D I S C I P L I N A R E PROPOSTA DI MODIFICA



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Transcript:

Denom. Vini Costa d Amalfi Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Costa d Amalfi». ATTUALE Articolo 1 La denominazione di origine controllata << Costa d Amalfi>> è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione << Costa d Amalfi>> può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore a condizione che i vini cosi designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare. D I S C I P L I N A R E Articolo 1 (idem) PROPOSTA DI MODIFICA Art. 2 I vini Costa adi Amafi, accompagnato o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: Costa d Amalfi bianco Falanghina (localmente detta Biancazita) e Biancolella (localmente detta Biancatenera) min.60 %; con una presenza di Falanghina non inferiore al 40 % e di Biancolella non inferiore al 20 % altri vitigni a bacca bianca non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40 %. Costa d Amalfi rosso e rosato Piedirosso (localmente detto Per e palummo) minimo 40 %, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 60 %; Art. 2 () Costa d Amalfi bianco, bianco passito, spumante classico, Ravello bianco, Tramonti bianco Falanghina e/o Biancolella min. 40 %; Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) ed altri vitigni a bacca bianca non aromatici ammessi e consigliati alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 60 %. Costa d Amalfi rosso e rosato, rosso passito, Furore rosso e rosato, Ravello rosso e rosato Piedirosso (localmente detto Per e palummo) minimo 40 %, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o

altri vitigni a bacca nera non aromatici autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40 %. (Nel Disciplinare vigente la base ampelografica è uguale al Costa d Amalfi bianco) (Nel Disciplinare vigente la base ampelografica è uguale al Costa d Amalfi rosso) disgiuntamente fino al 60 %; Tintore, Tronto ed altri vitigni a bacca nera non aromatici ammessi e consigliati alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40 %. Costa d Amalfi Furore bianco Falanghina e Biancolella min. 40 %, con una presenza di Falanghina non inferiore al 30 % e di Biancolella non inferiore al 10 %. Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) 40-60 % ; altri vitigni a bacca bianca non aromatici ammessi e consigliati alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 20 %. Costa d Amalfi Tramonti rosso e rosato Piedirosso (localmente detto Per e palummo) minimo 30%, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 50 %; Tintore minimo 20 % altri vitigni a bacca nera non aromatici ammessi o consigliati alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 30 %. Art. 3 La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata << Costa d Amalfi>> nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l intero territorio dei comuni di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata << Costa d Amalfi>>, designato con la sottozona Furore, comprende l intero territorio amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini, ed Amalfi. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata << Costa d Amalfi>>, designato con la sottozona Ravello, comprende l intero territorio amministrativo dei Art. 3

comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata << Costa d Amalfi>>, designato con la sottozona Tramonti, comprende l intero territorio amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori. L indicazione della sottozona non è obbligatoria. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell iscrizione all albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari, di buona esposizione e di altitudine non superiore ai 650 metri sul livello del mare. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti d impianto, le forme di allevamento, a contro spalliera e pergola, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Art. 4. È vietata ogni pratica di forzatura. Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 1600 viti per ettaro, con una produzione max per ceppo in media non superiore a kg 7 per i tipi rosso e rosato e kg 8 per il tipo bianco. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini Costa d Amalfi non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso, rosato e qli 120 per i tipi bianco. Tale resa per ettaro per la produzione dei vini Costa d Amalfi, designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore non deve essere superiore a q.li 90 per i tipi rosso, rosato e a q.li 100 per il La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini Costa d Amalfi non deve essere superiore a q.li 110 per i tipi rosso, rosato e rosso passito e qli 120 per i tipi bianco,spumante e bianco passito. Ai fini della vinificazione della tipologia passito le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime. idem

tipo bianco Fermo restando il limite massimo sopra indicato,la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effetiva superficie coperta dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche, ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione d uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediate comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, ed alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Qualora la resa unitaria di uva ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientra in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve, prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% per tutti i tipi. Le uve destinate alla produzione dei vini Costa d Amalfi designati col nome delle sottozone Ravello, Tramonti e Furore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,0% per il tipo bianco e del 10,50% per il tipo rosso e rosato. I vini a denominazione di origine controllata Costa d Amalfi passiti devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo del 16 % vol. In tal caso è escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino o l impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione. Art. 5 Art. 5

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione e di invecchiamento obbligatori e di imbottigliamento dei vini a DOC Costa d Amalfi, ivi compresi quelli designati col nome di una delle sottozone, devono essere effettuate nell ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art.3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell uva in vino per la produzione dei vini Costa d Amalfi non deve essere superiore al 70%. L eventuale eccedenza, fino al limite del 5%, non ha diritto alla DOC, oltre tale limite tutta la produzione perde diritto alla DOC. idem La resa massima dell uva in vino passito non deve essere superiore al 50%. Il vino Costa d Amalfi può essere elaborato nella tipologia spumante col metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purchè affinato per almeno 36 mesi a partire dal 1 novembre dell anno della vendemmia. Art. 6 I vini DOC Costa d Amalfi, all atto dell immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Art. 6 Costa d Amalfi bianco: colore: paglierino più o meno intenso odore: delicato e gradevole sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille; Costa d Amalfi rosso: colore: rubino più o meno intenso odore: vinoso sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille; Costa d Amalfi rosato: colore: rosa più o meno intenso odore: intenso, fruttato; sapore: secco, fresco, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille; Costa d Amalfi passito bianco colore: giallo dorato più o meno intenso, ambrato con l invecchiamento. odore: fruttato floreale, caratteristico. sapore: dolce armonico titolo alcolometrico volumico totale minimo 17 % di cui svolto 12 per il tipo dolce e il 14 per il tipo secco acidità totale minima:, 4.5 per mille estratto secco netto minimo: 20 per mille Costa d Amalfi passito rosso colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l invecchiamento, odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%, di cui svolto almeno il 12% per il tipo dolce ed il 14% per il tipo secco; acidità totale minima: 4.5 per mille; estratto secco netto minimo: 23 per mille Costa d Amalfi spumante spuma: fine e persistente colore: cristallino paglierino più o meno intenso con riflessi dorato verdognoli,

odore: caratteristico fragante (intenso persistente), con delicato sentore di lievito sapore: sapido, gradevole armonico; acidità totale minima:, 5.5 per mille titolo alcolometrico volumico minimo: del tipo brut o extrabrut 11.50 %vol. estratto secco netto minimo: 14 per mille i vini Costa d Amalfi designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore devono, all atto dell immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 11,00% per il bianco e a 11,50% per il rosso e il rosato. E facoltà del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto secco netto minimo. idem Art. 7 Il vino Costa d Amalfi rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1 novembre dell annata di produzione delle uve, di cui uno in botte, può portare in etichetta la specificazione riserva. Art. 8 E vietato usare assieme alla denominazione Costa d Amalfi qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E tuttavia consentito l uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l acquirente. È consentito altresi, nel rispetto delle normative vigenti, l uso di indicazioni geografiche e topomastiche che facciano riferimento a vigneti, poderi, tenute e fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino qualificato è stato ottenuto. Art. 7 Il vino Costa d Amalfi rosso, designato con il nome delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti, se immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di 2 anni a decorrere dal 1 novembre dell annata di produzione delle uve, di cui uno in legno, può portare in etichetta la specificazione riserva. Art. 8

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino Costa d Amalfi deve figurare l indicazione dell annata di produzione delle uve. Nella designazione e presentazione dei vini l indicazione delle sottozone Furore, Ravello e Tramonti potrà figurare in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori al doppio di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata Costa d Amalfi e potrà precedere o seguire la denominazione stessa. Per i vini Costa d Amalfi è consentita l immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro; l uso della denominazione di origine controllata non è consentito, all atto dell immissione al consumo, per i vini contenuti nei recipienti di volume nominale superiore a 5 litri. Per il confezionamento in recipienti di capacità superiore a litri 0.250 e fino a 2 litri è consentito solo l uso del tappo di sughero. Per i vini Costa d Amalfi è consentita l immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro; l uso della denominazione di origine controllata non è consentito, all atto dell immissione al consumo, per i vini contenuti nei recipienti di volume nominale superiore a 3 litri. Per il vino Costa d Amalfi spumante all immissione al consumo è consentito solo l uso del tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di sughero a fungo.