimo. I beni oggetto di mandato rimangono, quindi, di proprietà sostanziale del fiduciante, mentre la proprietà formale dei beni viene trasmessa alla società fiduciaria. Le esigenze soddisfatte dai Servizi Fiduciari Tutela del patrimonio e della persona in ambito finanziario, societario e familiare; Analisi delle attuali modalità di detenzione del patrimonio; Riservatezza. 23

I Servizi Fiduciari Caratteristiche del Servizio Assistenza Assistenza professionale per il fiduciante attraverso il ricorso sia alle strutture della società fiduciaria sia alla rete dei professionisti con cui collabora il Cliente. Riservatezza Riservatezza circa l effettivo proprietario dei beni (valori mobiliari, partecipazioni) intestati formalmente alla fiduciaria evitando eventuali tensioni concorrenziali e spendita del nome. Continuità gestionale Supporto nel passaggio generazionale di beni di famiglia, al fine di garantire la continuità gestionale ( Patti di Famiglia ), anche tramite attuazione delle disposizioni dell imprenditore che trasferisce in vita il patrimonio ai discendenti. Supporto gestionale Trasparenza fiscale Supporto nel trasferimento delle partecipazioni e pagamento del prezzo nell ambito delle compravendite, anche attraverso patti di escrow, amministrazione di equity plans o stock option plans. Imputazione fiscale in capo al fiduciante delle operazioni poste in essere dalla fiduciaria in nome proprio, ma per conto esclusivo del fiduciante stesso. Applicazione del regime fiscale previsto per la specifica categoria di beni oggetto del mandato fiduciario. 24

I Servizi Fiduciari - Tipologie Intestazione Fiduciaria Mandati Fiduciari Complessi Intestazione valori mobiliari Escrow agreement Servizi di Organizzazione del Patrimonio Amministrazione patti di famiglia (*) Private Client Insurance Assistenza cessione aziende Organizzazione special purpose vehicles Assistenza operazioni di Private Equity Amministrazione partecipazioni Gestione stock option e equity plan Patti di sindacato Pianificazione Mandati di analisi delle modalità di detenzione del patrimonio Account Aggregation Account aggregation (*) nell ambito dell evoluzione legislativa in atto. 25

Il Mandato Fiduciario Il Contesto Regolatorio Le società fiduciarie sono state istituite con Legge n. 1966 del 1939 e la relativa attività è stata da ultimo disciplinata dal decreto del Ministero delle Attività Produttive che è anche l organo di vigilanza - del 16 gennaio 1995. Il mandato fiduciario pur non essendo disciplinato in modo specifico dal nostro ordinamento - è unanimemente ricondotto al mandato senza rappresentanza (art. 1705 e ss. Codice civile) ed è integralmente regolamentato nel suo contenuto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 16 gennaio 1995. Gli aspetti civilistici caratterizzanti il mandato fiduciario sono: Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale; Diritto del fiduciante alla restituzione in qualsiasi momento dei beni affidati alla società fiduciaria; Obbligo della società fiduciaria di eseguire fedelmente le istruzioni scritte impartite dal fiduciante astenendosi dall esercitare qualsiasi altra attività relativa ai beni amministrati. 26

Il Mandato Fiduciario Aspetti Fiscali Le operazioni poste in essere dalla fiduciaria in nome proprio, ma per conto esclusivo del fiduciante, sono fiscalmente imputabili allo stesso ( trasparenza fiscale ). Conseguentemente si applica il regime fiscale prescelto dal fiduciante - sulla base della sua situazione soggettiva previa specifica istruzione alla fiduciaria che provvede alternativamente: a comunicarlo alle relative controparti sostituti d imposta; ad applicare eventuali ritenute e/o imposte sostitutive. La società fiduciaria può agire come sostituto d imposta agevolando il netting fra plusvalenze e minusvalenze dei diversi rapporti di gestione amministrativa dei titoli detenuti dal Cliente, nell ambito della categoria Redditi diversi. 27

2. Gli strumenti di Wealth Planning b) Il servizio di account aggregation 28

P&PS + Bankers P&PS I contenuti del Servizio di Account Aggregation 1. Account Aggregation & Analisi dei Rischi Finanziari Aggregazione dei vari rendiconti Riclassificazioni per asset class, strumento, esposizione valutaria, ecc. Analisi volatilità attesa, Key Rate Duration, Stress Testing, ecc. 2. La view sui mercati di Banca Esperia Scenario Macroeconomico Temi di Investimento View Strategica Qualitativa sulle Asset Class 3. Interventi possibili di Asset Allocation Portafoglio Modello (statistiche e evoluzione probabilistica del montante) Matrice di interventi di asset allocation + commenti 4. Commenti al portafoglio del Cliente e Consigli Operativi Consigli di acquisto/vendita su singoli strumenti con parere motivato 29

Account Aggregation & Analisi dei Rischi Finanziari (1/2) I dati dei Rendiconti delle Banche monitorate vengono acquisiti, riclassificati ed esposti in modo che il cliente abbia una visione globale dei suoi investimenti sotto diversi aspetti 30

Account Aggregation & Analisi dei Rischi Finanziari (2/2) Il patrimonio monitorato viene sottoposto ad una analisi dei rischi cd. ex-ante, allo scopo di conoscere il profilo complessivo di rischio prospettico del patrimonio e di conseguenza operare scelte di investimento più oculate. 31

La view sui mercati di Banca Esperia Il Cliente riceve la sintesi dei nostri documenti di asset allocation 32

Interventi possibili di Asset Allocation È possibile definire un portafoglio modello per il Cliente e quindi suggerire gli scostamenti da operare sulle varie controparti. 33

Commenti al portafoglio del Cliente e Consigli Operativi I risultati delle analisi sul portafoglio complessivo del cliente vengono commentati ed inoltre vengono proposti consigli di acquisto/vendita di singoli strumenti 34

2. Gli strumenti di Wealth Planning c) Il fondo patrimoniale 35

Il fondo patrimoniale Caratteri generali I coniugi per atto pubblico o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia (artt. 167 ss. c.c.). Funzione dell istituto: destinare determinati beni al perseguimento di una funzione esclusiva individuata nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia (creazione di un patrimonio separato vincolato). Chi può costituire il fondo: uno o entrambi i coniugi o un terzo. In quest ultimo caso è necessaria l accettazione dei coniugi. Oggetto del fondo patrimoniale: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. Si ritiene possibile che il proprietario di un bene incrementi il fondo patrimoniale dei coniugi con un diritto reale di godimento. Esclusa, invece, la destinazione al fondo di un azienda, in quanto estranea all interesse tutelato dal fondo patrimoniale. Ammessa la conferibilità dei beni futuri purché essi siano determinati. 36

Il fondo patrimoniale Costituzione Il fondo patrimoniale può essere istituito: per atto pubblico; per testamento. Può anche non comportare un trasferimento ma la semplice apposizione di un vincolo di destinazione. Il trasferimento al fondo patrimoniale può essere considerato come atto di liberalità. Essendo un atto a titolo gratuito esso è soggetto alla possibile dichiarazione di inefficacia (art. 64 L.F.) o revocatoria fallimentare o ordinaria. 37

Il fondo patrimoniale Impiego e amministrazione del fondo La proprietà dei beni del fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia stabilito diversamente dall atto costitutivo. In virtù del vincolo di destinazione che caratterizza il fondo patrimoniale i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale devono essere impiegati per i bisogni della famiglia. L amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta solamente ai coniugi secondo le regole della comunione legale. 38

Il fondo patrimoniale Vincoli principali Vincolo di destinazione: in forza di tale vincolo il fondo patrimoniale viene considerato come un patrimonio separato. Vincolo di indisponibilità: i coniugi hanno l obbligo di destinare al soddisfacimento dei bisogni familiari ogni utilità derivante dai beni del fondo. Tale vincolo comporta anche, nel caso in cui i coniugi siano contitolari del diritto di proprietà, l inefficacia di alcuni atti di disposizione giuridica degli stessi (art. 169 c.c.). Vincolo di inespropriabilità: soffre di un limite anche l azione esecutiva dei creditori dei coniugi, i quali possono soddisfarsi sui beni del fondo e sui frutti di essi esclusivamente in relazione a debiti assunti per fare fronte ai bisogni della famiglia, in caso di obbligazioni contratte per scopi estranei, di inconsapevolezza dell estraneità da parte del creditore (art. 170 c.c.). 39

Il fondo patrimoniale Alienazione dei beni del fondo: art. 169 c.c. Non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno, vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi (se non vi sono figli minori). Se ci sono figli minori è necessario il consenso dei coniugi e l autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità ed utilità evidente. 40

Il fondo patrimoniale Cessazione Cause: annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli: il fondo dura fino alla maggiore età dell ultimo figlio. Il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme sulla destinazione del fondo. In più, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli il giudice può attribuire, in proprietà o godimento, beni del fondo. Se non vi sono figli: si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale. 41

Il fondo patrimoniale Fondo patrimoniale e fallimento Ipotesi di fallimento di entrambi i coniugi: il fondo in tale caso viene appreso all attivo del fallimento: limitatamente ai frutti se i coniugi avevano il godimento del bene; dell intero bene se i coniugi erano in proprietà. In tale caso si formerà una massa separata destinata al soddisfacimento di una massa soltanto di creditori. Il fondo infatti potrà essere aggredito se sussistono i presupposti e nei limiti dell articolo 170 c.c. dai creditori della famiglia. Ipotesi di fallimento di uno dei coniugi: in questo caso il fondo non viene appreso all attivo del fallimento. Il fallimento di uno dei due coniugi non fa venire meno il fondo patrimoniale. Il fondo resta in tale caso insensibile al fallimento. 42

Il fondo patrimoniale Aspetti fiscali: imposta di registro (1/2) Fondo costituito su beni già in proprietà dei coniugi: imposta di registro (art. 11, parte prima Tariffa D.P.R. 131/1986). Fondo costituito su bene già di proprietà di uno dei coniugi, che la mantiene: imposta di registro (art. 11, parte prima Tariffa D.P.R. 131/1986). Fondo costituito su bene già di proprietà di uno dei coniugi, che non si riserva la proprietà: in caso di accettazione del coniuge, si applicano le norme in materia di donazioni sul 50% del valore. Fondo costituito da un terzo che non mantiene la proprietà: si applicano le norme in materia di donazione. Fondo costituito da un terzo che se ne riserva la proprietà: si applicano le norme in materia di atti a titolo gratuito, perché vi è beneficio per i coniugi. 43

Il fondo patrimoniale Aspetti fiscali: imposte ipotecarie e catastali (2/2) Se la costituzione del fondo non comporta il trasferimento del bene l apposizione del vincolo comporta l applicazione della imposta ipotecaria in misura fissa (art. 4 Tariffa D. Lgs. 347/1990). Se la costituzione del fondo comporta un trasferimento sono dovute l imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (art. 10 D. Lgs. 347/1990). 44

2. Gli strumenti di Wealth Planning d) Le polizze di Private Insurance 45

La polizza assicurativa Caratteri generali (1/2) L assicurazione sulla vita è un contratto tra un soggetto contraente ed un impresa di assicurazione che si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi dell evento assicurato (morte, sopravvivenza). Il contraente è la persona che perfeziona il contratto con l assicuratore, definisce il contenuto della polizza (durata, gestione dell attivo, clausola beneficiaria), paga il/i premio/i, agisce sul contratto. L assicurato è la persona fisica sulla quale è basato il rischio/evento. I beneficiari in caso di vita sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di vita dell assicurato alla scadenza del contratto (presenti solo in caso di un contratto a durata determinata ). I beneficiari in caso di decesso sono coloro che riceveranno le prestazioni in caso di decesso dell assicurato prima della scadenza del contratto. 46

La polizza assicurativa Caratteri generali (2/2) Oggetto del contratto: contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked in base al quale, a fronte del pagamento da parte del contraente di un premio iniziale e di eventuali premi aggiuntivi, la compagnia assicurativa si impegna a corrispondere alternativamente: ai soggetti beneficiari indicati dal contraente, l indennità assicurativa in caso di decesso dell assicurato; il valore di riscatto della polizza, a richiesta del contraente. Il premio iniziale e gli eventuali incrementi successivi sono investiti e rappresentati da quote di un fondo dedicato collegato alla polizza, fondo la cui gestione è affidata ad una Sgr che svolge in maniera professionale tale attività. Il contraente può designare uno o più beneficiari della prestazione in caso di decesso dell assicurato. La designazione può essere in qualsiasi momento revocata o modificata dal contraente in vita. 47

La polizza assicurativa Soggetti coinvolti La sottoscrizione di una polizza coinvolge tre tipologie di soggetti: contraente: soggetto che stipula il contratto con la compagnia assicurativa e si impegna a pagare il premio. Il contraente è il titolare a tutti gli effetti del contratto. Si possono avere anche polizze con più contraenti; assicurato: persona fisica (generalmente al massimo due) sulla cui vita è stipulato il contratto. Può coincidere con il contraente; beneficiario: soggetto a cui sono erogate le prestazioni assicurative nel caso si verifichi l evento assicurato. 48

La polizza assicurativa Aspetti normativi (1/2) Protezione del patrimonio: impignorabilità e insequestrabilità I capitali non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare (se i conferimenti sono eseguiti da oltre un anno rispetto all apertura di un eventuale fallimento). Inoltre la polizza può costituire garanzia per operazioni di finanziamento (sulla base di una richiesta esplicita del contraente) se collocata tramite un broker-. Dalla lettura congiunta dei commi dell art. 1923 del Codice Civile si evince che: l impignorabilità e l insequestrabilità si consolidano dal primo minuto della polizza per quanto riguarda i frutti del capitale conferito in polizza; per quanto riguarda il capitale valgono i termini della revocatoria ordinaria e fallimentare e le condizioni di cui sopra si consolidano al momento in cui risultano trascorsi i periodi definiti dalle norme. 49

La polizza assicurativa Aspetti normativi (2/2) Riservatezza Ulteriore protezione nel caso in cui si utilizzi una società fiduciaria come contraente. In caso di sottoscrizione di polizza estera (raccomandabile) l utilizzo di una società fiduciaria come contraente ed il deposito della polizza in deposito amministrato presso la banca esonera il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale. Flessibilità nel riscatto della polizza; nella modifica dei beneficiari in qualunque momento. Vengono fatti salvi in ogni caso i diritti dei legittimari eventualmente lesi dalla legittima; nella gestione del sottostante e negli strumenti utilizzabili; nel numero dei contraenti (anche due) e dei beneficiari. 50

La polizza assicurativa Aspetti fiscali (1/4) In caso di decesso dell assicurato gli eredi non pagano l imposta di successione sul montante. Differimento dell imposta in caso di recesso anticipato. Solo al momento di riscatto della polizza si pagano le imposte (capital gain) relative all incremento di valore della polizza, connesso al risultato agli investimenti sottostanti e le imposte di bollo. I beneficiari ricevono una percentuale aggiuntiva sul valore del premio al momento del decesso dell assicurato. Esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale: sottoscrivendo la polizza direttamente a nome del contraente ed inserendo il contratto di polizza in un deposito amministrato presso la banca e canalizzando presso la stessa banca i flussi della polizza; utilizzando una società fiduciaria come contraente ed inserendo la polizza in un deposito in regime fiscale amministrato presso la fiduciaria. 51

La polizza assicurativa Aspetti fiscali (2/4) Differimento della tassazione I proventi finanziari sono capitalizzati nella polizza e il momento impositivo è differito al momento del riscatto (totale o parziale). Il fenomeno del differimento della tassazione crea un vantaggio finanziario di capitalizzazione composta. 500 400 300 200 100 Gestione Gestione in Polizza 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 Anni 52

La polizza assicurativa Aspetti fiscali (3/4) Ipotesi di liquidazione per riscatto I redditi che derivano da contratti di assicurazione sulla vita (differenziale fra il valore del premio versato ed il montante del valore della polizza) si qualificano come redditi di capitale ai sensi dell articolo 44, comma 1, lettera g-quater) del TUIR. In caso di riscatto, parziale o totale, di polizze assicurative di tipo finanziario (unit linked), emesse da compagnie di assicurazione di diritto estero che operano in Italia in libera prestazione di servizi (LPS): l imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalla compagnia assicurativa nell ipotesi che la stessa abbia scelto di svolgere la funzione di sostituto d imposta. In tale caso la compagnia, ogni anno, versa un anticipo delle imposte sui redditi da utilizzarsi in caso di rimborso/riscatto; in ipotesi contraria, l imposta sostitutiva viene applicata dall intermediario depositario scomputando le imposte versaste, ogni anno, per conto del cliente. Qualora la polizza non fosse depositata presso un intermediario il cliente deve dichiarare la plusvalenza nel Quadro RM della dichiarazione dei redditi. 53

La polizza assicurativa Aspetti fiscali (4/4) (segue) Liquidazione per riscatto totale o parziale Le somme corrisposte ai beneficiari in caso di vita dell assicurato (i.e. riscatto parziale o totale) sono soggette all imposta sostitutiva del 12,50% - 20% - 26% per la parte che eccede i premi versati (art. 41 bis D.L. n. 269/03). In particolare, per quanto riguarda riscatti parziali o totali effettuati successivamente all 1 luglio 2014, la parte di utile maturata: dopo tale data sarà tassata al 12,50% - 26%; tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014 sarà tassata al 12,50% - 20%; prima del 31 dicembre 2011 sarà tassata al 12,50%. 54

2. Gli strumenti di Wealth Planning e) Il Trust 55

Il trust Caratteri generali Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (disponente) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (trustee) affinché quest ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un guardiano. Funzione dell istituto: attraverso il trust sono perseguibili svariate finalità che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino ad arrivare all assistenza di soggetti deboli. Chi può istituire il trust: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica. Oggetto del trust: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto (ad es. titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d arte, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all Estero, immobili). 56

Il trust Legittimazione interna dell istituto In Italia il trust trova legittimazione giuridica a seguito dell adesione del nostro Paese alla Convenzione de L Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1 gennaio 1992. Il nostro legislatore fiscale, a sua volta, con la legge Finanziaria del 2007 e con alcune circolari dell Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n. 48/E, ha regolamentato gli aspetti fiscali e tributari dell istituto, riconoscendone, così, indirettamente, la legittimità di utilizzo in Italia. 57

Il trust Istituzione Le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due: atto tra vivi; testamento. La prassi dei trust interni normalmente prevede un atto istitutivo di trust meramente programmatico, a cui si affiancano negozi dispositivi ad hoc tramite i quali si effettua il conferimento dei beni al trust. Il conferimento di beni al trust può essere considerato come atto di liberalità. Essendo un atto a titolo gratuito esso è soggetto alla possibile dichiarazione di inefficacia (art. 64 L.F.) o revocatoria fallimentare o ordinaria. 58

Il trust Impiego e amministrazione dei beni conferiti in trust Il disponente istituendo il Trust e conferendo in esso i propri beni perde la proprietà di tali beni a favore del trustee che ne diventa a tutti gli effetti proprietario. Il trustee è, comunque, un proprietario fiduciario e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito e disporne esclusivamente secondo le disposizioni dell atto istitutivo di trust. È possibile prevedere all interno dell atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il c.d. guardiano, affidando allo stesso la funzione di supervisore dell operato del trustee. I beni costituenti il fondo in trust, a meno che l atto istitutivo di trust ponga divieti in tal senso, possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno, vincolati dal trustee per realizzare le finalità previste dall atto medesimo. 59

Il trust Cessazione La scelta del termine finale di durata del trust con la connessa attribuzione dei beni costituenti il fondo in trust ai beneficiari è rimessa alla libera discrezionalità del disponente e va formalizzata nell atto istitutivo di trust. Non esiste preclusione alcuna circa la possibilità di ipotizzare addirittura trust di durata illimitata. 60

Il trust I vantaggi (1/2) I principali vantaggi derivanti dal ricorso ad un trust sono: la segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che qualunque vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non travolge mai i beni segregati in trust; l unitarietà e la continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l unico proprietario del fondo in trust, può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell atto istitutivo di trust; 61

Il trust I vantaggi (2/2) (segue) l ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all attuazione degli scopi che potrebbe, invece, essere frustrata dalla sua morte e che, quindi, non sono raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali; la garanzia di riservatezza: poiché il trust determina l insorgenza di una nuova situazione proprietaria in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere al suo utilizzo qualora si vogliano compiere determinate operazioni in piena riservatezza. 62

Il trust Aspetti fiscali (1/3) Dal punto di vista fiscale nell odierna prassi della Agenzia delle Entrate la segregazione in trust di beni è assimilata ad una donazione diretta dei beni compiuta dal disponente-conferente a favore dei beneficiari del fondo che possono essere individuati nell atto istitutivo del trust. Trovano quindi applicazione le ordinarie aliquote e franchigie proprie del novellato tributo successorio: 4%, per le devoluzioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (con euro 1.000.000,00 di franchigia per ciascun beneficiario); 6%, per le devoluzioni in favore di fratelli e sorelle (con euro 100.000,00 di franchigia per ciascun beneficiario); 6%, per le devoluzioni in favore di parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado; 8%, per le devoluzioni in favore di altri soggetti o quando il beneficiario non sia individuato. 63

Il trust Aspetti fiscali (2/3) Sempre dal punto di vista fiscale, con riferimento alla fase segregazione in trust di beni, è possibile ricordare i seguenti casi particolari: nel caso di segregazione di beni immobili esistenti in Italia, in aggiunta all imposta di successione e donazione, si ha l applicazione delle imposte ipotecarie e catastali secondo le aliquote ordinarie (3% del valore degli immobili o dei diritti reali immobiliari accertato agli effetti delle imposte di registro o di successione e donazione); nel caso di devoluzioni in favore di soggetti portatori di handicap, trova applicazione la franchigia di euro 1.500.000,00 per ciascun beneficiario, indipendentemente dal grado di parentela; nel caso di devoluzioni in favore dei soggetti indicati nell art. 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (ad esempio Stato, regioni, province e comuni, enti pubblici, fondazioni, ONLUS) si ha l esenzione dall imposizione; 64

Il trust Aspetti fiscali (3/3) (segue) nel caso di conferimento di aziende o partecipazioni di controllo a favore del coniuge o dei discendenti, a condizione che gli aventi causa proseguano l esercizio dell attività di impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, si ha l esenzione dall imposizione ai sensi dell art. 3, comma 4-ter del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346. Tale tassazione avviene a titolo definitivo; di conseguenza, l attribuzione al termine finale del trust ai beneficiari dei beni costituenti il fondo in trust non sconta alcuna ulteriore imposizione, anche qualora i beni abbiano incrementato il loro valore rispetto alla dotazione originaria, eccezion fatta per l attribuzione di immobili esistenti in Italia, che vede l applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura sopra indicata. 65

2. Gli strumenti di Wealth Planning f) Analisi differenziale fra gli strumenti 66

Confronti Trust e fondo patrimoniale (1/3) Affinità: entrambi gli istituti assicurano la protezione del patrimonio. Differenze: mentre un trust può essere istituito da qualsiasi soggetto, il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima. Ne consegue che una coppia di fatto non può utilizzare il fondo patrimoniale. Analogo discorso vale per i casi in cui i soggetti da tutelare non facciano parte della famiglia nucleare (ovvero i due coniugi e i figli legittimi). Sono inoltre dubbi gli effetti che la separazione ha sulla vita del fondo, mentre il divorzio ne comporta automaticamente la cessazione; i beni destinabili al fondo patrimoniale sono circoscritti alle fattispecie di cui all art. 167 c.c. (beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi); nel trust può essere conferita una qualsiasi altra posizione soggettiva (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri strumenti finanziari, etc.); 67

Confronti Trust e fondo patrimoniale (2/3) Differenze (segue): la finalità perseguita con il fondo patrimoniale è esclusivamente la protezione dei beni ivi conferiti; con il trust sono realizzabili anche altri scopi quali ad esempio la realizzazione del passaggio generazionale, la tutela di soggetti deboli, il mantenimento dell unitarietà di un bene, etc.; il vincolo di destinazione del fondo è piuttosto labile rispetto a quello realizzato tramite l istituzione di un trust, specie se consideriamo gli indirizzi giurisprudenziali inclini ad ammettere lo scioglimento consensuale del fondo e l ampia derogabilità delle regole sull alienazione dei beni (ad es. il principio di inalienabilità di cui all art. 169 c.c. se non con il consenso unanime dei coniugi e l autorizzazione del giudice tutelare in presenza di figli minori è agevolmente eluso). Senza contare poi che i creditori, sebbene limitatamente a obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono soddisfarsi sui beni ed i frutti del fondo, di conseguenza l effetto segregativo non è totale; 68

Confronti Trust e fondo patrimoniale (3/3) Differenze (segue): il fondo patrimoniale, a differenza del trust, assicura l effetto segregativo a tempo determinato e senza alcun effetto di passaggio generazionale dei beni: i beni costituenti il fondo ritornano, infatti, ai conferenti al momento di cessazione del vincolo; nel fondo patrimoniale l amministrazione dei beni resta ai coniugi, nel trust, invece, è affidata ad un terzo, il trustee, e questo consente di assicurare unitarietà di gestione dei beni anche in caso di disaccordo tra i coniugi. 69

Confronti Trust e polizza assicurativa (1/3) Affinità: sia con il trust che tramite la sottoscrizione di una polizza il contraente si spoglia in modo definitivo della disponibilità di parte o di tutti i suoi beni; al pari del trust, nella polizza i beni conferiti sono protetti da qualsiasi vicenda che riguardi il contraente o il beneficiario e le somme dovute dall assicuratore sono impignorabili ed insequestrabili; entrambi gli strumenti assicurano piena riservatezza verso terzi in merito ai beneficiari del patrimonio; entrambi gli strumenti assicurano la possibilità di designare in un momento successivo (anche tramite disposizione testamentaria) i beneficiari e di revocarli. 70

Confronti Trust e polizza assicurativa (2/3) Differenze: nella polizza possono essere conferiti patrimoni liquidi o costituiti da titoli quotati; nel trust è possibile, invece, segregare qualsiasi bene; i beneficiari della polizza non hanno alcun vincolo di destinazione sulle somme incassate e possono disporne liberamente; chi ha stipulato l assicurazione non ha, pertanto, alcuna certezza che l impiego in concreto realizzato sia quello che egli avrebbe voluto. Nel trust, invece, il disponente può delineare a monte ogni aspetto relativo all utilizzo e alla destinazione finale dei beni costituenti il fondo in trust, subordinando, altresì, l attribuzione di taluni benefici anche al verificarsi di determinate condizioni (ad esempio: mio figlio sarà beneficiario di euro 100.000,00 se prenderà una laurea con il massimo dei voti) o al sopravvenire di un certo termine (ad esempio: mio figlio sarà beneficiario di euro 100.000,00 quando compirà il diciottesimo anno di età); in caso di estinzione anticipata della polizza nella maggior parte dei casi vi sono delle penali da pagare, così come in caso di richiesta di rimborso parziale; questo non accade mai nel trust; 71

Confronti Trust e polizza assicurativa (3/3) Differenze (segue): se il beneficiario della polizza accetta, non è più possibile variare il contratto; il trust, invece, è atto unilaterale del disponente e, di conseguenza, non richiede o contempla alcuna possibilità di accettazione da parte di terzi; la scadenza della polizza fa venir meno l effetto segregativo; di conseguenza, se il beneficiario della polizza ha dei creditori essi possono aggredire quella liquidità. Nel trust, è, invece, possibile prevenire tale eventualità tramite clausole ad hoc; è dubbio che l impignorabilità e l insequestrabilità prevista dalla legge in relazione alle somme dovute dall assicuratore si estenda alle polizze finanziarie, ritenendosi limitata a quanto corrisposto esclusivamente in relazione a polizze previdenziali. 72

Riepiloghi Trust, fondo patrimoniale e polizza assicurativa (1/3) Trust Fondo patrimoniale Polizza assicurativa Soggetti costituenti Qualsiasi soggetto Esclusivamente persone legate da vincolo matrimoniale Beni Qualsiasi bene Esclusivamente beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati Durata Potenzialmente illimitata Quanto dura il matrimonio, con l eccezione della sua ultrattività in presenza di figli minori (in tal caso dura fino al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane di età) Qualsiasi soggetto Prevalentemente somme di denaro Morte dell assicurato o scadenza del contratto 73

Riepiloghi Trust, fondo patrimoniale e polizza assicurativa (2/3) Trust Fondo patrimoniale Polizza assicurativa Finalità Le più svariate purché lecite Soddisfacimento dei bisogni della famiglia Forma Nessuna forma in particolare per l istituzione e per il conferimento di liquidità/strumenti finanziari; atto pubblico per il trasferimento di immobili e partecipazioni societarie (o girata per azioni) Atto pubblico o disposizione testamentaria Proprietà dei beni Il trustee I coniugi in pari quota L assicuratore Soddisfacimento di esigenze di pianificazione, protezione, risparmio, investimento, previdenza Nessuna forma obbligatoria; è richiesta la forma scritta solo a fini probatori 74

Riepiloghi Trust, fondo patrimoniale e polizza assicurativa (3/3) Trust Fondo patrimoniale Polizza assicurativa Amministrazione Il trustee I coniugi, secondo le regole della comunione legale Protezione da aggressioni sui beni La protezione dei beni è totale I beni del fondo patrimoniale ed i frutti possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia L assicuratore Le somme dovute dall assicuratore al contraente o al beneficiario della polizza sono impignorabili e insequestrabili: tuttavia, la scadenza della polizza fa venire meno l effetto segregativo e, di conseguenza, se il beneficiario della polizza ha dei creditori essi possono aggredire quella liquidità 75

Riepiloghi STRUMENTO VANTAGGI SVANTAGGI NOTE TRUST Segregazione del patrimonio Elasticità nell attribuzione di benefici, potendosi anche subordinare l erogazione degli stessi al verificarsi di una condizione o al sopravvenire di un termine. Gestione affidata ad un soggetto terzo Irreversibilità fino a scadenza Soluzione ottimale per la gestione di patrimoni complessi e diversificati FONDO PATRIMONIALE Segregazione del patrimonio Mantenimento della gestione diretta degli assets Semplicità di costituzione e gestione Collegato all istituto civilistico del matrimonio Attribuisce maggiore tutela in presenza di figli minori Soluzione ottimale per la gestione del patrimonio immobiliare POLIZZA ASSICURATIVA Segregazione del patrimonio Reversibilità Ottimizzazione fiscale Gestione affidata ad un soggetto terzo Non applicabile alla componente immobiliare del patrimonio I beneficiari non hanno vincoli di destinazione sulle somme incassate e possono disporne liberamente Soluzione ottimale per la componente mobiliare del patrimonio 76