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Transcript:

Le reti di impresa per innovare e competere La rimodulazione della tariffa incentivante Donato Rotundo Area Ambiente & Energia

Interventi sul sistema incentivante..e non solo Art. 1 del decreto Legge n.145/13 ( Destinazione Italia ) convertito nella legge n. 9/2014 abolizione dei prezzi minimi garantiti; rimodulazione volontaria degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. Art. 26 del decreto legge n. 91/14 ( Competitività) convertito nella legge n. 116/14: rimodulazione obbligatoria degli incentivi. Art. 22 del decreto legge n. 66/14 ( Competitività e giustizia sociale) convertito nella legge 89/14 Tassazione impianti fotovoltaici, a biogas e biomasse agricoli. DM Effluenti: Limite all utilizzo delle colture ai fini dell utilizzazione agronomica del digestato

Che fanno seguito a contraccolpi sui prezzi della vendita di energia a partire dal 2012 divenuto poi conclamato nel 2013 con l'attuale squilibrio tra domanda e offerta che imporrà al settore una pesante ristrutturazione nel prossimo biennio. misure fiscali "solidaristiche" ad ampio spettro sul settore energetico con l'introduzione l'addizionale IRES "Robin Hood Tax revisione delle rendite catastali per gli impianti fotovoltaici, da cui le prime stime indicano entro il 2015 un incremento del gettito fiscale dalla IMU-TASI mediamente tra il 30-50%, tetto del 4% per le quote di ammortamento

Il Tasso Interno di rendimento (IRR, Internal Rate of Return): si è dimezzato per gli impianti in II conto energia, dal 14,5 al 7,4%, e precipitato dal 12,9 al 5,2% per gli impianti ammessi al IV Conto Energia dove l'impatto del taglio dei prezzi minimi garantiti pesa da solo il 5%.

Clima ed energia: obiettivi UE per un'economia competitiva, sicura e a basse emissioni di carbonio entro il 2030 Un obiettivo vincolante per la riduzione dei gas serra: elemento centrale della politica climatica ed energetica dell UE per il 2030, l obiettivo di ridurre le emissioni del 40% al di sotto del livello 1990 verrebbe raggiunto unicamente mediante misure interne. La riduzione annua del massimale delle emissioni dei settori compresi nel sistema ETS dell UE aumenterebbe passando dall'attuale 1,74% al 2,2% dopo il 2020. Le emissioni dei settori che non rientrano nel sistema ETS dovranno ridursi del 30% al di sotto del livello 2005; questo sforzo sarebbe ripartito equamente tra gli Stati membri. Un obiettivo vincolante sulle energie rinnovabili a livello dell'ue: le energie rinnovabili svolgeranno un ruolo chiave nella transizione verso un sistema energetico sostenibile, sicuro e competitivo. Sospinto da un approccio maggiormente orientato al mercato e con condizioni propizie per le tecnologie emergenti, l'obiettivo vincolante di almeno il 27% di energie rinnovabili a livello dell UE entro il 2030 si accompagna a notevoli benefici in termini di bilancia commerciale energetica, ricorso a fonti di energia locali, posti di lavoro e crescita. È necessario stabilire un obiettivo in materia di energia a livello dell UE per stimolare la continuità degli investimenti nel settore.

Un po di dati. 45 % di incidenza della generazione elettrica da fonti rinnovabili sul mix energetico Più di 1.200 MW di biogas e biomasse installati nel solo settore agricolo. Almeno 2.700 MW di impianti fotovoltaici installati in agricoltura (1/3 di potenza inferiore a 200 kw). Un investimento di circa 6,8 mln ogni MW installato per gli impianti a biogas e biomasse (quasi 8 miliardi complessivi); Circa 13 miliardi nel settore del fotovoltaico agricolo. Nel solo settore del biogas gli addetti impiegati stabilmente sono più di 10.000 unità senza contare l indotto generato nel settore industriale e della meccanica agraria.

Rimodulazione Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, In relazione all attuale situazione normativa: gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw, sono soggetti alla rimodulazione obbligatoria (articolo 26 del D.L. 91/14); le altre fonti diverse dal fotovoltaico, esclusi gli impianti incentivati dal DM 6 luglio 2012, compresi gli impianti incentivati ai sensi dell articolo 30 dello stesso DM 6 luglio 2012, sono soggetti alla rimodulazione volontaria (art. 1 del D.L. n.145/13); gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kw, ad oggi, non sono soggetti alla rimodulazione degli incentivi, né su base obbligatoria né su base volontaria.

Legge n. 9 del 21/02/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 145/13 Destinazione Italia Articolo 1 Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale. Equiparazione dei prezzi minimi garantiti ai prezzi zonali orari, nel caso di impianti che usufruiscono di incentivi (comma 2); Rimodulazione degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili (commi 3-6).

PMG 2014: modifiche introdotte dalla Delibera AEEG 618/13 e dalla L.9/2014. la Delibera dell Autorità del 19 dicembre 2013 Definizione del valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW per i quali è consentito l accesso al ritiro dedicato ha ridotto drasticamente i valori dei prezzi minimi garantiti (PMG) per il 2014 per tutte le fonti rinnovabili ed in particolare per gli impianti fotovoltaici (riduzioni superiori al 40%). Il comma 2, art. 1 D.L. 145/13, convertito in legge, ha stabilito che A decorrere dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw.

PMG 2014: modifiche introdotte dalla Delibera AEEG 618/13 e dalla L.9/2014. In relazione all attuale quadro normativo, i prezzi minimi garantiti, nel caso in cui l energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono ad incentivazioni a carico delle tariffe elettriche, sono pari: al prezzo zonale orario per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale maggiore di 100 kw e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale maggiore di 500 kw; al prezzo zonale orario per gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e dall idrico di potenza attiva nominale fino a 1.000 kw; ai PMG secondi i valori stabiliti dall Autorità (Del. 618/2013) per gli impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 100 kw e per gli impianti idroelettrici di potenza attiva nominale fino a 500 kw. Agli impianti in ritiro di dedicato che non accedono alle incentivazioni a carico della tariffa elettrica si applicano i PMG

Ricorso Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas del 19 dicembre 2013, n. 618/2013/R/EFR Confagricoltura, insieme ad Assorinnovabili e ad alcuni produttori di energia afferenti alle due associazioni (tra i ricorrenti una nostra azienda agricola che gestisce un impianto fotovoltaico da 70 kw), ha presentato ricorso al TAR della Lombardia per chiedere l annullamento della Deliberazione dell Autorità. I prezzi minimi garantiti definiti dall Autorità sono correlati ai soli costi di gestione degli impianti di produzione di energia elettrica fissati a 38,9 euro/mwh. Contro 70 /MWh dello studio dell Energy and Strategy Group che tiene conto anche degli extra-costi legati alla gestione amministrativa, fiscale, legale e autorizzativa.

Alcune considerazioni. La riduzione dei valori dei PMG operata dell AEEG e la successiva modifica sui PMG effettuata in sede parlamentare, hanno di fatto eliminato uno strumento di salvaguardia dei produttori di energia rinnovabile che aveva tra le sue finalità quella di assicurare la sopravvivenza economica degli impianti di minori dimensioni e di garantire una remunerazione minima. Detto ciò, considerando che il TAR non si pronuncerà prima di 10 mesi o 1 anno, i titolari di impianti esclusi dall ambito di applicazione del comma 2 del D.L. 145/2013, convertito in legge, devono valutare l opportunità di richiedere il passaggio ai PZO o di rimanere ai PMG e attendere il conguaglio di fine anno rispetto ai PZO (e l eventuale conguaglio rispetto ai PMG in caso di annullamento delle delibera AEEG 618/13).

art. 1, c. 3-6 D.L. 145/13 Rimodulazione degli incentivi alla produzione elettrica da fonti rinnovabili. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con DM Mise Mattm, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (23 aprile 2014), da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente (65,54 /MWh nel 2013); 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

Tempistiche e adempimenti Dall'ambito di applicazione sono esclusi gli impianti incentivati secondo le modalitàdei DM 5/07/2012 e DM 6/07/2012. I valori numerici delle percentuali di riduzione sono definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentita l'autorità per l'energia. L'opzione deve essere esercitata entro 90 giorni dall'entrata invigore del predetto decreto mediante richiesta al GSE secondo modalità che saranno definite dal GSE stesso La rimodulazione (in riduzione) deve tenere conto Della durata del periodo residuo dell'incentivazione Del tipo di fonte Del tipo di incentivo Dei costi indotti dell'operazione di rimodulazione La rimodulazione deve includere un premio Adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali a valle del periodo incentivante l'unico regime accessibile sia quello dello scambiosul posto o del ritiro dedicato (impianti fotovoltaici).

DM attuativo Il decreto, in particolare, definisce le modalità con cui i produttori possono aderire alla rimodulazione degli incentivi e come viene determinata la riduzione. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti 3. Gli impianti per i quali è stata esercitata l opzione di rimodulazione possono accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi: a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell ulteriore incentivo; b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all incentivo originario; in tal caso, l eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato; c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all incentivo originario; in tal caso, l eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

DM attuativo Il decreto, in particolare, definisce le modalità con cui i produttori possono aderire alla rimodulazione degli incentivi e come viene determinata la riduzione. Nella sostanza il nuovo incentivo viene calcolato moltiplicando il vecchio incentivo per un parametro K che tiene conto del periodo residuo degli incentivi ( R ) e dei costi indotti dall operazione stessa di rimodulazione che varia in relazione al periodo residuo (p) ed alla fonte rinnovabile prevedendo un valore più elevato, seppur in minima misura nel caso di fonti diverse da eolico, geotermico ed idroelettrico (biomasse e biogas). In particolare il K è determinato con la seguente formula: Impianto a biogas/biomasse, entrato in esercizio nel 2012 (R=13) che oggi percepisce una TO pari a 280 /MWh, scegliendo la rimodulazione avrà una riduzione del valore dell incentivo di circa il 25% (K= 0,719) per altri 20 anni, visto il prolungamento di sette anni.

Art. 22 D.L. 24-4-2014 n. 66 (Riduzione delle spese fiscali) In vigore dal 24 giugno 2014 1. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: e si considerano produttive di reddito agrario sono sostituite dalle seguenti:. Il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento,. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.

Art. 22 D.L. 24-4-2014 n. 66 (Riduzione delle spese fiscali) 1-bis. Limitatamente all'anno 2014, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il predetto periodo d'imposta.

D.L. 24-6-2014 n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144. ART. 23 (Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione) ART. 24 (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo) ART. 25 (Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.) Art. 25-bis (Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto) ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) ART. 27 (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico) ART. 28 (Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse) ART. 29 (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato) ART. 30 (Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e impianti a fonti rinnovabili) Art. 30-bis (Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale) Art. 30-ter (Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero) Art. 30-quater (Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35) Art. 30-quinquies (Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99) Art. 30-sexies (Disposizioni in materia di biocarburanti)

D.L. 24-6-2014 n. 91 il provvedimento, in vigore dal 25 giugno, come dichiarato dal Governo dovrebbe avere la finalità di introdurre un primo pacchetto di misure a beneficio delle piccole e medie imprese per le quali il costo dell energia è mediamente più elevato del 30% rispetto ai prezzi praticati alle imprese in altri Paesi dell Unione europea. Su questo aspetto è bene subito sottolineare che, a fronte di una serie di disposizioni fortemente penalizzanti per il settore fotovoltaico, è ancora incerta la possibilità di raggiungere l'obiettivo di risparmio della spesa energetica per le PMI. La soglia individuata per la bassa tensione, oltre la quale si beneficerà di risparmi (16,5 kw), limita fortemente il campo di applicazione del beneficio (da alcune prime stime sarà interessato alla riduzione delle tariffe il 15% delle imprese italiane).

ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Comma 2 Modifica delle modalità di corresponsione delle tariffe incentivanti da fonte solare stabilendo che, a decorrere dal secondo semestre 2014, il GSE: eroghi le tariffe incentivanti con rate mensili costanti in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell anno solare di produzione; effettui il conguaglio in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell anno successivo, e definisca (entro il 4 settembre 2014) le modalità operative che dovranno essere approvate con apposito decreto Mise. Quindi questa prima modifica si applica a tutti gli impianti fotovoltaici indipendentemente dalla potenza.

DM 16 ottobre 2014 Nuove modalità operative con cui il GSE procederà all erogazione delle tariffe incentivanti sull energia prodotta da impianti fotovoltaici in applicazione del comma 2 dell art. 26. In particolare sono definite le modalità di calcolo delle rate di acconto e conguaglio e le relative tempistiche di pagamento. La rata d acconto: è determinata sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative all anno precedente (produzione storica), oppure sulla stima delle ore di produzione regionali; viene aggiornata entro il 31 luglio di ogni anno; ha validità per il periodo luglio-giugno..

DM 16 ottobre 2014 I pagamenti in acconto sono effettuati con cadenza: quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kw; trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kw e fino a 6 kw; bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kw e fino a 20 kw; mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kw, sempreché, in tutti i casi, sia superata una soglia di importo da erogare pari a 100. La rata di conguaglio è calcolata sulle partite economiche relative agli anni precedenti rispetto all anno in cui è effettuato; il calcolo è eseguito dal GSE entro 60 giorni dal ricevimento dei dati di produzione pervenuti dal soggetto responsabile dell invio delle misure e comunque prima del 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015. Sono infine introdotte delle azioni di controllo periodico (tre volte l anno) sugli impianti di potenza superiore a 200 kw, finalizzate a garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilità media annua di ciascun impianto e la sua effettiva produzione

ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Comma 3 A partire dal 1 gennaio 2015, la tariffa incentivante già riconosciuta per l energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw sarà rimodulata sulla base di tre opzioni che il soggetto responsabile ha l onere di individuare dandone espressa comunicazione al GSE, entro il 30 novembre 2014 (in assenza di comunicazione il GSE applicherà l opzione c) con riduzione secca. estensione del periodo di incentivazione; compensazione su periodi diversi riduzione secca

ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Le opzioni per gli operatori Opzione a): estensione del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni e contestuale ricalcolo della relativa tariffa incentivante già riconosciuta, secondo la percentuale di riduzione indicata nella seguente Tabella, riportata nell Allegato 2 del DL 91. Gli enti locali competenti adeguino, in maniera corrispondente, la durata dei permessi alla costruzione e all esercizio degli impianti fotovoltaici. Periodo residuo di incentivazione (anni) Percentuale di riduzione dell incentivo 12 25% 13 24% 14 22% 15 21% 16 20% 17 19% 18 18% oltre 19 17%

ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Le opzioni per gli operatori Opzione b): fermo il periodo di incentivazione di 20 anni, individuazione di due periodi, durante il primo dei quali - dal 2015 al 2019 - la tariffa incentivante subirà una riduzione, per poi essere incrementata in egual misura nel secondo periodo. Le percentuali di rimodulazione della tariffa nei due periodi dovranno essere stabiliti con apposito decreto del Mise, da emanarsi entro il 1 ottobre 2014 (tale decreto dovrebbe consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi diritto all opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all anno nel periodo 2015 2019, rispetto all erogazione prevista con le tariffe vigenti).

DM 17 ottobre 2014 Modalità di determinazione dei nuovi incentivi spettanti, a decorrere dal 1 gennaio 2015, agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw, che aderiscono all opzione di rimodulazione dell articolo 26, comma 3, lettera b). La nuova tariffa è determinata in applicazione della seguente formula: I new = I old * (1-Xi) dove: I è la tariffa nuova/vecchia; Xi è funzione del periodo residuo d incentivazione (anni e mesi) e comporta una riduzione più marcata della tariffa per gli impianti in esercizio da più tempo. In particolare, dal 2015 e fino alla decorrenza del ventesimo anno, il GSE riconosce una tariffa, di validità annuale, determinata in funzione del periodo residuo d incentivazione (anni e mesi) calcolato alla data del 31 dicembre 2014, e di un parametro di riduzione percentuale (F) già fissato dal decreto, il cui valore assoluto decresce all aumentare del periodo residuo (11 anni residui: F= -31.39%; 20 anni residui: F= -9.7%) che tiene conto del fatto che gli impianti entrati in esercizio da più tempo hanno goduto maggiormente dell incentivo originario. il GSE pubblichi sul proprio sito internet le tabelle dei fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell incentivo rimodulato, in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi.

La riduzione iniziale e costante per un periodo di cinque anni dipende dalla durata residua dell incentivo Durata residua % di taglio iniziale 11-31,39% 12-26,43% 13-22,59% 14-19,54% 15-17,08% 16-15,05% 17-13,37% 18-11,95% 19-10,74% 20-9,70

esempio di caolcolo della nuova tariffa: impianto FV II conto energia (non integrato con potenza di 1 MW), entrato in esercizio il 30 agosto 2010 periodo residuo d'incentivo 16 anni e 8 mesi (calcolato al 31 adicembre 2014) anno di erogazione 2015-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031 Inew=Iold*(1-Xi) 1-Xi 86,07% 90,05% 94,03% 98,01% 101,99% 105,97% 109,95% 113,93% 100% I Iold( /KWh)= 0,36 Inew( /kwh)= 0,310 0,324 0,339 0,353 0,367 0,381 0,396 0,410 0,360

ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) Le opzioni per gli operatori Opzione c): fermo il periodo di incentivazione di 20 anni, riduzione della tariffa incentivante secondo le seguenti percentuali, per la durata residua del periodo di incentivazione: del 6% per gli impianti da 200 kw a 500 kw; del 7% per gli impianti da 500 kw a 900 kw; del 8% per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 kw.

Impianto con vita residua pari a 16 anni Opzioni a confronto

Opzione a Impianto con vita residua pari a 16 anni Gli aspetti da valutare in caso di scelta dell opzione a) sono: Procedura di estensione dell autorizzazione; Capacità del progetto di ripagare il debito dopo la decurtazione dell incentivo;

Opzione b Impianto con vita residua pari a 16 anni Gli aspetti da valutare in caso di scelta dell opzione b) sono: Capacità del progetto di ripagare il debito dopo la decurtazione dell incentivo nei primi 5-8 anni dall entrata in vigore del decreto; Fiducia dell investitore sul sistema, in considerazione del fatto che l opzione penalizza molto i ricavi dei prossimi 5-8 anni per poi riconoscere un incremento di incentivo futuro.

Opzione c Impianto con vita residua pari a 16 anni Gli aspetti da valutare in caso di scelta dell opzione c) sono: Capacità del progetto di ripagare il debito dopo la decurtazione dell incentivo;

ART. 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici) finanziamenti bancari Comma 5 incidono su contratti di diritto privato già stipulati, che costringono le imprese a rinegoziare con gli Istituti di credito le condizioni di finanziamento. Il produttore di energia da fonte solare che abbia optato per una delle tre opzioni potrà accedere a finanziamenti bancari in qualche misura garantiti da Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L importo massimo finanziabile sarà pari alla differenza tra l incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l incentivo rimodulato; tali finanziamenti potranno beneficiare cumulativamente o alternativamente di provvista dedicata o di garanzia concessa da CDP. I criteri e le modalità di esposizione di CDP, garantita dallo Stato, dovranno essere definiti da un decreto del Mef (i cui tempi di emanazione non sono previsti dalla norma). Il Governo dovrà promuovere accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari degli incentivi dai contratti di finanziamento stipulati. La norma non prevede però, anche in questo caso, un termine entro il quale il Governo dovrà provvedere alla conclusione di tali accordi.

??? Molti interrogativi Non sono previsti i tempi di emanazione del decreto del Mef Non è previsto un termine entro il quale il Governo b dovrà procedere alla conclusione degli accordi con il sistema bancario Gli eventuali finanziamenti concessi andrebbero ad aumentare la quota di debito già esistente in capo ai titolari degli impianti fotovoltaici creando problemi di eccessiva tensione finanziaria

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